***I SECONDA RELAZIONE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "***I SECONDA RELAZIONE"

Transcript

1 PARLAMENTO EUROPEO Documento di seduta A8-0028/2015 ***I SECONDA RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro (COM(2012)0164 C7-0092/ /0082(COD)) Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori Relatore: Dita Charanzová RR\ doc PE v01-00 Unita nella diversità

2 PR_COD_1amCom Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) Emendamenti a un progetto di atto Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra. La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. PE v /50 RR\ doc

3 INDICE Pagina PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO... 5 PROCEDURA RINVIO IN COMMISSIONE RR\ doc 3/50 PE v01-00

4 PE v /50 RR\ doc

5 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro (COM(2012)0164 C7-0092/ /0082(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0164), visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0092/2012), visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 luglio , visti gli articoli 59 e 188 del suo regolamento, visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0278/2013), vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 18 settembre 2014 sulle questioni pendenti dalla settima legislatura parlamentare, vista la seconda relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0028/2015), 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 1 GU C 299 del , pag. 89. RR\ doc 5/50 PE v01-00

6 1 Titolo Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme per la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme per la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE) (La modifica si applica all'intero testo, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).) 2 Considerando 3 (3) La direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli armonizza la forma e il contenuto della carta di circolazione al fine di facilitarne la comprensione e agevolare in tal modo la libera circolazione stradale dei veicoli immatricolati in uno Stato membro nel territorio degli altri Stati membri. In forza di tale direttiva, la carta di circolazione rilasciata da uno Stato membro è riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o della sua nuova immatricolazione in un altro Stato membro. La direttiva 1999/37/CE, tuttavia, non contiene disposizioni relative alla determinazione dello Stato membro competente per l'immatricolazione e delle (3) La direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli armonizza la forma e il contenuto della carta di circolazione al fine di facilitarne la comprensione e agevolare in tal modo la libera circolazione stradale dei veicoli immatricolati in uno Stato membro nel territorio degli altri Stati membri. In forza di tale direttiva, la carta di circolazione rilasciata da uno Stato membro è riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o della sua nuova immatricolazione in un altro Stato membro. La direttiva 1999/37/CE, tuttavia, non contiene disposizioni relative alla determinazione dello Stato membro competente per l'immatricolazione e delle PE v /50 RR\ doc

7 relative formalità e procedure. Di conseguenza, è necessario, al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei veicoli nel mercato interno, stabilire distinte norme armonizzate sulla determinazione dello Stato membro in cui i veicoli devono essere immatricolati e sulle procedure semplificate per la reimmatricolazione dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro. relative formalità e procedure. Di conseguenza, è necessario, al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei veicoli nel mercato interno, stabilire distinte norme armonizzate sulla determinazione dello Stato membro in cui i veicoli devono essere immatricolati e sulle procedure più snelle e semplificate per la reimmatricolazione dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro. 3 Considerando 4 (4) Le norme nazionali degli Stati membri spesso impongono alle imprese e ai cittadini stabiliti nel loro territorio di immatricolarvi un veicolo immatricolato da un terzo stabilito in un altro Stato membro, anche quando il veicolo non è, né è destinato a esserlo, principalmente utilizzato in via permanente nello Stato membro che ne richiede l'immatricolazione. È pertanto necessario stabilire in quale Stato membro un veicolo deve essere immatricolato se è utilizzato da una persona stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito o risiede il proprietario. In queste circostanze, è opportuno che gli Stati membri riconoscano reciprocamente la validità dell'immatricolazione in un altro Stato membro. (4) Le norme nazionali degli Stati membri spesso impongono alle imprese e ai cittadini stabiliti nel loro territorio di immatricolarvi un veicolo immatricolato da un terzo stabilito in un altro Stato membro, anche quando il veicolo non è, né è destinato a esserlo, principalmente utilizzato in via permanente nello Stato membro che ne richiede l'immatricolazione. È pertanto necessario stabilire in quale Stato membro un veicolo deve essere immatricolato se è utilizzato da una persona stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito o risiede il proprietario. In queste circostanze, gli Stati membri dovrebbero riconoscere reciprocamente la validità dell'immatricolazione in un altro Stato membro. 4 Considerando 5 (5) L'immatricolazione dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro è (5) L'immatricolazione dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro è RR\ doc 7/50 PE v01-00

