Guida alle normativa sui benefici fiscali a sostegno dell industria cinematografica. 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 1
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1 Guida alle normativa sui benefici fiscali a sostegno dell industria cinematografica 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 1
2 Riferimenti Normativi Legge n 244/ 2007 ( legge di stabilità 2008) Legge n 208/2015 ( legge di stabilità 2016) D.M 15 luglio 2015 «Modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica» Disegno di legge sulla Nuova Legge Cinema (Riforma Franceschini) 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 2
3 Legge di Stabilità 2008 La legge finanziaria per il 2008 ha inserito in Italia un sistema di agevolazioni fiscali a sostegno del settore cinematografico, c.d. tax credit o credito d imposta (Art. 1, commi 325 e 327); Le imprese beneficiarie devono essere soggette a tassazione in Italia; Il tax credit permette di compensare debiti fiscali (IRES, IRPEF, IRAP,IVA nonché contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel cinema; I crediti di imposta possono essere fruiti dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film previa attestazione rilasciata dall impresa di produzione cinematografica 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 3
4 Legge di Stabilità 2008 Il tax credit è destinato alle: Imprese di produzione cinematografica Imprese di distribuzione cinematografica Imprese di esercizio cinematografico 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 4
5 D.M. 15 Luglio 2015 Funge da regolamentazione di dettaglio degli artt. 13 e 14 della «Legge Cinema» (d.lgs. 28/2004) Stabilisce che ogni anno il Ministero potrà scegliere le tipologie di film che possono usufruire del tax credit Inserisce un nuovo meccanismo di gestione dei diritti di sfruttamento del film dopo il primo quinquennio dall erogazione del contributo 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 5
6 Art. 1 Oggetto e definizioni a) film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, destinato al pubblico; b) lungometraggio: film di durata pari o superiore a 75 minuti; c) opera prima: lungometraggio realizzato da un regista che non abbia mai realizzato opere. È necessario il nulla osta per la proiezione in pubblico; d) film riconosciuto di interesse culturale: film di nazionalità italiana che presenta significative qualità culturali o artistiche o eccezionali qualità spettacolari; e) film realizzati da giovani autori e film realizzati da giovani produttori: si intendono tali tutti quei film realizzati da registi e produttori con un età anagrafica inferiore ai 35 anni. Tale requisito anagrafico deve ricorrere anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali autore della scenografia. 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 6
7 Art. 4 Riconoscimento dell interesse culturale È uno dei requisiti necessari al fine di accedere ai benefici fiscali di cui al presente D.M. La richiesta di riconoscimento dell interesse culturale è effettuata con provvedimento del direttore generale cinema, acquisito il parere della Commissione per la cinematografi a, sulla base della documentazione tecnica e finanziaria presentata. Qualora, successivamente al riconoscimento dell interesse culturale, siano apportate variazioni sostanziali alla sceneggiatura, al cast tecnico-artistico, al progetto generale del film, assetto finanziario incluso, l impresa di produzione è tenuta a darne tempestivamente comunicazione alla Direzione generale cinema, con apposita richiesta presentata con le modalità indicate nell art. 5, comma 1, del presente decreto. Non sono ammissibili variazioni effettuate successivamente alla data di richiesta del nulla osta di proiezioni in pubblico. 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 7
8 Art. 5 Disposizioni comuni per la presentazione della denuncia di inizio lavorazione e delle altre richieste e istanze La denuncia di inizio lavorazione, la richiesta di nazionalità italiana provvisoria e definitiva, la richiesta di riconoscimento di interesse culturale, la richiesta del contributo alla copertura del costo industriale, la richiesta del contributo per lo sviluppo di sceneggiature originali, vanno presentate per via telematica alla Direzione generale del Cinema (modulistica presente online). Deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione amministrativa, tecnica e finanziaria e, contestualmente, la ricevuta attestante il versamento del contributo per spese istruttorie. 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 8
