MODELLO IVA 2010 Periodo d imposta 2009
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- Luciano Colella
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1 CODICE FISCALE MODELLO IVA 2010 Periodo d imposta 2009 MODELLO VR/2010 RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA RELATIVO AL 2009 CONTRIBUENTE Cognome, denominazione o ragione sociale Nome Data di nascita giorno mese anno Sesso Comune (o stato estero) di nascita Prov. M F Partita IVA Natura giuridica Numero di identificazione IVA Stato estero Codice Stato estero Codice attività Indicare il numero di telefono e/o di cellulare e l indirizzo di posta elettronica al quale si desiderano ricevere eventuali comunicazioni Indirizzo di posta elettronica Contribuenti ammessi all erogazione prioritaria del rimborso Telefono o cellulare prefisso numero DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc.) QUADRO VR Rimborsi Sez. 1 - Determinazione dell importo richiesto a rimborso Sez. 2 - Causale del rimborso (barrare la relativa casella) Sez. 3 - Art. 30, comma 4 Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio Sez. 4 - Rimborso della minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA ATTESTAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI OPERATIVI Codice fiscale del sottoscrittore Codice carica Codice fiscale società dichiarante Data del decesso del contribuente ovvero dell inizio della procedura concorsuale VR1 VR2 VR3 VR4 VR5 TOTALE CREDITI (somma dei righi VL4 e da VL25 a VL31) TOTALE DEBITI (somma dei righi VL3 e da VL20 a VL24) CREDITO D IMPOSTA (rigo VR1 rigo VR2 VL37 + VX3) 1 IMPORTO CHIESTO A RIMBORSO 2 DI CUI DA LIQUIDARE MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA Art. 30, c. 2 Art. 30, c. 3 Art. 34, c. 9 Cessazione attività 1 2 lett. a) Aliquota media VR6 ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2007 VR7 ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2008 VR8 ECCEDENZE DI CREDITO NON TRASFERIBILI AL GRUPPO IVA 4 GIORNO MESE ANNO lett. b) Operazioni non imponibili FIRMA 3 lett. c) Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca Data della nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore lett. d) Operazioni non soggette all imposta (art. 7) lett. e) Condizione art. 17, 2 c Esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli SI DICHIARA, AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, DI NON RIENTRARE TRA LE SOCIETÀ E GLI ENTI NON OPERATIVI DI CUI ALL ART. 30, COMMA 1, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N GIORNO MESE ANNO SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE FIRMA
2 ISTRUZIONI MODELLO VR/2010 PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA (ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni) PREMESSA Il modello deve essere utilizzato solo dai contribuenti IVA, compresi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che intendano richiedere il rimborso del credito d imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d imposta Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola. PRESENTAZIONE DEL MODELLO Il modello deve essere presentato in duplice esemplare direttamente all agente della riscossione competente territorialmente a partire dal 1 febbraio 2010 e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA anche in forma unificata, e cioè entro il 30 settembre Sono considerati validi i modelli presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA ovvero di quella unificata. In merito alle fideiussioni e alle polizze fideiussorie, così come previste dall art. 38-bis, si precisa che la garanzia ha effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell azione accertatrice dell Ufficio (art. 57, 1 comma). 1 Si ricorda che dall obbligo di presentazione della garanzia sono esclusi i seguenti soggetti: coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore a euro 5.164,57. Si precisa che tale limite va riferito all intero periodo d imposta e non alla singola richiesta di rimborso (art. 38-bis e R.M. n. 165/E del 3 novembre 2000); coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati. Ai fini della verifica del 10% si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la richiesta (art. 21 del Decreto 28 dicembre 1993, n. 567); le imprese cosiddette virtuose, ossia quelle imprese che soddisfano determinate condizioni di affidabilità e solvibilità specificatamente indicate nell art. 38 bis, 