DEFINIZIONE DEFINIZIONE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DEFINIZIONE DEFINIZIONE"

Transcript

1 DEFINIZIONE 55. SEMPLIFICAZIONI PER I CONTRIBUENTI MINORI DEFINIZIONE DEFINIZIONE I contribuenti minori possono beneficiare di alcune semplificazioni in materia di IVA, ricollegate al differimento dei termini di liquidazione e di versamento dell imposta, oppure all esonero dalla liquidazione dell imposta se il contribuente si avvale di un regime agevolativo. CONTRIBUENTI TRIMESTRALI REGIME FISCALE DEI NUOVI MINIMI REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI La liquidazione dell imposta può essere effettuata con cadenza trimestrale, anziché mensile, con il conseguente versamento dell IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, se il soggetto passivo, nell anno solare precedente, ha realizzato un volume d affari non superiore a: ,00 euro, se effettua prestazioni di servizi; ,00 euro, se effettua attività diverse, ovvero se esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi. Il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (cd. dei nuovi minimi ) è stato abrogato dal 2015, ma può essere utilizzato, in via transitoria e fino alla sua scadenza naturale, dai soggetti che lo applicavano nel Il regime fiscale agevolato per autonomi si applica, come regime naturale e a decorrere dall , alle persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni. Esso comporta l abrogazione: - del regime delle nuove iniziative produttive; - del regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e del regime agevolato per gli ex minimi. Il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile, tuttavia, può continuare ad essere utilizzato fino alla scadenza naturale (5 anni o fino a 35 anni). RIFERIMENTI DPR 542/99, art. 7; L. 190/2014, art. 1 co ; DL 98/2011, art. 27. DEFINIZIONE DEFINIZIONE I contribuenti con compensi ridotti possono eseguire le liquidazioni IVA con cadenza trimestrale, anziché mensile (art. 7 del DPR 542/99). Sono, invece, esonerati dall obbligo di eseguire le liquidazioni periodiche, oltre ai soggetti che nel mese o nel trimestre non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, i contribuenti: in regime fiscale agevolato (art. 13 della L. 388/2000); soggetti al regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile (fatti salvi alcuni casi specifici, quali l effettuazione di acquisti in regime di reverse charge); che applicano il nuovo regime fiscale agevolato per autonomi (art. 1 co della L. 190/2014); che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti (art. 36-bis del DPR 633/72). 1105

2 CONTRIBUENTI TRIMESTRALI CONTRIBUENTI TRIMESTRALI CONTRIBUENTI TRIMESTRALI I contribuenti trimestrali sono quelli che, nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a (art. 7 del DPR 542/99): ,00 euro, se effettuano prestazioni di servizi; ,00 euro, se effettuano attività diverse, ovvero se esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi. Ai fini della determinazione della periodicità degli adempimenti IVA, non rileva l importo dei ricavi, bensì il volume d affari (ris. Agenzia delle Entrate n. 15). 1. Liquidazioni trimestrali Tali soggetti possono eseguire le liquidazioni con cadenza trimestrale anziché mensile, esercitando specifica opzione, versando la relativa imposta, se a debito: entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; entro il 16 marzo dell anno successivo per il conguaglio annuale, che comprende anche le operazioni del quarto trimestre. Indicazioni in dichiarazione I contribuenti che liquidano trimestralmente l IVA indicano le liquidazioni trimestrali nei righi VH3, VH6 e VH9 della dichiarazione IVA, senza invece compilare il rigo VH12. L IVA dovuta in sede di conguaglio annuale è, invece, indicata nei righi VL32 (se a debito) o VL33 (se a credito). 2. Maggiorazione dei versamenti IVA a titolo di interessi Chi esercita l opzione per il versamento trimestrale, deve maggiorare le somme eventualmente dovute in sede di liquidazione periodica e di saldo annuale di un importo pari all 1%, a titolo di interessi (art. 31 co. 3 della L. 388/2000). Tale maggiorazione, che non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, è versata, unitamente all importo dell IVA, in sede di liquidazione periodica e di saldo annuale. Se il versamento del saldo annuale viene eseguito oltre la scadenza naturale (16 marzo) dell anno successivo, coloro che presentano la dichiarazione IVA nel modello UNICO devono ulteriormente maggiorare l importo da versare, già comprensivo dell 1%, di un importo pari allo 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo. L eventuale rateizzazione, poi, del saldo annuale comporta l ulteriore maggiorazione dello 0,33% per ogni mese (ris. Agenzia delle Entrate 15/2012). Come anche rilevato dalle istruzioni ai modelli IVA, quindi, i soggetti che presentano la dichiarazione separata possono: versare il saldo in un unica soluzione (entro il 16.3); 1106

3 CONTRIBUENTI TRIMESTRALI ovvero rateizzare le somme dovute maggiorando dello 0,33% mensile l importo di ciascuna rata successiva alla prima. I soggetti che presentano, invece, la dichiarazione IVA nel modello UNICO possono: versare il saldo in un unica soluzione (entro il 16.3); versare il saldo in un unica soluzione entro la scadenza del modello UNI- CO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi; rateizzare dal 16.3, maggiorando dello 0,33% mensile l importo di ciascuna rata successiva alla prima; rateizzare dalla data di versamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando l importo da versare dapprima dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.3 e successivamente dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima. 3. Versamenti IVA Qualora l importo delle liquidazioni relative ai primi tre trimestri solari non superi 25,82 euro, il versamento dovrà esser eseguito unitamente a quello del trimestre successivo. 4. Esercizio dell opzione L agevolazione, consistente nella possibilità di liquidare l imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, non costituisce un regime naturale, in quanto, come detto, per accedervi è necessario esercitare la relativa opzione; rileva, in particolare, il comportamento concludente con la successiva comunicazione dell esercizio dell opzione nel rigo VO2 della dichiarazione annuale IVA. L opzione: vincola il contribuente per il solo anno in cui è stata manifestata l opzione; è efficace per l intero anno, anche se nel corso dello stesso si supera il limite ricavi del volume d affari stabilito per la categoria di appartenenza. CODICI TRIBUTO 6031 Versamento dell IVA relativa al primo trimestre 6032 Versamento dell IVA relativa al secondo semestre 6033 Versamento dell IVA relativa al terzo trimestre 6099 Versamento dell IVA in sede di dichiarazione annuale 5. Contribuenti trimestrali con attività promiscua I contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, al fine di usufruire della possibilità di liquidazioni trimestrale, se non tengono una distinta annotazione dei corrispettivi, devono considerare il limite di ,00 euro relativamente a tutte le attività esercitate; in caso di distinta annotazione (nell ambito di una contabilità IVA unificata per tutte le attività) non devono essere superati i seguenti limiti: 1107

4 CONTRIBUENTI TRIMESTRALI ,00 euro, per le prestazioni di servizi; ,00 euro, per tutte le attività complessivamente esercitate. Se un contribuente ha ricavi relativi a prestazioni di servizi per ,00 euro e ricavi relativi ad altre attività per ,00 euro (complessivamente quindi ,00 euro), se tiene annotazione distinta dei ricavi non può optare per il regime trimestrale. Diverso è il caso dei soggetti che adottano una contabilità IVA separata, nel senso che applichino separatamente l imposta, con riferimento a diverse attività, per facoltà o per obbligo. Può anche verificarsi che, con riferimento ad un attività, la liquidazione avvenga mensilmente (nell esempio di prima, quella relativa alle prestazioni di servizi), ovvero trimestralmente per quanto concerne un altra attività. Schematicamente, si possono distinguere le seguenti ipotesi (C.M n. 7/E): contabilità unificata con distinta annotazione dei corrispettivi; contabilità unificata senza distinta annotazione dei corrispettivi; contabilità separata per obbligo di legge, con attività di sole prestazioni di servizi e di sole cessioni di beni; contabilità separata per obbligo di legge con attività promiscua (sia di cessione di beni, sia di prestazione di servizi); contabilità separata per opzione facoltativa. 5.1 Contabilità unificata con distinta annotazione dei corrispettivi Per fruire delle semplificazioni previste per i contribuenti minori, è necessario che non vengano superati i seguenti limiti: ,00 euro, per le prestazioni di servizi; ,00 euro, per tutte le attività complessivamente esercitate. 5.2 Contabilità unificata senza distinta annotazione dei corrispettivi Per fruire delle semplificazioni previste per i contribuenti minori, è necessario che non si sia superato il limite di ,00 euro per tutte le attività esercitate. 5.3 Contabilità separata per obbligo di legge (attività di servizi o di cessione di beni) Il contribuente obbligato alla separazione delle attività esercitate deve verificare i limiti previsti per le liquidazioni trimestrali in modo distinto e separato per ciascuna attività esercitata. Può pertanto verificarsi che, in capo allo stesso contribuente, vi sia l obbligo di liquidazione mensile per una o più delle attività esercitate, in quanto i ricavi 1108