9 Art. 6 Attribuzione del contributo alla copertura del costo industriale Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell ambito delle risorse disponibili, stabilisce con decreto annuale, sentita la sezione della Consulta per lo spettacolo, le tipologie di film a cui assegnare i contributi per l anno di riferimento quantificando le risorse da destinare ad ogni tipologia di film; Il contributo alla copertura del costo industriale può essere destinato alternativamente o congiuntamente alla copertura delle spese di produzione, di distribuzione o esportazione sulla base del progetto complessivo sottoposto al parere della Commissione per la cinematografia; Il produttore deve spendere nel territorio italiano almeno il 160% del contributo concesso con riferimento ai film di lungometraggio. Qualora l impresa spenda sul territorio italiano un importo inferiore il contributo viene rideterminato. 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 9
10 Art. 7 Erogazione del contributo alla copertura del costo industriale La stipula dell atto di erogazione è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione e contestuale invio alla Direzione generale del cinema di tutta la documentazione necessaria ivi incluso il piano finanziario; Ai fini della copertura del costo industriale del film l impresa di produzione può effettuare le prevendite o le vendite dei diritti di utilizzazione economica del film in Italia e all estero nonché sottoscrivere accordi di coproduzione; Il contratto va stipulato entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione; Entro 12 mesi, a pena di decadenza dal contributo, l impresa che beneficia del contributo deve documentare anche mediante autocertificazione di avere effettuato almeno il 60% delle riprese e di avere sostenuto almeno il 60% delle spese incluse nel costo industriale del film; Il contributo ottenuto non può essere ceduto a terzi. 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 10
11 Art. 8 Attribuzione quota diritti allo Stato e restituzioni per film beneficiari di contributi alla copertura del costo industriale del film Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo viene attribuita, a scopo di garanzia, la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del progetto filmico da realizzare sulla quale l impresa di produzione ha comunque diritto di sfruttamento economico; Una volta che i proventi netti derivanti dallo sfruttamento economico del film consentano la copertura del costo industriale, allo Stato viene corrisposta la parte percentuale dei proventi corrispondenti alla propria quota di diritti di sfruttamento del film; Qualora i proventi netti versati allo Stato non abbiano raggiunto, allo scadere dei 5 anni, il 30% del contributo erogato, l impresa provvede a corrispondere quanto occorre per raggiungere tale somma. 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 11
12 Art. 9 Attribuzione del contributo per lo sviluppo di sceneggiature originali Le imprese che sono iscritte nei registri di cui all art 3 del decreto legislativo 28/2004, vale a dire gli elenchi informatici istituiti presso il Ministero condizione essenziale per poter godere dei benefici finanziari possono presentare istanze alla Direzione generale cinema per la concessione di contributi destinati a incentivare lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature originali dichiarando di essere titolare dei diritti di utilizzazione del soggetto; Il contributo destinato all impresa di produzione è revocato in caso di mancata presentazione della denuncia di inizio lavorazione del correlativo film entro due anni dalla data di erogazione del contributo e successiva presentazione della richiesta di nulla osta alla proiezione in pubblico entro ulteriori due anni. 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 12
13 Art. 10 Contributo per la distribuzione in Italia di film di interesse culturale In caso di assegnazione dei fondi per la distribuzione nelle sale cinematografiche di film di interesse culturale sono concessi contributi in misura proporzionale agli incassi realizzati nell anno precedente sul territorio nazionale da film riconosciuti di interesse culturale; In caso di distribuzione di film da parte di più di un distributore indipendente, il contributo è liquidato in favore di uno solo dei distributori italiani al quale sia stata fornita procura speciale all incasso in forma scritta; L assegnazione dei contributi avviene da parte della Direzione generale cinema dopo aver esaminato le istanze. 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 13
