SCHEDA DI SINTESI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO DAL 7 marzo 2015 (*)

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1 SCHEDA DI SINTESI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO DAL 7 marzo 2015 (*) (*) Le seguenti disposizioni si applicano anche nei casi di conversione, successiva al 7 marzo 2015, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. (art. 1 comma 2 DLgs n. 23) Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente al 7 marzo 2015, raggiunga il requisito occupazionale (più di 15 dipendenti), il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle seguenti disposizioni. (art. 1 comma 3 DLgs n. 23) Art. 1 Legge 604/1966 Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, (,,,), il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile o per giustificato motivo. Il licenziamento può avvenire con effetto immediato ( in tronco ) qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Nel concetto di giusta causa sono compresi gravi inadempimenti contrattuali (indicati nei CCNL o nel codice civile), violazioni di norme di legge (es. reati penali), anche se estranee all'esecuzione della prestazione lavorativa ma di gravità tale da incidere sul rapporto fiduciario che intercorre tra datore e prestatore di lavoro. Per giustificato motivo soggettivo si intende un inadempimento contrattuale del lavoratore di minor gravità rispetto a quelli contemplati nella giusta causa e che perciò comporta il licenziamento con diritto al preavviso. Nel giustificato motivo oggettivo rientrano la soppressione del posto di lavoro anche a seguito di riorganizzazione, ristrutturazione o esternalizzazione; la sopravvenuta inidoneità allo svolgimento della mansione; la perdita di requisiti indispensabili allo svolgimento delle mansioni in conseguenza di provvedimenti amministrativi (es. ritiro del porto d armi per la guardia giurata) Art. 2 Legge 604/ Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. 2. ( ) 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti. Il licenziamento va sempre comunicato per iscritto. La violazione della procedura rende il provvedimento annullabile (non nullo); ma l art. 2 DLgs. 23/2015 dispone per il licenziamento orale lo stesso effetto di nullità del licenziamento discriminatorio. Art. 4 Legge 604/1966 Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata. Art. 15 Legge 300/1970 E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) (omissis...); b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.

2 Art. 3 Legge 108/ Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti. Art. 2 DLgs. 23/ Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. Il licenziamento discriminatorio è nullo: per le ragioni previste dall art. 4 Legge 604/1966 e dall art. 15 Legge 300/1970; in caso di concomitante matrimonio; dall inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino o entro il primo anno dall ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione; se causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore (DLgs. 151/2001); in relazione alla disabilità, all età o all orientamento sessuale (DLgs. 216/ appare incerta l interpretazione delle convinzioni personali Il licenziamento discriminatorio è sanzionato con la reintegra nel posto di lavoro a prescindere dalla dimensione occupazionale dell impresa. 2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Conseguentemente, il lavoratore è reintegrato nel posto di lavoro e viene risarcito con la retribuzione dovuta nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza, con un importo minimo di 5 mensilità; inoltre il datore di lavoro deve provvedere al versamento della contribuzione. E in facoltà del dipendente rinunciare alla reintegra e optare per un indennità del valore di 15 mensilità, senza diritto a contribuzione. La ripresa dell attività lavorativa o la scelta per l indennità deve esercitarsi entro 30 giorni dalla sentenza. Art. 3 Legge 604/1966 Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

3 Art. 5 Legge 604/1966 L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. In tutti i casi di licenziamento, compete al datore di lavoro provare le motivazioni della decisione. Art. 3 DLgs. 23/ Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. se non ricorrono gli elementi di natura economica o riorganizzativa dichiarati a giustificazione del licenziamento se il fatto è in tutto o in parte avvenuto, pur non configurandosi giusta causa o giustificato motivo soggettivo (licenziamento disciplinare) il licenziamento rimane valido e il lavoratore viene solamente risarcito con un indennità calcolata in funzione dell anzianità di servizio per un valore compreso tra 4 e 24 mensilità. Viene meno il potere per il giudice di valutare la proporzionalità del provvedimento rispetto al fatto contestato; perde funzione la tipizzazione per via contrattuale dei motivi di licenziamento disciplinare. Il risarcimento non considera gli aspetti soggettivi del lavoratore e oggettivi dell impresa, né il comportamento delle parti nella vicenda. 2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell articolo 4, comma 1, lett. C) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all articolo 2, comma 3. Nel caso di insussistenza (= inesistenza) del fatto contestato nel licenziamento disciplinare o per giusta causa, il giudice dispone la reintegrazione con un risarcimento massimo di 12 mensilità, oltre alla contribuzione. E in facoltà del dipendente rinunciare alla reintegra e optare per un indennità del valore di 15 mensilità, senza diritto a contribuzione. La ripresa dell attività lavorativa o la scelta per l indennità deve esercitarsi entro 30 giorni dalla sentenza. 3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all articolo 1 non trova applicazione l articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in impresa con +15 dip. non si applica la procedura preventiva presso la Direzione Territoriale del Lavoro introdotta con la Legge 92/2012.

