Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198
|
|
- Eloisa Grilli
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio Supplemento Ordinario n. 133 Capo IV CONSIGLIERE E CONSIGLIERI DI PARITÀ Art. 12. Nomina (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4) 1. A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente. 2. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità. 3. Le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di competenza, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e con le procedure previste dal presente articolo. 4. In caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina nei trenta giorni successivi, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1. A parità di requisiti professionali si procede alla designazione e nomina di una consigliera di parità. 5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Art. 13. Requisiti e attribuzioni (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articoli 1, comma 2, 2, comma 2) 1. Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonche' di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
2 2. Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio. Art. 14. Mandato (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 2, comma 5) 1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12 ha la durata di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 12. Le consigliere ed i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine. Art. 15. Compiti e funzioni (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 3) 1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti: a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dal libro III, titolo I; b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo; c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità; d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità; e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro; f) collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi; g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni; h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli articoli da 42 a 46; i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.
3 2. Le consigliere ed i consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della commissione centrale per l'impiego ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere, in tutto o in parte, le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresì ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, del Consiglio del 21 giugno Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale e' componente del Comitato nazionale e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 8 e Le strutture regionali di assistenza tecnica e di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive. 4. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta. 5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali presentano un rapporto sull'attività svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità. Art. 16. Sede e attrezzature (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 5) 1. L'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali e' ubicato rispettivamente presso le regioni e presso le province. L'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità e' ubicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'ufficio e' funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari sono assegnati dagli enti presso cui l'ufficio e' ubicato, nell'ambito delle risorse trasferite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, nell'ambito delle proprie competenze, può predisporre con gli enti territoriali nel cui ambito operano le consigliere ed i consiglieri di parità convenzioni quadro allo scopo di definire le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonche' gli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e), come stipulato con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4 Art. 17. Permessi (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 6) 1. Le consigliere ed i consiglieri di parità, nazionale e regionali hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere ed i consiglieri provinciali di parità hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. I permessi di cui al presente comma sono retribuiti. 2. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità hanno altresì diritto, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad ulteriori permessi non retribuiti per i quali viene corrisposta un'indennità. La misura massima dei permessi e l'importo dell'indennità sono stabiliti annualmente dal decreto di cui all'articolo 18, comma 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al comma 1 ed al presente comma, le consigliere ed i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno un giorno prima. 3. L'onere di rimborsare le assenze dal lavoro di cui al comma 1 delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali, lavoratori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, e' a carico rispettivamente dell'ente regionale e provinciale. A tal fine si impiegano risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 18. L'ente regionale o provinciale, su richiesta, e' tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza. 4. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, lavoratori autonomi o liberi professionisti, hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni ad un'indennità rapportata al numero complessivo delle ore di effettiva attività, entro un limite massimo determinato annualmente dal decreto di cui all'articolo 18, comma La consigliera o il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruisce di un numero massimo di permessi non retribuiti determinato annualmente con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, nonche' di un'indennità fissata dallo stesso decreto. In alternativa può richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un'indennità complessiva, a carico del Fondo di cui all'articolo 18, determinata tenendo conto dell'esigenza di ristoro della retribuzione perduta e di compenso dell'attività svolta. Ove l'ufficio di consigliera o consigliere nazionale di parità sia ricoperto da un lavoratore autonomo o da un libero professionista, spetta al medesimo un'indennità nella misura complessiva annua determinata dal decreto di cui all'articolo 18, comma 2. Art. 18. Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 9) 1. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e' alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Il Fondo e' destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di parità, i compensi degli esperti eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, nonche' le spese relative alle azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi del libro III, titolo I, capo III; finanzia altresì le spese relative al pagamento di compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di parità, nonche' quelle per il funzionamento e