5 CONTRIBUENTI TRIMESTRALI eccedono i limiti previsti, e la possibilità di liquidazione trimestrale per altre attività esercitate. 5.4 Contabilità separata per obbligo di legge (sia attività di servizi, sia di cessione di beni) All interno della singola attività separata, che contiene sia prestazioni di servizi, sia cessioni di beni, è necessario distinguere se per tale attività mista, sia stata tenuta o meno la distinta annotazione dei corrispettivi, ed eseguire le liquidazioni periodiche, i versamenti e le registrazioni secondo quanto già riportato in merito alle ipotesi di contabilità unificata (con o senza annotazione dei corrispettivi). 5.5 Contabilità separata per opzione Se il contribuente svolge più attività (e per le stesse ha esercitato la facoltà di tenuta separata della contabilità), al fine della verifica del limite per la liquidazione trimestrale, è necessario che non vengano superati i seguenti limiti: ,00 euro, per le prestazioni di servizi; ,00 euro, per tutte le attività complessivamente esercitate. 5.6 Contribuenti trimestrali speciali A differenza dei contribuenti trimestrali per opzione, vi sono alcune categorie di contribuenti (es. gli autotrasportatori, istituti ed aziende di credito, imprese assicuratrici, ) ammesse alla liquidazione IVA trimestrale indipendentemente dal volume d affari conseguito. Tali contribuenti: non devono maggiorare dell 1% l imposta eventualmente dovuta; effettuano la liquidazione del quarto trimestre (e il relativo versamento) entro il 16 febbraio, anziché entro il 16 marzo. CODICI TRIBUTO 6031 Versamento dell IVA relativa al primo trimestre 6032 Versamento dell IVA relativa al secondo semestre 6033 Versamento dell IVA relativa al terzo trimestre 6034 Versamento dell IVA relativa al quarto trimestre Indicazioni in dichiarazione I contribuenti trimestrali speciali indicano le liquidazioni trimestrali nei righi VH3, VH6, VH9 e VH12 della dichiarazione IVA. Rispetto ai contribuenti trimestrali ordinari, quindi, viene compilato anche il campo VH

6 REGIME FISCALE DEI NUOVI MINIMI REGIME FISCALE DEI NUOVI MINIMI Il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (cd. dei nuovi minimi ) (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) è stato abrogato a decorrere dall (art. 1 co. 85 della L. 190/2014). Tuttavia, le persone fisiche che, nel 2014, svolgevano un attività d impresa o di lavoro autonomo applicando l abrogato regime, accedono direttamente al nuovo regime agevolato, se in possesso degli appositi requisiti. Resta, però, possibile optare per il regime ordinario (art. 1 co. 86 della L. 190/2014). In via transitoria, è previsto che il regime dei nuovi minimi possa essere applicato fino alla scadenza naturale (5 anni o fino al compimento dei 35 anni di età). 1. Ambito soggettivo Possono fruire del regime in esame le persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni, in possesso dei requisiti di seguito elencati, ivi incluse le imprese familiari. 2. Requisiti necessari per l applicazione del regime Per fruire del regime, i soggetti interessati: nell anno precedente devono avere conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a ,00 euro; nell anno precedente non devono avere realizzato cessioni all esportazione; nell anno precedente non devono avere sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori (art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR), anche se assunti secondo modalità riconducibili a un progetto, programma di lavoro o fase di esso (artt. 61 ss. del DLgs. 276/2003); nell anno precedente non devono avere erogato somme sotto forma di utili agli associati in partecipazione di solo lavoro (art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR); nel triennio solare precedente non devono avere effettuato acquisti di beni strumentali, neppure mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, per un importo complessivo superiore a ,00 euro (art. 1 co. 96 della L. 244/2007). Sono previste alcune cause ostative all applicazione del regime in esame (art. 1 co. 99 della L. 244/2007); in particolare, non sono considerati contribuenti minimi i soggetti che: si avvalgono di regimi speciali IVA; non sono residenti nello Stato italiano; effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati e di terreni edificabili (di cui all art. 10 n. 8) del DPR 633/72) e di mezzi di trasporto nuovi (di cui all art. 53 co. 1 del DL 331/93, conv. L. 427/93); esercitano attività di lavoro autonomo o d impresa in forma individuale e, contestualmente, partecipano a società di persone o associazioni 1110

7 professionali (art. 5 del TUIR), ovvero a srl in regime di trasparenza (art. 116 del TUIR) (art. 1 co. 99 della L. 244/2007). Regimi speciali Di seguito, in forma tabellare, si richiamano i regimi speciali IVA la cui adozione esclude l applicazione del regime in esame (art. 3 del DM ). Regimi speciali IVA Riferimenti normativi Agricoltura e attività connesse e pesca artt. 34 e 34-bis del DPR 633/72 Vendita sali e tabacchi art. 74 co. 1 del DPR 633/72 Commercio dei fiammiferi art. 74 co. 1 del DPR 633/72 Editoria art. 74 co. 1 del DPR 633/72 Gestione di servizi di telefonia pubblica art. 74 co. 1 del DPR 633/72 Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta art. 74 co. 1 del DPR 633/72 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa art. 74 co. 6 del DPR allegata al DPR 640/72 633/72 Agenzie di viaggi e turismo art. 74-ter del DPR 633/72 Agriturismo art. 5 co. 2 della L. 413/91 Vendite a domicilio art. 25-bis co. 6 del DPR 600/73 Rivendita di beni usati, di oggetti d arte, d antiquariato art. 36 del DL 41/95 o da collezione Agenzie di vendite all asta di oggetti d arte, antiquariato o da art. 40-bis del DL 41/95 collezione Nuovi requisiti di accesso A decorrere dall , il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavorati in mobilità si applica, per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che: intraprendono dall un attività d impresa, arte o professione; oppure l hanno intrapresa successivamente al Il regime può essere applicato anche oltre il quarto periodo d imposta successivo a quello di inizio dell attività, ma non oltre il periodo d imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Viene, altresì, previsto che, per poter fruire del regime e della nuova aliquota dell imposta sostitutiva (pari al 5%): 1111

8 il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l inizio dell attività, attività artistica o professionale ovvero d impresa, anche in forma associata o familiare; l attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un attività d impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo d imposta precedente, non dev essere superiore a ,00 euro. I soggetti in possesso dei suddetti requisiti di accesso che hanno intrapreso l attività dopo il e che hanno optato per il regime ordinario oppure per il forfettino (art. 13 della L. 388/2000) possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi d imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età (provv n , 2.3). La fuoriuscita dal regime di vantaggio, per scelta o per il verificarsi di un motivo di esclusione, comporta l impossibilità di avvalersi successivamente del medesimo anche nell ipotesi in cui, nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, si torni in possesso dei requisiti necessari per avvalersene (provv n , 3.3). Opzione per il regime ordinario o per il regime contabile agevolato È consentita l opzione per l applicazione dell IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari (art. 1 co. 110 della L. 244/2007). L esercizio dell opzione può avvenire tramite un comportamento concludente, quale, ad esempio, l addebito dell IVA ai propri cessionari o committenti, ovvero l esercizio del diritto alla detrazione dell imposta. È, inoltre, consentita l opzione per il regime contabile agevolato di cui all art. 27 co. 3 del DL 98/2011. Possono beneficiare di tale regime contabile agevolato i soggetti che, pur possedendo alla data dell i requisiti tradizionali per i contribuenti minimi: non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti per il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011); fuoriescono dal suddetto regime di vantaggio per decorrenza dei termini di applicazione (periodo d inizio attività e i quattro successivi o compimento del 35 anno di età). Oltre a tali soggetti, possono fruire del regime anche coloro che: 1112

