730, Unico 2014 e Studi di settore
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- Raimonda Di Lorenzo
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1 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N Unico in caso di trasformazione Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Scadenze Ai sensi dell art. 5-bis, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, in caso di trasformazione di una società non soggetta all Ires (ad esempio, S.n.c., S.a.s.) in una società soggetta a tale imposta (ad esempio, S.r.l., S.p.a.), o viceversa, deliberata nel corso del periodo d imposta, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l inizio del periodo d imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione deve essere presentata: esclusivamente in via telematica; entro l ultimo giorno del nono mese successivo a tale data. Termini di presentazione L art, 5-bis, D.P.R. n. 322/98 disciplina i termini di presentazione nel caso di trasformazione, fusione e scissione. In base a tale norma, come modificata dal D.L. n. 207/2008: in caso di trasformazione di una società non soggetta all imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l inizio del periodo d imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Se a seguito della trasformazione di società, la nuova società risulta soggetta a imposte di tipo diverso (ad esempio Srl che si trasforma in Snc) si verifica l interruzione del periodo d imposta alla data di effetto della trasformazione, ossia alla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera di trasformazione. 1
2 Si delineano pertanto due frazioni di esercizio (ante trasformazione e post trasformazione) che ai fini delle imposte sui redditi e Irap costituiscono un autonomo periodo d imposta. Di conseguenza: le dichiarazioni relative al periodo ante trasformazione vanno presentate entro la fine del nono mese dalla data di effetto della trasformazione; le dichiarazioni relative alla frazione d esercizio che va dalla data di effetto della trasformazione alla fine dell esercizio (31/12) vanno presentate entro la fine del nono mese dalla chiusura dell esercizio e pertanto nei termini ordinari (30/9). Si evidenza il fatto che la trasformazione ha effetto dalla data di iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle imprese. TRASFORMAZIONE: TERMINI DI PRESENTAZIONE UNICO Periodo ante trasformazione entro la fine del nono mese dalla data di effetto della trasformazione. Periodo post trasformazione entro la fine del nono mese dalla chiusura dell esercizio e pertanto nei termini ordinari. Dichiarazione Iva La trasformazione non comporta particolari effetti ai fini Iva, stante l unitarietà del soggetto che pone in essere la trasformazione. Pertanto, la dichiarazione annuale Iva: deve essere presentata solamente dalla società risultante dalla trasformazione; deve ricomprendere tutte le operazioni effettuate nell anno solare, sia prima che dopo la trasformazione; deve essere presentata nel termine ordinario del 30 settembre dell anno successivo, esclusivamente in via telematica; deve essere presentata in forma autonoma, ovvero nell ambito del Modello UNICO, sulla base delle regole ordinarie. 2
3 DICHIARAZIONE IVA Un'unica dichiarazione nei termini ordinari (Il modulo è indistinto per tutte le operazioni, comprensivo anche delle operazioni relative al periodo ante trasformazione) Versamento delle imposte Per quanto riguarda i termini di versamento connessi alle operazioni straordinarie non vi sono regole specifiche, pertanto è applicabile la disciplina prevista dall art. 17, D.P.R. n. 435/2001. I termini di versamento sono così individuati: per le persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, il 16.6 dell anno in cui è presentata la dichiarazione; per i soggetti Ires, il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta, differito al 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio in caso di approvazione oltre i termini ordinari. È inoltre possibile posticipare il versamento entro i 30 giorni successivi applicando agli importi dovuti la maggiorazione dello 0,40%. In particolare, i termini di versamento sono differenziati in relazione al fatto che il soggetto sia, nella frazione di esercizio che precede l operazione straordinaria, una società di persone o una società di capitali. Infatti: in caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, per il periodo ante trasformazione si applicano le regole previste per le società di persone; in caso di trasformazione da società di capitali a società di persone, per il periodo ante trasformazione si applicano le regole di versamento previste per le società di capitali. VERSAMENTO IMPOSTE DA SOCIETA DI PERSONE A SOCIETA DI CAPITALI Periodo ante trasformazione 16.6 Periodo post trasformazione giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta (differimento in caso di proroga di approvazione del bilancio) 3
