Modello UNICO 2014: modalità e termini di presentazione Antonio Mastroberti - Esperto fiscale

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1 Modello UNICO 2014: modalità e termini di presentazione Antonio Mastroberti - Esperto fiscale ADEMPIMENTO " FISCO La presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA rappresenta l adempimento grazie al quale si determinano base imponibile e liquidazione delle imposte dovute all Erario. Il Modello UNICO assorbe, oltre alla dichiarazione dei redditi, la dichiarazione IVA, mentre la dichiarazione IRAP va presentata autonomamente. RIFERIMENTI " D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 19 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 6 SCADE " SOGGETTI INTERESSATI " PROCEDURE " DICHIARAZIONE IVA " SFALSATO " INFRANNUALE " DICHIARAZIONE TARDIVA " CASI PARTICOLARI " invio telematico: 30 settembre consegna del formato cartaceo: dal 2 maggio al 30 giugno. contribuenti non esonerati che hanno conseguito redditi nel 2013 contribuenti che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili La presentazione in via telematica può essere effettuata: direttamente dal contribuente tramite incaricati (società del gruppo o altro intermediario) tramite gli Uffici dell Agenzia delle Entrate presentazione in via autonoma presentazione tramite dichiarazione unificata presentazione entro 9 mesi dalla chiusura del periodo d imposta non può essere presentata la dichiarazione unificata sono considerati soggetti con periodo d imposta sfalsato anche quelli con periodo infrannuale. Valgono regole diverse a seconda che si tratti di: soggetto IRES società di persone: va comunque presentata la dichiarazione relativa all anno nel quale prende corpo il periodo infrannuale. Dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di legge. nel caso del Modello UNICO 2014, la tardiva può essere presentata entro il 29 dicembre del corrente anno. queste dichiarazioni sono valide, ma ad esse si applica la sanzione, fissata, per il ravvedimento, a 25 euro. 1) Presentazione della dichiarazione in via telematica dall estero 2) Spedizione della dichiarazione mediante raccomandata dai contribuenti non titolari di reddito d impresa o di lavoro autonomo 14 Pratica Fiscale e Professionale n. 34 del 15 settembre 2014

2 MODELLO UNICO 2014 ADEMPIMENTO " SCADE " La presentazione della Dichiarazione dei redditi, della Dichiarazione IVA e della Dichiarazione IRAP costituisce il passaggio fondamentale per la determinazione della base imponibile e delle imposte dovute all Erario e per il correlato versamento, ma anche per comunicare una serie di informazioni non trascurabili al Fisco e per effettuare alcune importanti scelte in ordine a determinati regimi applicabili da parte del contribuente (ad esempio: opzione per la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni). Da alcuni anni, il Modello UNICO include solo la Dichiarazione dei redditi (IRES o IRPEF) eladichiarazione IVA. A partire dal 2008, la Dichiarazione IRAP deve essere presentata autonomamente, ma i termini e le modalità di presentazione sono gli stessi di quelli valevoli per il Modello UNICO. Con riferimento ai contribuenti persone fisiche, ènecessario verificare se la dichiarazione deve concretamente essere presentata. Com è ovvio, se è possibile presentare il Modello 730/2014, tale soluzione si lascia preferire per una serie di ragioni, partendo dalla semplificazione dell adempimento (non si fanno calcoli, che spettano al sostituto) e dall incasso assai tempestivo di eventuali posizioni creditorie direttamente in busta paga. Per la generalità dei casi, la scadenza per la presentazione del Modello UNICO e della Dichiarazione IRAP è da intendersi al 30 settembre 2014, stante che, per la massima parte dei soggetti coinvolti, la dichiarazione deve essere inviata per via telematica; ciò con riferimento ai redditi relativi al 2013, nei casi generali di soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare. Data la non coincidenza del termine di presentazione, non può essere mai compresa nella dichiarazione unificata né la dichiarazione Modello 770/2014 Ordinario né la dichiarazione Modello 770/2014 Semplificato. Entrambe queste dichiarazione devono essere presentate, se del caso, in via telematica entro il 19 settembre Conseguenze dell omissione dichiarativa Ferma la possibilità di presentare la cosiddetta dichiarazione tardiva (si veda oltre), la scadenza del 30 settembre è molto importante, perché l omissione dichiarativa può aprire le porte a procedure di carattere induttivo in merito alla determinazione della base imponibile e delle imposte, in quanto il recinto protettivo costituito dalla dichiarazione risulta indefettibilmente scardinato per il fisco, con oggettive difficoltà, tra le altre cose, a recuperare posizioni creditorie rivenienti dalla stessa dichiarazione omessa. Questa scadenza assume, peraltro, una certa importanza anche in relazione alla possibilità di avvalersi della procedura di rettifica a proprio favore della dichiarazione dei redditi Modello UNICO 2013 (cosiddetta integrativa in melius). In particolare, la scadenza del 30 settembre 2014 riguarda, in ogni caso, la presentazione in via telematica da parte delle persone fisiche (UNICO PF), salvo le eccezioni specificamente previste, delle società di qualunque tipo, sia di persone (UNICO SP) sia di capitali (UNICO SC) sia degli enti sia commerciali (UNICO SC) sia non commerciali (UNICO ENC). Regole generali La regola è che le persone fisiche e le società o associazioni (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 6) presentano la dichiarazione, per il tramite di un ufficio postale, tra il 1º maggio e il 30 giugno, ovvero, in via telematica, entro il 30 settembre dell anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta e che i soggetti all IRES presentano la dichiarazione sempre in via telematica, entro l ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta, ma, in realtà, è previsto che le dichiarazioni siano sempre presentate in via telematica: dai soggetti tenuti alla presentazione della Dichiarazione IVA dai soggetti tenuti alla presentazione della Dichiarazione dei sostituti di imposta Pratica Fiscale e Professionale n. 34 del 15 settembre