4 Art. 4 DLgs. 23/ Nell ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto. Se l azienda intima per iscritto licenziamento senza indicarne i motivi o non rispetta i termini per il diritto di difesa nel licenziamento disciplinare (contestazione, provvedimento non prima di cinque giorni) il licenziamento è efficace ma compete al lavoratore un indennità risarcitoria per un importo compreso tra 2 e 12 mensilità, senza contribuzione. Può esservi diritto alla reintegrazione se viene accertato, oltre alla violazione procedurale, atto discriminatorio o insussistenza del fatto contesto (vedi sopra, art. 2); diritto ad un risarcimento di importo maggiore se non ricorrono le condizioni per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o giusta causa (vedi sopra, art. 3). Una previsione paradossale e significativa dello sbilanciamento nel principio di diritto a sfavore del lavoratore. Art. 5 DLgs. 23/ Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto. Art. 6 DLgs. 23/ In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. Il datore di lavoro ed il lavoratore possono addivenire ad un accordo per evitare il giudizio: l importo è liberamente determinabile, ma gode dell esenzione fiscale e contributiva nei limiti indicati (una mensilità per ogni anno di anzianità, con un minimo di due ed un massimo di diciotto). Art. 7 DLgs. 23/2015 Ai fini del calcolo delle indennità e dell importo di cui all articolo 3, comma 1, all articolo 4, e all articolo 6, l anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell impresa subentrante nell appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell attività appaltata.

5 Art. 8 DLgs. 23/2015 Per le frazioni di anno d anzianità di servizio, le indennità e l importo di cui all articolo 3, comma 1, all articolo 4, e all articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. L anzianità di servizio utile per la commisurazione delle indennità risarcitorie è calcolata in continuità laddove i rapporti di lavoro si siano succeduti in conseguenza di cambio di appalto. In ogni caso, il calcolo dei mesi segue il criterio comunemente adottato per gli istituti contrattuali. Art. 9 DLgs. 23/ Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall articolo 4, comma 1 e dall articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità. Nelle imprese fino a 15 dipendenti nel caso di insussistenza (= inesistenza) del fatto contestato nel licenziamento disciplinare o per giusta causa è preclusa la reintegrazione se non ricorrono gli elementi di natura economica o riorganizzativa dichiarati a giustificazione del licenziamento o se il fatto è in tutto o in parte avvenuto, pur non configurandosi giusta causa o giustificato motivo soggettivo (licenziamento disciplinare) o qualora l azienda abbia intimato per iscritto il licenziamento senza indicarne i motivi o non abbia rispettato i termini per il diritto di difesa nel licenziamento disciplinare; il risarcimento può essere determinato fino ad un massimo di 6 mensilità (anche ai fini dei benefici riferiti all accordo di conciliazione (vedi sopra art. 6) 2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto. Queste norme in tema di licenziamento si applicano alle associazioni. Art. 10 Licenziamento collettivo 1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1. Anche nel caso dei licenziamenti collettivi, è ribadito il diritto alla reintegra qualora il provvedimento avvenga in forma orale. Nel caso in cui non siano rispettati i tempi o i contenuti della comunicazione relativa all elenco dei lavoratori licenziati al termine della procedura di consultazione sindacale o nell applicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori licenziati, il licenziamento rimane valido e il lavoratore viene solamente risarcito con un indennità calcolata in funzione dell anzianità di servizio per un valore compreso tra 4 e 24 mensilità. Anche in questo caso, l indebolimento del riferimento a criteri oggettivi (Legge 223/1991) è una profonda anomalia sul piano del diritto. Art. 11 Rito applicabile 1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

6 Per i licenziamenti disposti per gli assunti a tempo indeterminato dal torna ad applicarsi il rito ordinario del giudizio. Art. 6 Legge 604/ Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. 2. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centoottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Art. 32 Legge 183/ (omissis...); 2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) (omissis...); b) (omissis...); c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. 5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n Alla ricezione della comunicazione del licenziamento con le relative motivazioni, il lavoratore deve manifestare la sua opposizione al provvedimento con un atto scritto; l impugnazione può oggi essere direttamente seguita dal ricorso giudiziale (il tentativo obbligatorio di conciliazione, introdotto dall art. 5 Legge 108/1990, è stato reso facoltativo dall art. 31 Legge 183/2010), ma il deposito in Tribunale deve avvenire entro 180 gg.; se, invece, si tenta la conciliazione, il termine per il deposito del ricorso si riduce a 60 gg.

7 I medesimi termini si applicano anche al contenzioso inerente il recesso per illegittima qualificazione originaria del rapporto, il recesso nel co.co.pro, l illegittima apposizione del termine nel contratto a tempo determinato; nel trasferimento, nella cessione del rapporto di lavoro ex art c.c. (trasferimento di azienda o di ramo). Nel caso di provvedimento giudiziale che disponga la conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine illegittimo, il risarcimento del danno è predeterminato nei suoi valori minimo e massimo, a prescindere dalla durata della causa.

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