4 DA SOCIETA DI CAPITALI A SOCIETA DI PERSONE Periodo ante trasformazione giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta (differimento in caso di proroga di approvazione del bilancio) Periodo post trasformazione 16.6 Modelli da utilizzare Per quanto riguarda i modelli da utilizzare è previsto che in presenza di un periodo d imposta non coincidente con l anno solare, ossia di un periodo che si chiude prima del 31.12: i soggetti IRES (società di capitali) sono tenuti a utilizzare il modello approvato per l anno precedente; le società di persone e i soggetti equiparati sono tenuti a utilizzare il modello nuovo, se disponibile. Quindi: per le società di persone trasformate nel corso del 2013: per la frazione che precede l operazione straordinaria va utilizzato il mod. UNICO 2014 SP per la dichiarazione redditi e il mod. IRAP 2014 per la dichiarazione IRAP. Tuttavia, qualora il nuovo modello non sia ancora disponibile (nel senso che non è ancora possibile inviarlo telematicamente), secondo quanto precisato nelle istruzioni al mod. UNICO 2014 SP e al mod. IRAP 2014, può essere utilizzato il modello vecchio (modd. UNICO 2013 e IRAP 2013); per la frazione successiva all operazione straordinaria va utilizzato il mod. UNICO 2014 SP e il mod. IRAP 2014; per le società di capitali che nel corso del 2013 sono state interessate dalla trasformazione: per la frazione che precede l operazione straordinaria va utilizzato il mod. UNICO 2013 SC per la dichiarazione redditi e il mod. IRAP 2013 per la dichiarazione IRAP; per la frazione successiva all operazione straordinaria va utilizzato il mod. UNICO 2014 SC e il mod. IRAP
5 MODELLI DA UTILIZZARE Periodo non coincidente con l anno solare (che termina prima del 31.12) Società di persone modello nuovo, se disponibile Società di capitali modello approvato per l anno precedente Società di persone che si è trasformata in società di capitali in data 2 novembre 2013 (data di iscrizione nel registro delle imprese). La società di capitali presenta: per conto della società di persone un modello UNICO 2014 SP e IRAP 2014 (non unificata), per il periodo d imposta ante-trasformazione; per se stessa un modello UNICO 2014 SC (unificato con quello IVA relativo a tutto il periodo d imposta, vale a dire anche quello relativo alla società di persone) e IRAP 2014 (ovviamente autonoma), per il periodo compreso tra la data di trasformazione e il 31 dicembre Come precedentemente precisato, la dichiarazione IVA 2014 è unica per l intero anno solare. REDDITI Fino al 1 novembre 2013 UNICO 2014 SP (entro la fine del nono mese successivo a quello in cui ha effetto la trasformazione - 1 settembre, in quanto il 31 agosto cade di domenica) Dal 2 novembre 2013 al 31 dicembre 2013 UNICO 2014 SC (*) (30 settembre 2014) IRAP IRAP 2014 (entro la fine del nono mese successivo a quello in cui ha effetto la trasformazione- 1 settembre, in quanto il 31 agosto cade di domenica) IRAP 2014 (30 settembre 2014) IVA Mod. IVA/2014 (*) * eventualmente in forma unificata 5
6 Per quanto riguarda i versamenti, si dovranno rispettare i termini previsti dall art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, ovvero: per la società di persone, vale il termine del 16 giugno (16 luglio) dell anno di presentazione della dichiarazione; per la società di capitali, vale il termine del giorno 16 del 6 mese successivo a quello di chiusura dell esercizio per coloro che approvano il bilancio nei termini ordinari. La Alfa & Alfa sas ha deliberato la trasformazione in srl con effetto I termini per gli adempimenti dichiarativi e di versamento sono i seguenti: Periodo (periodo ante trasformazione) Versamento (*) 16.6 anno di presentazione della dichiarazione Presentazione fine del 9 mese dalla data di trasformazione Modelli da utilizzare mod. UNICO 2014 SP e mod. IRAP 2014 (se disponibili) Periodo (periodo post trasformazione) Versamento (*) 16 del 6 mese dalla chiusura del periodo d imposta Presentazione fine 9 mese dalla chiusura del periodo d imposta Modelli da utilizzare mod. UNICO 2014 SC e mod. IRAP 2014 Dichiarazione Iva mod. IVA 2014 (per l intero 2013) - Riproduzione riservata - 6
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Diritto Camerale Anno 2015
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SCADENZIARIO FISCALE - ONERI E OBBLIGHI
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