CONFRONTO LEGGI REGIONALI NORMATIVA NAZIONALE

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1 CONFRONTO LEGGI REGIONALI NORMATIVA Ai fini di una riflessione sui criteri di rappresentatività delle associazioni dei consumatori sul territorio, si riportata il confronto tra la normativa regionale vigente (leggi e relativi regolamenti attuativi) rispetto alla norma nazionale, in particolare in relazione alle disposizioni maggiormente rilevanti a questo scopo: 1. Costituzione 2. Democraticità, scopo esclusivo, assenza di fine di lucro 3. Tenuta elenco degli iscritti 4. Numero degli iscritti e articolazione territoriale 5. Attività continuativa attinente gli scopi statutari nei tre anni precedenti 6. Divieto di attività di promozione o di pubblicità commerciale e di connessione d'interessi con imprese di produzione o di distribuzione Si segnala che le vigenti leggi di Abruzzo, Marche, Piemonte, Veneto e Liguria sono successive all accordo stipulato a Bari a conclusione della Sessione Programmatica 2009, il che le ha rese maggiormente omogenee alla normativa nazionale. La Legge nazionale in materia di riconoscimento delle associazioni a tutela dei consumatori, oggi nel Codice del Consumo, è esclusivamente un riferimento per le leggi regionali, in quanto norma la costituzione ed il funzionamento del CNCU, incardinato presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Nulla dice, infatti, in merito alla costituzione di analoghi organismi a livello regionale. La legislazione nazionale non si propone infatti come legge quadro, ma come legge in materia di, con valenza legislativa che non va ad intaccare la legittima autonomia regionale. 1. Costituzione L'art. 137, comma 2, lett. a), del Codice del Consumo richiede tassativamente che l'associazione sia stata costituita per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, da almeno tre anni. È previsto solo l atto pubblico Sono richiesti 2 anni dalla costituzione Sono richiesti 2 anni dalla costituzione È richiesto 1 anno, senza indicazione di uno specifico La costituzione per atto pubblico o scrittura privata, pur non prevista dalla legge, risulta comunque necessaria: è previsto che l associazione sia costituita e che si consegni copia dello Statuto e dell atto costitutivo Sono richiesti 2 anni dalla costituzione Sono richiesti 2 anni dalla costituzione E inoltre prevista l iscrizione su richiesta delle associazioni del CNCU

2 Si fa riferimento alle sole associazioni già iscritte all elenco nazionale È richiesto 1 anno, senza indicazioni di specifico La costituzione per atto pubblico o scrittura privata, pur non prevista dalla legge, risulta comunque necessaria: è previsto che l associazione sia costituita e che si consegni copia dello Statuto e dell atto costitutivo TOSCANA Non è presente alcuna indicazione di specifico I requisiti per la costituzione delle Associazioni sono già contenute all'art.14 del Codice Civile e la L.R.9/2008 prevede che l'associazione sia costituita da almeno 3 anni. TRENTO Sono richiesti 3 anni e costituzione con atto pubblico solo per ottenere i contributi Non è presente alcuna indicazione di specifico È richiesto 1 anno, senza indicazioni di specifico E richiesto 1 anno La costituzione per atto pubblico è indirettamente prevista, in quanto il Centro Tutela Consumatori Utenti è associazione riconosciuta dalla Provincia autonoma di Bolzano, con attribuzione di personalità giuridica, 2. Democraticità, scopo esclusivo, assenza di finalità di lucro : L'Art. 137, comma 2, lett. a) seconda parte, del Codice del Consumo prevede come requisito per l'iscrizione la presenza di uno Statuto vigente che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro. TOSCANA TRENTO Richiede la priorità dello scopo di tutela dei consumatori, ma non l esclusività; non fa riferimento all ordinamento a base democratica Richiede lo scopo di tutela dei consumatori, ma non l esclusività; non fa riferimento all ordinamento a base democratica Non fa riferimento all ordinamento a base democratica Non fa riferimento all ordinamento a base democratica Non fa riferimento allo scopo esclusivo ed all'assenza di fine di lucro. Non fa riferimento all ordinamento a base La R. Toscana ha inteso riconoscere l'ampio spettro della tutela dei consumatori che diverse Associazioni fanno proprio nei loro statuti. Sia in legge sia in regolamento ma solo al fine del finanziamento L ordinamento interno a base democratica è dedotto indirettamente laddove la legge prevede che si deve trattare di associazione