14 Art. 11 Contributo per l esportazione di film di interesse culturale Sono concessi contributi per agevolare l esportazione all estero di film riconosciuti di interesse culturale, per i quali sia stato rilasciato nulla osta di proiezione al pubblico nei tre anni precedenti. I contributi sono erogati in misura proporzionale al valore della cessione di diritti per lo sfruttamento dei film di interesse culturale prodotti negli ultimi 5 anni; Vengono riconosciute delle maggiorazioni per i film difficili ( si intendono tali le opere cinematografiche prime e seconde, documentari, cortometraggi, film e gli altri film giudicati dalla Commissione per la Cinematografia; art. 1, lett. F del presente D.M.), per quelli usciti in sala in almeno 3 Paesi, per i film che abbiano ricevuto riconoscimenti nazionali ed internazionali; L impresa di esportazione ai fini dell erogazione del contributo presenta apposita richiesta alla Direzione generale cinema; In caso di codistribuzione, il contributo è liquidato a favore di uno solo dei codistributori italiani che abbia procura speciale. 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 14
15 Legge di stabilità 2016 Tax credit cinema 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 15
16 Legge di Stabilità 2016 Articolo 1, commi Credito di imposta a favore del cinema Interviene sulla legge di stabilità del 2008 estendendo l applicazione del credito d imposta nel settore cinematografico alle spese per la distribuzione internazionale di opere di nazionalità italiana, alla sostituzione di impianti di proiezione digitale, nonché ai film realizzati sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere; anche gli investitori esterni al settore cinematografico ed audiovisivo possono usufruirne (tax credit esterno); per le imprese interne alla filiera del cinema ( tax credit interno) vengono riconosciuti crediti di imposta differenziati in varie percentuali e con determinati limiti massimi a seconda che si tratti di imprese di produzione, di distribuzione o imprese di esercizio cinematografico. 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 16
17 Tax Credit per la Produzione di Film Italiani Legge 244/2007, Art. 1, comma 327, lett. a) Vincolo di territorializzazione per le imprese destinatarie del tax credit (art.2, comma 7, del decreto tax credit produttori ) = deve obbligatoriamente essere speso sul territorio nazionale un importo pari ad almeno l 80% dell entità del beneficio fiscale. Le aliquote del credito d imposta sono riconosciute in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% (in luogo della precedente misura fissa del 15%) del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana e, comunque, fino all ammontare massimo annuo di 6 milioni di euro (in luogo dei precedenti 3,5 milioni). 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 17
18 Tax Credit per Distribuzione di Film Italiani Legge 244/2007, Art. 1, comma 327, lett. b) Il credito d imposta per la distribuzione cinematografica prevede un aliquota massima non superiore al 15% ( e non più in misura pari al 15%); Il credito d imposta viene esteso anche alle spese complessivamente sostenute per la distribuzione non solo italiana ma anche internazionale; viene quindi soppressa l agevolazione paro al 10% delle spese per la distribuzione di opere in lingua originale italiana (art. 1 comma 327, lett. b (2), legge finanziaria 2008, modificato dall art. 1, comma 178, legge di stabilità 2016) 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 18
19 Tax Credit alle imprese di Esercizio Cinematografico Legge 244/2007, Art. 1, comma 327, lett. c) L aliquota del tax credit spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata dal 30% ad un massimo del 40%; il beneficio del tax credit si estende all acquisizione e sostituzione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale nonché alla ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive avuto riguardo all esistenza o meno della sala cinematografica in data anteriore al 1 gennaio /09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 19