5 le attività della rete di cui all'articolo 19 e per gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 16, comma 2, diversi da quelli relativi al personale. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri: a) una quota pari al trenta per cento e' riservata all'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità ed e' destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attività ed ai compensi dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di attività della rete delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'articolo 19; b) la restante quota del settanta per cento e' destinata alle regioni e viene suddivisa tra le stesse sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla commissione interministeriale di cui al comma La ripartizione delle risorse e' comunque effettuata in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero delle consigliere o dei consiglieri provinciali e di indicatori che considerano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali, nonche' in base alla capacità di spesa dimostrata negli esercizi finanziari precedenti. 4. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera la commissione interministeriale per la gestione del Fondo di cui al comma 1. La commissione e' composta dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità o da un delegato scelto all'interno della rete di cui all'articolo 19, dal vicepresidente del Comitato nazionale di cui all'articolo 8, da un rappresentante della Direzione generale del mercato del lavoro, da tre rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' da tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n Essa provvede alla proposta di riparto tra le regioni della quota di risorse del Fondo ad esse assegnata, nonche' all'approvazione dei progetti e dei programmi della rete di cui all'articolo 19. L'attività della commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 5. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il Fondo per l'occupazione. Art. 19. Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5) 1. La rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità, opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. 2. La rete nazionale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione e sotto la presidenza della consigliera o del consigliere nazionale; alle riunioni partecipano il vice presidente del Comitato nazionale di parità di cui all'articolo 8, e un rappresentante designato dal Ministro per le pari opportunità.
6 3. Per l'espletamento dei propri compiti la rete nazionale può avvalersi, oltre che del Collegio istruttorio di cui all'articolo 11, anche di esperte o esperti, nei settori di competenza delle consigliere e dei consiglieri di parità, di particolare e comprovata qualificazione professionale. L'incarico di esperta o esperto viene conferito su indicazione della consigliera o del consigliere nazionale di parità dalla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4. L'entità delle risorse necessarie al funzionamento della rete nazionale e all'espletamento dei relativi compiti, e' determinata con il decreto di cui all'articolo 18, comma Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parità elabora, anche sulla base dei rapporti di cui all'articolo 15, comma 5, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla rete nazionale. Si applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto. Art. 20. Relazione al Parlamento (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 4, comma 6) 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 19, comma 5, nonche' delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parità, presenta in Parlamento, almeno ogni due anni, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246.
D.Lgs. 11-4-2006 n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2006 n.133, n. 125, S.O. D.Lgs.
Dettagli(4) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad eccezione dell'articolo 10, comma 4.
D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 (1). Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della L. 17 maggio 1999,
DettagliDECRETO LEGISLATIVO , , 246. (GU
1 DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n.198 Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (GU n. 125 del 31-5-2006- Suppl. Ordinario n.133)
DettagliArticolo 1 Articolo 2 Articolo 3
R E G O L A M E N T O C o n s i g l i e r e d i P a r i t à Articolo 1 L'ufficio della consigliera o del consigliere di parità, effettiva e supplente, funzionalmente autonomo, ai fini delle attività da
DettagliDisposizioni in materia di pari opportunità
Disposizioni in materia di pari opportunità Art. 27. Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le espressioni «provinciali» e «provinciale»
DettagliCodice delle pari opportunità tra uomo e donna
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (Decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198)
DettagliSOCIOLOGIA DEI MUTAMENTI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE A.A MARCO ACCORINTI
SOCIOLOGIA DEI MUTAMENTI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE A.A. 2017-2018 MARCO ACCORINTI 2 6. GLI APPROFONDIMENTI SOCIALI LE CONSIGLIERE DI PARITÀ ALIDA CASTELLI 3 Consigliere di parità 3 obiettivi:
DettagliART. 24 (Cessione dei riposi e delle ferie)
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO
DettagliDecreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196
Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196 "Disciplina dell'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17
DettagliDecreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196
Dlgs 196/00 Pagina 1 di 8 Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196 "Disciplina dell'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo
DettagliVista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
D.Lgs. 23-05-2000, n. 196 - Attività delle consigliere e dei consiglieri di parità Sommario, Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Sommario Preambolo Art. 1.
