TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e

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1 TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Catania, ***************, come da procura a margine del presente atto, -Resistente- Contro: ********************, rappresentati e difesi dall Avv. * **************** -Ricorrenti- ******* Nomino e costituisco miei procuratori e difensori, congiuntamente e disgiuntamente, gli Avv.ti ****************** ed eleggo domicilio presso lo studio del primo in Catania, via ********* Con ricorso proposto ai sensi dell art. 3 della Legge 09/12/1998 n. 431, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Catania l 11/04/2005 e notificato all esponente il 20/04/2005, con decreto di comparizione parti per l udienza del 22/06/2005, ************************** hanno chiesto al Tribunale la condanna dell esponente al rilascio dell immobile dal medesimo condotto in locazione e sito in Catania, via Marittima n.14, ciò Vera la firma in quanto i ricorrenti avrebbero espresso il diniego di rinnovo del contratto ai sensi dell art. 3, comma 1, lettera a) della legge 431/98. Con il presente atto ************* si oppone alla richiesta di rilascio di immobile proposta dai ricorrenti e ciò per i motivi che di seguito si specificano: 1) In via preliminare e pregiudiziale: litispendenza del procedimento di licenza per finita locazione In via preliminare e pregiudiziale si rileva la circostanza della contestuale pendenza innanzi al Tribunale di Catania del procedimento di licenza per finita locazione incardinato da ********************** contro ************** ed

2 avente ad oggetto il medesimo immobile. Invero, con licenza per finita locazione notificata il 29/03/2005, ****************** hanno intimato a ****************** il rilascio al 31/08/2005 dell immobile dal medesimo condotto in locazione e sito in Catania, via ****************** e contestualmente hanno convenuto in giudizio v innanzi al Tribunale di Catania chiedendo al Giudice la convalida della licenza per finita locazione ai sensi dell art. 663 c.p.c. L esponente ha proposto opposizione alla convalida della licenza per finita locazione ed il relativo procedimento iscritto al n. ****************** di R.G. è attualmente pendente innanzi al Giudice designato dr. Pietro Galasso e la prossima udienza è stata fissata per il giorno 21/11/2005. A tal fine si produce copia della certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Catania (doc. n.1). All evidenza, pertanto, il Tribunale adito, rilevata la pendenza di altro procedimento avente il medesimo oggetto ed incardinato tra le medesime parti, dovrà dichiarare la litispendenza con sentenza e cancellare la causa dal ruolo ai sensi dell art. 39 comma 1 c.p.c. 2) Sempre in via preliminare e pregiudiziale: sospensione del giudizio: pregiudizialità di altra lite pendente Il presente giudizio dovrà in ogni caso essere sospeso ai sensi dell art. 295 c.p.c. in quanto pendente presso il Tribunale di Catania, Giudice istruttore designato dr. Salvatore Mirabella, il procedimento iscritto al n. ****************** R.G. promosso dall esponente, conduttore dell immobile, contro ****************** ed avente ad oggetto l esercizio del diritto di riscatto in forza del diritto di prelazione previsto dall art. 3, lettera g) della legge n. 431/98, relativamente all immobile condotto in locazione ed oggetto dell attuale giudizio (doc. n.2). 2

3 Invero ******************, precedenti proprietarie dell immobile e dante causa di ******************, in data 03/06/2003 hanno comunicato a ****************** l intenzione di porre in vendita l immobile locato. L esponente ha riscontrato tale comunicazione dichiarandosi disponibile all acquisto dell immobile alle condizioni indicate dalle proprietarie. Successivamente tuttavia ******************, con raccomandata a.r. del 14/07/2004, hanno comunicato all esponente il diniego di rinnovo del contratto di locazione alla scadenza del 31/08/2005, manifestando l intento di vendere l immobile a terzi libero dalla locazione. Infine, in data 15/11/2004, ******************hanno alienato l immobile a ******************. Ebbene, premesso che il giudizio civile deve essere sospeso ogni qualvolta la relativa decisione dipenda dalla previa definizione di altra controversia, nel caso che ci occupa, il procedimento pendente presso il Tribunale di Catania e relativo all esercizio del diritto di riscatto di ******************i è pregiudiziale rispetto alla definizione del procedimento di licenza per finita locazione, talché quest ultimo dovrà essere sospeso fino alla definizione del procedimento per l esercizio del diritto di riscatto. Invero, l eventuale accertamento in via di riscatto della proprietà dell immobile venduto a terzi costituisce l indispensabile antecedente logicogiuridico della decisione della causa di rilascio dello stesso immobile promossa dall acquirente sulla base della medesima compravendita in concreto contestata. Argomentando in senso contrario, si arriverebbe alla illogica conseguenza che, a seguito del disposto rilascio, ****************** potrebbe essere costretto a lasciare l immobile, e poi, a seguito di una sentenza che dichiarasse il suo diritto di riscatto dell immobile, e ciò con efficacia ex tunc, dovrebbe ritornare in possesso del bene, azionando il rilascio nei confronti degli attuali intimanti. Non è dubbio quindi che sia 3