20 Tax Credit per la Produzione di Film Stranieri Legge 244/2007, Art. 1, comma 335 Si intende per film straniero un film che non ha ricevuto il riconoscimento della nazionalità italiana; I destinatari del tax credit sono imprese nazionali di produzione esecutiva e di postproduzione nel caso di realizzazione sul territorio italiano di film o parti di film stranieri, utilizzando mano d opera italiana su commissione di produzioni estere, con valorizzazione del territorio stesso ed evitando ambientazioni artificiali; La quota è pari al 25% dei costi di produzione della singola opera che non ecceda il 60% del budget complessivo; Il limite massimo per ciascuna opera filmica è di euro ; film in oggetto sono sottoposti a un test di eleggibilità che ne assicura la matrice culturale italiana o europea (tabella C del decreto ). 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 20
21 Tax Credit Co- Produzioni Internazionali Perché il film goda del tax credit e dei benefici previsti per i film italiani, deve ottenere la nazionalità italiana ex. art. 5 legge n 28/2004 ; il Tax credit per i produttori è applicabile alla sola quota italiana da calcolarsi sul costo complessivo ; Il tax credit per la distribuzione in Italia si applica sulle spese di distribuzione in Italia e in misura non superiore al 15%; è inoltre previsto un contributo percentuale sugli incassi. 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 21
22 Tax Credit Film Nazionali e Coproduzioni: Test di eleggibilità Culturale È fondamentale che i film passino un test di eleggibilità da parte della Direzione Generale per il Cinema - allo scopo di garantire la loro identità culturale italiana o europea (Tabella A, Decreto 7 Maggio 2009), raccogliendo un minimo 50 punti su 100; Blocco A: Contenuti Sceneggiatura tratta da un opera italiana o europea, 10 pts; Sceneggiatura riguardante un evento storico, leggendario, religioso, storico, sociale, artistico o culturale italiano o europeo 15 pts; Sceneggiatura riguardante una celebrità di importanza storica, leggendaria, religiosa, sociale, artistica o culturale italiana o europea15 pts; Sceneggiatura ambientata in Italia o scene d esterni girate in Italia con lo scopo di valorizzare il patrimonio artistico, archeologico e architettonico (soglia minima del 15% delle scene) 10(5) pts; Dialoghi originali registrati in italiano o in dialetti italiani (soglia minima del 50% delle scene) 10 pts 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 22
23 Blocco B: Talenti Creativi Presenza di cast tecnico originario Italiano o di altri paesi dell Unione Europea (regista, autore del soggetto, sceneggiatore, attore principale, attori secondari, autore delle musiche) max 10 pts; Presenza di talenti creativi originari itlaiani o di altri paesi della comunità europee (d.o.p, scenografo, costumista, montatore, arredatore, truccatore)max 10 pts; Scene girate in Studio in Italia 5(2) pts; effetti digitali in Italia 3 pts; effetti speciali in Italia 3 pts; musiche registrate in Italia 2; montaggio del suono e mix a audio in Italia 2 pts; manodopera in Italia 3 pts montaggio finale in Italia 2 pts Blocco C: Produzione 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 23
24 Tax Credit Esterno I commi dell art. 1 della legge finanziaria 2008 riconoscono il tax credit anche ai soggetti che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo; Il soggetto esterno è un investitore (diverso dal produttore cinematografico) che fornisce un apporto di capitale alla realizzazione di un film; L investitore accede ad un credito d imposta pari al 40% dell apporto in denaro che ha destinato alla produzione di opere cinematografiche entro il limite di 1 mln e purché rispetti il «vincolo di territorialità»; Il restante 60% investito viene recuperato in via prioritaria entro giorni dall uscita in sala del film. 30/09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 24
25 Nuova Legge del Cinema: Riforma Franceschini Prevede la creazione di un fondo da 400 mln di basato su un sistema di autofinanziamento attraverso gli introiti erariali derivanti dalle attività di programmazione e trasmissione televisiva, produzione e distribuzione cinematografica, erogazione di servizi di accesso ad Internet; vengono abolite le Commissioni Ministeriali per l attribuzione di finanziamenti in base al criterio dell interesse culturale e inserisce un sistema di incentivi automatici per le opere di nazionalità italiana; fino al 15% del nuovo fondo cinema è destinato al sostegno di opere prime e seconde, giovani autori, start-up, piccole sale; istituisce il Consiglio Superiore per il cinema e l audiovisivo; entrerà in vigore a partire da gennaio /09/2016 Maschietto Maggiore Besseghini 25
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