LE NOVITA DELLA RIFORMA LAVORO. Legge 28 giugno 2012 n.92
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1 LE NOVITA DELLA RIFORMA LAVORO Legge 28 giugno 2012 n.92
2 Riforma Lavoro Legge 92/2012 Macro-aree di intervento: 1) contratti 2) licenziamenti 3) ammortizzatori sociali (ASPI) ed incentivi al reimpiego 4) altre tematiche (disabili, dimissioni in bianco, solidarietà appalti, ecc.)
3 LICENZIAMENTI
4 Motivazione del licenziamento Il licenziamento deve essere sempre motivato Nel regime previgente: Licenziamento anche senza motivi Il lavoratore li richiedeva nei 15 gg. Il datore li doveva fornire entro 7 gg.
5 DECADENZA IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO Art. 32 Legge 183/2010 (Decadenze) Il primo e il secondo comma dell articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dal seguente: «Il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l intervento dell organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso». però Vedi slide successiva
6 DECADENZA IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO L impugnazione nei 60 gg. è inefficace se entro i successivi 270 gg. 180 gg non si: 1) deposita il ricorso 2) non si chiede il tentativo di conciliazione o arbitrato (*) (*) in questo secondo caso il ricorso deve essere presentato entro 60 gg. dal rifiuto o mancato accordo
7 Termini per il ricorso VECCHIA DISCIPLINA NUOVA DISCIPLINA 270 GG. 180 GG. Impugnativa sempre nei 60 gg.
8 DECADENZA PER ALTRE CAUSE DI CONTENZIOSO I termini di decadenza sopra richiamati, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; c) al trasferimento ai sensi dell articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; d) all azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro ai sensi degli artt.1, 2 e 4 del D.Lgs 368/2001, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.
9 DECADENZA PER ALTRE CAUSE DI CONTENZIOSO a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge. c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l ipotesi prevista dall articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
10 NUOVO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PREVENTIVO PER I LICENZIAMENTI PER GMO SOLO PER I LICENZIAMENTI ASSISTITI DALLA TUTELA REALE EX ART.18/300 Modifica dell art. 7 della L. 604/66 Ogni licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere preceduto da una richiesta di conciliazione avanzata dal datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo ove il lavoratore presta la sua opera e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Nella richiesta il datore di lavoro il datore di lavoro deve dichiarare l intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La D.T.L. convoca il datore di lavoro e il lavoratore nel termine perentorio (?) di 7 giorni dalla ricezione della richiesta: l incontro si svolge dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all articolo 410 del codice di procedura civile. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.
11 NUOVO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PREVENTIVO PER I LICENZIAMENTI PER GMO La procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della Commissione, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro 20 gg. dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l incontro, fatta salva l ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di 7 giorni, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il lavoratore ove ne abbia i requisiti - fruisce dell indennità di disoccupazione a carico dell Assicurazione Sociale per l impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, il suo affidamento a un agenzia per il lavoro di cui all articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del D. Lgs. n. 276/2003).
12 NUOVO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PREVENTIVO PER I LICENZIAMENTI PER GMO Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di Commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell indennità risarcitoria di cui all articolo 18, c. 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. (condanna alle spese di procedimento).
13 AMBITO DI APPLICAZIONE NUOVO REGIME SANZIONATORIO ART.18 I nuovi regimi sanzionatori previsti in caso d illegittimità del licenziamento comminato per motivo soggettivo e oggettivo si applicano: al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo; nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti ed all impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti; in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti. DISCIPLINA INVARIATA
14 Modalità di computo dell organico Si computano: Ai fini del computo del numero dei dipendenti si tiene conto dei lavoratori: assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano: - il coniuge - i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Tale computo dei limiti occupazionali non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
15 RIPENSAMENTO DEL DATORE DI LAVORO Che succede se il DDL ci ripensa? Se il datore di lavoro revoca il licenziamento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell impugnazione del medesimo il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca. In tal caso non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dall art. 18
16 N TIPO DI LICENZIAMENTO Descrizione Risarcime nto medio tempore Deducibilità dal risarcimento Sanzione 1 DISCRIMINATORIO oppure ORALE Ragioni di: sesso, razza, politica, relig., sindac., ecc., maternità, matrim.+ Lic. Orale Integrale (minimo 5 mensilità Aliunde perceptum Reintegrazione o 15 mensilità 2 DISCIPLINARE 1) Fatto non sussiste 2) Sproporzione Max 12 mensilità Aliunde perceptum Aliunde percipiendum Reintegrazione o 15 mensilità 3 DISCIPLINARE Altre cause Da 12 a 24 mensilità 4 DISCIPLINARE Vizi di procedura: Art.7 L.300; Art.2 L.604 Da 6 a 12 mensilità 5 PER INIDOINEITA 1) Prima del periodo comporto 2) Inidoneità L. 68/99 Max 12 mensilità Aliunde perceptum Aliunde percipiendum Reintegrazione o 15 mensilità 6 OGGETTIVO (GMO) Motivi manifestamente insussistenti Max 12 mensilità Aliunde perceptum Aliunde percipiendum Reintegrazione o 15 mensilità 7 OGGETTIVO (GMO) Altre ipotesi Da 12 a 24 mensilità 8 OGGETTIVO (GMO) Vizi procedura: art.2 L.604; nuovo art.7 L. 604 Da 6 a 12 mensilità 9 DISSIMULATORIO Regime sanzionatorio del licenziamento di fatto
17 N. TIPO DI LICENZIAMENTO Descrizione Risarcimento medio tempore Deducibilità dal danno Sanzione 12 COLLETTIVO A Senza forma scritta (orale) Integrale (minimo 5 mensilità Aliunde perceptum Reintegrazione o 15 mensilità 13 COLLETTIVO B Violazione criteri di scelta ex art.5 legge 223/91 Max 12 mensilità Aliunde perceptum Aliunde percipiendum Reintegrazione o 15 mensilità 14 COLLETTIVO C Vizi di procedura ex art.4 L.223 Da 12 a 24 mensilità