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 196
DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 196 "Disciplina dell attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell articolo 47, comma 1, della
DettagliPROVINCIA DI BENEVENTO
PROVINCIA DI BENEVENTO Settore Sistema Formativo, Alta Formazione, Politiche Sociali Prot. Gen. n. 0005167 del 29 aprile 2010 OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di candidature finalizzate alla
DettagliPROVINCIA DI AVELLINO
AVVISO PUBBLICO DESIGNAZIONE DELLA/DEL CONSIGLIERA/E DI PARITÀ EFFETTIVA/O E SUPPLENTE DELLA (D Lgs.vo 11 aprile 2006, n. 198 e ss.mm.ii.) Art. 1 Oggetto dell'avviso. Il presente Avviso è finalizzato alla
DettagliDecreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (in Suppl. Ord., n. 133, alla Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 125).
1 di 44 data di stampa: 12/10/2010 16:02:15 Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (in Suppl. Ord., n. 133, alla Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 125). Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,
DettagliMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Decreto ministeriale del 28 aprile 2006
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto ministeriale del 28 aprile 2006 Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153 Riparto, per l'anno 2006, del Fondo nazionale per l'attività delle consigliere
DettagliLA CONSIGLIERA DI PARITÀ: RUOLO E OBIETTIVI 8 MARZO A cura di Isabel Perletti
LA CONSIGLIERA DI PARITÀ: RUOLO E OBIETTIVI 8 MARZO 2016 A cura di Isabel Perletti DESIGNAZIONE E NOMINA DESIGNATA DAL DECRETO PRESIDENZIALE N. 172 DEL 4 AGOSTO 2015 NOMINATA DAL DECRETO DEL MINISTERO
DettagliPROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
Allegato A alla determinazione n. 292 del 12 giugno 2008 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO SOCIO ECONOMICO AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI
DettagliPROVINCIA DI MANTOVA Area Personale, Istruzione, Edilizia Scolastica, Formazione, Pari Opportunità, Cultura e Turismo
PROVINCIA DI MANTOVA Area Personale, Istruzione, Edilizia Scolastica, Formazione, Pari Opportunità, Cultura e Turismo AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA DESIGNAZIONE DELLA CONSIGLIERA O DEL
DettagliCoordinamento Nazionale Femminile
D.lgs. 198/2006 Coordinamento Nazionale Femminile INDICE del D.Lgs. n. 198/2006: TITOLO I - Disposizione generali LIBRO I - Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna Art. 1
DettagliDECRETO LEGISLATIVO - 11/04/2006, n Gazzetta Uff. 31/05/2006, n.125
Archivio selezionato: Legislazione nazionale DECRETO LEGISLATIVO - 11/04/2006, n. 198 - Gazzetta Uff. 31/05/2006, n.125 TESTO VIGENTE EPIGRAFE DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n.198 (in Suppl. ordinario
DettagliCodice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 01
DettagliProvincia di Piacenza
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA DESIGNAZIONE DELLE CONSIGLIERE O DEI CONSIGLIERI DI PARITA EFFETTIVA/O E SUPPLENTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA In applicazione del Decreto Legislativo 11 aprile 2006
DettagliPARITÀ TRA UOMO E DONNA La nuova normativa nazionale ed europea
Indice generale 1 PARITÀ TRA UOMO E DONNA La nuova normativa nazionale ed europea Dal Codice delle pari opportunità al 2007 Anno europeo Verso una società giusta A cura di Lucia Basso Consigliera regionale
DettagliPIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE
PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2012-2014 Premessa: Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena
DettagliPROVINCIA DI IMPERIA
PROVINCIA DI IMPERIA BANDO PUBBLICO PER CURRICULA PER LA DESIGNAZIONE DEL/DELLA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ EFFETTIVO/A DELLA PROVINCIA DI IMPERIA In applicazione del Decreto Legislativo n. 198/2006 Codice
DettagliServizio Vertenze legali CGIL Milano - Normativa
Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31
DettagliMINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Art. 2. Il sig. Dorin Stefanica Andrei è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare
Dettaglisicuramente noi Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali
sicuramente noi Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali la Consigliera Nazionale di Parità La Consigliera di Parità è una figura che la legge istituisce a promozione e controllo dell
DettagliDecreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198
Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 INTEGRATO CON LE MODIFICHE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO
DettagliCodice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (1) (2). Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 125,
DettagliLE CONSIGLIERE DI PARITA PROVINCIA DI MODENA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA COMITATO PARI OPPORTUNITA
LE CONSIGLIERE DI PARITA PROVINCIA DI MODENA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA COMITATO PARI OPPORTUNITA PROTOCOLLO D INTESA TRA CONSIGLIERE DI PARITA DELLA PROVINCIA
DettagliDecreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (1)
Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (1) Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246 Il Presidente della Repubblica Visto l articolo
DettagliDPR 14 Maggio 2007, n. 78 1
DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