9 pur avendo le caratteristiche tradizionali per i minimi, hanno optato per il regime ordinario ovvero per quello delle nuove iniziative produttive; pur avendo le caratteristiche per il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011), hanno optato per il regime ordinario ovvero per quello delle nuove iniziative produttive. I contribuenti che si avvalgono di tale regime sono esonerati dai seguenti obblighi: registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA; tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell Amministrazione finanziaria, si forniscano, ordinati in forma sistematica, i dati necessari; liquidazione, versamenti periodici e versamento dell acconto annuale ai fini IVA; presentazione della dichiarazione IRAP e versamento della relativa imposta. Tra gli altri, restano fermi gli obblighi di: fatturazione e certificazione dei corrispettivi; comunicazione annuale dei dati IVA; presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e IVA; versamento annuale IVA; comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 21 co. 1 del DL 78/2010). 3. Adempimenti e semplificazioni ai fini IVA I soggetti che fruiscono del regime di vantaggio sono esonerati, ai fini IVA, dal versamento dell imposta e da tutti gli obblighi connessi, ad eccezione di quelli relativi a: numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; certificazione dei corrispettivi; integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d imposta, con l indicazione dell aliquota e dell imposta; versamento dell imposta a debito (nei casi di cui al punto precedente) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni; presentazione agli uffici doganali degli elenchi INTRASTAT (art. 7 del DM ). Ai fini IVA, quindi, il contribuente minimo è esonerato (circ. Agenzia delle Entrate n. 73, 3.1.1): dalla registrazione delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72); dalla registrazione dei corrispettivi (art. 24 del DPR 633/72); dalla registrazione degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72); dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti (art. 39 del DPR 633/72), fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione; 1113

10 dalla dichiarazione e comunicazione annuale (art. 8 e 8-bis del DPR 322/98). In aggiunta a quanto testé indicato, i contribuenti soggetti al regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile sono anche (punto 6.1 del provv n ): obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell archivio VIES; esonerati dall obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 21 co. 1 del DL 78/2010); esonerati dall obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (art. 1 del DL 40/2010); esonerati dall obbligo di certificare i corrispettivi qualora svolgano le attività per le quali vige l esonero dal rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale (art. 2 del DPR 696/96). Tenuta facoltativa dei registri IVA - Ammissibilità Nonostante l esonero dagli obblighi di tenuta dei registri IVA, il contribuente minimo può comunque tenere i registri IVA, ovvero il giornale di fondo del misuratore fiscale distinto per aliquote (circ. Agenzia delle Entrate n. 7, 3.4, quesito a). La scelta di tenere i registri IVA può essere utile al fine di monitorare il rispetto del limite di ricavi o compensi per essere considerato contribuente minimo. 4. Esclusione del diritto di rivalsa e di detrazione I soggetti che fruiscono del regime di vantaggio sono esclusi dagli obblighi ai fini IVA (art. 1 co. 100 della L. 244/2007), in quanto: non addebitano l IVA a titolo di rivalsa; non hanno diritto alla detrazione dell IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni. Conseguentemente, la fattura e lo scontrino emessi dal contribuente minimo successivamente l accesso al regime non devono recare l addebito dell imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 73, 3.1.3). Addebito dell imposta su fatture emesse successivamente l adesione al regime - Possibilità di rettifica In caso di addebito dell IVA su fatture emesse dopo l adesione al regime, il contribuente dovrebbe essere escluso dal regime in esame in quanto manifesterebbe, tramite fatti concludenti, l esercizio dell opzione per il regime ordinario. 1114

11 Tale conseguenza può, peraltro, essere evitata effettuando le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell imposta (circ. Agenzia delle Entrate 7/2008, 3.2, quesito a). In particolare, il contribuente minimo (cedente o prestatore) può emettere una nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA) per correggere gli errori commessi con la fattura. A sua volta, il cessionario o committente che abbia registrato la fattura è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il diritto alla restituzione dell importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa (artt. 26 co. 3 e 4 e 21 co. 4 del DPR 633/72). L emissione di fatture con addebito dell imposta costituirà, in ogni caso, causa di esclusione dal regime qualora unitamente all emissione della fattura, il contribuente abbia, altresì, esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alle liquidazioni periodiche IVA. 4.1 Onere relativo alla certificazione dei corrispettivi Sulle fatture emesse si deve annotare che trattasi di operazione effettuata ai sensi dell articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008 (circ. Agenzia delle Entrate 73/2007, 3.1.1). 4.2 Applicazione dell imposta di bollo Le fatture emesse dal contribuente minimo sono soggette all imposta di bollo, se d importo superiore a 77,47 euro (artt. 6 Tabella B e 13 Tariffa, Parte I, allegate al DPR 642/72). Tali fatture attestano operazioni per le quali non viene esercitato il diritto di rivalsa, per cui non scontano l IVA (circ. Agenzia delle Entrate 7/2008, 6.4, quesito a). Ipotesi di esenzione Sono, invece, esenti da bollo le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari e le operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore d imposta (ad esempio, acquisti soggetti al reverse charge ). 4.3 Soggettività passiva I contribuenti minimi mantengono la soggettività passiva ai fini IVA. Gli stessi, pertanto, sono tenuti ad assolvere l imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d imposta (es. per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti soggetti al regime del reverse charge), integrando la fattura con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta, che verseranno entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (art. 1 co. 100 della L. 244/2007). Fermo restando l obbligo di versamento dell imposta a debito, le operazioni di acquisto intracomunitario e di reverse charge non sono soggette agli obblighi di registrazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 7, 6.7, quesito a). 1115

12 Operazioni intracomunitarie - Presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT Nell ambito degli scambi intracomunitari di beni e servizi, l operatore italiano può essere un contribuente minimo soggetto al regime di vantaggio. In tale ipotesi, gli obblighi fiscali variano a seconda che questi intervenga in veste di cessionario/committente o di cedente/prestatore. Beni/servizi acquistati/ricevuti In tal caso, il contribuente minimo integra la fattura ricevuta, indicando l aliquota e l imposta, e compila i modelli INTRASTAT. L imposta rimane indetraibile. Il compimento di tali operazioni non comporta alcun obbligo dichiarativo per i contribuenti minimi (circ. Agenzia delle Entrate n. 28, 2.7). Beni/servizi ceduti/resi Il contribuente minimo che cede beni ad operatori comunitari non effettua una cessione intracomunitaria, ma piuttosto un operazione interna, senza diritto di rivalsa, nella quale l IVA non viene evidenziata in fattura (circ. Agenzia delle Entrate n. 73, 3.1.3). In tal caso, il contribuente minimo deve indicare nella fattura emessa nei confronti del soggetto comunitario che l operazione (soggetta al regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile) non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell articolo 41, comma 2-bis del d.l. 30 agosto 1993, n Non devono essere compilati gli elenchi INTRASTAT. Analoga disciplina trova applicazione per le prestazioni di servizi rese a favore di operatori IVA comunitari. Regime delle operazioni intracomunitarie Operazioni compiute in altro Paese membro nei confronti di privato Il contribuente italiano, laddove effettui operazioni territorialmente rilevanti ai fini IVA in altro Paese membro nei confronti di un privato consumatore ivi 1116

