RISOLUZIONE N.12/E. Roma, 09 febbraio 2004
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1 RISOLUZIONE N.12/E Roma, 09 febbraio 2004 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto:Istanza d interpello art. 25 del DPR n. 600 del 1973 Applicabilità della ritenuta sui compensi a titolo di diritto connesso all esercizio del diritto d autore corrisposti a residenti in Germania IMAIE. QUESITO L Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori - IMAIE - provvede, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, anche al pagamento di compensi derivanti dai c.d. diritti connessi all esercizio del diritto d autore spettanti agli artisti interpreti ed esecutori di opere filmiche, audiovisive e registrazioni musicali. Si tratta, in sostanza, di compensi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori per la diffusione o la trasmissione attraverso la radio, il telefono o altri apparecchi equivalenti, ovvero la riproduzione su dischi fonografici, pellicole cinematografiche o altri apparecchi equivalenti delle recitazioni, rappresentazioni od esecuzioni di opere o composizioni drammatiche, letterarie, musicali o artistiche. Nel corrispondere tali compensi ad un artista tedesco non residente per opere ritrasmesse televisivamente sul territorio italiano, l istituto interpellante, in qualità di sostituto d imposta, chiede di conoscere se gli stessi debbano essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d imposta nella misura del 30 per cento, ai sensi dell art. 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, o se possano rientrare nel campo di applicazione dell art. 12 della Convenzione 24 novembre 1992, n. 459 tra Italia e Germania.
2 2 L interpellante chiede, altresì, quale trattamento deve riservarsi ai medesimi compensi corrisposti a soggetti residenti in altri Paesi con i quali l Italia ha stipulato analoghe convenzioni. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE A parere dell istante sui compensi da corrispondere all artista tedesco a titolo di diritti connessi all esercizio del diritto d autore non deve essere operata alcuna ritenuta, in forza dell art. 12 della Convenzione Italia-Germania. L istante ritiene, infatti, che la disciplina recata dall art. 12 della Convenzione Italia-Germania sia applicabile non solo ai diritti d autore, ma anche ai c.d. diritti connessi all esercizio del diritto d autore. L IMAIE intende, pertanto, non applicare alcuna ritenuta alla fonte sui compensi maturati dall artista tedesco, in quanto, in base alla citata Convenzione, tali compensi sono imponibili nel Paese di residenza del beneficiario, al pari dei compensi percepiti a titolo di diritto d autore. L IMAIE fa presente, inoltre, che intende adottare tale comportamento anche nei confronti di tutti gli artisti residenti in Paesi con i quali l Italia ha stipulato identiche convenzioni contro le doppie imposizioni. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Agli artisti interpreti ed esecutori di opere dell ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico, è riservata sul piano civilistico un autonoma e distinta tutela rispetto a quella riconosciuta all autore delle stesse opere interpretate o eseguite. Tale tutela viene riconosciuta da specifiche disposizioni nell ambito della normativa riservata alla tutela del diritto d autore. In particolare il Capo primo del Titolo nono del Libro quinto del codice civile, rubricato Del diritto d autore sulle opere dell ingegno letterarie e artistiche prevede, all art. 2579, in favore degli artisti interpreti ed esecutori, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda per radio, telefono o altro apparecchio equivalente, o riproduca su dischi fonografici,
3 3 pellicole cinematografiche o altri apparecchi equivalenti la prestazione artistica, rinviando alle leggi speciali la definizione dei limiti, degli effetti e delle modalità di esercizio di tale diritto. La legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, detta nel Titolo II Disposizioni sui diritti connessi all esercizio del diritto d autore. Nell ambito di tale Titolo vengono disciplinati, fra l altro, i diritti del produttore di fonogrammi (Capo I), i diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, o di sequenze di immagini (Capo I-bis), i diritti relativi all emissioni radiofoniche e televisive (Capo II) e i diritti degli artisti interpreti ed artisti esecutori (Capo III). La citata legge n. 633 del 1941, riconduce, pertanto, sotto la denominazione di diritti connessi all esercizio del diritto d autore i diritti degli artisti interpreti