LA GIUNTA COMUNALE. premesso:
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1 LA GIUNTA COMUNALE premesso: - che, ai fini della tutela dell'unità economica della repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio attraverso il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31dell'articolo 77 bis del decreto legge 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione; - che la manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2001; - rilevato che la popolazione dell'ente alla data del 31/12/2007 (penultimo anno precedente a quello di riferimento) desunta dai dati Istat è di n abitanti e che pertanto questo ente è soggetto ai vincoli previsti dalla normativa sul patto di stabilità; dato atto: - che l'art. 77 bis, comma 14, del d.l. 112/2008, in cui è previsto che per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno le province e i comuni con popolazione superiore a abitanti trasmettono semestralmente al ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello stato, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto ministero, sentita la conferenza stato-città e autonomie locali; - che con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 77 bis del citato decreto legge 112/2008;
2 considerato: - che il saldo rilevante ai fini del patto si calcola secondo il criterio della cosiddetta «competenza mista», ossia come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente e tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, escludendo dal calcolo le entrate derivanti dalla riscossione di crediti (tit. IV cat. 06) e le spese derivanti dalle concessioni di crediti (tit. II int. 10); - che in base al criterio della competenza mista, occorre far riferimento ad accertamenti e impegni, per la parte corrente, e agli incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale; considerato: - che l'attuale previsione del comma 12 dell art. 77 bis del decreto legge 112/2008 dispone che gli enti locali devono approvare i bilanci di previsione iscrivendo gli stanziamenti di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, venga garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto; - che il servizio finanziario ha provveduto a determinare l'ammontare dell'entità del concorso dell'ente agli obiettivi di finanza pubblica e il conseguente obiettivo in termini di saldo finanziario per il triennio , sia in sede di approvazione del bilancio per l esercizio finanziario 2009, giusta delibera di consiglio comunale n. 37 del 30/12/2009, che in sede di variazione di bilancio, giusta delibera di giunta comunale n. 58 del 18/03/2009, ratificata dal consiglio comunale con atto n. 5 del 31/03/2009; - visto il prospetto relativo all anno 2007 degli accertamenti e degli impegni di parte corrente nonché degli incassi e dei pagamenti di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, da cui risulta, un saldo finanziario di competenza mista di ,50;
3 Considerato che questo ente non ha rispettato il patto di stabilità per l anno 2007 per quanto riguarda solo la gestione di cassa con uno scostamento di ,72; Considerato che per l anno 2008, l ente ha rispettato il patto di stabilità provvedendo anche al recupero dello scostamento del 2007 pari a ,72; Considerato che il saldo finanziario in termini di competenza mista per l anno 2007 è pari a ,50 e, pertanto, ai sensi dell art. 77 bis comma 3 punto d) del d.l. 112/2008, l obiettivo programmatico per il 2009 è di ,95, per il 2010 è di ,65 e per il 2011 è di ,20; Vista la propria delibera n. 60 del 18 marzo 2009 ad oggetto: patto di stabilità definizione degli obiettivi programmatici ; Considerato che l ente da una verifica al 10/06/2008 ha un saldo finanziario di competenza mista di ,52, che diminuito dell obiettivo annuale di competenza mista di ,95, dà una differenza di ,57, determinata in tale misura in quanto le riscossioni derivanti da mutui passivi non sono considerate ai fini della determinazione del saldo (Allegato A); Visto che le riscossioni provenienti da mutui ammontano al 10/06/2009 a ,49, nel caso venissero considerate ai fini del patto di stabilità, si ha un saldo positivo di ,92 e quindi nei limiti dell obiettivo annuale di competenza mista pari a ,95; Considerato che questo ente pur avendo recuperato nell anno 2008 lo scostamento del saldo della gestione di cassa di ,72 relativo al 2007, sono state applicate, per la quantificazione del saldo finanziario 2009, 2010, 2011, ai sensi della vigente normativa, le percentuali previste per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità 2007 con una palese discriminazione tra gli enti che hanno rispettato il patto nell esercizio finanziario 2007 e gli enti che hanno recuperato so scostamento del 2007 nell esercizio finanziario 2008; Considerato, pertanto che l applicazione della percentuale di miglioramento del saldo 2007 non dovrebbe essere del 70, 110 e 180 per cento, rispettivamente per gli anni 2009, 2010, 2011, bensì del 48, 97 e 165 per cento, rispettivamente per gli
4 anni 2009, 2010 e 2011, in quanto l ente pur non avendo rispettato il patto di stabilità nel 2007, ha provveduto al recupero dello scostamento 2007, come già detto, nell anno 2008 (Allegato B C); Considerato, inoltre che esistono richieste di pagamento da parte delle ditte appaltatrice di lavori finanziate con mutui passivi per diverse centinaia di migliaia di euro; Considerato che il ritardato pagamento delle suddette somme può causare un danno erariale all Ente anche avendo le somme disponibili ed immediatamente spendibile, senza ulteriore aggravio di spese per il l bilancio comunale; Ritenuto procedere al pagamento dei lavori pubblici finanziati con contrazione di mutui passivi per evitare danni erariali all Ente; Ritenuto di trasmettere copia della presente alla Ragioneria Generale dello Stato al fine di avere il parere circa la possibilità di pagamento di quanto innanzi detto; Visto che la Corte de Conti della Lombardia, con ordinanza n. 129 del 1 giugno 2009 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all art. 1, co. 681 e 683 della legge finanziaria 2007, nella parte in cui prevede che il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l anno 2007, gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa pari a quello medio riferito agli anni , calcolato secondo la procedura stabilita dalle norme in questione. E che, pertanto, secondo la Corte dei Conti, le norme in questione sarebbero in contrasto con gli artt. 81, 117 e 119, 5, 114 e 117 della Costituzione; Ritenuto, nelle more dell acquisizione del parere di cui innanzi, e della definitiva decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale della norma sopra richiamata, anticipare i pagamenti alle imprese creditrice delle somme loro spettanti, anche in partite di giro, per evitare danni erariali a carico dell ente e sempre che le partite anticipate, vengano regolarizzate, entro il termine del corrente esercizio finanziario. visti: il vigente statuto comunale;
5 il vigente regolamento di contabilità; il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n. 267/2000 sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del servizio interessato; DELIBERA 1) di prendere atto e fare proprio quanto detto in premessa; 2) di provvedere ai pagamenti delle spese del titolo secondo, finanziate con mutui passivi, nei limiti delle somme effettivamente accreditate per ciascun opera, da parte della Cassa DD.PP.,anche sforando il patto di stabilità 2008 e, per le ragioni dette in premessa, autorizzare l ufficio ragioneria ad anticipare i pagamenti anche in partite di giro, in attesa delle determinazioni che il Ministero dell Economia e delle Finanze adotterà in merito al patto di stabilità e con regolarizzazione delle partite anticipate entro il termine del corrente esercizio finanziario; 3) di richiedere al Ministero dell Economia e delle Finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, per le motivazioni esposte in premessa, e che qui si intendono riportate, l applicazione delle percentuali di miglioramento del saldo 2007 previste dall art. 77 bis, comma 4, lettera a) e non lettera d), nonché la esclusione dal titolo secondo della spesa, ai soli fini del patto di stabilità, i pagamenti finanziati con somme provenienti dalla contrazione di mutui; 4) di sottoporre il presente deliberato, al consiglio comunale, per le tutte le determinazioni che intende adottare; Di rendere la presente, data l urgenza, con successiva separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4^ comma dell art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, TUEL.
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