COMUNE DI CALASETTA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS
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- Lelio Maggi
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1 COMUNE DI CALASETTA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS C O P I A DETERMINAZIONE DEL SETTORE: Area Amministrativa - Affari Generali Oggetto: QUANTIFICAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER PERSONALE ASSUNTO CON FORME FLESSIBILI DI LAVORO EX ART. 9, COMMA 28, DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 28, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2010 E S.M. E I. PER GLI ENTI IN REGOLA CON L'OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE DI CUI AI COMMI 557 E 562 DELL'ARTICOLO 1 Numero: 608 Data: 24/09/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, e successive modificazioni si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione. Data 24/09/2015 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Vincis Rita Maria Giovanna
2 Determinazione n. 608 del 24/09/2015 OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER PERSONALE ASSUNTO CON FORME FLESSIBILI DI LAVORO EX ART. 9, COMMA 28, DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 28, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2010 E S.M. E I. PER GLI ENTI IN REGOLA CON L'OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE DI CUI AI COMMI 557 E 562 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NELL'AMBITO DELLE RISORSE DISPONIBILI A LEGISLAZIONE VIGENTE. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto l articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. e ii. il quale testualmente recita: Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell anno. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall anno 2011 derivanti dall esclusione degli enti di ricerca dall applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall articolo 38, commi 13- bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell anno non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio Visto l art.14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito in L. n.89/2014 il quale testualmente recita: 2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le
3 amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo Atteso che con tale disposizione, estesa quale principio di coordinamento della finanza pubblica anche alle regioni e agli enti locali, il legislatore ha volute porre un limite alle spese per personale assunto con contratto a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro; Preso atto che in forza delle suddette norme vengono stabiliti due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero 1. limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni; 2. limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio; Tenuto conto che l art.11, comma 4-bis del DL. n. 90/2014 convertito in L. n.114/2014, ha novellato quanto segue: all articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". Che il Comune di Calasetta è in regola con l obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; Atteso che la corte costituzionale con sentenza n. 173/2012 precisa che l articolo 9, comma 28, lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esse previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la possibilità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel ; Atteso che per la spesa effettivamente sostenuta deve intendersi la spesa impegnata a carico del bilancio dell esercizio di riferimento, assumendo il dato contabile degli impegni risultanti dal conto del bilancio, in analogia da quanto affermato dalla Corte dei Conti Sezione autonomie con delibera n. 2/2010 in riferimento al computo dei limiti di spesa ex art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006; Viste le risultanze del rendiconto della gestione dell esercizio ;
4 Vista la legge Regionale n. 10/2011, ed in particolare l art. 2, comma 7, come modificato dall art. 1, comma 26, lettere a), b) e c) della legge Regionale n. 6/2012, ( 7. In attesa di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all' articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro di cui all' articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 ), e altri rapporti formativi derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall'attuazione di programmi finalizzati all'occupazione o il cui onere è comunque finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall' articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, non si applicano agli enti locali che non hanno violato i vincoli imposti dal patto di stabilità né ai comuni, con popolazione inferiore ai abitanti, nei quali l'incidenza delle spese per il personale è inferiore al 50 per cento delle spese correnti, le disposizioni dell' articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 e successive modifiche, integrazioni e disposizioni, dell'articolo 9, comma 28 e ivi comprese quelle di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), articolo 4, comma 102, lettere a) e b) (4).) a norma del quale le disposizioni di cui al predetto art. 9, comma 28, della legge n. 122/2010 non si applicano agli Enti Locali che non hanno violato i vincoli imposti dal patto di stabilità per le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall attuazione di programmi finalizzati all