4 pregiudiziale accertare il diritto dell esponente (con sentenza passata in giudicato) al riscatto del bene, e solo in caso di esito negativo a tale accertamento, disporre il rilascio del bene a carico di Perrotta. Tale principio ormai consolidato, è stato affermato univocamente dalla Cassazione a sezioni Unite (v. Cass., sez. un., 20 dicembre 1991, n ) e poi successivamente confermato (Cass. 30 dicembre 1993, n ). Il Tribunale pertanto, accertata la pendenza del giudizio per l esercizio del diritto di riscatto dell immobile promosso dall esponente (peraltro dimostrata dalla certificazione che si produce), dovrà sospendere il presente giudizio ai sensi dell art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio iscritto al n. ******************di R.G. pendente innanzi al Tribunale di Catania Giudice Dott. Mirabella. 3) Inammissibilità ed improcedibilità del ricorso ex art. 3, Legge 09/12/1998 n. 431, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Catania l 11/04/2005. Nel merito e senza alcun recesso dalla superiori eccezioni preliminari e pregiudiziali, si rileva che in ogni caso il ricorso ex art. 3 della Legge 431/98 notificato all esponente il 20/04/2005 è comunque inammissibile ed improcedibile. Infatti, il ricorso in oggetto è fondato sull atto di diniego di rinnovo notificato da controparte all esponente il 28/02/2005 (doc. n.3). Tale diniego è in realtà inefficace nei confronti dell esponente e ciò per le seguenti ragioni: ******************, (come già anticipato dante causa di ****************** e precedenti locatrici dell immobile per cui è causa), avevano già comunicato all esponente con lettera del 14/07/2004 (doc. n.4) il formale diniego al rinnovo del contratto di locazione, manifestando in esso l intento di vendere l immobile a terzi libero dalla locazione. In conseguenza, sia il procedimento 4

5 di licenza per finita locazione, ovvero il ricorso ex art. 3 Legge 431/98 avrebbero potuto essere fondati esclusivamente sul primo atto di diniego (quello del 14/07/2004), che aveva già esplicato i suoi effetti e non anche sull atto di diniego di rinnovo notificato da controparte all esponente il 28/02/2005, che pertanto è inammissibile ed improcedibile. Ciò peraltro (prima della proposizione degli atti giudiziari da parte degli intimati) era stato esplicitato dal ******************con lettera del 31/3/2005 (doc.n.5). In conseguenza di quanto sopra, il Tribunale adito dovrà dichiarare il presente ricorso inammissibile ed improcedibile e comunque infondato anche nel merito, con rigetto delle domande proposte dai ricorrenti. CONCLUSIONI Tutto ciò premesso e ritenuto, voglia il Giudice adito accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare e pregiudiziale: ritenere e dichiarare la litispendenza del procedimento di licenza per finita locazione pendente innanzi al Tribunale di Catania iscritto al n. ******************di R.G., Giudice designato dr. Galasso Pietro, e conseguentemente cancellare la causa dal ruolo ex art. 39 comma 1 c.p.c.; 2) sempre in via preliminare e pregiudiziale: ritenere e dichiarare la sospensione necessaria del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità di altra lite pendente (giudizio iscritto al n. ****************** di R.G. pendente innanzi al Tribunale di Catania, Giudice Dott. Mirabella); 3) nel merito: ritenere e dichiarare l inammissibilità ed improcedibilità del ricorso ex art. 3 Legge 431/98 per i motivi esposti in narrativa, e comunque rigettare le domande proposte con il ricorso perché infondate in fatto ed in 5

6 diritto; 4) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari. Salvis iuribus Si producono i seguenti documenti: 1) certificazione rilasciata dall Ufficio ruolo generale del Tribunale di Catania il 17/06/2005 attestante la pendenza del procedimento per finita locazione promosso da ****************** contro ******************iscritto al n. ******************di R.G.; 2) certificazione rilasciata dall Ufficio ruolo generale del Tribunale di Catania del 02/05/2005 attestante la pendenza del procedimento avente ad oggetto l esercizio del diritto di riscatto, promosso da ******************, ******************, ****************** iscritto al n. ******************di R.G.; 3) disdetta del 28/02/2005; 4) disdetta del 14/07/2005; 5) Lettera del 31/3/2005. Catania, 21 giugno 2005 Avv. ****************** Avv. ****************** 6

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