IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA
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- Berto Spano
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1 IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire la copertura dei tetti, ma anche per tentare un nuovo filone produttivo che assicuri una certa redditività. Il comma 423 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha stabilito che «La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestale fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario». Pertanto essendo considerate attività agricole connesse si rende necessario, ai fini della tassazione su base catastale del reddito, che l attività di produzione di energia sia svolta rispettando la prevalenza con l attività agricola principale svolta dall imprenditore agricolo. Per gli impianti fotovoltaici, non essendo possibile individuare un criterio di connessione con il fondo agricolo, come avviene nel caso della produzione di biomasse per gli impianti alimentati a biogas, l Agenzia delle Entrate ha individuato tre criteri alternativi fra loro. In particolare la circolare ministeriale n. 32/E del 6 luglio 2009 chiarisce che la produzione di energia da fonte fotovoltaica, eccedente la franchigia di 200kW
2 (che è sempre produttiva di reddito agrario), è agricola se rispetta almeno uno dei seguenti requisiti: i pannelli fotovoltaici sono integrati architettonicamente su strutture aziendali esistenti (l integrazione può essere sia parziale che totale); il volume di affari derivante dall attività agricola (escludendo ovviamente l attività di produzione di energia) sia prevalente rispetto al volume d affari dell attività di produzione di energia fotovoltaica eccedente la franchigia (dal volume d affari deve essere esclusa la tariffa incentivante); il titolare dell impresa agricola deve dimostrare di coltivare almeno un Ha di terreno (utilizzato per l attività agricola) per ogni 10kW di potenza nominale installata eccedente i primi 200 kw e fino a un massimo di potenza nominale di 1MW. Inoltre, per poter considerare la produzione d energia da fonte fotovoltaica attività connessa, la circolare n. 32/E/2009 richiede che l imprenditore agricolo sia in possesso di terreni agricoli su cui esplichi la propria attività agricola (ovvero deve condurli) e che gli stessi siano ubicati nel medesimo comune in cui è situato l impianto fotovoltaico oppure nei comuni confinanti. Nel caso in cui l impianto fotovoltaico sia ubicato sulle strutture aziendali
3 esistenti (ad esempio su tetti di stalle o serre dell azienda agricola) questo ultimo può avere una potenza superiore a 1 KW in quanto ciò che conta per il requisito sub a) della circolare n. 32/E/2009 è che l impianto sia integrato sulle strutture aziendali indipendentemente dalla potenza dell impianto. In sostanza il requisito sub a) richiede solamente che l impianto sia integrato (parzialmente o integralmente) su strutture aziendali esistenti, intendendo con quest ultimo termine che la struttura aziendale deve essere già accatastata al momento della costruzione dell impianto. Infatti la costruzione di serre coperte con pannelli fotovoltaici non rientra in questa ipotesi in quanto non si tratta di fabbricato esistente; ne consegue che l imprenditore agricolo che intende realizzare un simile impianto deve disporre di terreno sufficiente per rientrare nel reddito agrario (1 ettaro per ogni 10 kw). Diversamente deve prima costruire le serre e procedere al completamento dei lavori; quindi quando i fabbricati possono essere considerati esistenti è possibile la copertura fotovoltaica. Per elaborare i predetti requisiti l Agenzia delle Entrate si è riferita alle indicazioni fornite dal ministero delle Politiche agricole (in particolare alla nota prot. n del 27 luglio 2008), dove quest ultimo ha individuato i predetti limiti di potenza per considerare attività agricola connessa la produzione di energia da fonte fotovoltaica, limiti che sono stati riportati nel testo della Cm 32/E/2009. In relazione a quanto stabilito dalla circolare si ritiene che il limite di un MW di
