Come sta cambiando il diritto del lavoro: leggi e giurisprudenza. Bergamo, 11 giugno 2015

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1 Come sta cambiando il diritto del lavoro: leggi e giurisprudenza Bergamo, 11 giugno 2015

2 Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Confronto tra Riforma Fornero e Jobs Act

3 IL JOBS ACT E IL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI 3 La Legge 10 dicembre 2014, n. 183 nel contesto della delega per il riordino del sistema dei contratti di lavoro, ha chiaramente ribadito che il contratto a tempo indeterminato costituisce il modello standard di riferimento per la generalità delle assunzioni. In particolare, il VII comma dell art. 1, Legge n. 183/2014, ha stabilito che il Governo deve, entro sei mesi dall entrata in vigore della predetta legge, adottare uno o più decreti legislativi il cui scopo è: i) rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro ii) riordinare le forme contrattuali attualmente previste dalla legislazione vigente. 3

4 JOBS ACT (LEGGE DELEGA) LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N Art. 1, comma 7: c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento"

5 5 Dunque, in base alla legge delega: La nuova disciplina dei licenziamenti («tutele crescenti») trova applicazione unicamente ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della decretazione attuativa. L art. 18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) come modificato dalla Legge Fornero continua a trovare applicazione al lavoratori già in forza. Profili di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento tra lavoratori in forza e nuovi assunti?

6 AMBITO DI APPLICAZIONE 6 lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. Pertanto il nuovo regime non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di personale dirigente, per il quale continua ad operare la sola tutela di cui all art. 18, c. 1 St. Lav. (licenziamento discriminatorio) imprese oggi non soggette all articolo 18 St. Lav. nonché per le stesse imprese che superano il limite dimensionale di cui sopra mediante nuove assunzioni, alle quali il nuovo regime sui licenziamenti si applicherà anche con riferimento ai rapporti di lavoro costituiti anteriormente (c.d. tendenza espansiva) profili di illegittimità costituzionale per eccesso di delega? organizzazioni di tendenza (datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto)

7 7 AMBITO DI APPLICAZIONE solo per le nuove assunzioni (sia nel caso di primo impiego che per cambio di lavoro) si applica nel caso di trasferimento d azienda? L art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 23/2015, risolvendo esplicitamente alcune questioni interpretative che erano state sollevate in relazione allo schema di decreto, ha espressamente esteso l ambito di applicazione del nuovo regime ai contratti di apprendistato o a tempo determinato convertiti in contratti a tempo indeterminato successivamente all entrata in vigore del decreto dualismo tra nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all anzianità di servizio e relativa disciplina sui licenziamenti e vecchi assunti : coesistenza del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all anzianità di servizio e del contratto ordinario a tempo indeterminato, per un periodo transitorio fino ad esaurimento dei vecchi rapporti di lavoro a tempo indeterminato possibilità di derogare convenzionalmente al nuovo regime?

8 8 Legge Fornero Procedura: Jobs Act Procedura: procedura ex art. 7 legge n. 604/1966 per i licenziamenti economici procedura ex art. 7 legge n. 300/1970 per i licenziamenti disciplinari per i licenziamenti economici nessuna procedura procedura ex art. 7 legge n. 300/1970 per i licenziamenti disciplinari

9 9 Legge Fornero Decorrenza effetti del licenziamento: Jobs Act Decorrenza effetti del licenziamento: per i licenziamenti disciplinari decorrono dall avvio del procedimento ex art. 7 l. 300/1970 per i licenziamenti economici decorrono dall avvio del procedimento ex art. 7 l. 604/1966 o dalla scadenza del periodo di preavviso, se lavorato. per i licenziamenti disciplinari decorrono dall avvio del procedimento ex art. 7 l. 300/1970 per i licenziamenti economici decorrono dalla comunicazione del licenziamento o dalla scadenza del periodo di preavviso, se lavorato.

10 10 Legge Fornero Licenziamento discriminatorio e/o nullo e/o orale: Jobs Act Licenziamento discriminatorio e/o nullo e/o orale: reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento danni (min. 5 mensilità) facoltà di esercizio dell opzione (15 mensilità) parametro di misurazione delle indennità: ultima retribuzione globale di fatto reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento danni (min. 5 mensilità) facoltà di esercizio dell opzione (15 mensilità) parametro di misurazione delle indennità: ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto eliminato l elenco dei casi di nullità/ discriminatorietà (unico riferimento: art. 15 St. Lav.)

