I regimi contabili: obblighi, opzioni e revoche a cura di Daniele Fezzardi

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1 Il Punto sull Iva I regimi contabili: obblighi, opzioni e revoche a cura di Daniele Fezzardi I regimi Iva previsti dalla normativa Il sistema giuridico italiano ha previsto, per le imprese e professionisti, la possibilità di scegliere tra più soluzioni per quanto riguarda il regime contabile da adottare. Tale scelta condizionerà conseguentemente gli obblighi dei contribuenti nei confronti del Fisco e permetterà all imprenditore di ottimizzare la propria attività in relazione a molteplici fattori quali: il volume d affari che si presume di realizzare; la forma giuridica adottata; le dimensioni dell azienda; e la possibilità di usufruire di semplificazioni sia per il calcolo delle imposte che per la tenuta dei registri contabili. I regimi contabili più diffusi attualmente previsti dalla normativa e che saranno oggetto della presente analisi sono: il regime ordinario il regime ordinario il regime forfetario il regime sostitutivo contabilità ordinaria; contabilità semplificata; per i contribuenti minimi ; per le nuove iniziative produttive (c.d. forfettino ). Il regime ordinario (contabilità ordinaria) È il regime obbligatorio per tutte le società di capitali. Inoltre, sono obbligati ad adottare tale regime le società di persone e le imprese individuali che nel periodo d imposta precedente hanno conseguito ricavi superiori (ovvero presumono di conseguire ricavi superiori) ai seguenti limiti: ,14 nel caso di attività di prestazioni di servizi; ,90 in tutti gli altri casi. Le imprese in contabilità ordinaria sono soggette ai seguenti obblighi contabili: tenuta del libro giornale e del libro degli inventari; tenuta dei registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti); scritture di magazzino (solo nel caso di superamento di determinati limiti di ricavi); registro dei beni ammortizzabili (facoltativo, a condizione che vengano effettuate le registrazioni sul libro giornale). I contribuenti che superano i limiti previsti per il regime ordinario sono obbligati a versare l Iva a debito con periodicità mensile entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. 10

2 Contabilità ordinaria per opzione Le società di persone e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, pur avendo conseguito ricavi inferiori ai limiti sopra riportati ( ,10 o ,89) possono optare per il regime di contabilità ordinaria. L opzione, che ha una durata minima di un anno, resta valida fino a revoca e deve essere comunicata attraverso il quadro VO, sez.2, rigo VO20, barrando la casella 1. Allo stesso modo la revoca deve essere comunicata barrando la casella 2 dello stesso Rigo VO20. L opzione per il regime contabile ordinario può essere, altresì, esercitata ovvero revocata dai soggetti esercenti arti o professioni (art.53 del Tuir) attraverso la compilazione del Rigo VO21 dello stesso modello. Il regime ordinario (contabilità semplificata) La contabilità semplificata è adottata dalle imprese individuali e dalle società di persone, indipendentemente dall attività svolta, quando nell anno precedente a quello di riferimento e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti: ,14 nel caso di attività di prestazioni di servizi; ,90 in tutti gli altri casi. Si tratta di regime naturale e, pertanto, non è necessaria l opzione se vengono rispettati i limiti sopra indicati. La agevolazione del regime semplificato rispetto al regime ordinario consiste nell esonero dalla tenuta dei libri e registri contabili obbligatori ad eccezione dei seguenti: registri Iva registro dei beni ammortizzabili fatture emesse, corrispettivi e acquisti; le annotazioni su tali registri, in alternativa, possono essere eseguite nel registro Iva acquisti purché il contribuente sia in grado di fornire, su richiesta dell Amministrazione, le informazioni richieste dal registro dei beni ammortizzabili. Tuttavia, i registri Iva vanno integrati con il riporto delle seguenti operazioni e fatti di gestione: i componenti positivi e negativi di reddito d impresa non rilevati ai fini Iva (ad esempio i costi dei dipendenti, gli interessi passivi, plusvalenze e minusvalenze, imposte deducibili, ecc.); il valore delle rimanenze divise per categorie; le informazioni necessarie per il calcolo del risultato d esercizio in base al principio di competenza economica (ad esempio ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, ecc.). 11

