IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO
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- Antonino Romeo
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1 IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) introduce importanti novità in tema di licenziamenti e del processo del lavoro, delineando all art. 1 commi della predetta Legge, uno speciale rito per l impugnazione dei licenziamenti rientranti nell ambito di applicazione dell art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970). Nell ambito lavoristico il diritto processuale allo stato conosce variegate procedure procedimento ex art. 28 L. 300/ 1970; rito speciale per le controversie riguardanti i rapporti di lavoro subordinato (definiti dall art. 409 c.p.c.); procedimento speciale per la tutela contro le discriminazioni; rito sommario di accertamento tecnico preventivo obbligatorio per le controversie in materia di invalidità civile (art. 445 bis c.p.c. cfr. d.l. n.98/2011 conv.); Il rito Fornero viene definito dalla Dottrina come un processo speciale di cognizione, con funzioni dichiarative, destinato a concludersi con un provvedimento avente efficacia di giudicato ex art c.c.; esso ha una natura ibrida con caratteri assimilabili a diversi procedimenti, quali: modello di opposizione (ex art. 702 bis e ss. c.p.c.); procedimento cautelare con funzione acceleratoria ed effetto deflattivo, istruttoria (art. 669 bis e ss. c.p.c.); l impostazione monitoria (ex art. 28 L. 300/1970), in merito alla sovrapponibilità di questo procedimento con il nuovo rito si ritiene che tra l azione individuale e quella del soggetto collettivo non ci possano essere interferenze per le plurioffensività del licenziamento illegittimo del sindacalista; per le diversità dei soggetti attivi, degli interessi tutelati, della causa petendi e del petitum. AMBITO DI APPLICAZIONE Il rito Fornero 1. Possono essere introdotte con il rito Fornero solo talune questioni concernenti il licenziamento. Viene applicato in merito: alle impugnative di licenziamento nelle ipotesi regolate dall art. 18 L. 300/1970. Questo articolo determina la tutela del lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo, prevedendo la reintegra o il pagamento di indennità; questioni relative alla qualificazione del rapporto, con divieto di proporre domande diverse salvo che siano fondate sugli stessi fatti costitutivi; domande in cui si deduca un rapporto di lavoro di fatto irregolare e un licenziamento orale; questioni con oggetto specifico precisamente delineato dal legislatore; 1
2 domande diverse dall impugnativa sempre che siano fondate sugli stessi fatti costitutivi; domande risarcitorie (licenziamento ingiurioso, licenziamento di mobbing); domande per indennità di preavviso; 2. Non viene applicato alle domande riguardanti: di accertamento negativo della legittimità del licenziamento proposte dal datore di lavoro; impugnative di licenziamenti relative alla riassunzione del lavoratore o al risarcimento del danno, nel regime di esclusiva tutela obbligata (L.n. 604/1966); azioni di nullità del termine apposto al contratto di lavoro; un fenomeno interpositorio e un licenziamento orale; la condanna a differenze retributive (su fatti diversi); l accertamento di mansioni superiori. Particolarità: Nell ipotesi in cui venga prospettata una domanda che esula dall area di applicazione del procedimento specifico, il Giudice: non oltre la prima udienza dispone il mutamento del rito con ordinanza, dichiarando inammissibile la domanda; nel corso del giudizio dispone il mutamento del rito fissando con ordinanza l udienza (art 420 c.p.c) e il termine perentorio entro cui le parti dovranno provvedere all integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria; istruisce la causa e decide nel merito con riguardo alla sola domanda di impugnativa di licenziamento, dichiarando inammissibili le altre domande senza procedere alla conversione del rito. PROCESSO DI PRIMO GRADO Il processo di primo grado si compone di un rito caratterizzato da una struttura a due fasi: Fase sommaria ( commi ) La prima fase ha carattere sommario, non cautelare, a cognizione tendenzialmente piena che si conclude con un ordinanza. Le tappe di queste fase si distinguono in: 1. Introduzione della causa il ricorso presentato deve indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l' oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza; il giudice fissa l udienza di comparizione delle parti non oltre i 40 giorni dal deposito del ricorso; 2