18 Discriminatorio Risarcimento integrale + Reintegrazione o 15 mensilità GMO dissimulante lic.discriminatorio Disciplinare, ma: 1) Fatto non sussiste 2) Sproporzione Risarcimento max 12 mesi + Reintegrazione o 15 mensilità GMO dissimulante lic. Disciplinare: fatto insussistente o sproporzionato Licenziamento orale: Individuale o collettivo Disciplinare Vizi procedura Art.7/300; art.2/604 Licenziamento Collettivo: Violazione criteri di scelta GMO: altre ipotesi Inidoneità: art c.c. o legge 68/99 Licenziamento collettivo Vizi di procedura art.4/223 GMO: Motivi palesemente inesistenti Solo indennità: Da 6 a 12 mensilità NO reintegrazione Disciplinare: Altre cause GMO dissimulante lic. disciplinare (altre ipotesi) Solo indennità: Da 12 a 24 mensilità NO reintegrazione GMO: vizi di procedura Art.2/604; Art.7/604
19 RITO SPECIALE PER LE CONTROVERSIE IN TEMA DI LICENZIAMENTI Si applica alle controversie aventi ad oggetto l impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro SOLO PER I LICENZIAMENTI ASSISTITI DALLA TUTELA REALE EX ART.18/300
20 PROPOSIZIONE (Art. 17) Tutela urgente La domanda si propone con ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all articolo 125 c.p.c. con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle aventi ad oggetto l impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall art. 18 L. n. 300/70 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa con decreto l udienza di comparizione delle parti.
21 TERMINI FISSAZIONE UDIENZA E COSTITUZIONE (Art. 17) L udienza deve essere fissata non oltre 40 giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a 25 giorni prima dell udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente; la notificazione è a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata; qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi debbono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia;
22 DECISIONE DEL GIUDIZIO (art. 17) Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d ufficio ai sensi dell art. 421 c.p.c. e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all accoglimento o al rigetto della domanda. L efficacia esecutiva dell ordinanza emessa dal Giudice non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio di opposizione.
23 GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE (Art. 18) Contro l ordinanza di accoglimento o di rigetto può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all articolo 414 c.p.c., da depositare innanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notificazione dello stesso o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle per cui è ammesso tale rito, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell udienza.
24 GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE (Art. 18) Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall opponente all opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. L opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all articolo 416 c.p.c. Se l opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, co 2, 106 e 107 c.p.c., il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione dell opposto almeno 30 giorni prima della data fissata per la costituzione.
25 GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE (Art. 18) Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di 10 giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria; Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione; All udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l iscrizione di ipoteca giudiziale.
26 DECISIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE (Art. 18) All udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 c.p.c., e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro 10 giorni dall udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l iscrizione di ipoteca giudiziale.
27 RECLAMO (Art. 19) Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla Corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositarsi, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. La Corte d'appello fissa con decreto l udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti l opposizione. Alla prima udienza, la Corte d appello può sospendere l efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi.
28 RECLAMO (Art. 19) La Corte d appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall udienza di discussione. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l articolo 327 c.p.c.
29 RICORSO PER CASSAZIONE (Art. 19) Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell efficacia della sentenza deve essere chiesta alla Corte d appello, che provvede ove ricorrano gravi motivi. La Corte fissa l udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l articolo 327 c.p.c.
30 TRATTAZIONE DELLE CONTROVERSIE (art.20) Alla trattazione delle controversie regolate dagli articoli da 16 a 19 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull osservanza della disposizione di cui sopra.
31 DISCIPLINA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI La disciplina relativa al nuovo rito del lavoro si applica alle controversie instaurate successivamente all entrata in vigore della presente legge. Dall attuazione delle disposizioni della presente sezione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero minori entrate.
32 Il LIC ENZ IA MENTO disciplinare NEL C ollegato lavoro Legge 183/2010
33 CLAUSOLE AL CONTRATTO DI LAVORO Art. 30 (Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro) 1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all articolo 409 del codice di procedura civile e all articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell ordinamento, all accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente. 2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. 3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento. 4. (VEDI SUCCESSIVE SLIDES) 5 (VEDI SUCCESSIVE SLIDES) 6. Dall attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
34 Comma 3 CLAUSOLE AL CONTRATTO DI LAVORO Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento ELIMINATE NELL ULTIMO ESAME DELLE CAMERE DOPO LA CENSURA PDR il Giudice tiene conto CHE VUOL DIRE: TIENE CONTO? LO IMPEGNA O NO AL RISPETTO DELLE CLAUSOLE? - fondamentali regole del vivere civile - oggettivo interesse dell organizzazione - tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi - tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione.
35 CLAUSOLE AL CONTRATTO DI LAVORO Comma 3, (2 periodo) Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell art. 8 della legge 604/1966 (da 2,5 a 6 mensilità, ovvero fino a 10 o 14 in alcuni casi) Tiene conto di elementi e di parametri fissati dai contratti collettivi ed individuali Il Giudice le dimensioni della struttura del datore di lavoro condizioni dell attività esercitata dal datore di lavoro la situazione del mercato del lavoro locale l anzianità del lavoratore considera le condizioni del lavoratore il comportamento delle parti anche prima del licenziamento
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