3 dai soggetti tenuti alla presentazione della Dichiarazione IRAP dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri. L obbligo di presentazione della dichiarazione per via telematica vale ovviamente anche per la Dichiarazione IRAP (modalità e termini di presentazione seguono quelli valevoli per le imposte sui redditi) e per la Dichiarazione IVA (si veda oltre). Inoltre, devono essere presentate esclusivamente per via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori. La dichiarazione (UNICO 2014-PF) poteva essere presentata dal 2 maggio 2014 al 30 giugno 2014, se prevista in forma cartacea, per il tramite di un ufficio postale, ma si tratta di ipotesi abbastanza particolari, in cui il contribuente: pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730, non può comunque utilizzare tale modalità pur potendo presentare il Modello 730, deve dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del Modello UNICO (RM, RT, RW, AC) deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti SOGGETTI INTERESSATI " Soggetti obbligati In linea generale, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che: hanno conseguito redditi nell anno 2013 e non rientrano nei casi di esonero (ad esempio, in linea generale, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un imposta non superiore a 10,33 euro) sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito Opzione facoltativa Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2013 o da acconti versati nello stesso anno. PROCEDURE " Modalità operative La presentazione in via telematica della dichiarazione può essere effettuata direttamente dal contribuente, oppure, ricorrendo agli incaricati previsti dalla legge, vale a dire, a una società del gruppo o a un intermediario (D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 2-bis e 3), ferma restando l ipotesi residuale in cui il contribuente presenta la dichiarazione tramite gli Uffici dell Agenzia delle Entrate. Presentazione diretta in via telematica In caso di dichiarazione presentata direttamente on-line all Agenzia delle Entrate, è necessario avvalersi del servizio telematico Entratel, qualora sussista l obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta (Modello 770 semplificato od ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti; qualora, invece, sussista l obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20 ovvero, pur avendo l obbligo di presentare in via telematica le altre dichiarazioni previste dalla legge (D.P.R. n. 322/1998), il dichiarante non risulti tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta, va utilizzato il servizio telematico Fisconline. 16 Pratica Fiscale e Professionale n. 34 del 15 settembre 2014