7 comma e seguenti, esclusivamente con riferimento alle richieste di rimborso di cui alle lett. a), b) e d) del terzo comma dell art. 30. Si ricorda che tali soggetti devono presentare, unitamente alla richiesta di rimborso, la dichiarazione sostitutiva prevista alla lettera c) del predetto comma 7, dell art. 38 bis (cfr. Circ. n. 54 del 4 marzo 1999); i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore a euro ,40. Tale limite va riferito a tutti i rimborsi erogati nel corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi d imposta (cfr. R.M. n. 54/E del 19 giugno 2002). Come precisato con circolare n. 84 del 12 marzo 1998, all erogazione dei rimborsi richiesti dai curatori dei contribuenti falliti o sottoposti a procedure concorsuali provvedono esclusivamente gli uffici delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare; i soggetti indicati nell art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n.351 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare. DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE Per la compilazione dei riquadri Contribuente e Dichiarante si rinvia a quanto già precisato al paragrafo 4.1 delle istruzioni della dichiarazione annuale IVA/2010. Il campo Numero di identificazione iva Stato estero deve essere in ogni caso compilato dai soggetti residenti in altro Stato membro dell Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza. Il campo Codice Stato estero deve essere compilato dai soggetti non residenti. Nel campo codice attività indicare il codice dell attività svolta in via prevalente (con riferimento al maggior volume d affari) desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione del modello reperibile sul sito Internet dell Agenzia dell entrate e del Ministero dell Economia e delle Finanze La casella contribuenti ammessi all erogazione prioritaria del rimborso è riservata ai contribuenti che rientrano tra le categorie individuate dai decreti del Ministro dell economia e delle finanze, emanati ai sensi dell ultimo comma dell articolo 38-bis, per le quali è prevista l erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta. Indicare il codice: 1 riservato ai soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma, dell articolo 17; 2 riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN , e cioè i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici; 3 riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN , e cioè i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi; 4 riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN , e cioè i soggetti che producono alluminio e semilavorati. Si precisa che nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta il modello VR per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato Codice fiscale società dichiarante, indicando in tal caso nell apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell art. 17, secondo comma, la società che indica il codice di carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta il modello VR in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.
3 QUADRO VR RIMBORSI SEZIONE 1 DETERMINAZIONE DELL IMPORTO RICHIESTO A RIMBORSO Nel rigo VR1 va riportato il totale dei crediti risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo VL4 e nei righi VL25, VL26, VL27, VL28 campo 1, VL29 campo 1, VL30 e VL31, del modello di dichiarazione annuale IVA relativa all anno Nel rigo VR2 deve essere riportato il totale dei debiti risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo VL3, e nei righi VL20,VL21, VL22, VL23 e VL24 del modello di dichiarazione annuale IVA. Nel rigo VR3 va indicata la differenza tra il rigo VR1 e VR2, che normalmente coincide con l importo risultante dal rigo VL33 della dichiarazione annuale IVA. Qualora tutto o parte di tale credito sia stato ceduto ai sensi dell art. 8 del D.L. n. 351/2001 da parte delle società di gestione del risparmio, l importo di tale credito deve essere diminuito dell importo del credito ceduto, che dovrà essere poi specificamente indicato al rigo VL37 del quadro VL (v. istruzioni a tale quadro). Inoltre, nella particolare ipotesi in cui si sia verificata un eccedenza di versamento dell imposta rispetto a quella dovuta in sede di dichiarazione annuale (da indicare nel rigo VX3 ovvero in caso di dichiarazione unificata nel quadro RX sezione 1 del modello UNICO/2010), in tale rigo VR3 deve essere compreso l