8 ostacolata negli Stati membri da gravose formalità di immatricolazione, in particolare dall'obbligo di sottoporre tali veicoli a controlli supplementari per valutare la loro condizione generale prima dell'immatricolazione o per identificarli. È quindi necessario ridurre queste formalità per garantire la libera circolazione dei veicoli e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti preposti all'immatricolazione. Specie per i cittadini e le imprese che acquistano un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, è opportuno introdurre una procedura semplificata di immatricolazione che comprenda il riconoscimento dei documenti rilasciati e del controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro e possa avvalersi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti per lo scambio di dati mancanti. ostacolata negli Stati membri da gravose formalità di immatricolazione, in particolare dall'obbligo di sottoporre tali veicoli a controlli supplementari per valutare la loro condizione generale prima dell'immatricolazione o per identificarli. È quindi necessario ridurre queste formalità per garantire la libera circolazione dei veicoli e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti preposti all'immatricolazione. Specie per i cittadini e le imprese che acquistano un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, è opportuno introdurre una procedura di immatricolazione semplificata e attenta alle esigenze del cittadino, che comprenda il riconoscimento dei documenti rilasciati e del controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro, come previsto dal diritto dell'unione, e possa avvalersi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti per lo scambio di dati mancanti. 5 Considerando 5 bis (nuovo) (5 bis) Al fine di garantire una procedura d'immatricolazione più snella e semplificata, i cittadini e le imprese che richiedono l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro dovrebbero essere in grado di inoltrare la richiesta online, conformemente alla procedura indicata dal punto di contatto nazionale, se lo Stato membro in questione ha istituito un sistema elettronico di immatricolazione dei veicoli. 6 Considerando 5 ter (nuovo) PE v /50 RR\ doc

9 (5 ter) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a facilitare la libera circolazione delle merci all'interno dell'unione e a consolidare gli importanti principi e garanzie in materia di sicurezza stradale. Pertanto, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, è opportuno che gli Stati membri riconoscano reciprocamente le revisioni nazionali dei veicoli conformemente alla legislazione dell'unione. 7 Considerando 5 quater (nuovo) (5 quater) Al fine agevolare per i cittadini o le imprese il riconoscimento della carta di circolazione, segnatamente in caso di acquisto di un veicolo a motore immatricolato in un altro Stato membro, è opportuno che il formato del documento in questione sia armonizzato in tutti gli Stati membri ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio. Ciò contribuirebbe altresì a ridurre al minimo il rischio di reimmatricolazione di autoveicoli rubati con carte di circolazione falsificate. 8 Considerando 6 bis (nuovo) (6 bis) Poiché l'assenza di un'assicurazione sulla responsabilità civile costituisce motivo RR\ doc 9/50 PE v01-00

10 di rifiuto dell'immatricolazione ai sensi del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri adottino le misure previste dalla direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 1bis, onde garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. 1 bis Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del , pag. 11). 9 Considerando 6 ter (nuovo) (6 ter) Determinati veicoli d'interesse storico non dispongono della documentazione originale completa in quanto scartati e successivamente restaurati o perché fabbricati prima dell'introduzione dei sistemi nazionali di immatricolazione o ancora perché erano originariamente veicoli da corsa o veicoli militari. È pertanto opportuno permettere che i veicoli in oggetto possano essere trasferiti da uno Stato membro all'altro e quindi reimmatricolati con il solo riferimento alla documentazione disponibile per la data di fabbricazione o di prima immatricolazione, purché i veicoli in questione abbiano almeno 30 anni. 10 Considerando 7 PE v /50 RR\ doc

