IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE Vittorio De Luca avvocato e dottore commercialista Studio De Luca Avvocati Giuslavoristi Galleria Passarella, 2 Milano Milano - 17 Settembre 2009
2 FONTI NORMATIVE => Art. 41 Cost. => Art cod. civ. => Art cod. civ. => Art cod. civ. => Art cod. civ. => Art cod. civ. => Legge 15 luglio 1966, n. 604 => Art. 15 Legge 20 maggio 1970, n. 300 => Art. 18 Legge 20 maggio 1970, n. 300 => Legge 11 maggio 1990, n
3 CODICE CIVILE ART COD. CIV. ART COD. CIV. RECESSO DAL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO RECESSO PER GIUSTA CAUSA 3
4 CODICE CIVILE Art. 2118, 1 comma, cod. civ. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso 4
5 CODICE CIVILE Art. 2118, 2 comma, cod. civ. In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso 5
6 CODICE CIVILE La durata del preavviso: non è predeterminata dal codice civile generalmente è determinata dai CCNL varia a seconda: - della categoria di lavoratore - del livello di inquadramento e - dell anzianità di servizio 6
7 CODICE CIVILE Art. 2121, 1 comma, cod. civ. L'indennità di preavviso deve calcolarsi computando: provvigioni premi di produzione partecipazioni agli utili o ai prodotti ogni altro compenso di carattere continuativo con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese 7
8 CODICE CIVILE Art. 2121, 2 comma, cod. civ. L'indennità di preavviso è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni 8
9 CODICE CIVILE L obbligo di preavviso viene meno in caso di licenziamento per giusta causa Art cod. civ. Causa che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro 9
10 LEGGE N. 604/1966 Art. 1 Legge n. 604/1966 Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo 10
11 LEGGE N. 604/1966 GIUSTA CAUSA Art cod. civ. GIUSTIFICATO MOTIVO Art. 3 Legge n. 604/1966 SOGGETTIVO OGGETTIVO 11
12 LEGGE N. 604/1966 Giustificato Motivo Soggettivo Art. 3 Legge n. 604/1966 Notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro 12
13 LEGGE N. 604/1966 Giustificato Motivo Soggettivo / Giusta causa GIUSTA CAUSA GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO Definizione Causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto Notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro Effetti Recesso senza preavviso Recesso con preavviso 13
14 LEGGE N. 604/1966 Giustificato Motivo Oggettivo Art. 3 Legge n. 604/1966 Ragioni inerenti: all attività produttiva all organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento di essa 14
15 LEGGE N. 604/1966 Giustificato Motivo Oggettivo PRESUPPOSTI Ragioni Nesso causale tra tali ragioni e lo specifico atto datoriale di licenziamento Obbligo di repechage 15
16 DIVIETO DI LICENZIAMENTO Il licenziamento è vietato nei seguenti casi: Malattia / infortunio Maternità Paternità Matrimonio Militare 16
17 PRINCIPI GENERALI DELLA LEGGE N. 604/1966 FORMA ONERE DELLA PROVA 17
18 PRINCIPI GENERALI DELLA LEGGE N. 604/1966 Forma Art. 2 Legge n. 604/1966 Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento in forma scritta 18
19 PRINCIPI GENERALI DELLA LEGGE N. 604/1966 Forma Il licenziamento e un atto unilaterale recettizio 19
20 PRINCIPI GENERALI DELLA LEGGE N. 604/1966 Forma Efficacia degli atti unilaterali Art cod. civ. Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati 20
21 PRINCIPI GENERALI DELLA LEGGE N. 604/1966 Onere della prova Art. 5 Legge n. 604/1966 L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro 21
22 PRINCIPI GENERALI DELLA LEGGE N. 604/1966 Onere della prova LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO Incombe sul prestatore di lavoro l onere di provare l intento discriminatorio sotteso all atto espulsivo 22
23 PROCEDURA Licenziamento Non Disciplinare Art. 2 Legge n. 604/1966 Il datore di lavoro (imprenditore o non imprenditore) deve comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore 23
24 PROCEDURA Licenziamento Non Disciplinare Art. 2 Legge n. 604/1966 Il prestatore di lavoro può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso. 24
25 PROCEDURA Licenziamento Non Disciplinare Art. 2 Legge n. 604/1966 In caso di richiesta del lavoratore, entro 7 giorni, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto i motivi 25
26 PROCEDURA Licenziamento Disciplinare Art cod. civ. L'inosservanza degli obblighi di diligenza e di fedeltà* può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative * Artt ( Diligenza del prestatore di lavoro ) e 2105 ( Obbligo di fedeltà ) cod. civ. 26
27 PROCEDURA Licenziamento Disciplinare Art. 7 Legge n. 300/1970 Le più significative innovazioni apportate dall art. 7 della Legge n. 300/1970: predeterminazione del codice disciplinare e sua pubblicazione (1) preventiva contestazione dell'addebito e audizione a difesa (2) assistenza sindacale (3) termine minimo di 5 giorni tra contestazione e sanzione (5) Collegio di conciliazione ed arbitrato (6) sospensione dell'esecuzione della sanzione in caso di ricorso al Collegio (7) divieto di tener conto delle sanzioni disciolinari decorsi 2 anni (7) 27
