Un mix di agevolazioni fiscali nella nuova legge sul cinema
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- Daniela Cortese
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1 Articolo pubblicato su FiscoOggi ( Normativa e prassi Un mix agevolazioni fiscali nella nuova legge sul cinema 28 Novembre 2016 La sciplina, oltre a riornare e razionalizzare i versi creti imposta a favore degli operatori del settore, prevede ulteriori misure sostegno carattere tributario La nuova sciplina del cinema e dell auovisivo, dettata dalla legge 220/2016 (sulla Gazzetta Ufficiale sabato 26 novembre), è finalizzata, da un lato, all inviduazione dei principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del settore e, dall altro, alla fissazione delle modalità realizzazione delle politiche incentivo e valorizzazione. Come espressamente previsto dalla legge, il cinema e l auovisivo sono considerati fondamentali mezzi espressione artistica, formazione culturale e comunicazione sociale. Si tratta, in altri termini, attività rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore. Tra gli obiettivi del legislatore vi è quello favorire il consolidamento dell industria cinematografica nazionale nei suoi versi aspetti, anche tramite strumenti sostegno finanziario. A tal proposito, la legge detta una serie sposizioni relative alle tipologie interventi attraverso cui lo Stato contribuisce allo sviluppo del settore cinematografico e auovisivo. Le tipologie intervento previste sono le seguenti (articolo 12): incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del creto d imposta 1 6
2 contributi automatici alle imprese contributi selettivi contributi alle attività e iniziative promozione cinematografica e auovisiva. Lo stesso articolo 12, peraltro, demanda la definizione delle sposizioni tecniche applicative a successivi decreti ministeriali e Dpcm. Viene, inoltre, istituito, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell auovisivo (articolo 13), destinato al finanziamento degli interventi poc anzi elencati. L ammissione delle opere cinematografiche e auovisive ai benefici previsti dalla legge (fatta eccezione per il creto d imposta per l attrazione in Italia investimenti cinematografici e auovisivi previsto dall articolo 19), è subornata al riconoscimento della nazionalità italiana (articolo 14), secondo i parametri stabiliti dall articolo 5 (nazionalità italiana o altro Paese dell Unione europea del regista, dell autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell autore della fotografia, dell autore del montaggio, dell autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell autore della grafica; ripresa sonora retta integralmente o principalmente in lingua italiana o in aletti italiani; componenti della troupe che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia; riprese effettuate principalmente in Italia; utilizzo teatri posa localizzati in Italia; postproduzione svolta principalmente in Italia). Peraltro, le sposizioni attuative della norma in esame sono demandate ad un successivo Dpcm, da emanare entro 120 giorni dalla data entrata in vigore della legge. Gli incentivi fiscali (articoli 15-22) Sul versante tributario, la legge prevede misure sostegno sotto forma creto d imposta e ulteriori agevolazioni fiscali. In particolare, il legislatore ha risegnato, attraverso un'opera riorno e razionalizzazione, la sciplina del tax cret, riunendo e riconfigurando nel medesimo testo normativo le verse fattispecie creto d imposta già operanti a favore delle imprese che operano o investono nel settore cinematografico e auovisivo. Le verse tipologie creto d imposta (articoli 15-20) Creto imposta per le imprese produzione (articolo 15) Alle imprese produzione cinematografica e auovisiva è riconosciuto un creto d imposta, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30%, del costo complessivo produzione. In ogni 2 6
3 caso, l'aliquota del 30% dovrà essere comunque prevista per le opere cinematografiche. La medesima aliquota può essere prevista, al ricorrere determinate conzioni, per talune particolari tipologie opere auovisive. Creto imposta per le imprese stribuzione (articolo 16) Alle imprese stribuzione è riconosciuto un creto d imposta, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30%, delle spese complessivamente sostenute per la stribuzione nazionale e internazionale opere cinematografiche e auovisive. Inoltre, in specifiche ipotesi, la misura può essere elevata al 40%. Il creto imposta in esame è riconosciuto, altresì, per le spese complessive stribuzione opere realizzate in lingua versa da quella italiana, purché appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta, sostenute nei territori delle regioni ove risiedono le stesse minoranze. Creto imposta per le imprese dell esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e postproduzione (articolo 17) Alle imprese esercizio cinematografico è riconosciuto un creto d imposta, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40%, delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione nuove sale o il ripristino sale inattive, per la ristrutturazione e l adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l