importo dell eccedenza di versamento verificatasi e della quale, in presenza dei presupposti di legge, si intende chiedere il rimborso. Nel rigo VR4, campo 1, va indicato l importo di cui si chiede il rimborso, che deve in ogni caso coincidere con l importo risultante dal rigo VX4 della dichiarazione annuale IVA ovvero, in caso di dichiarazione unificata, con gli importi risultanti dai corrispondenti righi del quadro RX del modello UNI- CO/2010. Nel rigo VR4, campo 2 deve essere indicata la quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l agente della riscossione. Si evidenzia che il campo non deve essere compilato nelle ipotesi di rimborsi richiesti per contribuenti sottoposti a procedure concorsuali nonché da contribuenti che hanno cessato l attività, in quanto l erogazione di tale tipologia di rimborso è di competenza esclusiva degli uffici delle entrate (circolare n. 84 del 12 marzo 1998). Tale quota, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell anno 2010 nel mod. F24, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente pari a euro ,90 (art. 34, legge 23 dicembre 2000, n. 388). Per effetto dell art. 35, comma 6-ter del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il predetto limite annuo è elevato ad un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell anno precedente abbiano registrato un volume d affari costituito per almeno l 80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto. SEZIONE 2 CAUSALE DEL RIMBORSO 2 Si precisa che nelle ipotesi previste dall art. 30, comma 3 o dall art. 34, comma 9, il rimborso compete solo se l eccedenza di credito di cui al rigo VR3 della sezione 1 è superiore a euro 2.582,28 ma può essere richiesto anche per un importo inferiore. In caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di importo. Oltre alle predette ipotesi, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d imposta risulti un eccedenza d imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d imposta detraibili riportate in detrazione nell anno successivo. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di euro 2.582,28 (vedi sezione 3). Qualora sussistano più presupposti che legittimano la richiesta di rimborso, il contribuente può indicare i dati relativi a una o più ipotesi. Per un maggior approfondimento delle varie ipotesi di rimborso si confrontino, in particolare, le circolari della Direzione Generale Tasse n. 2 del 12 gennaio 1990, n. 13 del 5 marzo 1990 e n. 5 del 31 gennaio 1991 e, relativamente al criterio di calcolo dell aliquota media, la circolare n. 81/E del 14 marzo Rigo VR5, si riportano di seguito alcuni chiarimenti sulle ipotesi di rimborso previste. Art. 30, comma 2 1) Casella 1 Cessazione di attività La casella 1 va barrata dai contribuenti che nel corso dell anno 2009 hanno cessato l attività. Come precisato con circolare n. 84 del 12 marzo 1998, all erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare. Art. 30, comma 3 2) Casella 2 Aliquota media La casella 2 va barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell art. 30, comma 3, lett.a). Destinatari della norma sono coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso spetta se l aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10%. Nel calcolo dell aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale. Le operazioni attive da considerare ai fini del calcolo sono esclusivamente le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all art. 74, commi 7 e 8, le operazioni effettuate ai sensi dell art. 17, commi 6 e 7, nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati. Le operazioni passive da considerare, invece, sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell imposta. Si ricorda inoltre che nel calcolo dell aliquota media è previsto che: devono essere esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili; tra gli acquisti vanno comprese anche le spese generali. 3) Casella 3 Operazioni non imponibili La casella 3 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell art. 30, comma 3, lett. b), in quanto hanno effettuato nell anno operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, nonché le operazioni non imponibili indicate negli artt. 40, comma 9 e 58 del D.L. 331/93, per un ammontare superiore al 25% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d imposta Si ricorda che la percentuale deve essere arrotondata all unità superiore.