11 11 Legge Fornero Licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo: Jobs Act Licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo: a) per manifesta insussistenza del a) fatto posto a base del licenziamento: possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento danni (max. 12 mensilità) facoltà di esercizio dell opzione (15 mensilità) b) negli altri casi: indennità risarcitoria da 12 a 24 mensilità è prevista unicamente un indennità risarcitoria di importo pari a 2 mensilità (retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR) per anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità (esclusa la reintegrazione) Profili di incompatibilità con il diritto comunitario? - art. 24 Carta Sociale Europea: «congruo indennizzo o altra adeguata riparazione» - giurisprudenza comunitaria: necessità di un indennizzo adeguato, effettivo e dissuasivo

12 Legge Fornero Jobs Act 12 Licenziamento disciplinare illegittimo (giustificato motivo soggettivo e giusta causa): a) insussistenza del fatto contestato oppure il fatto è punito dal CCNL con sanzione conservativa: reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento (max. 12 mensilità) b) c) facoltà di esercizio dell opzione (15 mensilità) deduzione dal risarcimento dell aliunde perceptum e dell aliunde percipiendum (segue) Licenziamento disciplinare illegittimo (giustificato motivo soggettivo e giusta causa): a) insussistenza del fatto materiale: reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento (max. 12 mensilità) resta esclusa ogni valutazione sulla proporzionalità possibili conseguenze del mancato richiamo alle previsioni del CCNL questione: onere della prova? facoltà di esercizio dell opzione (15 mensilità) dedotto aliunde perceptum e quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ex art. 4, co. 1, lett. c), D. Lgs. n. 181/2000 (segue)

13 13 Legge Fornero (segue) Licenziamento disciplinare illegittimo (giustificato motivo soggettivo e giusta causa): Jobs Act (segue) Licenziamento disciplinare illegittimo (giustificato motivo soggettivo e giusta causa): versamento dei contributi previdenziali maggiorati degli interessi legali senza sanzioni per omessa o ritardata contribuzione b) altre ipotesi di illegittimità: indennità risarcitoria da 12 a 24 mensilità versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva; non si fa riferimento alla maturazione degli interessi legali b) tutti gli altri casi: unicamente un indennità risarcitoria di importo pari a 2 mensilità per anno di servizio, min. 4 max. 24 mensilità

14 14 Legge Fornero Jobs Act Vizi di motivazione e di procedura: Vizi di motivazione e di procedura: indennità risarcitoria da 6 a 12 mensilità. indennità risarcitoria di importo pari a 1 mensilità per anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità.

15 Legge Fornero Jobs Act 15 Difetto di giustificazione del licenziamento per inidoneità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli artt. 4, co. 4 e 10, co. 3, L. n. 68/1999 (inabilità sopravvenuta e aggravamento delle condizioni di salute) Difetto di giustificazione del licenziamento per disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli artt. 4, co. 4 e 10, co. 3, L. n. 68/1999 (inabilità sopravvenuta e aggravamento delle condizioni di salute) reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento (max. 12 mensilità) facoltà di esercizio dell opzione (15 mensilità) (segue) reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento danni (min. 5 mensilità) facoltà di esercizio dell opzione (15 mensilità) (segue)

16 16 Legge Fornero Licenziamento illegittimo per inosservanza del periodo di comporto per malattia: Jobs Act Licenziamento illegittimo per inosservanza del periodo di comporto per malattia: reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento danni (max. 12 mensilità) facoltà di esercizio dell opzione (15 mensilità) Quale disciplina? Indennità risarcitoria di importo pari a 2 mensilità per anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità?

17 Legge Fornero Jobs Act 17 Licenziamento illegittimo nelle imprese con meno di 15 dipendenti nell unità produttiva o in ambito comunale, o con meno di 60 dipendenti nel complesso Licenziamento illegittimo nelle imprese con meno di 15 dipendenti nell unità produttiva o in ambito comunale, o con meno di 60 dipendenti nel complesso riassunzione del lavoratore entro 3 giorni o indennità tra 2,5 e 6 mensilità (inapplicabilità art. 18 St. Lav.) si applica la stessa disciplina prevista per le imprese con più di 15 dipendenti, eccetto: - la reintegrazione nel caso di insussistenza del fatto materiale contestato nei licenziamenti disciplinari; - gli importi dell indennità per i licenziamenti ingiustificati o con vizi procedurali e per l offerta di conciliazione sono dimezzati e non possono superare le sei mensilità

18 18 MODIFICA DEL RITO Art. 11 Rito applicabile «Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell art.1 della legge 28 giugno 2012, n. 92»

19 19 OFFERTA DI CONCILIAZIONE possibile opzione facoltativa per il datore di lavoro che può offrire al lavoratore - entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 gg.) il pagamento a titolo conciliativo, mediante assegno circolare, di un importo pari a 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per anno di anzianità di servizio, non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 18; tale procedura si applica per ogni tipo di licenziamento dei nuovi assunti, nell ambito del contratto a tutele crescenti; l assegno circolare dovrà essere consegnato al lavoratore; l importo dell assegno non è imponibile ai fini fiscali e non è assoggettato a contribuzione previdenziale; l accettazione dell assegno da parte del lavoratore comporta l estinzione del rapporto e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l abbia già proposta;