4 MODELLO UNICO 2014 Presentazione telematica tramite incaricati Per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione in via telematica tramite una società del gruppo (D.P.R. n. 322/1998, art. 3, comma 2-bis), questa soluzione è praticabile, avvalendosi esclusivamente del servizio telematico Entratel, se, nel gruppo, almeno una società o ente rientra tra i soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica. A tali fini, si considerano appartenenti al gruppo, l ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società da questi controllate (come definite dal D.P.R. n. 602/1973, art. 43-ter, comma 4). È anche possibile ricorrere al supporto di un intermediario abilitato (D.P.R. n. 322/1998, art. 3, comma 3), ad esempio, avvalendosi dell attività degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, degli avvocati, dei revisori contabili (D.Lgs. n. 88/1992), di CAF - imprese e di CAF - dipendenti. Anche in questo caso, va utilizzato il servizio telematico Entratel. Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato. In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l originale della dichiarazione, che gli verrà restituito dall intermediario dopo la presentazione in via telematica, nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all assunzione dell impegno alla presentazione in via telematica. Tale documento, che deve presentare indicazioni in merito alla compilazione della dichiarazione da parte del contribuente (in alternativa, la dichiarazione può essere predisposta dall intermediario), deve essere datato e sottoscritto a cura dell intermediario (o dalla società del gruppo), seppure rilasciato in forma libera. Inoltre, la data dell impegno, unitamente alla sottoscrizione da parte dell intermediario ed all indicazione del relativo codice fiscale, deve essere successivamente riportata nello specifico riquadro posto nel frontespizio. Le dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, IVA e dei sostituti d imposta) si considerano presentate in via telematica nel giorno in cui sono trasmesse (direttamente o tramite incaricati) all Amministrazione finanziaria, rilevando, a tali fini, il giorno in cui risulta conclusa la ricezione dei dati (Circolare Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2002, n. 6/E). Attenzione Va ricordato che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti al riguardo dalla legge (D.P.R. n. 322/1998), ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data di emissione della Comunicazione dell Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. La prova dell avvenuta presentazione in via telematica della dichiarazione è costituita da una comunicazione con la quale l Agenzia delle Entrate attesta il perfezionamento dell operazione di recepimento dei dati trasmessi. Tale comunicazione è trasmessa dall Amministrazione finanziaria telematicamente al contribuente o all incaricato che ha effettuato l invio ed è consultabile attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, restando disponibile per 30 giorni dalla sua emissione, dopo di che può essere richiesta a qualunque Ufficio dell Agenzia delle Entrate, senza limiti di tempo. Entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l intermediario è tenuto a rilasciare al contribuente l originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell Agenzia delle Entrate che ne attesta l avvenuto ricevimento. Sanzioni Le dichiarazioni presentate tramite la banca ounufficio postale, da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica, sono da ritenersi non redatte in conformità Pratica Fiscale e Professionale n. 34 del 15 settembre

5 al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a euro (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8, comma 1 e Circolare Agenzia delle Entrate 19 giugno 2002, n. 54/E). DICHIARAZIONE IVA " SFALSATO " ESEMPIO Regole operative di riferimento Per la presentazione della dichiarazione IVA, la situazione può variare a seconda che il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma oppure risulti tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata. La presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato e conseguentemente si rende applicabile la sanzione da 258 a euro (vedi sopra). La Dichiarazione IVA, relativa all anno 2013, deve essere presentata (D.P.R. n. 322/1998, art. 8): nel periodo compreso tra il 1º febbraio e il 30 settembre 2014, nelcasoincuiil contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma entro il 30 settembre 2014, nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata. Ne consegue che, ai fini in esame, una certa rilevanza viene assunta dalla casistica in cui la Dichiarazione IVA non può essere inclusa nella dichiarazione unificata (presentazione in via autonoma ); potrebbe trattarsi, ad esempio, delle società di capitali e degli enti soggetti ad IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare nonché dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2013, ma anche degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell IVA di gruppo o dei particolari soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta ), che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell IRAP. Va infine ricordato che possono presentare la dichiarazione in via autonoma: i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d imposta risultante dalla dichiarazione annuale (D.P.R. n. 322/1998, art. 3, comma 1) i soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio, al fine di poter usufruire dell esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA (Circolare Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2011, n. 1). Le società che, ai fini IRES (UNICO 2014-SC), presentano un periodo di imposta non coincidente con l anno solare, non possono presentare la dichiarazione in forma unificata (UNICO 2014). Per una società di capitali potrebbe trattarsi, ad esempio, di un periodo di imposta con durata dal 1º ottobre 2013 al 30 settembre Ai fini dell adempimento della presentazione, non assume rilievo la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d imposta, assumendo rilievo quale termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata (redditi e IVA), l ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta. Una società a responsabilità limitata con periodo d imposta 1/7/ /6/2014 dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO 2014) per via telematica entro il 31 marzo Per i periodi di imposta chiusi, ai fini dell IRES, anteriormente al 31 dicembre 2014, anche se iniziati nel corso del 2013 (ad esempio, periodo dal 1º luglio 2013 al 30 giugno 2014) si applicano le seguenti regole: la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il Mo- 18 Pratica Fiscale e Professionale n. 34 del 15 settembre 2014