ed esecutori e riconosce, sotto il profilo patrimoniale, una specifica tutela del diritto all equo compenso per la diffusione, trasmissione o riproduzione delle prestazioni artistiche. A tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori è stato costituito, con la legge 5 febbraio 1992, n. 93, l IMAIE, che ha tra i suoi compiti istituzionali quello di intervenire nella distribuzione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori a titolo di diritti connessi all esercizio del diritto d autore di cui trattasi. Nel corrispondere ai singoli artisti i compensi loro spettanti, l IMAIE, in qualità di sostituto d imposta, provvede ad operare la ritenuta alla fonte ai sensi dell art. 25 del DPR n. 600 del Nel caso oggetto dell interpello l IMAIE è tenuto a pagare l equo compenso derivante dal diritto connesso all esercizio del diritto d autore ad un artista tedesco che, agli effetti tributari, ha chiesto l applicazione dell art. 12 della Convenzione Italia-Germania. Si rileva, in proposito, che il paragrafo 3 dell art. 12 della Convenzione Italia-Germania prevede che i canoni a titolo di diritto d autore e gli altri analoghi compensi relativi alla produzione o riproduzione di opere letterarie,
4 4 drammatiche, musicali o artistiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell altro Stato contraente, che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili soltanto in detto altro Stato. Il citato paragrafo 3 dell art. 12 fa riferimento, dunque, oltre che ai canoni a titolo di diritto d autore anche a altri analoghi compensi relativi alla produzione o riproduzione di opere letterarie, drammatiche, musicali o artistiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive. Con quest ultima previsione la Convenzione in esame disciplina il regime di imposizione riservato ai compensi relativi al diritto d autore ed ai compensi analoghi diversi da quelli corrisposti esclusivamente a titolo di diritto d autore. Ai fini dell interpretazione della disposizione anzidetta occorre far rinvio al Commentario all art. 12 del modello di Convenzione OCSE il quale, sebbene non contempli una disposizione analoga a quella recata dal paragrafo 3 dell art. 12 della Convenzione Italia-Germania, fornisce, tuttavia, indicazioni sul trattamento fiscale dei compensi derivanti dal diritto d autore e dai diritti connessi all esercizio del diritto d autore corrisposti ad un soggetto residente in uno Stato contraente. In particolare, il Commentario all art. 12, paragrafo 18, nel fare riferimento a titolo esemplificativo alla prestazione artistica di un direttore d orchestra, precisa che, qualora in base a contratto la prestazione musicale sia registrata e l artista abbia accettato, sulla base dei propri diritti concernenti la registrazione, di ricevere compensi sulla vendita dei dischi, la parte della remunerazione ricevuta riferibile a tali compensi rileva ai fini dell articolo 12. Il Commentario distingue i diritti corrisposti per le dirette radiotelevisive da quelli dovuti in caso di registrazione dell esecuzione e successiva distribuzione, definendo i primi quali compensi di natura artistica rilevanti ai fini dell art. 17 della Convenzione OCSE e i secondi quali canoni rilevanti ai fini dell art. 12.
5 5 In sostanza il Commentario al modello di Convenzione OCSE riconduce i compensi relativi ai diritti connessi all esercizio del diritto d autore di cui trattasi nell ambito di applicazione della disciplina fiscale dettata dall articolo 12 per i compensi relativi al diritto d autore. Da quanto sopra consegue che tra i canoni a titolo di diritto d autore e gli altri analoghi compensi relativi alla produzione o riproduzione di opere letterarie, drammatiche, musicali o artistiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive di cui al citato paragrafo 3 dell art. 12 della Convenzione Italia- Germania sono riconducibili anche i compensi relativi ai diritti connessi all esercizio del diritto d autore corrisposti dall IMAIE all artista tedesco per opere ritrasmesse televisivamente in Italia. Tali compensi sono, pertanto, imponibili in Germania e sugli stessi non deve essere operata in Italia alcuna ritenuta alla fonte. Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei compensi corrisposti a titolo di diritto connesso all esercizio del diritto d autore ad artisti residenti in Paesi diversi dalla Germania, con i quali l Italia ha stipulato convenzioni, si ritiene necessario rinviare alla specifica Convenzione stipulata con il Paese di volta in volta interessato.
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