11 (7) Il presente regolamento persegue una semplificazione amministrativa a vantaggio dei cittadini, delle imprese e degli enti preposti all'immatricolazione, in particolare attraverso lo scambio elettronico dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli. È quindi necessario che gli Stati membri, per semplificare le formalità di immatricolazione, si concedano reciprocamente il diritto di accesso ai propri dati di immatricolazione per migliorare lo scambio di informazioni e accelerare le procedure di immatricolazione. (7) Il presente regolamento persegue una semplificazione amministrativa a vantaggio dei cittadini, delle imprese e degli enti preposti all'immatricolazione, in particolare attraverso il riconoscimento reciproco e lo scambio elettronico dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli. È quindi necessario che il Sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (Eucaris) sia pienamente attuato e operativo, affinché possa essere utilizzato ai fini del presente regolamento. È auspicabile altresì che gli Stati membri, per semplificare le formalità di immatricolazione, si concedano reciprocamente il diritto di accesso ai propri dati di immatricolazione per migliorare lo scambio di informazioni e accelerare le procedure di immatricolazione. 11 Considerando 13 (13) Per realizzare l'obiettivo dello scambio di informazioni tra Stati membri attraverso mezzi interoperabili deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, per modificare gli allegati I e II del presente regolamento in funzione del progresso tecnico, in particolare per tener conto delle modifiche della direttiva 1999/37/CE o delle modifiche di altri atti dell'unione direttamente pertinenti per l'aggiornamento degli allegati I e II del presente regolamento, per quanto riguarda le condizioni che le imprese che utilizzano carte di circolazione professionali devono soddisfare per rispondere ai requisiti di buona reputazione e di competenza professionale e per quanto (13) Per realizzare l'obiettivo dello scambio di informazioni tra Stati membri attraverso mezzi interoperabili deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, per modificare gli allegati I e II del presente regolamento in funzione del progresso tecnico, in particolare per tener conto delle modifiche della direttiva 1999/37/CE o delle modifiche di altri atti dell'unione direttamente pertinenti per l'aggiornamento degli allegati I e II del presente regolamento, e per quanto riguarda la durata della validità delle carte di circolazione professionali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione proceda alle opportune consultazioni, anche di esperti. RR\ doc 11/50 PE v01-00

12 riguarda la durata della validità delle carte di circolazione professionali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione proceda alle opportune consultazioni, anche di esperti. Quando predispone atti delegati, la Commissione deve trasmettere simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, nei modi e nei tempi appropriati, i relativi documenti. Quando predispone atti delegati, la Commissione deve trasmettere simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, nei modi e nei tempi appropriati, i relativi documenti. 12 Considerando 14 (14) Per garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per definire procedure e specifiche comuni per l'applicazione software necessaria per lo scambio elettronico di dati relativi all'immatricolazione dei veicoli, in particolare il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per l'accesso ai registri elettronici nazionali e la loro consultazione, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza, e per stabilire il formato e il modello della carta di circolazione professionale. Tali competenze devono essere esercitate nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione 21, 21 GU L 55 del , pag. 13. (14) Per garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per definire procedure e specifiche comuni per l'applicazione software, in particolare Eucaris, necessaria per lo scambio elettronico di dati relativi all'immatricolazione dei veicoli, in particolare il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per l'accesso ai registri elettronici nazionali e la loro consultazione, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza, e per stabilire il formato e il modello della carta di circolazione professionale. Tali competenze devono essere esercitate nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione GU L 55 del , pag PE v /50 RR\ doc

13 Articolo 1 paragrafo 1 parte introduttiva 1. Il presente regolamento si applica ai seguenti veicoli: 1. Il presente regolamento si applica all'immatricolazione dei seguenti veicoli: 14 Articolo 1 paragrafo 1 lettera a a) i veicoli a motore e i rimorchi di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ; 22 GU L 263 del , pag. 1. a) i veicoli a motore e i rimorchi di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ; 22 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del , pag. 1). 15 Articolo 1 paragrafo 1 lettera b b) i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada, di cui all'articolo 1 della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 124 del , pag. 1. b) i veicoli a motore a due o tre ruote, ovvero i quadricicli destinati a circolare su strade pubbliche, di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio Regolamento (UE) n. 168/2013 del RR\ doc 13/50 PE v01-00

14 Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del , pag. 52). 16 Articolo 1 paragrafo 2 2. Il presente regolamento non si applica all'immatricolazione dei veicoli a motore immatricolati in un paese terzo. 2. Il presente regolamento si applica unicamente ai veicoli la cui ultima immatricolazione è stata effettuata in uno Stato membro e che sono traferiti da uno Stato membro a un altro. 17 Articolo 1 paragrafo 3 3. Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di esentare i veicoli a motore dall'immatricolazione conformemente alla direttiva 1999/37/CE. 3. Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di esentare i veicoli a motore dall'immatricolazione conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, direttiva 1999/37/CE. 18 Articolo 1 paragrafo 3 bis (nuovo) 3 bis. Il presente regolamento non pregiudica i diritti sovrani in materia fiscale degli Stati membri di imporre e riscuotere le tasse applicabili, conformemente al diritto PE v /50 RR\ doc