4 Trattasi in particolare delle operazioni non imponibili derivanti da: esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli articoli 8, 8-bis e 9 nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.); cessioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. n. 331/1993 e prestazioni (trasporti intracomunitari e servizi accessori) previste dall art. 40, commi 4 bis, 5 e 6 del citato D.L. 331/93, rese a committenti comunitari soggetti passivi di imposta; le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera f), del D.L. n. 331/1993); le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera g), del D.L. n. 331/1993). Si precisa che tra le suddette operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori della Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall art. 74-ter (vedasi la R.M. n. VI /94 del 15 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995. Per quanto concerne la determinazione dell ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell anno d imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei righi VE38 e VE40 del modello annuale di dichiarazione IVA. In caso di compilazione di più moduli, occorre fare riferimento alla somma dei corrispondenti righi dei moduli. 4) Casella 4 - Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche La casella 4 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell art. 30, comma 3, lett. c), limitatamente all imposta relativa all acquisto o all importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche. Riguardo all imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, si ricorda che compete il rimborso dell imposta detraibile sia relativamente agli acquisti registrati nel 2009 sia agli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24, ma dalle annotazioni contabili l imposta risulti riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi (cfr. circolare n. 13/1990). Si precisa che il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto (cfr. circolare n. 2/1990 e risoluzione n. 392/2007). Si evidenzia che come previsto dal D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, il rimborso compete per gli acquisti di immobili nonché per le spese di manutenzione sugli stessi effettuate dalle società di gestione del risparmio con le modalità e i termini ivi stabiliti. 5) Casella 5 - Operazioni non soggette all imposta (art. 7) La casella 5 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai contribuenti ai sensi dell art. 30, comma 3, lett. d), che abbiano effettuato nel 2009 prevalentemente operazioni non soggette all imposta per effetto dell art. 7. Trattasi delle operazioni fuori del campo di applicazione dell IVA, ai sensi dell art. 7, effettuate all estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione. Si chiarisce che, al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre considerare in aggiunta 3 alle predette operazioni dell art. 7 anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 nonché le operazioni di cui agli articoli 40, comma 9 e 58 del D.L. 331/93. Inoltre, si avverte che l esatto ammontare delle operazioni fuori campo di cui al citato art. 7, non soggette a registrazione agli effetti dell IVA, deve essere calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione, determinato applicando i criteri previsti dall art. 6. 6) Casella 6 - Condizioni previste dall art. 17, comma 2 La casella 6 va barrata dagli operatori non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell art. 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell art. 17, comma 2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell IVA. Si precisa che con il provvedimento 30 dicembre 2005 pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2006, è stato individuato il Centro operativo di Pescara come competente per la gestione dei rapporti con i soggetti identificatisi direttamente in Italia ai sensi dell art. 35-ter. Pertanto, le richieste di rimborso mediante il modello VR dei predetti soggetti non residenti devono essere presentate presso l agente della Riscossione di Pescara. Art. 34, comma 9 7) Casella 7 - Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli La casella 7 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell art.8, primo comma, dell art. 38-quater e dell art. 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi. Il rimborso compete per l ammontare corrispondente all IVA (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2009 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza (cfr. C.M. n. 145/E del 10 giugno 1998). SEZIONE 3 RIMBORSO DELLA MINORE ECCEDENZA DETRAIBILE DEL TRIENNIO ARTICOLO 30, COMMA 4 Oltre le ipotesi sopra esaminate nella Sezione 2, il rimborso dell IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni ( ) risultino eccedenze d imposta a credito anche se inferiori a euro 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24). In pratica il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell IVA computati in detrazione con riferimento ai due anni precedenti (da riportare rispettivamente ai righi VR6 e VR7): per l anno 2007, l importo è quello risultante dalla differenza tra l IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX5 o al corrispondente rigo del quadro RX di UNICO e gli importi indicati al rigo VL9 della dichiarazione IVA/2009 relativa all anno 2008, per la sola parte riguardante le compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall IVA. per l anno 2008, l importo è quello risultante dalla differenza tra l IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX5 o al corrispondente rigo del quadro RX di UNICO e gli importi da indicare al rigo VL9 della dichiarazione IVA/2010 relativa all anno