3 democratica 3. Tenuta Elenco degli iscritti : Le associazioni che richiedono l'iscrizione devono tenere, ai sensi dell'art. 137, comma 2, lett. b), del Codice del Consumo, l'elenco degli iscritti, avendo cura di conservare qualsiasi documentazione attestante l'avvenuta iscrizione, ed aggiornarlo annualmente con l'indicazione delle quote che ciascun socio ha versato anno per anno direttamente all'associazione. Non è presente la previsione specifica di indicare le quote versate dai soci direttamente all'associazione Non è presente la previsione dell elenco degli iscritti, ma solo l indicazione nel bilancio delle quote versate dai soci Richiede un elenco degli iscritti aggiornato annualmente; l indicazione delle quote versate dagli associati deve essere espressa nel bilancio annuale, che deve essere presentato ogni anno insieme alla dichiarazione del legale rappresentante per il mantenimento dell iscrizione nell elenco regionale All atto del riconoscimento dell associazione la regione richiede l elenco degli iscritti e così in caso di successivi monitoraggi sulle associazioni riconosciute, che, in tal caso, devono produrre l elenco degli iscritti aggiornato TOSCANA TRENTO 4. Numero degli iscritti e articolazione territoriale l'art. 137, comma 2, lettera c) del Codice del Consumo, richiede un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e una presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell associazione, con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; NB: la maggior parte delle leggi regionali prevede il criterio relativo al numero degli iscritti e all'articolazione territoriale, ma

4 ciascuna legge regionale stabilisce parametri differenti, come di seguito specificato. Pertanto, ai fini della valutazione di omogeneità alla normativa nazionale, si tiene conto del criterio di articolazione e del numero degli iscritti sulla popolazione totale stabilito in quota non fissa. Nel documento di Bari si suggeriscono la quota dello 0.5 per mille sulla popolazione della regione e specifici requisiti per la definizione di sportello. Richiede sedi operative in almeno due province e un numero di iscritti non inferiore allo 0.2 per mille della popolazione residente nella regione Richiede un numero di iscritti non inferiore allo 0.2 per mille della popolazione residente nella regione Richiede un numero di iscritti non inferiore a 50 Richiede sedi operative in almeno due province ed un numero di iscritti non inferiore a Richiede che le associazioni siano costituite a livello nazionale e sedi operative in almeno tre province della regione ed in un'altra regione; Richiede sedi operative in almeno tre province e un numero di iscritti non inferiore allo 0.2 per mille della popolazione residente in ciascuna di esse, nonché un numero di iscritti non inferiore allo 0.5 per mille della popolazione residente nella regione; Richiede almeno quattro sedi operative nel territorio regionale in province diverse ed un numero di iscritti non inferiore all 1 per mille della popolazione residente nella regione Richiede requisiti alternativi ed equipollenti: o sedi operative in almeno tre province della Regione ed un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione regionale; o sedi operative in almeno cinque province e d un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione delle rispettive province; o sedi operative in almeno sette province della regione; o un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale; Richiede sedi in almeno tre province (e la LR fornisce la definizione di sportello/sede) e un numero di iscritti non inferiore allo 0.5 per mille della popolazione residente Richiede sedi operative in almeno una provincia della regione ed un numero di iscritti non inferiore allo 0,4 per cento della popolazione regionale Richiede sedi operative in almeno quattro province ed un numero di iscritti non inferiore allo 0.2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse nonché un numero di iscritti non inferiore allo 0.5 per mille della popolazione residente nella regione Richiede sedi operative in almeno quattro comuni siti in almeno tre province diverse ed un numero di soci non inferiore allo 0,4 per mille della popolazione regionale Richiede un numero di iscritti non inferiore a 100; E inoltre prevista l iscrizione su richiesta delle associazioni del CNCU TOSCANA Richiede quattro sedi operative in almeno tre La L.R. 9/2008 stabilisce requisiti generali e il Reg.to