13 residente, non può avvalersi del regime agevolato, né può applicare eventuali regimi di esonero previsti dalla legislazione IVA di tale Stato (art. 283 par. 1 lett. c) della dir. 2006/112/CE). La Corte di Giustizia ha dichiarato conforme alla normativa comunitaria la limitazione della facoltà, riconosciuta agli Stati membri, di prevedere per le piccole imprese un regime di franchigia dall IVA solo se stabilite nel loro territorio (sent causa C-97/09). La direttiva IVA dà, infatti, facoltà agli Stati membri di concedere alle piccole imprese stabilite nel loro territorio una franchigia dall IVA con perdita del diritto di detrazione, ma esclude dall agevolazione le piccole imprese stabilite in altri Stati membri. In quanto soggetto passivo, egli dovrà, pertanto, identificarsi ai fini IVA nel Paese di residenza del proprio cliente, al fine di adempiere agli obblighi (formali e sostanziali) discendenti dall effettuazione di un operazione soggetta ad imposta. Operazioni di vendita in regime di reverse charge Il meccanismo del reverse charge non trova applicazione per le cessioni di beni effettuate dai contribuenti soggetti al regime in esame (circ. Agenzia delle Entrate n. 59, 2). In relazione a tali operazioni, affinché l IVA non venga assolta dal cessionario (debitore d imposta per le operazioni di reverse charge), occorre comunicare all acquirente che non deve essere più applicata l IVA secondo tale meccanismo (circ. Agenzia delle Entrate n. 7, 6.2, quesito a). Detta comunicazione può essere resa mediante indicazione, sulla fattura emessa dal contribuente, degli estremi normativi che disciplinano il regime di vantaggio. 4.4 Contributo integrativo alle Casse di previdenza professionali private L utilizzo del regime agevolato non incide sugli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed assistenziale, né sui conseguenti obblighi contributivi. Pertanto, in relazione all obbligo di versamento all ente di previdenza del cd. contributo integrativo (art. 8 del DLgs. 103/96) e dalle altre disposizioni di legge, statutarie e regolamentari che disciplinano il singolo ente previdenziale, i contribuenti minimi devono continuare ad addebitare in fattura detto contributo commisurandolo al corrispettivo lordo dell operazione e procedere al versamento nei modi ordinari (circ. Agenzia delle Entrate 13/2008, 3.12). 4.5 Rettifica della detrazione I soggetti che fruiscono del regime di vantaggio sono tenuti alla rettifica della detrazione: all atto dell adozione del regime stesso; 1117

14 ovvero nel caso in cui transitino, anche per opzione, al regime ordinario IVA (art. 1 co. 101 della L. 244/2007). Si consideri una persona fisica che, intendendo usufruire del regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile dal 2015 e, pertanto, essendo tenuta ad operare la rettifica della detrazione di cui all art. 19-bis2 del DPR 633/72, rilevi al rimanenze finali di merci, ad esempio, pari a ,00 euro per le quali ha fruito della detrazione dell IVA assolta sugli acquisti pari a 2.000,00 euro. Per effetto dell operazione di rettifica, il contribuente sarà debitore dell imposta pari a 2.000,00 euro per i beni esistenti in magazzino non ancora ceduti. Rettifica della detrazione relativa a beni non ancora ceduti o non ancora utilizzati L IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi (circ. Agenzia delle Entrate 73/2007, 3.1.4). Rettifica della detrazione relativa a beni ammortizzabili La rettifica della detrazione dell IVA relativa a beni ammortizzabili, inclusi i beni immateriali, deve essere eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero 10 anni dalla data di acquisto o di ultimazione, se trattasi di fabbricati o loro porzioni (circ. Agenzia delle Entrate 73/2007, 3.1.4). Rettifica della detrazione relativa ai beni non ammortizzabili Ai fini della rettifica della detrazione, si considerano non ammortizzabili (art. 19-bis2 co. 5 del DPR 633/72): i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro; i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%. In ogni caso, la rettifica della detrazione deve essere eseguita anche con riferimento ai beni strumentali d importo inferiore a 516,46 euro e ai beni il cui coefficiente di ammortamento è superiore al 25% non ancora entrati in funzione al momento del passaggio al regime di vantaggio, ossia per i quali non sono state ancora eseguite le deduzioni integrali o delle relative quote di ammortamento (circ. Agenzia delle Entrate 7/2008, 2.8, quesito m). Rettifica della detrazione relativa a servizi non ancora utilizzati L obbligo di rettifica della detrazione IVA opera anche in relazione ai servizi non ancora utilizzati. Posto che, ai fini IVA, la locazione finanziaria è considerata una prestazione di servizi, la rettifica della detrazione opererà sull imposta detratta relativa ai canoni di leasing anticipati o ai maxicanoni iniziali, per la parte di essi non ancora maturata (circ. Agenzia delle Entrate 13/2008, 2.2). 1118

15 Per i canoni di locazione o di noleggio corrisposti anticipatamente, si ritiene applicabile analoga regola. Per procedere alla rettifica della detrazione IVA, i contribuenti dovranno verificare l IVA complessivamente detratta e versare la frazione di imposta corrispondente al periodo di residua durata del contratto o della rata. Riepilogo dei beni soggetti a rettifica della detrazione IVA Documentazione necessaria ai fini della rettifica della detrazione Ai fini della rettifica della detrazione deve essere predisposta un apposita documentazione nella quale sono indicate, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni strumentali utilizzati (C.M n. 328/E, 4.2). Momento di effettuazione della rettifica Le rettifiche della detrazione in caso di adozione del regime di vantaggio devono essere effettuate nella prima dichiarazione annuale IVA presentata dopo l ingresso nel regime agevolato, vale a dire in quella relativa all anno precedente al transito in detto regime. Un contribuente transita nel regime agevolato l In tale ipotesi deve evidenziare le rettifiche della detrazione nella dichiarazione annuale IVA 2015, relativa al Nel rigo VA14 della dichiarazione IVA occorre comunicare che si tratta dell ultima dichiarazione presentata prima dell ingresso nel regime in esame. Invece, in caso di passaggio dal regime di vantaggio al regime ordinario IVA, la rettifica della detrazione è effettuata nella dichiarazione annuale relativa all anno dal quale trova applicazione tale regime, tenendone conto nel versamento a saldo dell imposta relativa a tale anno (art. 7 co. 1 lett. e) del DM , circ. Agenzia delle Entrate n. 73, 3.1.4). 1119

16 In tal caso, le eventuali rate residue relative alla rettifica effettuata all atto dell accesso al regime sono versate nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita dal regime agevolato, al netto della rettifica generata in sede di fuoriuscita dal regime. Versamento dell IVA dovuta a seguito della rettifica della detrazione La maggiore imposta dovuta a seguito della rettifica è versata: in un unica soluzione; ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione di interessi. La prima o l unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell IVA relativa all anno precedente a quello di applicazione del regime di vantaggio (circ. Agenzia delle Entrate 7/2008, 6.3, quesito a). Non è, pertanto, possibile avvalersi del maggior termine previsto per il versamento a saldo delle imposte dovute in base ad UNICO, né della rateazione (art. 20 del DLgs. 241/97). Il versamento delle rate residue deve avvenire entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sostitutiva dell IRPEF. Il mancato versamento dell unica rata, ovvero di una singola rata, è punibile con la sanzione pari al 30% dell importo non versato e costituisce titolo per l iscrizione a ruolo (circ. Agenzia delle Entrate 73/2007, 3.1.4). Trattamento dell imposta versata ai fini delle imposte dirette L imposta versata a seguito della rettifica della detrazione IVA, secondo le modalità sopra indicate, costituisce costo deducibile dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva (circ. Agenzia delle Entrate n. 13, 2.3). In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime di vantaggio al regime ordinario IVA, la rettifica in aumento dell imposta detraibile determina una sopravvenienza che rileva ai fini delle imposte dirette secondo le regole ordinarie (circ. Agenzia delle Entrate n. 13, 2.3). 4.6 Operazioni ad esigibilità differita Nella dichiarazione relativa all ultimo anno di applicazione del regime ordinario, si tiene conto anche dell imposta relativa alle operazioni per le quali non si sia ancora verificata l esigibilità (art. 1 co. 102 della L. 244/2007). Rinuncia all esigibilità differita L applicazione del regime di vantaggio comporta, per il cedente o il prestatore che se ne avvale, la rinuncia all esigibilità differita, con necessità di versamento dell IVA indipendentemente dal pagamento dei corrispettivi fatturati (Relazione illustrativa al Ddl. Finanziaria 2008). 1120