3 il giudice assegna un termine non inferiore a 25 giorni prima dell udienza per la notifica del ricorso e del decreto; non sono contemplate domande riconvenzionali, né chiamate di terzi per ordine del giudice, né intervento volontario; si ha un termine non inferiore a 5 giorni prima dell udienza per la costituzione della parte resistente, senza preclusioni e decadenze per deduzioni istruttorie e allegazioni. Il giudice sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contradditorio procede agli atti istruttori indispensabili che ritiene più opportuni. Le prove indispensabili sono quelle strettamente necessarie nella fattispecie concreta a consentire al Giudice la valutazione del fumus di fondatezza della domanda. L istruttoria è sommaria con concentrazione della trattazione, degli adempimenti preliminari del Giudice, (come interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione), della superficialità degli atti istruttori e del potenziamento dei poteri. Il Giudice provvede all accoglimento o al rigetto della domanda con ordinanza immediatamente esecutiva la cui efficacia non può essere sospesa o revocata sino alla sentenza che decide il procedimento di opposizione. Fase di opposizione ( commi ) La seconda fase, priva di carattere impugnatorio, a cognizione piena si conclude con una sentenza. Questa è una fase di opposizione, che segue il seguente sviluppo: 1. Introduzione della causa entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell ordinanza di accoglimento o di rigetto può essere proposta opposizione con ricorso al Tribunale che l ha emessa; il giudice fissa con decreto l udienza di discussione entro i successivi 60 giorni; il giudice assegna all opposto un termine non inferiore a 10 giorni dall udienza di discussione per la sua costituzione, mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva; il ricorso e il decreto di fissazione dell udienza, devono esser notificati entro 30 giorni prima dell udienza di discussione. Il Giudice sentite le parti procede nel modo che più ritiene opportuno agli atti istruttori ammissibili e rilevanti richiesti dalle 3
4 RECLAMO IN APPELLO parti e disposti d ufficio, eventualmente concede un termine per le note difensive. E espressamente prevista la separazione della causa per le domande non ammissibili che devono essere decise con rito diverso. Il Giudice provvede con sentenza provvisoriamente esecutiva ( titolo per ipoteca giudiziale) all accoglimento o al rigetto della domanda che deve essere depositata con la motivazione entro 10 giorni dall udienza di discussione. Ai commi dell art. 1 viene delineata la possibilità di presentare reclamo alla Corte d Appello contro la sentenza che decide sul ricorso. Questo procedimento si sviluppa in diverse fasi: 1. Introduzione il reclamo si propone con ricorso da depositare entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza, con il divieto di presentare nuove prove, ammesse solo se indispensabili; il Giudice fissa con decreto l udienza di discussione entro i successivi 60 giorni dal deposito del ricorso; il ricorso e il decreto di fissazione dell udienza devono esser notificati entro i 30 giorni precedenti la data dell udienza di discussione; il Giudice assegna alla controparte, un termine non inferiore a 10 giorni prima della data dell udienza di discussione per la sua costituzione. La Corte d Appello può sospendere l efficacia della sentenza se sussistono gravi motivi; sentite le parti può procedere nel modo che più ritiene opportuno agli atti istruttori ammissibili. Le nuove prove sono ammesse solo se indispensabili ai fini della decisione o non proposte per causa non imputabile alla parte. La Corte provvede con sentenza all accoglimento o al rigetto della domanda che deve essere depositata con la motivazione entro 10 giorni dall udienza di discussione. IL GIUDIZIO CON RICORSO IN CASSAZIONE 4
5 Ai commi dell art. 1 viene delineata la procedura per la presentazione del ricorso alla Cassazione contro la sentenza di accoglimento o di rigetto da parte delle Corte di Appello: entro 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza, oppure entro 6 mesi in caso di mancata notifica o comunicazione. entro 6 mesi dal deposito del ricorso, la Cassazione deve fissare l udienza di discussione. Dott.ssa Elisa Pachor 5
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