Commi 1, 2 e 3: tutela reintegratoria piena o forte
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- Guglielmo Grandi
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1 Commi 1, 2 e 3: tutela reintegratoria piena o forte Licenziamento nullo perché discriminatorio intimato in concomitanza del matrimonio intimato in concomitanza della gravidanza, fruizione del congedo di paternità, domanda e congedo parentale e per malattia del figlio, adozione, affidamento intimato per un motivo illecito determinante altri casi di licenziamento nullo il giudice ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro lavoro a pagare al lavoratore il risarcimento del danno costituito da una indennità commisurata all ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell effettiva reintegrazione lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali il lavoratore ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della sua reintegrazione, entro 30 gg. dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla comunicazione. il pagamento di un indennità pari a 15 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto (cd. indennità sostitutiva delta reintegrazione) la richiesta dell indennità determina la risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 gg. dall invito rivoltogli dal datore di lavoro. pena la risoluzione del rapporto di lavoro dall indennità viene dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative (c.d. aliunde perceptum) l indennità risarcitoria non può essere, in ogni caso, di importo inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto 1
2 Commi 4 (e 7): tutela reintegratoria attenuata (g.c./ g.m.s.) Licenziamento annullabile per insussistenza del fatto contestato perché il fatto contestato rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi inidoneità fisica o psichica del lavoratore, mancato superamento del comporto, manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo il giudice ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro lavoro a pagare al lavoratore il risarcimento del danno costituito da una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell effettiva reintegrazione fino a un massimo di 12 mensilità lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, il lavoratore ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della sua reintegrazione, entro 30 gg. dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla comunicazione. il pagamento di un indennità pari a 15 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto (cd. indennità sostitutiva delta reintegrazione) la richiesta dell indennità determina la risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 gg. dall invito rivoltogli dal datore di lavoro. pena la risoluzione del rapporto di lavoro dall indennità viene dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative (cd. aliunde perceptum) e quanto il lavoratore avrebbe potuto guadagnare dedicandosi diligentemente alla ricerca di un altra occupazione (cd. aliunde percepiendum) l importo è pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.. 2
3 Comma 5 (e 7): tutela indennitaria forte Altre ipotesi in si cui accerta che il licenziamento è stato intimato in assenza degli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento lavoro a pagare al lavoratore un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto Nel caso di assenza di g.m.o. Per la determinazione dell importo il giudice deve tenere conto dell'anzianità del lavoratore del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tiene conto altresì delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n
4 Comma 6: tutela indennitaria attenuata (o debole) Licenziamento inefficace - per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, - della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, - della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento lavoro a pagare al lavoratore un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per la determinazione dell importo il giudice deve tenere conto della gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro 4
5 Contenuto complessivo della legge 28 giugno 2012 n. 92 Art contratto di lavoro a termine contratto di inserimento (abrogato dal ) apprendistato 20 part time lavoro intermittente lavoro a progetto contrasto al finto lavoro autonomo associazione in partecipazione lavoro accessorio tirocini formativi licenziamento individuale e collettivo riforma del processo del lavoro Art. 2 ammortizzatori sociali ( ASpI) Art. 3 tutele in corso di rapporto ( Fondi bilaterali con funzione di CIGS) Art. 4 ulteriori disposizioni 1-7 fondi bilaterali con funzione di incentivare l esodo 8-15 incentivi nelle assunzioni dimissioni genitorialità 27 lavoratori disabili 30 immigrati 31 appalto 32 ss. servizi per l impiego sistema di certificazione delle competenze 62 delega sulla partecipazione 5
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