DettagliL ATTIVITÀ DELLA CONSIGLIERA DELLE PARI OPPORTUNITÀ
CAMPAGNA EUROPEA PER LA SICUREZZA 2015-2016 IV edi zio ne PROMUOVIAMO LA CULTURA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: UN PERCORSO PER CONOSCERE CHI FA PREVENZIONE NEL TERRITORIO NOVARESE
DettagliPER LA DESIGNAZIONE DELLA CONSIGLIERA O DEL CONSIGLIERE DI PARITÀ EFFETTIVA/O E SUPPLENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 2017/2021
Allegato alla det. n.1711 del 15/11/2016 AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE DELLA CONSIGLIERA O DEL CONSIGLIERE DI PARITÀ EFFETTIVA/O E SUPPLENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 2017/2021 Visti: il
DettagliAVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE DELLA/DEL CONSIGLIERA/E DI PARITA EFFETTIVA/O E SUPPLENTE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE DELLA/DEL CONSIGLIERA/E DI PARITA EFFETTIVA/O E SUPPLENTE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA In applicazione del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 Codice delle
Dettagli"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"
Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del
DettagliDecreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198
Page 1 of 26 Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
DettagliDETERMINAZIONE N. 554 DEL 07/12/2016. Oggetto
D. D. Centro di responsabilità: COORDINAMENTO DETERMINAZIONE N. 554 DEL 07/12/2016 Oggetto CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA DI CREMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AGENDA
DettagliCodice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246
Testo aggiornato al 28 giugno 2006 Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006, n. 125, S. O. n. 133 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell articolo
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del
DettagliDecreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198
Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del
Dettagli2. Uffici di diretta collaborazione.
D.P.R. 6-7-2001 n. 307 Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 2001, n. 174. 2.
DettagliCodice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246
R.S.U. Siae Microelettronica Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Visto l'articolo 87
DettagliCodice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246.
D.Lgs. 11-4-2006 n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2006 n.133, n. 125, S.O. D.Lgs.
DettagliIL SEGRETARIO GENERALE DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
PROVINCIA DI RAVENNA Medaglia d Argento al Merito Civile (codice fiscale e partita I.V.A. n. 00356680397) P.zza dei Caduti per la Libertà, 2 48121 Ravenna tel. 0544/258111 fax n. 0544/ 258070) Sito internet:
DettagliCONFERENZA UNIFICATA (ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281) SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2001 LA CONFERENZA UNIFICATA
Repertorio Atti n. 524/C.U. del 22 novembre 2001 CONFERENZA UNIFICATA (ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281) SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2001 Oggetto: Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche
DettagliCodice delle pari opportunita tra uomo e donna
DECRETO LEGISLATIVO Codice delle pari opportunita tra uomo e donna Visto l'articolo 87 della Costituzione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 2004, n. 258
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 2004, n. 258 Regolamento concernente le funzioni dell'alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
DettagliLibro I DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA
DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n.198 Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (GU n. 125 del 31-5-2006- Suppl. Ordinario n.133)
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198
DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Vigente al: 15-9-2011 Libro I DISPOSIZIONI PER
DettagliCodice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 125 del 31 maggio 2006 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE
DettagliLibro I DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA. Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
D.L.vo 11 aprile 2006, n.198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.(Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n.125 del 31
DettagliDecreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198
Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del
DettagliTESTO AGGIORNATO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 2009, n. 307
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 2009, n. 307 Testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, concernente regolamento
Dettagli** * ** IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni
DettagliTitolo I DISPOSIZIONI GENERALI Libro I DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITà TRA UOMO E DONNA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per
DettagliCodice delle Pari Opportunita' tra uomo e donna
Codice delle Pari Opportunita' tra uomo e donna 1 di 58 Gazzetta Ufficiale N. 125 del 31 Maggio 2006 DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n.198 Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
DettagliLegge 23 dicembre 2000, n "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 -
DettagliRegione Valle d Aosta. L.R. 24 dicembre 2012, n. 35 (1).