occupazione o il cui onere è comunque finalizzato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall articolo 10 della L.R. n. 2/2007; Vista la la Legge n. 114 dell 11/08/2014, di conversione del D. L. n. 90 del 24/06/2014, tra le varie misure in materia di personale, ha introdotto anche importanti novità in materia di spesa per il lavoro flessibile.l art. 11, comma 4-bis, in particolare, ha previsto che il vincolo di cui all art. 9, comma 28,del D.L. n. 78/2010 (50 % della spesa sostenuta nel ) non si applica agli enti locali in regola con l obbligo di riduzione delle spese di personale ; Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie pronunciando il seguente principio di diritto: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28. Pertanto nel caso in cui vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel, ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel fosse pari a zero. Vista la deliberazione della Corte dei Conti sezione di controllo per la regione Sardegna n. 51/2015/PAR, che indica che le spese per i cantieri occupazionali finanziate con risorse del fondo unico regionale indistinto di cui alla L.R. n. 2/2007, rientrano nel tetto delle spese del personale, se non affidate a cooperative sociali; Vista la precedente determinazione n. 191 del 22/03/2013 avente per oggetto " Quantificazione del limite di spesa per il personale assunto con forme flessibili di lavoro ex. art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 e s.m.i. in vigore dal ;
5 Visto che le risorse del Fondo unico agli Enti Locali destinate dal Comune di Calasetta per gli investimenti finalizzati all'occupazione ammontano a ,25, impegnati al cap.1838 del bilancio dell esercizio finanziario, come risultante dalle risultanze del rendiconto, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 10 del , integrato con fondi comunali nella misura di 0, per un totale complessivo di ,25 ; Vista la deliberazione n. 99/2012 della Corte dei Conti della Puglia : La citata sezione regionale della Corte dei Conti ritiene che: 1. le spese per il personale utilizzato in convenzione ai sensi dell art. 14 del CCNL del 22/01/2004 vadano escluse dai limiti imposti dall art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010; 2. parimenti non sono soggette ai limiti della citata disposizione normativa le spese per il personale impiegato negli uffici comuni costituiti mediante convezione per l esercizio associato di funzioni e/o servizi ai sensi dell art. 30 del D. Lgs. 267/2000; 3. al contrario, rimangono soggette alle limitazioni del D.L. 78/2010 le spese per la stipula delle convenzioni di cui all art. 1, comma 557, della Legge 311/2004. : Atteso che le spese sostenute per forme flessibili di lavoro nell anno ed il conseguente limite di spesa a) Limite di spesa per TD, Co.co.co. e convenzioni: 1 Tempo determinato , ,23 ( polizia municipale ) 2 Co.co.co. 0,00 3 Convenzioni 0,00 % ammessa Limite di spesa TOTALE ,59 100% ,59 b) Limite di spesa per CFL, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio: 1 Contratti formazione lavoro 0,00 2 Altri rapporti formativi (cantieri) ,25 3 Somministrazione di lavoro ,16 4 Lavoro accessorio (voucher) % ammessa Limite di spesa TOTALE ,41 100% ,41 Ritenuto di provvedere in merito; Visto il D.L. n. 90/2014 convertito dalla Legge n. 114/2014;
6 Visto l'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010; Visto l'art. 1, commi 557 e 562, L. n. 296/2006; Vista la Delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 2/2015; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n.165/2001; Visto lo statuto comunale; Visto il regolamento comunale sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi; DETERMINA 1) di prendere atto che il Comune di Calasetta, essendo in regola con l obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non è soggetto alle limitazioni previste dall articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, in virtù del disposto di cui all'art. 11, comma 4-bis, della Legge 114 del , di conversione del D.L. N. 90 DEL ; 2) di quantificare i limiti di spesa ex articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, a parziale modifica degli importo stabiliti con precedente determinazione dirigenziale n. 191 del , inserendo tra le spese del personale anche le spese per i cantieri comunali finanziate nel con le risorse del fondo unico regionale ( Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Sardegna n. 51/2015 PAR ) come di seguito indicato, a seguito : a) Limite di spesa per TD, co.co.co. e convenzioni: 1 Tempo determinato , ,23 ( polizia municipale ) 2 Co.co.co. 0,00 3 Convenzioni 0,00 % ammessa Limite di spesa TOTALE ,59 100% ,59 b) Limite di spesa per CFL, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio: 1 Contratti formazione lavoro 0,00 2 Altri rapporti formativi (cantieri) ,25 3 Somministrazione di lavoro ,16 4 Lavoro accessorio (voucher) % ammessa Limite di spesa
7 TOTALE ,41 100% ,41 3) di dare atto che la corte costituzionale con sentenza n. 173/2012 ha precisato che l articolo 9, comma 28, lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esse previste. 4) di quantificare i limiti di spesa ex articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, nell'importo complessivo di ,00. Il Responsabile del servizio personale Dott.ssa Loreta Armeni
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