15 dell'unione, sui veicoli oggetto del presente regolamento. 19 Articolo 1 paragrafo 3 ter (nuovo) 3 ter. Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di adottare le disposizioni giuridiche necessarie per evitare l'elusione fiscale in relazione ai veicoli oggetto del presente regolamento. 20 Articolo 2 punto 1 1) "immatricolazione", l'autorizzazione amministrativa per l'immissione in circolazione di un veicolo, comportante la sua identificazione e l'attribuzione di un numero di serie, detto numero di immatricolazione; 1) "immatricolazione", l'immatricolazione quale definita all'articolo 2, lettera b), della direttiva 1999/37/CE; 21 Articolo 2 punto 2 2) "veicolo immatricolato in un altro Stato membro", un veicolo che dispone di una carta di circolazione valida rilasciata da un altro Stato membro; 2) "veicolo immatricolato in un altro Stato membro", un veicolo che dispone di una carta di circolazione valida e di un numero di immatricolazione rilasciati da un altro Stato membro; RR\ doc 15/50 PE v01-00

16 22 Articolo 2 punto 3 3) "intestatario della carta di circolazione", la persona a nome della quale un veicolo è immatricolato in uno Stato membro; 3) "intestatario della carta di circolazione", la persona fisica o giuridica a nome della quale un veicolo è immatricolato in uno Stato membro, identificata a norma dell'allegato I alla direttiva 1999/37/CE; 23 Articolo 2 punto 3 bis (nuovo) 3 bis) "intestatario del veicolo", la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare della carta di circolazione, che ha acquisito il diritto di utilizzare il veicolo per un determinato periodo di tempo, d'accordo con il proprietario del veicolo; 24 Articolo 2 punto 3 ter (nuovo) 3 ter) "carta di circolazione", la carta di circolazione quale definita all'articolo 2, lettera c), della direttiva 1999/37/CE; 25 PE v /50 RR\ doc

17 Articolo 2 punto 4 bis (nuovo) 4 bis) "veicolo d'interesse storico", un veicolo d'interesse storico quale definito all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 1bis ; 1 bis Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127, pag. 51) (2012/0184(COD)). 26 Articolo 2 punto 4 ter (nuovo) 4 ter) "autorità di immatricolazione dei veicoli", l'autorità o le autorità preposte all'immatricolazione dei veicoli o altri enti autorizzati che svolgono compiti connessi all'immatricolazione dei veicoli in uno Stato membro; 27 Articolo 2 punto 4 quater (nuovo) 4 quater) "immatricolazione temporanea", la carta di circolazione e la relativa targa di immatricolazione utilizzati per il trasferimento di un veicolo da uno Stato RR\ doc 17/50 PE v01-00

18 membro all'altro; 28 Articolo 3 paragrafo 1 bis (nuovo) 1 bis. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può chiedere l'immatricolazione nel proprio territorio di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro se l'intestatario del veicolo risiede normalmente nel suo territorio e utilizza il veicolo essenzialmente nello Stato membro di residenza normale su base permanente, vale a dire per almeno 185 giorni di ogni anno civile. 29 Articolo 3 paragrafo 2 lettera a a) per una società o altro organismo, con o senza personalità giuridica, lo Stato membro in cui è situata la sua amministrazione centrale; a) per una società o altro organismo, con o senza personalità giuridica, lo Stato membro in cui è stabilita la sua amministrazione centrale; 30 Articolo 3 paragrafo 2 lettera b b) per una filiale, agenzia o altro stabilimento di una società o altro organismo, lo Stato membro in cui è situata la filiale, agenzia o b) per una filiale, agenzia o altro stabilimento di una società o altro organismo, lo Stato membro in cui è stabilita la filiale, agenzia o altro PE v /50 RR\ doc

19 altro stabilimento; stabilimento; 31 Articolo 3 paragrafo 2 lettera c c) per una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale, lo Stato membro in cui esercita la sua attività principale; c) per una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale, lo Stato membro in cui è stabilita la sua attività principale; 32 Articolo 3 paragrafo 2 lettera d punto i i) il luogo in cui la persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali indicanti l'esistenza di uno stretto rapporto tra la persona in questione e il luogo in cui dimora; i) lo Stato membro in cui la persona dimora abitualmente, ossia per oltre 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali indicanti l'esistenza di uno stretto rapporto tra la persona in questione e il luogo in cui dimora; 33 Articolo 3 paragrafo 2 lettera d punto ii ii) nel caso di una persona i cui legami professionali sono situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che di conseguenza dimori alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, il luogo dei suoi legami personali, ii) nel caso di una persona i cui legami professionali sono situati in uno Stato membro diverso da quello dei suoi legami personali e che di conseguenza dimori alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, il luogo dei suoi legami personali, purché essa RR\ doc 19/50 PE v01-00