installazione, la ristrutturazione, il rinnovo impianti, apparecchiature, arre e servizi accessori delle sale. Alle industrie tecniche e postproduzione, inclusi i laboratori restauro, spetta, invece, un creto d imposta, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 30%, delle spese sostenute per l adeguamento tecnologico e strutturale. Creto imposta per il potenziamento dell offerta cinematografica (articolo 18) Per potenziare l offerta cinematografica e, in particolare, la presenza in sala opere italiane ed europee, viene riconosciuto agli esercenti sale cinematografiche un creto d imposta a un aliquota massima del 20%. Tale creto è commisurato agli introiti derivanti dalla programmazione opere auovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche. 3 6
4 Creto imposta per l attrazione in Italia investimenti cinematografici e auovisivi (articolo 19) Alle imprese italiane produzione esecutiva e postproduzione è riconosciuto un creto d imposta, in relazione a opere cinematografiche e auovisive o a parti esse realizzate in Italia, utilizzando manodopera italiana, su commissione produzioni estere, in misura non inferiore al 25% e non superiore al 30% della spesa sostenuta in Italia. Creto imposta per imprese non appartenenti al settore cinematografico e auovisivo (articolo 20) A favore dei soggetti passivi Ires e dei titolari redto impresa ai fini Irpef, non appartenenti al settore cinematografico e auovisivo, associati in partecipazione, è riconosciuto un creto d'imposta nella misura massima del 30% dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e stribuzione in Italia e all'estero opere cinematografiche e auovisive. L'aliquota massima è elevata al 40% nel caso apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi sciplinati dall articolo 26 della legge in esame. Disposizioni comuni in materia creti d imposta (articolo 21) A uno o più decreti del ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data entrata in vigore della legge, è demandato il compito stabilire, per ciascuna delle tipologie creto d imposta e nell ambito delle percentuali previste, i limiti importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie opere ovvero impresa o sala cinematografica, la base commisurazione del beneficio (con la specificazione dei riferimenti temporali). I medesimi decreti definiranno anche le ulteriori sposizioni applicative, fra cui i requisiti, le conzioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del creto, le modalità dei controlli e i casi revoca e decadenza. Tutti i predetti creti d imposta: non concorrono alla formazione del redto ai fini Irpef, Ires e Irap 4 6
5 non rilevano ai fini della determinazione della percentuale deducibilità degli interessi passivi e rispetto ai criteri inerenza per la deducibilità delle spese sono utilizzabili esclusivamente in compensazione non sono assoggettati al limite annuale utilizzo (250mila euro). I creti d imposta, inoltre, sono cebili dal beneficiario a intermeari bancari (incluso l Istituto per il creto sportivo), finanziari e assicurativi, sottoposti a vigilanza prudenziale. Ulteriori agevolazioni fiscali e finanziarie (articolo 22) Sono previste le seguenti ulteriori misure favore: applicazione dell imposta registro in misura fissa (200 euro) agli atti venta totale o parziale dei ritti sfruttamento economico dei film previsti dalla legge in esame, ai contratti stribuzione, noleggio, mandato, agenzia o versi, relativi allo sfruttamento dei film, agli atti concessione, costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi previsti dalla legge, agli atti rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché a quelli relativi all esecuzione e alla estinzione delle medesime operazioni finanziamento, agli atti costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali cultura cinematografica applicazione dell imposta sostitutiva sui finanziamenti (articoli del Dpr 601/1973) alle operazioni creto cinematografico e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, moficazione ed estinzione, nonché alle garanzie qualunque tipo e da chiunque prestate le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli accesso ai soci non concorrono a formare il redto imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali cultura cinematografica, a conzione che siano qualificabili come enti non commerciali ai fini Ires. Le sposizioni relative ai creti d imposta e alle ulteriori agevolazioni fiscali si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017 (articolo 41). A partire dalla stessa data, sono abrogati il Dlgs 28/2004 (Riforma della sciplina in materia attività cinematografiche) e le altre sposizioni relative alla vigente sciplina in materia creti imposta nel settore cinematografico (articolo 20, Dlgs 60/1999; articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, legge 244/2007; articolo 8, Dl 91/2013). Tuttavia, fino alla emanazione della relative sposizioni attuazione, i nuovi creti d imposta continueranno a essere sciplinati dai decreti attuativi adottati sulla base della vecchia 5 6
6 normativa (articolo 40). Gennaro Napolitano URL: 6 6
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