17 REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI 4.7 Eccedenza d imposta emergente dall ultima dichiarazione L imposta a credito emergente dalla dichiarazione relativa all ultimo anno di applicazione del regime ordinario IVA può essere (art. 1 co. 103 della L. 244/2007): chiesta a rimborso (art. 30 co. 3 del DPR 633/72); ovvero utilizzata in compensazione nel modello F24 secondo le consuete modalità (art. 17 del DLgs. 241/97). 4.8 Registrazione delle fatture emesse dal contribuente minimo Il soggetto in contabilità ordinaria che riceve le fatture emesse dal contribuente minimo deve annotarle nei propri registri IVA indicando che trattasi di operazione effettuata ai sensi dell articolo 1, comma 100, della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) (circ. Agenzia delle Entrate n. 13, 3.6). REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI Il regime fiscale agevolato (art. 1 co della L. 190/2014) si applica alle persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni, a decorrere dall Esso comporta l abrogazione (art. 1 co. 85 della L. 190/2014): del regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000); del regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e del regime agevolato per gli ex minimi (art. 27 del DL 98/2011 e art. 1 co e 117 della L. 244/2007). Il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile, tuttavia, può continuare ad essere utilizzato fino alla scadenza naturale (5 anni o fino a 35 anni). Finché non sarà aggiornato il modello AA9/11, la comunicazione relativa all applicazione del nuovo regime in sede di inizio attività può avvenire barrando la casella Regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (comunicato stampa Agenzia delle Entrate ). 1. Requisiti oggettivi L accesso si applica ai contribuenti se, nell anno precedente: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l attività esercitata, variabili da ,000 a ,00 euro (allegato 4 alla L. 190/2014); hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro lordi per: lavoro accessorio; lavoratori dipendenti; borse e assegni per fini di studio o addestramento professionale, ovvero collaboratori anche a progetto; somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati; compensi erogati all imprenditore e ai suoi familiari; 1121

18 REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell esercizio non supera ,00 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite: per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale; i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l esercizio dell impresa, dell arte o professione e per l uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%; non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,00 euro; non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l esercizio dell impresa, dell arte o della professione; i redditi conseguiti nell attività d impresa, dell arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d impresa, dell arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l importo di ,00 euro. Riguardo al valore dei beni strumentali, non rilevano alcuni costi riferibili ad attività immateriali, come quelli sostenuti per l avviamento o per altri elementi immateriali comunque riferibili all attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell ambito dell attività d impresa o di arte e professione (risposta dell Agenzia delle Entrate nell ambito del Vidoforum del ). Ai fini, inoltre, del calcolo del valore dei beni strumentali, occorre assumere il costo sostenuto al netto dell IVA, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione (risposta dell Agenzia delle Entrate nell ambito del Vidoforum del ). 2. Esclusioni soggettive Non possono avvalersi del regime forfetario (art. 1 co. 57 della L. 190/2014): le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito; i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in un Paese membro della UE o in uno Stato aderente all Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 % del reddito complessivamente prodotto; i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (art. 53 co. 1 del DL 331/93); gli esercenti attività d impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all esercizio dell attività, a società di persone o associazioni professionali (art. 5 TUIR), ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale (art. 116 del TUIR). 1122

19 REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI 3. Divieto di rivalsa dell IVA In sede di fatturazione o di certificazione fiscale dei corrispettivi non deve essere addebitata l IVA (art. 1 co. 58 della L. 190/2014). 4. Divieto di detrazione È vietata la detrazione dell imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti (art. 1 co. 58 della L. 190/2014). 5. Esoneri I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell IVA e da tutti gli altri obblighi IVA, ad eccezione degli obblighi di (art. 1 co. 59 della L. 190/2014): numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. 6. Operazioni con l estero Riguardo alle operazioni con l estero (art. 1 co. 58 della L. 190/2014): le cessioni intracomunitarie di beni sono considerate cessioni interne senza diritto di rivalsa dell IVA (art. 41 co. 2-bis del DL 331/93); gli acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti a IVA se, nell anno precedente e in quello in corso, non è stata superata la soglia di ,00 euro, salvo opzione per l applicazione dell IVA in Italia (art. 38 co. 5 lett. c) del DL 331/93). Se gli acquisti sono soggetti ad imposta, occorre (art. 1 co. 60 della L. 190/2014): integrare la fattura ricevuta con l indicazione dell aliquota e dell imposta; versare l imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione; le prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti esteri sono soggette alla disciplina territoriale prevista per le prestazioni di servizi (artt. 7-ter ss. del DPR 633/72). 7. Rettifica della detrazione Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell IVA al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione, da operarsi nella dichiarazione dell ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Viceversa, in caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie (art. 1 co. 61 della L. 190/2014). 8. Operazioni ad esigibilità differita Nell ultima liquidazione relativa all anno in cui è applicata l IVA è computata anche l imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l esigibilità (art. 6 co. 5 del DPR 633/72 e art. 32-bis del DL 83/2012). Nella stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell opzione per il regime del cash accounting (art. 32-bis del DL 83/2012), i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati (art. 1 co. 62 della L. 190/2014). 1123

20 REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI 9. IVA a credito emergente dall ultima dichiarazione annuale L eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all ultimo anno in cui l IVA è applicata nei modi ordinari, può essere (art. 1 co. 63 della L. 190/2014): chiesta a rimborso, ovvero utilizzata in compensazione orizzontale, ossia nel modello F

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

FINANZIARIA 2008 CONTRIBUENTI MINIMI

FINANZIARIA 2008 CONTRIBUENTI MINIMI Numero 1 Anno 2008 gennaio/2 FINANZIARIA 2008 CONTRIBUENTI MINIMI La Finanziaria 2008 ha introdotto un nuovo regime fiscale destinato alle persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni

Dettagli

SCRITTURE E REGIMI CONTABILI

SCRITTURE E REGIMI CONTABILI SCRITTURE E REGIMI CONTABILI Parte III I regimi contabili per imprese e professionisti Dott. Alberto Marengo Dott. Umberto Terzuolo Dott. Piercarlo Bausola Regimi adottabili: I REGIMI CONTABILI PER IMPRESE

Dettagli

I regimi contabili: obblighi, opzioni e revoche a cura di Daniele Fezzardi

I regimi contabili: obblighi, opzioni e revoche a cura di Daniele Fezzardi Il Punto sull Iva I regimi contabili: obblighi, opzioni e revoche a cura di Daniele Fezzardi I regimi Iva previsti dalla normativa Il sistema giuridico italiano ha previsto, per le imprese e professionisti,

Dettagli

REGIME FISCALE PER CONTRIBUENTI MINORI E MINIMI. revisione del sistema di tassazione e nuovo regime contributivo per le imprese di minori dimensioni

REGIME FISCALE PER CONTRIBUENTI MINORI E MINIMI. revisione del sistema di tassazione e nuovo regime contributivo per le imprese di minori dimensioni REGIME FISCALE PER CONTRIBUENTI MINORI E MINIMI revisione del sistema di tassazione e nuovo regime contributivo per le imprese di minori dimensioni E INTRODOTTO IL REGIME FISCALE AGEVOLATO RISERVATO AI

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 3 dell 11 gennaio 2012 Regime dei nuovi contribuenti minimi - Agevolazioni per i soggetti esclusi dal nuovo regime INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime dei nuovi

Dettagli

CONTRIBUENTI MININI E SUPERMINIMI

CONTRIBUENTI MININI E SUPERMINIMI FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI SICILIA CONTRIBUENTI MININI E SUPERMINIMI Art. 27, commi 1, 2 e 3, D.L. 6 luglio 2011, n.98 Enrico Licciardello Catania 9 febbraio 2012 Dottore Commercialista AGA Hotel

Dettagli

Circolare Studio Prot. N 10/15 del 03/03/2015

Circolare Studio Prot. N 10/15 del 03/03/2015 Circolare Studio Prot. N 10/15 del 03/03/2015 MD/cm Monza, lì 03/03/2015 A Tutti i C l i e n t i Loro Sedi Oggetto : NUOVO REGIME FORFETTARIO PER PERSONE FISICHE Riferimenti: Legge n. 190/2014 (c.d. Legge

Dettagli

La nuova disciplina dell IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall 1.12.2012.

