IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO LA TUTELA DEL LAVORATORE IN CASO DI GIUSEPPE CATELLI

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1 IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E LA TUTELA DEL LAVORATORE IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO AI SENSI DELLA L. 604/1966, ARTT. 1-8, E DELLA L. 300/1970, ART. 18 COME MODIFICATI DALLA L. 92/2012 C.D. RIFORMA FORNERO GIUSEPPE CATELLI

2 COS È IL LICENZIAMENTO Modalità di RECESSO UNILATERALE del datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato Il licenziamento deve... Essere intimato per scritto Rispettare la procedura dettata dalla legge in base al motivo che lo sorregge Essere sorretto da un motivo il quale ne definisce la tipologia

3 TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTO 1. INDIVIDUALE per: - LIBERA RECEDIBILITÀ da contratto a tempo indeterminato (ex art c.c.) - GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO i.e. inadempimento contrattuale del lavoratore da consentire la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro (ex art. 3 L. 604/66) NECESSARIO IL PREAVVISO - GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO i.e. determinato da ragioni inerenti all attività produttiva, all organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (ex art. 3 L. 604/66) - GIUSTA CAUSA i.e. comportamento del lavoratore ovvero SENZA violazione del vincolo fiduciario talmente gravi PREAVVISO da non consentire la prosecuzione provvisoria del rapporto (ex art c.c.)

4 TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTO 2. INDIVIDUALE PLURIMO (2 o più lavoratori in un tempo superiore ai 120 gg.) per GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (ex art. 3 L. 604/66) 3. COLLETTIVO (5 o più lavoratori nell arco di 120 gg.) per RIDIMENSIONAMENTO, TRASFORMAZIONE AZIENDALE, CESSAZIONE DELL ATTIVITÀ (ex art. 24 L. 223/1991)

5 N.B. IN OGNI CASO, nel settore giornalistico, nelle ipotesi di crisi aziendale per le quali l azienda individua degli esuberi e intende richiedere l applicazione degli ammortizzatori sociali, l Editore è tenuto ad attenersi al Protocollo di Consultazione Sindacale di cui all All.to D del CCNLG che prevede la procedura di esame congiunto, con le Rappresentanze sindacali, del piano di risanamento e di ristrutturazione aziendale

6 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (G.M.O.) Licenziamento per G.M.O: - E determinato da ragioni inerenti all attività produttiva, all organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (art. 3 L. 604/1966) - Richiede il preavviso (ex art. 3 L. 604/1966)

7 RAGIONI INERENTI ALL ATTIVITÀ PRODUTTIVA, ALL ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DI ESSA IPOTESI COMUNI DI G.M.O.: Cessazione dell attività produttiva (C. 1994/7417) Soppressione del posto o del reparto di lavoro (C. 2003/10554) Ristrutturazione di reparti e/o diversa redistribuzione delle mansioni tra i reparti per motivi anche tecnologici (C. 2011/19616 e C. 2004/28) Terziarizzazione ed esternalizzazione di mansioni e attività (C. 2008/22535) P.S. Non costituisce G.M.O. il superamento del periodo di comporto ai sensi dell art c.c. ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 gennaio 2013 n. 3.

8 CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER G.M.O. Il licenziamento per G.M.O. è LEGITTIMO se: 1. IL G.M.O. È EFFETTIVO e cioè se il datore opera un riassetto organizzativo effettivo e non pretestuoso fondato su circostanze esistenti al momento della comunicazione del recesso: es. finalizzato ad una più economica gestione dell impresa, C. 2010/8237 e C. 2005/3848) 2. SUSSISTE IL C.D. NESSO CAUSALE (con le ragioni inerenti l attività produttiva, C. 1993/2595) 3. È OSSERVATO IL C.D. OBBLIGO DI REPECHAGE è cioè la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti (C. 2011/6623) o inferiori (C. 2011/14517) nell ambito dell organizzazione aziendale accertandone l impossibilità con riguardo all intera struttura aziendale (C. 2010/16579). Tale verifica si estende anche alle altre società dello stesso gruppo tali da costituire un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici (C. 2003/7717) 4. È OSSERVATO IL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE DI CUI ALL ART C.C. e cioè il datore individua il dipendente da licenziare facendo riferimento ai criteri di scelta previsti, in via residuale, per i licenziamenti collettivi, C. 2011/7046 e C. 2002/6667) 5. È RISPETTATO IL PREAVVISO ovvero corrisposta la relativa indennità sostitutiva (art. 27 del CCNLG); L onere della prova della sussistenza del G.M.O. nonché delle suddette condizioni spetta al datore di lavoro (art. 5 L. 604/1966 e C. 2012/15258, C. 2011/19616)

9 LA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO (1) AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 7 DELLA L. 604/1966 COME MODIFICATI DALL ART. 1 CO. 41 DELLA L. 92/2012 Il datore di lavoro non avente i requisiti di cui all art. 18 co. 8 della L. 300/1970*deve: comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore specificare i motivi che lo hanno determinato (art. 2 co. 1 e 2) Il datore di lavoro avente i requisiti di cui all art. 18 co. 8 della L. 300/1970*deve: dare comunicazione scritta del licenziamento alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera e per conoscenza al lavoratore (art. 7 co. 1); dichiarare l intenzione di procedere al licenziamento per G.M.O.; indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore (art. 7 co. 2) * Almeno 15 dipendenti nella stessa sede o più di 15 nello stesso comune o più di 60 complessivamente