5 TRENTO province ed un numero di iscritti non inferiore allo 0.2 per mille degli abitanti della regione Richiede una sede operativa nella provincia autonoma Prevede la creazione di un centro tutela dei consumatori come associazione. La Provincia non ha articolazioni territoriali diverse dai singoli comuni ed è sua competenza il riconoscimento della personalità giuridica di associazioni che operano esclusivamente nel suo ambito territoriale: ne deriva il vincolo che l'associazione necessariamente deve avere sede, svolgere l'attività etc. sul territorio provinciale Richiede sedi operative in entrambe le province, in almeno cinque comprensori complessivamente, e che le stesse siano dotate di un organo direttivo o esecutivo a livello regionale Richiede una sede operativa nella regione autonoma ed un numero di iscritti residenti in Valle D'Aosta non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione residente nel territorio regionale Richiede sedi operative in almeno 4quattro province ed un numero di iscritti non inferiore allo 0.5 per mille della popolazione residente nella regione 54/r/2008 definisce standard, indicatori e la definizione di sportello/sede 5. Attività continuativa inerente gli scopi statutari nei tre anni precedenti L'Art. 137, comma 2, lett. e), del Codice del Consumo prevede come requisito per l'iscrizione lo svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti. NB: la maggior parte delle leggi regionali prevede il criterio dell'esercizio di un'attività continuativa, stabilendo però termini differenti. TOSCANA Richiede un attività continuativa nei 2 anni precedenti Richiede un attività continuativa nei 2 anni precedenti Richiede un attività continuativa nei 2 anni precedenti Richiede un attività continuativa nei 2 anni precedenti Richiede un attività continuativa nei 2 anni precedenti Richiede l'esercizio di un'attività continuativa, ma senza indicare alcun termine temporale Richiede un attività continuativa nell anno precedente

6 TRENTO È previsto al solo fine di ottenere il contributo Richiede un attività continuativa nell anno precedente Richiede un attività continuativa nell anno precedente 6. Divieto di attività di promozione o di pubblicità commerciale e di connessione d'interessi con imprese di produzione o di distribuzione L' art. 137, comma 3, del codice del Consumo, preclude alle associazioni che chiedono l'iscrizione, in tutte le loro articolazioni centrali e locali, ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e prescrive che non devono risultare connessioni di interessi con imprese di produzione, richiedendo un impegno a mantenere tali preclusioni. TOSCANA TRENTO Fonte: leggi regionali L.R. 10 dicembre 2010,n.53 L.R. 10 aprile 2000, n. 40 L.R. 26 giugno 2003, n.8 La LR rimanda ad un regolamento attuativo: R.R. 10 maggio 2005, n. 4 (art. 14bis L.R. n. 8 del 26/6/2003). (BUR del 14/05/2005 n. 8 Suppl. Straord. n. 7) L.R. 3 settembre 2002, n.19 L.R. 7 dicembre 1992, n. 45 D.g.r. 1823/1993 (Istituzione del registro delle associazioni dei consumatori ed utenti. Legge regionale 45/1992) L.R. 24 maggio 2004, n. 16

7 L.R. 10novembre 1992,n.44 L.R. 5 marzo 2012, n. 6 L.R. 3 giugno 2003, n. 6 La LR rimanda ad un regolamento attuativo: R.R. 1 ottobre 2003 n. 21 L.R. 23 giugno 2009, n.14 La LR rimanda ad una delibera di giunta. In particolare, il regolamento è stato adottato con DGR n del 26/10/2009 L.R. 28novembre 2005,n.43 L.R. 26 ottobre 2009, n. 24 L.R. 15 maggio 2006, n.12 La LR rimanda ad un regolamento di giunta. In particolare, il regolamento attuativo della L.R. 12/06 è il Regolamento n. 19 del , emanato dal Presidente della Giunta, precedentemente adottato dalla Giunta Regionale con delibera n 1668 del 14 novembre Non ha L.R. L.R. 23 maggio 1994, n. 7 TOSCANA L.R. 20 febbraio 2008, n.9 La LR rimanda ad un regolamento di Giunta. In particolare, il regolamento è stato adottato con DPGR N.54/r, 22/10/2008 TRENTO L.R. 21 aprile 1997, n.8 La LR rimanda a Regolamento attuativo: DPP 6 aprile 2006, n. 7 60/Leg (articoli 7 e 8 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8) L.R. 20 maggio 1992, n.15 L.R. 10 luglio 1987, n.34 L.R. 7 giugno 2004, n. 6 L.R. 23 ottobre 2009, n.27

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