4 potenza nominale operi relativamente agli impianti situati sul suolo nel caso in cui si utilizzi, per la verifica della connessione all attività agricola, il criterio della superficie di terreno coltivata. Infatti nel più volte citato paragrafo 4, della circolare n. 32/E, il limite di un MW viene esplicitamente menzionato solo con riferimento al requisito degli ettari di terreni coltivati rapportati per ogni 10kW di potenza eccedente la franchigia. In base alla circolare la parte eccedente 1MW sembra essere esclusa dalla tassazione catastale ma non viene precisato se la tassazione a bilancio riguardi soltanto la parte eccedente oppure l intera produzione di energia (con esclusione della franchigia). Tale limitazione non è però prevista dalla legge (comma 423 della legge 266/2005 e dalla legge 296/2006, comma 369 dell articolo 1). In tal caso si ritiene che sia determinante la natura giuridica del soggetto. Qualora il soggetto svolga l attività agricola come persona fisica o società semplice si ritiene che solo la parte eccedente il MW rientri nel reddito d impresa. Se invece l attività agricola viene esercitata sotto forma societaria (Srl, Snc, Sas) l intera produzione rientra nel reddito d impresa se la parte eccedente (i 200kW) non rispetta nessuno dei limiti indicati al paragrafo 4 della Cm 32/E/2009. L attrazione nel reddito d impresa dell intera produzione di energia da fonte fotovoltaica deriva dalla circostanza che le predette società possono invocare la tassazione in base al reddito agrario solo se esercitano esclusivamente attività agricole di cui all articolo 2135 del codice civile e quindi anche un minimo di
5 attività commerciale fa perdere loro il beneficio della tassazione su base catastale. IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE Il regime fiscale per le società agricole delineato dalla legge Finanziaria 2007 consente alle imprese collettive che operano nel settore primario di beneficiare di un trattamento fiscale di favore. In particolare, la disposizione contenuta nel comma 1093 dell art. 1 della L. n. 296/2006 prevede che le società di persone e quelle a responsabilità limitata che rivestono la qualifica di società agricole (art. 2 del DLgs. n. 99/2004) possano optare per l imposizione del reddito su base catastale ex art. 32 del TUIR, ossia dichiarando il solo reddito fondiario degli immobili. Il reddito derivante dall esercizio delle attività agricole di cui al citato art. 32 ha comunque natura di reddito d impresa, ma, in presenza dell opzione, viene assunto in base alle tariffe catastali. Per tali società, quindi, il reddito imponibile può sostanzialmente coincidere con il reddito catastale. Alla luce della disciplina di favore sopradescritta, ci si è chiesti cosa avviene quando si procede alla distribuzione degli utili prodotti dalle società agricole in argomento.
6 Considerato che né il DM 2 aprile 2008 (contenente disposizioni relative alla tassazione dei dividendi) né il DM 27 settembre 2007 n. 213 (recante le modalità applicative per l opzione per il regime di tassazione su base catastale) prevedono delle deroghe al regime ordinario di imposizione dei dividendi, pare logico ritenere che sia applicabile il regime ordinario di imposizione degli utili distribuiti dalle imprese. Niente deroghe al regime ordinario di imposizione dei dividendi Pertanto, per quanto concerne le società di persone, il reddito agrario ed eventualmente quello dominicale vengono imputati ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione e la successiva distribuzione degli utili ai soci non determina alcuna tassazione. Per le società a responsabilità limitata, invece, il dividendo distribuito: - concorrere alla formazione del reddito complessivo dei soci nella misura del 49,72% (o 40%), in caso di partecipazioni qualificate; - oppure diviene integralmente imponibile e assoggettato a ritenuta a titolo d imposta del 12,50% (o 20% manovra correttiva agosto 2011), in caso di partecipazioni non qualificate. Sempre muovendo dalle considerazioni testé riportate, nel caso in cui una srl che possiede la qualifica di società agricola opti per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR, la società non tassa il reddito catastale, ma lo imputa direttamente ai soci, mentre tutte le somme distribuite a questi ultimi a titolo di dividendi non scontano alcuna imposta.
7 Esempio Per chiarire meglio quanto illustrato, ipotizziamo cosa avviene nel caso di una srl agricola che ha sì optato per la tassazione dei redditi su base catastale, ma non ha aderito al regime di trasparenza di cui all art. 116 del TUIR. Assumendo che essa abbia prodotto esclusivamente un reddito su base catastale di euro nel 2010, detta società sconterà l IRES solo su tale importo indipendentemente dall utile civilistico realizzato a fine esercizio, che potrebbe essere anche superiore (ad esempio, potrebbe ammontare a euro). Tale utile, in caso di distribuzione, concorrerà alla formazione del reddito dei soci che detengono delle partecipazioni qualificate per il 49,72%. Nel caso invece di avvenuta opzione al regime di trasparenza di cui all art. 116 del TUIR, la società non tassa il reddito catastale, ma lo imputa direttamente ai soci, mentre tutte le somme distribuite a questi ultimi a titolo di dividendi non scontano alcuna imposta.
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