10 LA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO (2) 1. La DTL trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di 7 gg. dalla ricezione della richiesta; l incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione (art. 7 co. 3); 2. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza, oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro (art. 7 co. 5); 3. La procedura di conciliazione si conclude entro 20 gg. dal momento della trasmissione della convocazione, salvo che le parti decidano deliberatamente di proseguire la discussione (art. 7 co. 6);

11 LA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO (3) Se la conciliazione ha esito negativo, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento (art. 7 co. 6); Se la conciliazione ha esito positivo, (il rapporto di lavoro è risolto consensualmente), si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione Sociale per l Impiego (ASPI) e può essere previsto l affidamento ad agenzia di collocamento (art. 7. co. 7); N.B. Nel settore giornalistico si applicano le disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione di cui agli artt del Reg. INPGI

12 CONTROLLO GIUDIZIALE Il giudice esercita il suo controllo: SULLA FORMA/PROCEDURA DEL LICENZIAMENTO PER G.M.O. intimazione per iscritto (art. 2 co. 1 L. 604/1966); motivazione (art. 2 co. 2 L. 604/1966); osservanza della procedura di cui all art. 7 L. 604/1966 SUL MERITO DEL G.M.O., nel rispetto del principio della libertà di iniziativa economica del datore di lavoro di cui all art. 41 Cost. Invero, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti l attività produttiva è una scelta riservata all imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità (C. 2012/11645) Purché il principio della libertà di iniziativa economica non si svolga in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana (art. 41 Cost.)

13 CONSEGUENZE DEL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO NELLE AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI AI SENSI DELL ART. 8 L. 604/1966 NON MODIFICATO DALLA L. 92/2012 Se il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per G.M.O., condanna il datore di lavoro a: - riassumere il lavoratore entro il termine di tre giorni; - In alternativa, risarcire il danno versando al lavoratore un indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dall ultima retribuzione globale di fatto (che può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a 10 anni e fino a 14 mensilità per il lavoratore con anzianità superiore ai 20 anni di servizio)

14 CONSEGUENZE DEL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO NELLE AZIENDE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI (1) AI SENSI DELL ART. 18 CO. 7 E 8 DELLA L.300/1970 COME MODIFICATI DALL ART. 1 CO. 42 lett. b) DELLA L. 92/2012 SE il giudice accerta la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per G.M.O., 1. ANNULLA il licenziamento; 2. CONDANNA il datore di lavoro: - alla reintegrazione; - al pagamento di un indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità (commisurata all ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegra, dedotto quanto percepito dal lavoratore nel periodo di estromissione nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza ad una nuova occupazione); - al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell effettiva reintegra.

15 CONSEGUENZE DEL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO NELLE AZIENDE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI (2) SE il giudice accerta l illegittimità del licenziamento per G.M.O. per qualsiasi altra ipotesi (di non manifesta infondatezza, es. mancato rispetto dell obbligo di repechage, inosservanza del principio di correttezza e buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare), 1. Dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento; 2. Condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennità onnicomprensiva compresa tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità; N.B. In ogni caso, al giornalista spetta l indennità sostitutiva del preavviso di cui all art. 27 CCNLG

16 ESEMPI DI LICENZIAMENTO PER G.M.O. NEL SETTORE GIORNALISTICO 1. La società Alfa dichiara di voler procedere al licenziamento per motivo oggettivo del sig. Y per i seguenti motivi: Soppressione del ruolo ricoperto dal sig. Y di Giornalista Pubblicista Redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale per la Testata Beta a seguito del documentato calo del fatturato interessante la testata stessa e della riduzione complessiva dei fatturati del Gruppo. Tale riduzione comporta la soppressione della posizione del sig. Y nonché la redistribuzione delle mansioni dallo stesso esercitate all intera area Omega senza la possibilità di ricollocazione in diversa posizione nell organico della scrivente Società consona alla professionalità ad alle competenze del medesimo.

17 ESEMPI DI LICENZIAMENTO PER G.M.O. NEL SETTORE GIORNALISTICO 2. Con la presente siamo spiacenti di comunicarle che, a causa della recente crisi economica, è stata decisa la soppressione della Sua posizione lavorativa a causa della contestuale definitiva interruzione di qualsiasi attività relativa e/o comunque collegabile al reparto di Sua competenza. Rilevato che all interno dell azienda non è possibile reperire un altra posizione lavorativa dove poterla collocare, alla luce del fatto che Lei costituisce l unica unità operativa del reparto e non essendovi altre mansioni da poterle proporre, siamo costretti a licenziarla per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell art. 3 L. 604/1966.

18 CONCLUSIONI IN SEGUITO ALLA RIFORMA FORNERO, I requisiti di legge per la legittimità e la procedura del licenziamento per G.M.O. sono maggiori; questo comporta un aumento delle ipotesi di illegittimità del licenziamento per G.M.O. Le conseguenze a carico del datore di lavoro sono più lievi. La reintegrazione non è obbligatoria, ma è rimessa alla discrezionalità del giudice nell individuare la gravità dell illegittimità del licenziamento.

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