La nuova disciplina dell IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall 1.12.2012. Circolare n. 2/2013 Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. IVA per cassa ) - Nuova disciplina - Esercizio, durata e revoca dell opzione 1 Premessa Come anticipato nella circolare

Dettagli

QUADRO SINOTTICO CONCERNENTE LE MODIFICHE AL REGIME DEI MINIMI DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.L. N. 98/2011

QUADRO SINOTTICO CONCERNENTE LE MODIFICHE AL REGIME DEI MINIMI DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.L. N. 98/2011 QUADRO SINOTTICO CONCERNENTE LE MODIFICHE AL REGIME DEI MINIMI DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.L. N. 98/2011 PERSONE FISICHE CHE HANNO INIZATO L'ATTIVITA' D'IMPRESA, D'ARTE O PROFESSIONE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO

Dettagli

VADEMECUM PER L APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME DEI MINIMI

VADEMECUM PER L APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME DEI MINIMI VADEMECUM PER L APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME DEI MINIMI L art. 27 del D.L. 98/2011 ha apportato notevoli modifiche al regime dei minimi già in vigore, previsto dalla Legge n. 244/2007. Caratteristiche

Dettagli

Regime fiscale agevolato per autonomi

Regime fiscale agevolato per autonomi 1 REGIME FORFETARIO PER AUTONOMI Regime fiscale agevolato per autonomi L art. 1, c. 54 89, della legge di stabilità 2015 disciplina il nuovo regime fiscale agevolato per autonomi, destinato agli esercenti

Dettagli

REGIME DEI MINIMI O SUPERMINIMI

REGIME DEI MINIMI O SUPERMINIMI REGIME DEI MINIMI O SUPERMINIMI Il regime dei contribuenti minimi (dal 2012 denominato superminimi) è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività di impresa,

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA CIRCOLARE n. 03/2010 Pesaro, 25 gennaio 2010 Spett.li Clienti Loro SEDI COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA 1 Chiarimenti compensazioni iva: 1.1 Compensazione verticale

Dettagli

IL NUOVO REGIME DEI MINIMI A CONFRONTO

IL NUOVO REGIME DEI MINIMI A CONFRONTO IL NUOVO REGIME DEI MINIMI A CONFRONTO Dal prossimo anno il nuovo regime dei minimi sarà scontato, con l'imposta sostitutiva che si ridurrà al 5%, ma saranno poche le persone fisiche che lo potranno applicare.

Dettagli

I REGIMI FISCALI E CONTABILI IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

I REGIMI FISCALI E CONTABILI IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI I REGIMI FISCALI E CONTABILI IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI I regimi contabili e fiscali per imprese e professionisti Regime ordinario artt. 14-16 DPR 600/73 Regime semplificato art. 18 DPR 600/73 Regime

Dettagli

Le novità normative introdotte restringono notevolmente la platea dei soggetti che potranno continuare ad applicare l attuale regime dei minimi.

Le novità normative introdotte restringono notevolmente la platea dei soggetti che potranno continuare ad applicare l attuale regime dei minimi. IL REGIME DEI MINIMI CAMBIA VOLTO (DAL 2012) La c.d. Manovra correttiva ha modificato il regime dei minimi che dal 2012 risulterà applicabile, al sussistere di specifiche condizioni, esclusivamente dalle

Dettagli

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto. LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013 La legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 29/12/2012 N. 312, supplemento ordinario n. 212 (legge di stabilità), ha recepito nell ordinamento nazionale le misure

Dettagli

Comunicazione e dichiarazione IVA/2015 ANNO 2014

Comunicazione e dichiarazione IVA/2015 ANNO 2014 Comunicazione e dichiarazione IVA/2015 ANNO 2014 Raccolta dati e richiesta documentazione Oggetto: Richiesta dati e documentazione per la predisposizione della Comunicazione e dichiarazione annuale IVA/2015

Dettagli

Regime dei minimi e «nuovo» forfait

Regime dei minimi e «nuovo» forfait Regime dei minimi e «nuovo» forfait Elementi di criticità e profili Iva Nicola Forte Latina, 4 maggio 2015 1 I due regimi Il confronto Dal confronto effettuato tra il regime dei minimi ed il nuovo forfait

Dettagli

NUOVO REGIME FORFETARIO E RIFLESSI NEI RIGUARDI DEI REGIMI DI VANTAGGIO E DELLE NUOVE INIZIATIVE

NUOVO REGIME FORFETARIO E RIFLESSI NEI RIGUARDI DEI REGIMI DI VANTAGGIO E DELLE NUOVE INIZIATIVE S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ NUOVO REGIME O E RIFLESSI NEI RIGUARDI DEI REGIMI DI VANTAGGIO E DELLE NUOVE INIZIATIVE ALFREDO CANDIGLIOTA

Dettagli

Informativa n. 22 INDICE. del 16 giugno 2011

Informativa n. 22 INDICE. del 16 giugno 2011 Informativa n. 22 del 16 giugno 2011 Comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro - Riepilogo della disciplina e

Dettagli

STUDIO ACCARDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA NUOVO REGIME DEI MINIMI

STUDIO ACCARDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA NUOVO REGIME DEI MINIMI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA DOTT. MARIO ACCARDI E DOTT. CHIARA ACCARDI DOTTORI COMMERCIALISTI DOTT. MARIO ACCARDI DOTT. CHIARA ACCARDI DOTT. SANDRO SPATA DOTTORE COMMERCIALISTA NUOVO REGIME DEI MINIMI

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone N. 185820 /2011 Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio

Dettagli

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell

Dettagli

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Comunicazione dati IVA per l anno 2014 Dichiarazione IVA per l anno 2014 - Chiusure contabili 2014 Entro lunedì 2 marzo 2015 deve

Dettagli

Uscita dal regime dei minimi

Uscita dal regime dei minimi Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 08 03.03.2014 Uscita dal regime dei minimi A cura di Devis Nucibella Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi Dopo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI Circolare numero 04 del 3 febbraio del 2012 Oggetto: Comunicazione annuale dati Iva anno d imposta 2011 I soggetti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale sono obbligati a trasmettere

Dettagli

IL NUOVO REGIME FORFETARIO, LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA E IL MOD. IVA 2015

IL NUOVO REGIME FORFETARIO, LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA E IL MOD. IVA 2015 INFORMATIVA N. 073 09 MARZO 2015 IVA IL NUOVO REGIME FORFETARIO, LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA E IL MOD. IVA 2015 Art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 Art. 19-bis2, DPR n. 633/72 Circolare Agenzia

Dettagli

CIRCOLARE 36/E 21.06.2010

CIRCOLARE 36/E 21.06.2010 CIRCOLARE 36/E 21.06.2010 SIMONE DEL NEVO 24.06.2010 Studio Del Nevo I CHIARIMENTI Assumono rilevanza intrastat solo le prestazioni di servizio generiche disciplinate dall articolo 7 ter DPR 633/72: CICLO

Dettagli

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Prossimo appuntamento con lo spesometro. 10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per tutti gli altri Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che

Dettagli

Anno 2013 N. RF160. La Nuova Redazione Fiscale CONTRIBUENTI EX MINIMI: I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Anno 2013 N. RF160. La Nuova Redazione Fiscale CONTRIBUENTI EX MINIMI: I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI Anno 2013 N. RF160 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 7 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 12/07/2013 CONTRIBUENTI E MINIMI: I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI ART.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla

Dettagli

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015 Como, 3.3.2015 INFORMATIVA N. 11/2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... pag. 2 3 Ambito oggettivo

Dettagli

Nuovo regime forfetario 2015. in corso di approvazione. Dal 01/01/2015 vengono abrogati i seguenti regimi fiscali:

Nuovo regime forfetario 2015. in corso di approvazione. Dal 01/01/2015 vengono abrogati i seguenti regimi fiscali: Nuovo regime forfetario 2015 in corso di approvazione Premessa Come anticipato nel corso nell ultimo seminario APOS a Tabiano Bagni, sono in arrivo alcune novità fiscali. La Legge di Stabilità 2015, in

Dettagli

I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico)

I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico) I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico) Vediamo innanzi tutto quali sono le imposte a cui è soggetto il medico. I.A Imposte sui redditi I.A.1 IRPEF

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Milano, 30 Marzo 2010

Milano, 30 Marzo 2010 Milano, 30 Marzo 2010 Circolare 2/2010 Gentile cliente, trasmettiamo la seguente circolare riguardo alle nuove regole dei modelli intracee da presentare a partire dal 01 Gennaio 2010. A) NOVITÀ NELL INVIO

Dettagli

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA ; Scadenza 28.02.2014 Verifica, predisposizione e invio telematico.

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA ; Scadenza 28.02.2014 Verifica, predisposizione e invio telematico. INFORMATIVA N. 3 / 2014 Ai gentili Clienti dello Studio COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA ; Scadenza 28.02.2014 Verifica, predisposizione e invio telematico. DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ; Verifica e predisposizione

Dettagli

ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE. La dichiarazione annuale 2016 anno d imposta 2015

ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE. La dichiarazione annuale 2016 anno d imposta 2015 ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE La dichiarazione annuale 2016 anno d imposta 2015 pagina 1 di 16 La dichiarazione annuale IVA Consente la liquidazione definitiva del debito o del credito del contribuente

Dettagli

NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT

NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT EMISSIONE DELLA FATTURA PER I SERVIZI EXTRATERRITORIALI - MODALITA D INTEGRAZIONE DELLE FATTURE ESTERE PER I SERVIZI GENERICI RESI AD OPERATORI

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Circolare 8 del 3 marzo 2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... 2 3 Ambito oggettivo di applicazione...

Dettagli

Direzione Regionale della Toscana

Direzione Regionale della Toscana Direzione Regionale della Toscana IL REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13 legge n. 388/2000) GENNAIO 2008 SOGGETTI AMMESSI Possono beneficiare del regime agevolato in esame: le

Dettagli

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott.

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott. 8.2016 Giugno PROROGHE VERSAMENTI per i contribuenti con Studi di settore Sommario 1. PREMESSA... 2 2. SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI... 2 2.1 Soci di società e associazioni trasparenti...

Dettagli

Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Scade il prossimo 28 febbraio 2013 il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica la Comunicazione annuale dei dati Iva

Dettagli

Nuovo regime forfettario Riflessi IVA e regole di fatturazione

Nuovo regime forfettario Riflessi IVA e regole di fatturazione Nuovo regime forfettario Riflessi IVA e regole di fatturazione A partire dal 1 gennaio 2015, per le persone fisic he che fruiranno del nuovo regime forfettario, è previsto un regime IVA analogo a quello

Dettagli

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012 INFORMATIVA N. 082 26 MARZO 2013 IMPOSTE DIRETTE LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL Art. 6, DL n. 185/2008 Art. 2, comma 1, DL n. 201/2011 Istruzioni mod. UNICO 2013 Nel mod. UNICO 2013 le imprese / lavoratori

Dettagli

L AUTOFATTURA. Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale

L AUTOFATTURA. Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale Padova, 23 agosto 2010 L AUTOFATTURA Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale Per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni rese da operatori non residenti nei

Dettagli

S T U D I O A S S O C I A T O B U S S O

S T U D I O A S S O C I A T O B U S S O Baschi 27 novembre 2012 VERSAMENTO DELL IVA DOPO LA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO (Art. 32 bis D.L. 83/2012 Decreto Min. Economia del 11 ottobre 2012 Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 165764/2012

Dettagli

OGGETTO: Check list visto di conformità

OGGETTO: Check list visto di conformità Informativa per la clientela di studio N. 29 del 18.02.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Check list visto di conformità Per poter effettuare compensazioni orizzontali del credito IVA annuale,

Dettagli

SCELTA DEL REGIME FISCALE

SCELTA DEL REGIME FISCALE SCELTA DEL REGIME FISCALE a cura di Tommaso Valleri Disclaimer La presente guida ha un valore puramente indicativo. Non sostituisce in alcun modo la consulenza di un commercialista o di analogo professionista.

Dettagli

Circolare informativa n.1/2015

Circolare informativa n.1/2015 Dott. Giuseppina Sica D o t t o r e C o m m e r c i a l i s t a A l b o u n i c o A V n. 6 2 7 R e v i s o r e d e i C o n t i n. 1 3 6. 6 9 2 C o n s u l e n t e T e c n i c o t r i b u n a l e A V n.

Dettagli

L ACCONTO IVA 2015 METODI PER LA DETERMINAZIONE ACCONTO IVA 2015 STORICO PREVISIONALE OPERAZIONI EFFETTUATE METODO STORICO

L ACCONTO IVA 2015 METODI PER LA DETERMINAZIONE ACCONTO IVA 2015 STORICO PREVISIONALE OPERAZIONI EFFETTUATE METODO STORICO L ACCONTO IVA 2015 Come noto, nel mese di dicembre scade il versamento dell acconto IVA, relativamente: al mese di dicembre, per i contribuenti mensili; al quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali

Dettagli

IL NUOVO REGIME DEI MINIMI - LA CIRCOLARE MINISTERIALE

IL NUOVO REGIME DEI MINIMI - LA CIRCOLARE MINISTERIALE IL NUOVO REGIME DEI MINIMI - LA CIRCOLARE MINISTERIALE A pochi giorni dalla definitiva conversione in legge della Finanziaria 2008, l Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 73/E del 21.12.2007

Dettagli

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Giugno 2008. Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale.

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Giugno 2008. Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale. SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI Giugno 2008 Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale. Dom. 15 (termine prorogato a lun.16) Fattura differita Scade

Dettagli

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 75/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 agosto 2015 OGGETTO: Interpello - Regime di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D. L. n. 98 del 2011 - Iva relativa ai servizi di telecomunicazione,

Dettagli

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro sedi Circolare n. 4 del 14/1/2014 OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Con la presente vogliamo rammentare ai contribuenti le modalità di utilizzo del credito onde evitare errate,

Dettagli

Studio Dott. Begni & Associati news 03 / 2015

Studio Dott. Begni & Associati news 03 / 2015 Oggetto: LO SPLIT PAYMENT E LE FATTURE EMESSE AGLI ENTI PUBBLICI DALL 01.01.2015 Nell ambito della Finanziaria 2015 è contenuto un nuovo metodo antievasione per il versamento dell IVA all Erario, in base

Dettagli

IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir -

IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir - PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA a.a.2013-2014 IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir - 1 IRPEF IRPEF: redditi da lavoro autonomo L IRPEF è un imposta personale

Dettagli

Vito SARACINO Dottore Commercialista Revisore Contabile

Vito SARACINO Dottore Commercialista Revisore Contabile NUOVO REGIME FORFETARIO DEI MINIMI a cura del Dott. Vito SARACINO e in Bitonto (BA) L'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ha introdotto a partire dal 2015

Dettagli

SPESOMETRO ANNO 2013

SPESOMETRO ANNO 2013 Tipologia: FISCO Protocollo: 2005414 Data: 28.03.2014 Oggetto: spesometro anno 2013 SPESOMETRO ANNO 2013 Gentile Associato, come noto, l art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto l obbligo

Dettagli

Modello Iva 2014: cessione di immobili con reverse charge

Modello Iva 2014: cessione di immobili con reverse charge Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 33 30.01.2014 Modello Iva 2014: cessione di immobili con reverse charge Categoria: Iva Sottocategoria: Dichiarazione L art. 17, comma 6, lett.