Normativa comparata Regione Valle d Aosta L.R. 24 dicembre 2012, n. 35 (1). Disposizioni per la riduzione della spesa per il funzionamento dei Gruppi consiliari e per il trattamento indennitario e previdenziale
DettagliVigente al:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 89 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 29 del
DettagliNORMATIVA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
NORMATIVA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 Maggio 2007, n. 92 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture, a norma dell'articolo 29 del decretolegge
DettagliD.Lgs , n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
D.Lgs. 11-04-2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Preambolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della
DettagliGazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 14 gennaio 2004, n. 10. [Preambolo]
Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 14 gennaio 2004, n. 10 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente "La Biennale
DettagliDECRETO LEGISLATIVO , , 246. (GU
DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n.198 Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (GU n. 125 del 31-5-2006- Suppl. Ordinario n.133)
DettagliDecreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2004)
Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2004) Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai
DettagliBANDO DI SELEZIONE PER LA DESIGNAZIONE DI UNA CONSIGLIERA O DI UN CONSIGLIERE DI PARITA EFFETTIVA/O PER LA PROVINCIA DI TERAMO
Presidenza ALLEGATO A BANDO DI SELEZIONE PER LA DESIGNAZIONE DI UNA CONSIGLIERA O DI UN CONSIGLIERE DI PARITA EFFETTIVA/O PER LA PROVINCIA DI TERAMO IL SEGRETARIO GENERALE/DIRIGENTE AREA 2 VISTO il Decreto
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA. la CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ, con sede in
PROTOCOLLO DI INTESA TRA la CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ, con sede in Roma, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -, con sede in Roma, via Fornovo, n. 8 (C.F. 80237250586), Dott.ssa
DettagliRAPPORTO INFORMATIVO SULLE TIPOLOGIE DI LAVORO FLESSIBILE UTILIZZATE (Art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.
Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA RAPPORTO INFORMATIVO SULLE TIPOLOGIE DI LAVORO FLESSIBILE UTILIZZATE (Art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2001,
DettagliLEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1993, n. 41
LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1993, n. 41 Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna ( 1 ) (b.u. 21 dicembre 1993, n. 61) Art. 1 Finalità 1. La Provincia autonoma di Trento
DettagliTesto aggiornato con le modifiche introdotte dal Dlgs 151/2015. Libro I DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA
DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246(G.U. 31 maggio 2006, n. 125, suppl. ord.). Testo
Dettaglidella Provincia di Varese
per voi le CONSIGLIERE di PARITÀ della Provincia di Varese Chi sono Sono pubblici ufficiali e hanno il compito di promuovere e controllare l attuazione dei principi di uguaglianza, pari opportunità e non
DettagliTributario Manovra correttiva Novità fiscali
C M Y CM MY CY CMY K Commercio Turismo Servizi e Professioni Sindacale Pari opportunità fra uomo e donna Economico Competitività Italia nel mercato turistico Welfare Coadiutori familiari iscrizione all
DettagliRAPPORTO INFORMATIVO SULLE TIPOLOGIE DI LAVORO FLESSIBILE UTILIZZATE (Art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.
Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA RAPPORTO INFORMATIVO SULLE TIPOLOGIE DI LAVORO FLESSIBILE UTILIZZATE (Art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2001,
DettagliLa competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.
REGIONE PIEMONTE BU4329/10/2015 Legge regionale 26 ottobre 2015, n. 22. Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali).
DettagliLegge 24 maggio 2000, n.138, Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo.