6 MODELLO UNICO 2014 dello UNICO 2014 approvato nel corso del È previsto che se la modulistica del Modello UNICO 2014 non consente l indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti, invece, nei modelli approvati nel 2015, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell Agenzia delle Entrate la Dichiarazione IVA va presentata utilizzando il Modello IVA 2015, relativamente all anno d imposta 2014 In caso di società di persone (UNICO 2014-SP), i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l anno solare devono attrarre il risultato dell esercizio nel periodo d imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale da dichiarare nel Modello UNICO SP/2014 relativo al periodo d imposta , da presentare entro il ). In questo caso, stante la coincidenza tra periodo d imposta e anno solare, il Modello IVA può essere presentato in forma unificata (Risoluzione Agenzia delle Entrate 20 settembre 2011, n. 92/E). INFRANNUALE " ESEMPIO Sono considerati a cavallo d anno" anche i periodi infrannuali, chiusi in data anteriore al 31 dicembre (2013, per quanto in esame). Ad esempio, potrebbe trattarsi del periodo 1º gennaio-30 giugno 2013, nel caso di trasformazione regressiva da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 giugno In questo caso la società di capitali trasformata utilizza il Modello UNICO 2013-SC. Invece, in caso di società di persone per i periodi di imposta che si sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 2013, la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il Modello UNICO 2014 approvato nel corso del La dichiarazione va presentata utilizzando il Modello UNICO 2013, qualora, alla scadenza del termine di presentazione, non sia ancora disponibile il modello approvato nel corso del Una società in nome collettivo ha deliberato la trasformazione in società a responsabilità limitata in data 31 marzo Con riferimento al periodo di imposta che inizia il 1º gennaio 2014 e termina a marzo del medesimo anno, va utilizzata la modulistica relativa al periodo di imposta 2014 (UNICO 2015) e non invece il Modello UNICO 2014 (D.P.R. n. 322/1998, art. 1, comma 1); quest ultima soluzione operativa è infatti attualmente prevista con esclusivo riferimento alla posizione dei soggetti IRES; per quanto concerne il termine di presentazione della dichiarazione rileva, la scadenza del 31 dicembre 2014 (fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo d imposta), ma è chiaro che a tale data la modulistica e le istruzioni non risultano ancora disponibili, in quanto, a tal fine, c è tempo fino al 31 gennaio del In merito, in occasione del Forum organizzato dalla stampa specializzata del 19 maggio 2007, l Agenzia delle Entrate ebbe modo di evidenziare che qualora i termini di presentazione del Modello UNICO scadano in data antecedente al momento in cui è resa disponibile la nuova modulistica, vanno comunque utilizzati i vecchi modelli. DICHIARAZIONE TARDIVA " Sanzioni Caratteristiche tecniche e regole operative Per Tardiva si intende la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di legge. Nel caso del Modello UNICO 2014, presentato da un soggetto con periodo d imposta coincidente con l anno solare, dunque, la Tardiva può essere presentata entro il 29 dicembre del corrente anno. Queste dichiarazioni sono valide a tutti gli effetti, salva l applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In ogni caso rimane fermo che: il ritardo nell adempimento comporta l applicazione di una sanzione ridotta pari a 25 euro (1/10 del minimo) per ciascuna dichiarazione (redditi, IVA o IRAP), in base alle regole previste in materia di ravvedimento operoso Pratica Fiscale e Professionale n. 34 del 15 settembre

7 va eventualmente regolarizzato anche il versamento delle imposte correlate, ove carente o mancante (sanzione pari ad 1/8 del 30%, se si versa dopo il 30 settembre e a ridosso del 29 dicembre, ossia al 3,75%) vanno versati gli interessi In caso di ritardo superiore a 90 giorni, la dichiarazione si considera omessa e costituisce, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati ed alle ritenute indicate dai sostituti d imposta. CASI PARTICOLARI " 1) Presentazione della dichiarazione in via telematica dall estero La dichiarazione può essere presentata per via telematica anche dall estero se il contribuente è in possesso del codice pin. 2) Spedizione della dichiarazione mediante raccomandata Per i contribuenti non titolari di reddito d impresa o di lavoro autonomo, la dichiarazione può essere spedita entro il 30 settembre 2014 mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in un normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla, senza piegarla, da indirizzare a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, Via Giorgio De Marchi, n. 16, Marghera (VE) - Italia. Detta busta deve recare scritto, a carattere evidente, il cognome, nome e codice fiscale del contribuente e la dicitura Contiene dichiarazione Modello UNICO 2014 Persone Fisiche. 20 Pratica Fiscale e Professionale n. 34 del 15 settembre 2014

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