20 purché essa vi ritorni regolarmente. vi ritorni regolarmente. 34 Articolo 4 paragrafo 1 comma 1 Quando l'intestatario della carta di circolazione trasferisce la sua residenza normale in un altro Stato membro, chiede l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro entro sei mesi dal suo arrivo. Quando l'intestatario della carta di circolazione rilasciata in uno Stato membro trasferisce la sua residenza normale in un altro Stato membro, chiede l'immatricolazione di un veicolo entro tre mesi: a) per una persona fisica, dalla data in cui ha stabilito la sua residenza normale in un altro Stato membro; b) per una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale, dalla data in cui ha stabilito la sua attività in un altro Stato membro; c) per una persona giuridica, dalla data in cui si è stabilita in un altro Stato membro. 35 Articolo 4 paragrafo 1 comma 1 bis (nuovo) In deroga al primo comma, il periodo indicato è ridotto a 30 giorni qualora lo Stato membro preveda la possibilità di presentare online la domanda di immatricolazione di un veicolo. 36 Articolo 4 paragrafo 1 comma 1 ter (nuovo) PE v /50 RR\ doc

21 In caso di passaggio di proprietà di un veicolo immatricolato in uno Stato membro e di trasferimento dello stesso nello Stato membro di normale residenza del nuovo proprietario, quest'ultimo richiede l'immatricolazione del veicolo nei 30 giorni successivi al trasferimento del medesimo. 37 Articolo 4 paragrafo 1 comma 2 Durante il periodo di cui al primo comma, l'uso del veicolo non è oggetto di restrizioni. Durante i periodi di cui al primo e al terzo comma, l'uso del veicolo non è oggetto di restrizioni per motivi connessi alla sua immatricolazione. 38 Articolo 4 paragrafo 2 2. La domanda di immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro è presentata a un ente preposto all'immatricolazione dei veicoli e comprende le parti pertinenti della carta di circolazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/37/CE od ogni altro documento attestante la precedente immatricolazione in un altro Stato membro. 2. La domanda di immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro è presentata a un ente preposto all'immatricolazione dei veicoli e comprende le parti pertinenti della carta di circolazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/37/CE. Per i veicoli d'interesse storico, la domanda può includere ogni altro documento attestante la data di fabbricazione o la precedente immatricolazione in un altro Stato membro. 39 RR\ doc 21/50 PE v01-00

22 Articolo 4 paragrafo 3 3. Quando riceve una domanda di immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli raccoglie immediatamente i dati relativi alle voci elencate nell'allegato I direttamente dall'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato, conformemente all'articolo 7, e trasferisce tali dati nel proprio registro. 3. Quando riceve una domanda di immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli raccoglie immediatamente i dati relativi alle voci elencate all'articolo 7, paragrafo 2 bis, direttamente dal registro ufficiale dei veicoli dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato, conformemente all'articolo 7, e trasferisce tali dati nel proprio registro. 40 Articolo 4 paragrafo 3 bis (nuovo) 3 bis. Gli Stati membri possono identificare il veicolo prima della reimmatricolazione confrontando il suo numero d'identificazione con le informazioni sulla carta di circolazione e nel registro ufficiale dei veicoli dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato. 41 Articolo 4 paragrafo 4 parte introduttiva 4. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli possono effettuare controlli fisici del veicolo immatricolato in un altro Stato membro prima della sua immatricolazione 4. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli possono effettuare controlli fisici del veicolo immatricolato in un altro Stato membro prima della sua immatricolazione PE v /50 RR\ doc

23 solo nei seguenti casi: solo in uno o più dei seguenti casi: 42 Articolo 4 paragrafo 4 lettera a bis (nuova) a bis) se i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, lettere a) o b), mancano o sono incompleti nel registro dei veicoli dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato; 43 Articolo 4 paragrafo 4 lettera b b) se le informazioni fornite dal richiedente nel corso della procedura di immatricolazione differiscono da quelle che figurano nel registro dei veicoli dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato; b) se le informazioni fornite dal richiedente nel corso della procedura di immatricolazione differiscono da quelle contenute nel registro dei veicoli dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato; 44 Articolo 4 paragrafo 4 lettera c c) se gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli hanno ragionevoli motivi di ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato a norma dell'articolo 23 o 24 della direttiva 2007/46/CE o dell'articolo 15 della direttiva 2002/24/CE non siano equivalenti alle proprie; c) se vi sono ragionevoli motivi di ritenere che le disposizioni tecniche, diverse da quelle armonizzate dal diritto dell'unione, in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie; RR\ doc 23/50 PE v01-00

