COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
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2 COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, 28/VI/2006 C(2006) 2909 def. NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28/VI/2006 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (i testi nelle lingue spagnola, estone, finnica, francese, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, tedesca, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, svedese e ceca sono i soli facente fede)
3 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28/VI/2006 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (i testi nelle lingue spagnola, estone, finnica, francese, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, tedesca, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, svedese e ceca sono i soli facente fede) LA COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre , relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, in particolare l articolo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2252/2004, del 13 dicembre 2004, stabilisce per i passaporti e documenti di viaggio soltanto le specifiche tecniche generali e non segrete. Esse vanno integrate da altre specifiche tecniche, che possono rimanere segrete. (2) È opportuno stabilire specifiche tecniche supplementari per la memorizzazione e la protezione delle impronte digitali richieste. (3) Si è deciso che le specifiche stabilite nella presente decisione non siano tenute segrete, poiché si riferiscono a documenti accessibili al pubblico. (4) La presente decisione integra la decisione della Commissione del 28 febbraio 2005 volta a stabilire le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (C(2005)409 def.) che stabilisce le specifiche tecniche per l integrazione dell immagine del volto. (5) Ai fini di maggior chiarezza, è stato approntato un documento consolidato, riportato in allegato alla presente decisione, che illustra le specifiche tecniche definite dalla Commissione nella decisione C(2005)409 def. e nel presente documento. Il consolidamento delle specifiche tecniche non pregiudica il calendario di attuazione fissato dal regolamento (CE) n. 2252/2004. (6) Ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad 1 GU L 385 del , pag. 1. 2
4 alcune disposizioni dell acquis di Schengen, il Regno Unito non ha partecipato all adozione del regolamento suddetto, non ne è vincolato né è soggetto alla sua applicazione, poiché esso costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell acquis di Schengen. Di conseguenza, il Regno Unito non è destinatario della presente decisione. (7) Ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell acquis di Schengen, l Irlanda non ha partecipato all adozione del regolamento suddetto, non ne è vincolato né è soggetto alla sua applicazione, poiché esso costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell acquis di Schengen. Di conseguenza, l Irlanda non è destinataria della presente decisione. (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non ha partecipato all adozione del regolamento suddetto, non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, lo scopo del regolamento è sviluppare l acquis di Schengen, secondo le disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea. A norma dell articolo 5 del protocollo summenzionato, la Danimarca ha pertanto notificato, con lettera del 6 giugno 2005, di aver recepito il regolamento nel proprio diritto interno. Essa è tenuta a dare attuazione all allegato della presente decisione in virtù degli obblighi di diritto internazionale. Di conseguenza, la Danimarca deve ricevere copia della presente decisione. (9) Per quanto riguarda l Islanda e la Norvegia, il regolamento suddetto costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell acquis di Schengen ai sensi dell accordo concluso dal Consiglio dell Unione europea con la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia, sull associazione di questi due Stati all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen. Poiché le disposizioni del regolamento rientrano nel settore di cui all articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell accordo 2, la Norvegia e l Islanda sono vincolate dalla decisione della Commissione. (10) Per quanto riguarda la Svizzera, il regolamento suddetto costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell acquis di Schengen ai sensi dell accordo firmato dall Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardo all associazione di questa all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen. In quanto tale, il regolamento rientra nell ambito menzionato all articolo 4, paragrafo 1 della decisione del Consiglio relativa alla firma dell accordo, a nome della Comunità europea, e all applicazione provvisoria di alcune delle sue disposizioni. (11) Le misure previste nella presente decisione sono consone al parere del comitato costituito a norma dell articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95, 2 GU L 176 del , pag
5 HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le specifiche tecniche relative alla memorizzazione e alla protezione delle impronte digitali che devono essere integrate nei passaporti e nei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri sono conformi ai punti 5, 6 e 7 dell allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri cooperano nell attuare la presente decisione, in particolare scambiandosi informazioni su tutte le specifiche tecniche. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri un campione dei passaporti e documenti di viaggio che esso rilascia. Inoltre, ogni Stato membro conserva i campioni delle successive tirature e li tiene a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri. Articolo 3 Sono destinatari della presente decisione i seguenti Stati membri: Regno del Belgio, Repubblica ceca, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Estonia, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica italiana, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d Austria, Repubblica di Polonia, Repubblica del Portogallo, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Repubblica di Finlandia e Regno di Svezia. Fatto a Bruxelles, 28/VI/2006 Per la Commissione Franco FRATTINI Vicepresidente della Commissione 4
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