28 PROCEDURA Licenziamento Disciplinare Il licenziamento disciplinare intimato senza l osservanza della procedura di cui all art. 7 S.L. è INGIUSTIFICATO* *Cass., Sez. Unite, 18 maggio 1994 n
29 PROCEDURA Licenziamento Disciplinare => Qualsiasi licenziamento si qualifica come licenziamento disciplinare ogni qualvolta sia motivato da un comportamento imputabile al prestatore di lavoro, a titolo di negligenza o colpa => Il licenziamento disciplinare deve essere intimato con l osservanza della procedura prevista dall art. 7, commi 2 e 3, Statuto dei Lavoratori * * Corte Costituzionale 30 novembre 1982 n. 204; Cassazione, Sez. Unite, 1 giugno 1987 n
30 PROCEDURA Licenziamento Disciplinare Contestazione Addebiti Art. 7, comma 2, Legge 300/70 Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito 30
31 PROCEDURA Licenziamento Disciplinare Contestazione Addebiti Art. 7, comma 2, Legge 300/70 Requisiti sostanziale Specificità Immediatezza Immodificabilità Requisiti formali Forma scritta ad substantiam Comunicazione o consegna al lavoratore 31
32 PROCEDURA Licenziamento Disciplinare Difesa del Lavoratore Art. 7, comma 2, Statuto dei Lavoratori Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza averlo sentito a sua difesa 32
33 PROCEDURA Licenziamento Disciplinare Difesa del Lavoratore Art. 7, comma 5, Statuto dei Lavoratori I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa 33
34 LICENZIAMENTO NON DISCIPLINARE DATORE DI LAVORO Comunicazione scritta di licenziamento LAVORATORE con preavviso lavorato con esonero dal preavviso Entro 7 giorni dalla richiesta comunicazione per iscritto i motivi Richiesta entro 15 giorni dei motivi Nessuna Richiesta dei motivi Il lavoratore può impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla lettera di licenziamento o dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale 34
35 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DATORE DI LAVORO Affissione codice (preventiva) Contestazione scritta LAVORATORE Comunicazione scritta di licenziamento Entro 5 giorni Giustificazioni con preavviso lavorato con esonero dal preavviso senza preavviso Impugnazione del provvedimento entro 60 giorni dal licenziamento 35
36 REGIME SANZIONATORIO TUTELA REALE Art. 18 S.L. Art. 1 L. n. 108/1990 Impresa che occupa più di 60 dipendenti complessivamente. Impresa che occupa più di 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva o più di 15 dipendenti nello stesso comune anche se in unità produttive più piccole. licenziamenti discriminatori indipendentemente da: numero dei dipendenti ragioni addotte 36
37 REGIME SANZIONATORIO TUTELA OBBLIGATORIA Art. 8 Legge n. 604/1966 Impresa che non possiede i requisiti dimensionali di cui all art. 18 Stat. Lav. 37
38 REGIME SANZIONATORIO TUTELA REALE => Risarcimento del danno => Reintegrazione nel posto di lavoro o indennità sostitutiva 38
39 REGIME SANZIONATORIO TUTELA REALE => Risarcimento del danno Il Giudice, con la sentenza con cui dichiara illegittimo il licenziamento condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione. 39
40 REGIME SANZIONATORIO TUTELA REALE => Reintegrazione nel posto di lavoro => in sostituzione della reintegrazione il lavoratore ha la facoltà di richiedere il pagamento di un indennità sostitutiva, la cui corresponsione comporta la risoluzione del rapporto di lavoro 40
41 REGIME SANZIONATORIO TUTELA REALE Qualora il lavoratore non abbia ripreso il servizio, entro 30 giorni dal ricevimento dell invito del datore di lavoro (che ha ricevuto l ordine giudiziario di reintegra), né abbia richiesto, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, il pagamento della indennità sostitutiva il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei predetti termini 41
42 REGIME SANZIONATORIO INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRA La misura della indennità è fissata in n. 15 mensilità di retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore Retribuzione corrisposta individualmente al lavoratore licenziato, comprensiva di tutto quanto il lavoratore stesso avrebbe effettivamente e continuativamente percepito nel periodo considerato 42
43 Il datore di lavoro è tenuto a: REGIME SANZIONATORIO TUTELA OBBLIGATORIA => riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di 3 giorni o => risarcire il danno versando un indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto (10 o 14 mensilità nel massimo in caso di anzianità superiore a 10 o 20 anni) 43
44 GRAZIE avv. Vittorio De Luca Studio De Luca Avvocati Giuslavoristi Galleria Passarella, 2 Milano 44
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