REPUBBLICA ITALIANA. Corte dei conti. Nella camera di consiglio del 15 maggio 2013, composta dai magistrati

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1 REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia Nella camera di consiglio del 15 maggio 2013, composta dai magistrati Raffaele Del Grosso Michele Grasso Luca Fazio Stefania Petrucci Chiara Vetro Marco Di Marco Rossana De Corato Presidente Consigliere I Referendario I Referendario I Referendario relatore Referendario Referendario ha assunto la seguente Deliberazione n.97/par/2013 Sulla richiesta di parere n del 20 marzo 2013 formulata dal Sindaco del Comune di Grumo Appula e pervenuta in data , prot. n. 1090; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti; 1

2 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista l ordinanza n. 30/2013, con cui è stata convocata la Sezione per la data odierna; Udito nella camera di consiglio il relatore, dott.ssa Chiara Vetro. Premesso in FATTO Il Sindaco del Comune di Grumo Appula (Ba) chiede a questa Sezione un parere in ordine all interpretazione della norma dell art. 12, comma 1 quater, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, comma introdotto dall art. 1 comma 138 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; detta norma ha inserito, per l anno 2013, il divieto, tra l altro, per i Comuni, di acquistare immobili a titolo oneroso e stipulare contratti di locazione passiva, salvo che si tratti di rinnovi di contratti o la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Espone, infatti, il Sindaco che l Ente ha approvato il progetto preliminare per la costruzione di un canile, intervento inserito, con Delibera di Giunta, n. 173/2011 nella programmazione triennale delle opere pubbliche comunali, annualità 2011, approvata dal Consiglio con provvedimento n. 2

3 31/2011. Al fine di acquisire l area l Ente, con delibera di Giunta n. 338/2011, ha avviato una procedura alternativa all esproprio, ma avente le stesse finalità, mediante avviso pubblico ricognitivo, per la cessione onerosa al Comune delle aree interessate dall intervento. Con delibera n. 272/2012, sulla base delle candidature pervenute, l area è stata localizzata; a detta dell istante, la descritta procedura deve essere ratificata dal Consiglio (ai sensi dell art. 42 comma 2 TUEL) in sede di approvazione del progetto di opere pubbliche in variante al PdF, (ai sensi dell art. 12 legge regionale 22 febbraio 2005, n. 2, a mente del quale, nei casi in cui si intenda dichiarare la pubblica utilità con il provvedimento che approva il progetto preliminare, l approvazione medesima, deliberata ai soli fini urbanistici dal Consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico), con apposizione del vincolo preordinato all esproprio, ai sensi dell art. 9 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ( Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all esproprio quando diventa efficace l atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità ). Tanto premesso, il Sindaco, in buona sostanza, chiede se la procedura sopra descritta rientri o meno nell ambito applicativo del citato divieto normativo. DIRITTO Occorre preliminarmente accertare l esistenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, indispensabili all ammissibilità della richiesta di parere. La legge 5 giugno 2003, n. 131, infatti, ampliando le funzioni di controllo di questa 3

4 Corte e ridefinendone i contenuti in senso collaborativo nei confronti delle Amministrazioni locali, ha previsto che i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica, di norma, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, se istituito. Non può considerarsi, dunque, ostativo alla ricevibilità della presente richiesta di parere la mancanza, nella Regione Puglia, del Consiglio stesso, allo stato istituito (L.R. n.29 del 26 ottobre 2007) ma ancora non operante. La presente richiesta di parere appare dunque ricevibile sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune, legale rappresentante pro tempore dell Ente e, come tale, soggetto legittimato a promuovere l attività consultiva della Corte dei Conti. Occorre poi esaminare se ricorrano, nella fattispecie, i requisiti di ordine oggettivo necessari perché possa essere attivata la funzione consultiva della Sezione. E necessario, cioè, verificare se la questione prospettata dal Comune sia attinente alla materia della contabilità pubblica e se non siano presenti altri elementi che impediscano di rendere il parere di cui trattasi, atteso che la funzione consultiva intestata a questa Corte può essere espletata a condizione che le richieste di pareri abbiano ad oggetto questioni afferenti alla materia della contabilità pubblica; prospettino questioni di carattere generale, che non siano, cioè, finalizzate all adozione di specifici atti di gestione e che non riguardino provvedimenti già presi o attività già espletate; che il parere da rendere non interferisca con eventuali iniziative giudiziarie - attuali o potenziali - ovvero con altre funzioni intestate alla Corte stessa. 4

5 Con riferimento al primo profilo va evidenziato che, nel concetto di contabilità pubblica, le Sezioni Riunite, con delibera n. 54 del 17 novembre 2010, hanno fatto rientrare tutti i quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica espressione della potestà legislativa concorrente di cui all art. 117, comma 3, della Costituzione contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. La richiesta di parere in esame, in quanto concernente l applicazione di una norma attinente gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, rientra nella nozione di contabilità pubblica appena illustrata e può, sotto questo primo profilo, considerarsi ammissibile. Trattasi inoltre di quesito riguardante la generale applicazione di norme di legge, ed afferente a questioni non oggetto di iniziative giudiziarie, attuali o potenziali, di questo o di altro giudice. Occorre, infatti, evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con eventuali successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). Nel merito, il problema della fattispecie sottoposta all odierno esame è che, in questo caso, i termini procedimentali risultano temporalmente invertiti rispetto all ordinaria sequenza temporale fase pubblicistica-eventuale fase privatistica che contraddistingue le normali procedure espropriative; nel caso di specie, infatti, si sono già verificati gli estremi (proposta- 5

6 accettazione) dell accordo per la cessione onerosa dell area, secondo il modello dell avviso pubblico ricognitivo della volontà dei privati proprietari (invito a offrire), seguito dalla presentazione delle candidature (proposte) e dalla individuazione della localizzazione dell area (accettazione da parte del Comune), mentre manca ancora, formalmente, la dichiarazione di pubblica utilità, da identificarsi, nel caso di specie, nell approvazione - ancora non intervenuta - da parte del Consiglio del progetto definitivo di acquisizione (art. 42 TUEL), che costituisce variante al Piano (art. 12 LR n. 3/2005), cui corrisponde l effettiva apposizione del vincolo preordinato all esproprio (DPR n. 327/2001). Ciononostante, come anche evidenziato nella richiesta di parere, trattasi di procedura alternativa all esproprio, ma avente le stesse finalità nonché, vale la pena di aggiungere, analoga natura. Il Collegio, pertanto, ritiene inconferente il riferimento alla norma citata dall Istante, che si riferisce testualmente a ipotesi di acquisto d immobili a titolo oneroso e contratti di locazione passiva (ipotesi in cui, cioè, il soggetto pubblico agisce a tutti gli effetti iure privatorum, ponendosi in posizione paritetica rispetto al privato), trattandosi invece, nel caso di specie, di procedura espropriativa, cioè di esercizio di poteri ablatori, esercitati iure imperii, essendo prevista l apposizione di vincolo preordinato all esproprio da parte del Consiglio comunale e solo da tale momento potendo la procedura dirsi conclusa. A tal proposito, valgono le considerazioni già svolte da questa Sezione regionale di controllo nella recente deliberazione n. 89/PAR/2013 del 3 maggio u.s. 6

7 P.Q.M. Nelle esposte considerazioni è il parere di questo Collegio. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Grumo Appula. Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 15 maggio Il Relatore F.to Chiara Vetro Il Presidente F.to Raffaele del Grosso Depositata in Segreteria il 20 maggio 2013 Il Direttore della Segreteria F.to Marialuce Sciannameo 7

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