3 Liquidazioni trimestrali I contribuenti che nell anno d imposta non hanno realizzato un volume d affari superiore ad ,10 nel caso di prestazioni di servizi, ovvero di ,90 nel caso di altre attività, possono optare per liquidazioni e versamenti periodici Iva con cadenza trimestrale anziché mensile. L opzione è vincolante per almeno un anno solare e resta valida fino a quando non venga revocata. Nell ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei relativi corrispettivi, ai fini dell opzione si applica il limite di ,90. L opzione deve essere indicata attraverso la compilazione del quadro VO allegato al modello Unico dell anno successivo al comportamento concludente da parte del contribuente barrando la casella 1 del Rigo VO2. La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell opzione. Si ricorda che il versamento dell Iva con cadenza trimestrale comporta che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell 1%. Il passaggio dal regime contabile semplificato a quello ordinario e viceversa Come in precedenza riportato, il regime contabile semplificato costituisce il regime contabile naturale dei contribuenti che soddisfano i requisiti soggettivi e il volume dei ricavi richiesti. Tuttavia, per tali soggetti l adozione del regime contabile ordinario può avvenire: sia per effetto della perdita di uno o più requisiti previsti; sia per espressa volontà (per opzione) pur non avendone i requisiti obbligatori. È possibile, ad esempio, che una società di persone si trasformi in una società di capitali e, pertanto, debba necessariamente adottare il regime contabile ordinario. In ogni caso, diverse circolari dell Agenzia delle Entrate hanno stabilito che: l opzione o la revoca di un regime contabile debba desumersi dal comportamento concludente del contribuente e dalle modalità di tenuta delle scritture contabili; e che la validità dell opzione o della revoca sia subordinata esclusivamente alla sua concreta attuazione dall inizio del periodo dell anno o dall inizio dell attività. Il contribuente resta obbligato a comunicare l opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta effettuata, attraverso il quadro VO. Alla mancata o tardiva comunicazione, avendo carattere puramente formale e non rilevando ai fini sostanziali della scelta operata, si applica la sanzione prevista dall art.8 del D.Lgs. n.471/97 che prevede una sanzione amministrativa da 258 a Le medesime disposizioni sono previste per il passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata nel caso in cui il contribuente soddisfi i requisiti sopra citati. Inoltre, l opzione per la contabilità ordinaria, ovvero semplificata, ha un vincolo di durata annuale e nel caso di superamento dei limiti previsti il contribuente è obbligato alla tenuta della contabilità ordinaria (o semplificata) dall anno successivo. 12

4 Il regime forfetario per i contribuenti minimi Si tratta del regime naturale per le persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni, quando sussistono i seguenti requisiti, riferiti all anno precedente o che si presume sussistano in quello in corso (per le nuove imprese): volume d affari non superiore ad (quando i soggetti iniziano l attività in corso d anno, tale limite deve essere ragguagliato al periodo di attività nell anno); non aver effettuato cessioni all esportazione ovvero operazioni assimilate; non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori; non aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore ad ; non possedere partecipazioni in società di persone, associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. I contribuenti che sono in possesso dei requisiti di cui sopra possono, tuttavia, optare per la determinazione dell Iva e del reddito nei modi ordinari barrando la casella 1, rigo VO33 del modello VO allegato al modello Unico presentato nell anno successivo all esercizio dell opzione. Tale opzione è vincolante per almeno un triennio ed è valida fino a revoca. La revoca deve essere comunicata allo stesso modo barrando la casella 2 del Rigo VO33. Con riferimento al limite di , la C.M. n.73/e/07 ha chiarito che ai fini della determinazione di tale limite, non rileva l adeguamento agli Studi di settore o ai parametri: Esempio 1 Un contribuente nel corso del 2009 dichiara ricavi per In seguito, ai fini dell adeguamento agli Studi di settore, decide di aumentare il proprio reddito di giungendo a Nonostante un reddito maggiore del limite imposto, tale contribuente potrebbe usufruire ugualmente del regime dei minimi, sempre che siano rispettati gli altri requisiti. Inoltre, quando i soggetti iniziano l attività in corso d anno, tale limite deve essere ragguagliato al periodo di attività nell anno: Esempio 2 Un contribuente inizia la propria attività il 1 luglio 2009 e nel periodo luglio dicembre emette fatture per un ammontare pari ad Il compenso ragguagliato all anno è superiore al limite di (18.000*12/6=36.000) e, pertanto, l anno successivo il contribuente rientrerà nel regime ordinario. Quando il fatturato supera il limite di , il soggetto decade dal regime a partire dal periodo d imposta successivo. Tuttavia, qualora lo sforamento del limite dei ricavi ecceda il 50% di quello consentito superando l importo di , la decadenza si verifica già dall anno in cui viene superato il limite e, pertanto, il contribuente sarà costretto a versare l Iva non addebitata senza sanzioni e interessi 1, mediante lo scorporo dal corrispettivo fatturato. 1 Cfr. C.M. n.13/e/08. 13