20 20 OFFERTA DI CONCILIAZIONE L offerta di conciliazione dovrà esperirsi presso una delle seguenti sedi (ai sensi dell art. 2113, c. 4 Cod. Civ. e dell art. 82, c. 1, D.Lgs. 276/2003) Commissioni di conciliazione o Collegi arbitrali (ex art. 410 e ss. C.p.C.) Enti Bilaterali DTL Università Consigli provinciali dei consulenti del lavoro

21 21 OFFERTA DI CONCILIAZIONE Rimane fatta salva la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge (art. 6, D.Lgs. n. 23/2015). Resta ferma la possibilità di addivenire nella medesima sede conciliativa ad ulteriori accordi transattivi, stipulati per controversie differenti rispetto all impugnazione del licenziamento. Il lavoratore, pertanto, potrebbe comunque far valere ogni altra pretesa nei confronti del datore di lavoro come, ad esempio: differenze retributive, inquadramento, risarcimento danni, etc. Tuttavia, l esenzione fiscale e contributiva può essere fruita solo sulle somme che sono corrisposte mediante assegno circolare a titolo di rinunzia all impugnazione del licenziamento di cui all art. 6, D.Lgs. n. 23/2015, mentre le eventuali ulteriori somme pattuite a chiusura di altre pendenze sono soggette al regime fiscale ordinario.

22 22 OFFERTA DI CONCILIAZIONE OFFERTA DI CONCILIAZIONE PRIME OSSERVAZIONI Al fine di usufruire degli sgravi contributivi e fiscali sull importo dell assegno, si ritiene che le parti non possano discostarsi dalle modalità stabilite dal D.Lgs.: le sedi assistite, quale luogo per la proposta di offerta di conciliazione i 60 gg. dal licenziamento, quale intervallo temporale entro il quale effettuare la proposta una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 ed un massimo di 18, come entità dell importo offerto l assegno circolare consegnato al momento della conciliazione, come modalità del pagamento la rinuncia alla impugnazione del licenziamento, quale titolo della rinunzia

23 REVOCA DEL LICENZIAMENTO 23 Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché' effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.

24 Legge Fornero a) Assenza di forma scritta: reintegra + min. 5 mensilità + contributi (rinvio al sistema sanzionatorio previsto per il l i c e n z i a m e n t o discriminatorio) b) Vizio di procedura: indennità risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità c) Violazione dei criteri di scelta: reintegra + max. 12 mensilità + contributi 24 LICENZIAMENTI COLLETTIVI Jobs Act a) a) Assenza di forma scritta: reintegra + min. 5 mensilità + contributi (rinvio al sistema sanzionatorio previsto per il licenziamento discriminatorio) b) Vizio di procedura e violazione dei criteri di scelta: indennità risarcitoria pari a 2 mensilità per anno di servizio, fino a 24 mensilità massime (e comunque non inferiore a 4 mensilità)

25 25 LICENZIAMENTI COLLETTIVI L. 30 Ottobre 2014 n. 161 che estende dal anche ai dirigenti l applicazione della L.223/91. i dirigenti devono essere inclusi nel computo dell organico aziendale utile: - ai fini del superamento della soglia dei 15 dipendenti, condizione questa comportante l applicazione delle norme in tema di licenziamento collettivo, qualora l Azienda intenda effettuare almeno 5 licenziamenti nell arco di 120 giorni; - ai fini del superamento della soglia dei 5 lavoratori da licenziare nell arco dei 120 giorni.

26 26 LICENZIAMENTI COLLETTIVI Procedura per la dichiarazione di mobilità Qualora l Azienda sia intenzionata a licenziare nell arco di 120 giorni almeno 5 lavoratori, e fra questi siano compresi anche dei Dirigenti, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità dovrà essere inviata non solo alle OO.SS. e alle eventuali rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori non dirigenti, ma anche a quelle dei dirigenti, che potranno pertanto effettuare il confronto con l Azienda mediante appositi incontri.

27 Criteri di scelta 27 LICENZIAMENTI COLLETTIVI estesa anche ai dirigenti la disciplina contenuta nell art. 4 comma 9 della L. 223/91 relativa alla puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta previsti dall art. 5 L. 223/91 per l individuazione dei lavoratori da licenziare al termine della procedura, che in assenza di accordo sindacale per la chiusura della procedura che preveda criteri alternativi e/o complementari a quelli indicati dalla legge sono: - anzianità (aziendale); - carichi di famiglia; - esigenze tecnico-produttive e organizzative aziendali. da applicarsi in concorso fra loro

28 Conseguenze 28 LICENZIAMENTI COLLETTIVI art. 24, comma 1 quinquies L. n. 223/91, come modificato dalla L. n. 161/2014 Quando risulta accertata la violazione delle procedure, o dei criteri di scelta, spetta al dirigente licenziato: il pagamento di un'indennità in misura compresa tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro

29 29 MILANO Via San Barnaba, 32 Tel.: ROMA Piazza G. Mazzini, 27 Tel.: TORINO Via R. Montecuccoli, 9 Tel.: PARMA Strada Petrarca, 18 Tel.: TRENTO Via Galileo Galilei 24 Tel.:

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