Dettagli

In collaborazione con L A.GI.FOR.

In collaborazione con L A.GI.FOR. MARCO DI STEFANO DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE Email: mdistefano.studio@gmail.com In collaborazione con L A.GI.FOR. Nota n. 3 del 5 maggio 2009 Versamento dell IVA dopo la riscossione del

Dettagli

GUIDA ALLA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA 2014: SCADENZA AL 28 FEBBRAIO 2014 a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale

GUIDA ALLA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA 2014: SCADENZA AL 28 FEBBRAIO 2014 a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale GUIDA ALLA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA 2014: SCADENZA AL 28 FEBBRAIO 2014 a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Entro il 28 febbraio 2014 i titolari di partita Iva sono tenuti a presentare

Dettagli

CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014

CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014 CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014 INDICE 1. PREMESSA 2. METODO STORICO 3. METODO PREVISIONALE 4. METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 5. SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

S E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE

S E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 15/Consulenza aziendale OGGETTO: Elenco clienti-fornitori La comunicazione dell elenco clienti-fornitori (c.d. spesometro ) per l anno 2014 dovrà essere presentata entro

Dettagli

Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA posta@.com Altavilla Vicentina, 9 gennaio 2008 associati tirocinanti viviana gentile gaia peloso collaboratori giovanna guerra Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Ai gentili Clienti Loro sedi Scade

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Le associazioni sportive

Le associazioni sportive L IVA nelle associazioni sportive dilettantistiche 1 Attività «ISTITUZIONALE» Attività «COMMERCIALE» applicazione del regime «ORDINARIO» liquidazione ordinaria dell IVA eccezione per attività spettacolistiche

Dettagli

Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno

Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DICHIARAZIONE IVA Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno

Dettagli

L USCITA DAL REGIME DEI MINIMI DAL 2012: RIFLESSI IVA E REDDITUALI

L USCITA DAL REGIME DEI MINIMI DAL 2012: RIFLESSI IVA E REDDITUALI INFORMATIVA N. 253 10 NOVEMBRE 2011 IMPOSTE DIRETTE - IVA L USCITA DAL REGIME DEI MINIMI DAL 2012: RIFLESSI IVA E REDDITUALI Art. 1, commi 96 e seguenti, Legge n. 244/2007 Circolari Agenzia Entrate 21.12.2007,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito RISOLUZIONE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 FEBBRAIO 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972 - irrilevanza

Dettagli

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE A seguito dell ingresso di Romania e Bulgaria nell Unione europea a decorrere dall 1.1.2007, le operazioni poste in essere con operatori residenti in tali Stati sono qualificate

Dettagli

w w w. f e r d i n a n d o b o c c i a. i t

w w w. f e r d i n a n d o b o c c i a. i t Circ. n. 11 del 27 gennaio 2013 A TUTTI I CLIENTI L O R O S E D I Oggetto: COMUNICAZIONA ANNUALE DATI IVA Scade il prossimo 28 febbraio il termine per trasmettere telematicamente la Comunicazione annuale

Dettagli

Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013

Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013 Ai Gentili Clienti Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013 1 La L. 24.12.2012, n. 228 (legge di Stabilità 2013) ha introdotto novità in materia di fatturazione da applicare su tutte le operazioni

Dettagli

LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA

LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA INFORMATIVA N. 075 19 MARZO 2013 IVA LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA Art. 1, commi da 324 a 330, Legge n. 228/2012 DM 22.2.2010 Artt. 39, 46, 47 e 50, DL

Dettagli

MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 003 n.

Dettagli

OGGETTO: Spesometro: le operazioni particolari

OGGETTO: Spesometro: le operazioni particolari Informativa per la clientela di studio N. 121 del 26.10.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Spesometro: le operazioni particolari Con il presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 27 del 20 luglio 2011 DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) - Novità in materia di IVA INDICE 1 Premessa... 2 2 Esclusioni

Dettagli

N. 33 FISCAL NEWS. 20.01.2012 Il regime degli ex minimi. Premessa. La circolare di aggiornamento professionale

N. 33 FISCAL NEWS. 20.01.2012 Il regime degli ex minimi. Premessa. La circolare di aggiornamento professionale a cura di Antonio Gigliotti www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info N. 33 FISCAL NEWS La circolare di aggiornamento professionale 20.01.2012 Il regime degli ex minimi Categoria Sottocategoria Regimi

Dettagli

IL FISCO PER LA CRESCITA, MENO TASSE E ADEMPIMENTI, PIU «COMPLIANCE» in collaborazione con l Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Piemonte

IL FISCO PER LA CRESCITA, MENO TASSE E ADEMPIMENTI, PIU «COMPLIANCE» in collaborazione con l Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Piemonte 1 IL FISCO PER LA CRESCITA, MENO TASSE E ADEMPIMENTI, PIU «COMPLIANCE» in collaborazione con l Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Piemonte IL NUOVO REGIME AGEVOLATO PER I CONTRIBUENTI DI MINORI

Dettagli

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA : SCADENZA AL 29 FEBBRAIO 2016

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA : SCADENZA AL 29 FEBBRAIO 2016 COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA : SCADENZA AL 29 FEBBRAIO 2016 a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Con Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 15.1.2016 sono state aggiornate le istruzioni

Dettagli

Dott. Rag. MORATELLI Pietro

Dott. Rag. MORATELLI Pietro Spett.li clienti Loro sedi Bolzano, 17/10/2013 OGGETTO: Invio Spesometro 2012 A pag. 6 Comunicazioni Importanti per i Clienti della Società INFOSERVICE DATI SRL L art. 21 del D.L. n. 78/2010 (poi modificato

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento

Dettagli

IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA - OPERATIVO DALL 1.12.2012

IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA - OPERATIVO DALL 1.12.2012 Dott. Francesco Ferri de Lazara Dott. Enrico Grigolin Avv. Filippo Lo Presti Avv. Vincenza Valeria Cicero Avv. Marianovella Gianfreda Dott. Francesca Parravicini Dott. Fabio Salvagno Padova, 19 novembre

Dettagli

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE CIRCOLARE Padova, 1^ ottobre 2007 SPETT.LI CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Locazione di immobili e altre problematiche fiscali. Con la presente Vi informiamo che è stata pubblicata la Legge 448/2006, che ha

Dettagli

Regime contabile: ordinario o semplificato

Regime contabile: ordinario o semplificato Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 02 20.01.2014 Regime contabile: ordinario o semplificato A cura di Devis Nucibella Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 ottobre 2013, con il commento dei termini di prossima

Dettagli

Deducibilità dei canoni di leasing

Deducibilità dei canoni di leasing Circolare Monografica 11 giugno 2014 n. 1989 DICHIARAZIONI Deducibilità dei canoni di leasing Modifiche normative e gestione in UNICO 2014 di Marianna Annicchiarico, Giuseppe Mercurio La Legge 27 dicembre

Dettagli

CIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013

CIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013 CIRCOLARE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Settore imposte indirette Ufficio IVA Roma, 5 novembre 2013 OGGETTO: Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento - Articolo 40, comma 1-ter,

Dettagli

Modello IVA TR. Modalità di compilazione per la richiesta di rimborso (o utilizzo in compensazione) del credito IVA Trimestrale.

Modello IVA TR. Modalità di compilazione per la richiesta di rimborso (o utilizzo in compensazione) del credito IVA Trimestrale. Modello IVA TR Modalità di compilazione per la richiesta di rimborso (o utilizzo in compensazione) del credito IVA Trimestrale scadenze & more Ai sensi dell articolo 38-bis del DPR 633/1972, la richiesta

Dettagli

LA SCHEDA FISCALE di Roberto Gabrielli

LA SCHEDA FISCALE di Roberto Gabrielli LA SCHEDA FISCALE di Roberto IVA PER CASSA (Aggiornata al 13.04.2009) Riferimenti normativi Con l emanazione del Decreto Ministeriale di attuazione dell art. 7 del D.L. n. 185/2008 (c.d. Decreto Anticrisi)

Dettagli