5 Il contribuente, essendo transitato nel regime ordinario, dovrà: istituire i registri Iva entro il termine per l effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre in cui è stato superato il predetto limite e annotare le vendite e gli acquisti effettuati anteriormente al superamento del limite; adempiere agli obblighi Iva e di fatturazione previsti per le operazioni effettuate successivamente al superamento del limite; presentare la comunicazione dati Iva e la dichiarazione Iva; versare l imposta a saldo risultante dalla dichiarazione Iva in un unica soluzione entro il 16 marzo dell anno successivo. Esempio 3 Un contribuente alla data del 30/09/09 ha fatturato ; nel mese di dicembre 2009 fattura altri superando, pertanto, il limite di Il contribuente dovrà fatturare considerando l Iva: Imponibile Iva 20% Totale Inoltre, dovrà scorporare l Iva dai compensi fatturati precedentemente: Totale Imponibile Iva 20% Pertanto, considerando che non abbia effettuato acquisti con Iva nel corso dell anno, l Iva da versare a saldo sarà: Iva (primi tre trimestri) Iva (4 trimestre) Iva a saldo Poiché si tratta di un regime naturale, salvo opzione per altro regime, esso è obbligatorio per i contribuenti aventi i suddetti requisiti. È comunque possibile optare per un altro regime (disapplicazione per opzione ) tramite un comportamento concludente, per esempio addebitando l Iva sulle fatture emesse ovvero esercitando il diritto della detrazione dell imposta. Tuttavia, il comportamento concludente non esonera il contribuente dal comunicare la scelta all Agenzia delle Entrate presentando il modello VO (comunicazioni delle opzioni e revoche) unitamente alla prima dichiarazione dei redditi successiva. L opzione per un regime diverso da quello dei minimi è vincolante per almeno tre anni trascorsi i quali essa rimane valida fino a quando viene concretamente applicata. Al regime dei contribuenti minimi sono riservate le semplificazioni contabili derivanti dal non assoggettamento ad Iva, pertanto: 14

6 sono esonerati dai seguenti obblighi: registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti; tenuta e conservazione dei registri Iva; permangono, invece, i seguenti adempimenti: certificazione dei corrispettivi (fatture, scontrini o ricevute fiscali); conservazione delle fatture emesse (e scontrini/ricevute fiscali); numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; presentazioni degli elenchi Intrastat. Il regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (c.d. forfettino ) Il regime fiscale agevolato previsto dalla L. n.388/00 è riservato alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo o d impresa e che siano in possesso dei seguenti requisiti: l ammontare dei ricavi o dei compensi per attività imprenditoriale, professionale o artistica deve essere inferiore ad ,41 per le prestazioni di servizi, ovvero ad ,83 per le imprese esercenti altre attività; il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività d impresa o professionale, nemmeno in forma associata; la nuova attività non deve essere la prosecuzione di un attività precedente, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo; in caso di prosecuzione di attività svolta da altro soggetto, i ricavi dell ultimo esercizio devono essere inferiori ai limiti sopra indicati; la nuova impresa deve essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. Anche il regime del forfettino è caratterizzato dall esonero degli adempimenti contabili. Restano, tuttavia, in vigore i seguenti obblighi: conservazione dei documenti ricevuti ed emessi (ex art.22 del DPR n.600/73); fatturazione e certificazione dei corrispettivi; tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d imposta (ex art.21 del DPR n.600/73). Il regime contabile agevolato del forfettino ha una durata di tre anni e si applica per il primo periodo d imposta in cui ha inizio l attività e per i due periodi successivi. I soggetti che scelgono di avvalersi di questo regime devono darne comunicazione utilizzando l apposito modello in sede di dichiarazione di inizio attività. Come per il regime dei contribuenti minimi, al superamento dei limiti previsti il regime agevolato decade. In particolare, possono avvenire due situazioni: superamento del limite per un importo pari o inferiore al 50% del limite consentito la decadenza si verifica dal periodo d imposta successivo a quello in cui è avvenuto il superamento; superamento del limite per un importo superiore al 50% del limite consentito la decadenza si verifica già dal periodo d imposta in cui è avvenuto il superamento. 15

7 Al superamento oltre il limite del 50% vengono applicati i seguenti obblighi: assoggettamento a tassazione ordinaria a decorrere dal periodo d imposta in cui viene superato tale limite; versamento dell Irpef e dell Iva in un unico versamento annuale nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano dette imposte; registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e Iva a decorrere dall anno successivo in cui è avvenuto il superamento dei limiti. Inizio dell attività: opzione per i regimi contabili minori La scelta del regime contabile da adottare e che inciderà sulla gestione contabile e fiscale dell attività deve essere compiuta già nel momento della richiesta del numero di partita Iva attraverso il modello ministeriale AA 9/10. Attraverso tale modello viene comunicata la scelta di avvalersi di uno dei regimi contabili agevolati. Il contribuente deve indicare l opzione barrando la casella relativa all adesione (o alla revoca) del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, ovvero la casella relativa all opzione per l adesione al regime dei contribuenti minimi. I contribuenti che intendono transitare dal regime del forfettino al regime dei minimi possono farlo già a partire dall anno successivo attraverso il comportamento concludente. Tuttavia, la revoca dal regime delle nuove iniziative deve essere poi comunicata all Amministrazione Finanziaria attraverso il modello AA 9/10. I soggetti che avevano optato ad inizio attività per l applicazione del regime fiscale del forfettino, che si ricorda è valido per il periodo d imposta in cui è iniziata l attività e per i due successivi, possono pertanto scegliere se: restare in tale regime fino al termine della durata dello stesso; se hanno i requisiti, applicare il regime dei contribuenti minimi anche se non è ancora terminato il triennio. 16

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