5 2009, per la sola parte riguardante le compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall IVA. AVVERTENZA Nel caso in cui il contribuente compili la sezione 3 (riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio) può barrare, eventualmente, anche la casella 4 della sezione 2, in presenza di acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso nella sezione 3. SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Il modello VR non deve essere presentato dalle società partecipanti alla liquidazione di gruppo che hanno trasferito eccedenze di credito non compensate nell ambito del gruppo, per le quali la società controllante intenda chiedere il rimborso. Per dette eccedenze, infatti, il rimborso può essere richiesto solo dall ente o società controllante in sede di presentazione del prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2010 da presentare in allegato al modello IVA 26LP Prospetto delle liquidazioni periodiche. Il modello VR deve essere invece presentato nell ipotesi in cui il controllo sia cessato nel corso dell anno, per dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti nella sezione 2 a fronte del rimborso chiesto in via autonoma dalla società dichiarante per le operazioni effettuate successivamente al periodo di controllo. La sezione 3 del presente modello deve essere compilata da una società già partecipante alla liquidazione di gruppo solo nel caso in cui nel corso dell anno la stessa sia uscita dal gruppo per cessazione del controllo ed abbia successivamente incorporato, nello stesso periodo d imposta, altra società legittimata a richiedere il rimborso per la minore eccedenza detraibile del triennio. SEZIONE 4 RIMBORSO DELLA MINORE ECCEDENZA DI CREDITO NON TRASFERIBILE AL GRUPPO IVA Da quest anno il modello VR deve essere utilizzato per chiedere a rimborso, ai sensi dell articolo 30, quarto comma (minore eccedenza detraibile del triennio), l importo indicato nel rigo VL10 della dichiarazione IVA/2010. In particolare, possono presentare istanza di rimborso i soggetti che hanno aderito ad una procedura di liquidazione dell Iva di gruppo nell anno 2008 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione IVA relativa all anno 2007 nonché i soggetti che nell anno 2007 partecipavano ad una procedura di liquidazione dell Iva di gruppo in qualità di controllanti e che nel 2008, avendo aderito ad una procedura di liquidazione dell Iva di gruppo in qualità di controllate, non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dal prospetto riepilogativo IVA 26PR relativo all anno 2007 (confronta risoluzione n. 4/DPF del 2008). A tal fine, nel rigo VR8, i predetti soggetti devono indicare: per l anno 2007, l importo risultante dalla differenza tra l IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX5 o al corrispondente rigo del quadro RX di UNICO e l importo indicato al rigo VL9 della dichiarazione IVA/2009 relativa all anno Le ex controllanti di un gruppo IVA devono indicare l importo risultante dalla differenza tra l Iva a credito indicata nel rigo VY5 del prospetto IVA 26PR/2008 e l importo indicato al rigo VL9 della dichiarazione IVA/2009 relativa all anno 2008; per l anno 2008, l importo indicato al rigo VL10 della dichiarazione IVA/2009 relativa all anno 2008; per l anno 2009, l importo indicato al rigo VL10 della dichiarazione IVA/2010 relativa all anno ATTESTAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI OPERATIVI Ai sensi dell art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti non operativi di cui all art. 30, comma 1, della stessa legge, non hanno diritto a richiedere il rimborso dell eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA. Pertanto, gli enti e le società aventi diritto a chiedere il rimborso sono tenuti a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per attestare l assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti come non operativi (C.M. n. 146/E del 10 giugno 1998). Tale dichiarazione può essere resa anche mediante la sottoscrizione dell apposito riquadro riservato alle società ed agli enti, allegando al modello VR una fotocopia del documento di identità del dichiarante, nel rispetto delle disposizioni previste dall art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR del 28 dicembre 2000, n SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO Si pone in evidenza che il modello di richiesta di rimborso, che viene utilizzato anche dai soggetti che presentano la dichiarazione unificata con il modello UNICO/2010 comprendente la dichiarazione IVA, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale ed è presentato all agente della riscossione in due esemplari, entrambi sottoscritti in originale. Per ulteriori chiarimenti sulla sottoscrizione del modello si rinvia al paragrafo del fascicolo generale delle istruzioni. 4
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