Legge 24 maggio 2000, n.138, Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo. 1. Convocazione e scopo della Conferenza. 1. E' indetta la prima Conferenza
DettagliIL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 11 Ottobre 2007 Istituzione della Cabina nazionale di regia sull'emersione del lavoro nero ed irregolare. (GU n. 286 del 10-12-2007 ) IL MINISTRO
DettagliPROCESSO VERBALE ADUNANZA XXII DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXII DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 27 dicembre 2017 Presidenza: Chiara APPENDINO Il giorno 27 del mese di dicembre duemiladiciassette, alle ore 9,30, in Torino,
Dettagliassicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.
Art. 1. (Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa) 1. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità loro attribuite dalla legge attraverso l'organico dell'autonomia
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL COMUNE DI SOLESINO. Art. 1 Oggetto del Regolamento
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL COMUNE DI SOLESINO Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le
DettagliBando di concorso pubblico per soli titoli per l individuazione del/della Consigliere/a di Parità effettiva (D.lgs 198/2006)
PROVINCIA DI MANTOVA SETTORE TURISTICO E CULTURALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, SPORT E TEMPO LIBERO rende noto Bando di concorso pubblico per soli titoli per
DettagliCapo I Ministro ed Uffici di diretta collaborazione
D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307 Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali. G.U. 28 luglio 2001, n. 174 Capo I Ministro ed Uffici
DettagliALLEGATOA alla Dgr n del 19 giugno 2007 pag. 1/6
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 1863 del 19 giugno 2007 pag. 1/6 ATTUAZIONE ART. 3 COMMA 2 L.R. N.24 DEL 23 NOVEMBRE 2006 ISTITUZIONE SCUOLA REGIONALE VENETA PER LA SICUREZZA E POLIZIA
DettagliAllegato 1 (determina dirigenziale n. 766 del 15/04/2016)
Allegato 1 (determina dirigenziale n. 766 del 15/04/2016) Avviso di selezione pubblica per soli titoli per l individuazione e designazione di un/una Consigliere/a di parità effettivo/a e di un/una Consigliere/a
DettagliI. N. R. A. N. ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE. Statuto
I. N. R. A. N. ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE Statuto Articolo 1 Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione 1. L'Istituto Nazionale della Nutrizione,
DettagliIstituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna. Art. 1. Istituzione e finalità
Legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna. 1 Articolo 3 bis aggiunto da art. 19, comma 2, L. R. 17/2004 Art. 1 Istituzione
DettagliArt. 1 Indennità dei consiglieri (2). 1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari a euro 6.600,00.
L.R. 30 gennaio 1997, n. 5. Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali. Pubblicata nel B.U. Veneto 4 febbraio 1997, n. 10. Art. 1 Indennità dei consiglieri (2). 1. L'indennità di carica lorda spettante
DettagliCriteri e modalita' per la ripartizione delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 4 febbraio 2010 Criteri e modalita' per la ripartizione delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. IL MINISTRO DEL LAVORO
DettagliCriteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. (2)
1 di 5 12/09/2013 11:55 D.M. 4 febbraio 2010 (1) Criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. (2) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
DettagliAedon (ISSN ) Fascicolo 3, dicembre Il Mulino - Rivisteweb. Ente di afferenza: ()
Il Mulino - Rivisteweb D.p.r. 6 luglio 2001, n. 307, Regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro per i Beni e le Attività culturali, aggiornato con le modifiche
DettagliRAPPORTO INFORMATIVO SULLE TIPOLOGIE DI LAVORO FLESSIBILE UTILIZZATE (Art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.
Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA RAPPORTO INFORMATIVO SULLE TIPOLOGIE DI LAVORO FLESSIBILE UTILIZZATE (Art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2001,
DettagliIn applicazione del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna IL PRESIDENTE. Indice
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per l individuazione e successiva designazione DELLE CONSIGLIERE O DEI CONSIGLIERI DI PARITA EFFETTIVE/I E SUPPLENTE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO In applicazione del Decreto
DettagliCapo I Principi generali
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo
Dettagli(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:
Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (1). Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
Dettagli