24 45 Articolo 4 paragrafo 4 lettera c bis (nuova) c bis) se il veicolo non è munito di un valido certificato del controllo tecnico; 46 Articolo 4 paragrafo 4 lettera d d) se è richiesto un controllo tecnico in caso di trasferimento della proprietà del veicolo o per i veicoli gravemente danneggiati. d) se il veicolo è gravemente danneggiato; 47 Articolo 4 paragrafo 4 lettera d bis (nuova) d bis) se è necessario effettuare controlli fisici a causa di modifiche apportate al veicolo dopo la precedente immatricolazione e il precedente controllo tecnico, che influiscono sui requisiti armonizzati di cui agli allegati IV o XI della direttiva 2007/46/CE o al regolamento (UE) n. 168/2013; 48 PE v /50 RR\ doc

25 Articolo 4 paragrafo 4 lettera d ter (nuova) d ter) se la legislazione nazionale prevede controlli fisici supplementari in relazione ai requisiti tecnici minimi di cui alla direttiva 2009/40/CE; 49 Articolo 4 paragrafo 4 bis (nuovo) 4 bis. Ai fini della reimmatricolazione uno Stato membro riconosce un certificato del controllo tecnico rilasciato da un altro Stato membro come se lo avesse rilasciato esso stesso, in conformità della direttiva 2014/45/UE 1bis. 1 bis Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127, pag. 51) (2012/0184(COD)). 50 Articolo 4 paragrafo 5 5. Quando immatricola un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli ne informa immediatamente l'ente omologo dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato da ultimo, nei 5. Quando un veicolo immatricolato in uno Stato membro è reimmatricolato in un altro Stato membro, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli ne informa immediatamente l'ente omologo dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato RR\ doc 25/50 PE v01-00

26 modi previsti dall'articolo 7. da ultimo, nei modi previsti dall'articolo Articolo 4 paragrafo 5 bis (nuovo) 5 bis. Allorché a uno Stato membro perviene una notifica di immatricolazione in un altro Stato membro, come disposto al paragrafo 5, esso procede senza indugio ad annullare o a sospendere l'immatricolazione del veicolo nel proprio territorio conformemente alle procedure nazionali di annullamento e sospensione. 52 Articolo 5 paragrafo -1 (nuovo) -1. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli rifiutano di immatricolare un veicolo immatricolato in un altro Stato membro soltanto in uno o più dei seguenti casi: a) i documenti di immatricolazione del veicolo sono stati smarriti o rubati, a meno che la persona fisica o giuridica che intende immatricolare il veicolo non possa chiaramente dimostrare di essere proprietaria del veicolo o titolare della carta di circolazione; b) il titolare della carta di circolazione non ha la propria residenza normale, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui intende immatricolare il veicolo; c) il soggetto che richiede la carta di circolazione temporanea non è in grado di PE v /50 RR\ doc

27 dimostrare la propria identità; d) non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo Articolo 5 paragrafo 1 parte introduttiva 1. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli possono rifiutare di immatricolare un veicolo immatricolato in un altro Stato membro solo nei seguenti casi: 1. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli possono rifiutare di immatricolare un veicolo immatricolato in un altro Stato membro soltanto in uno o più dei seguenti casi: 54 Articolo 5 paragrafo 1 lettera a a) quando non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2; soppresso 55 Articolo 5 paragrafo 1 lettera a bis (nuova) a bis) se il soggetto richiedente l'immatricolazione non è in grado di dimostrare di essere il proprietario del veicolo o il legittimo detentore; 56 RR\ doc 27/50 PE v01-00

28 Articolo 5 paragrafo 1 lettera b b) se del caso, quando non sono stati pagati i contributi o le tasse imposti da tale Stato per l'immatricolazione di cui all'articolo 4; b) se del caso, quando non sono stati pagati i contributi o le tasse imposti dallo Stato membro degli enti preposti all'immatricolazione di cui all'articolo 4; 57 Articolo 5 paragrafo 1 lettera b bis (nuova) b bis) eventualmente, se non sono state pagate le pertinenti tasse; 58 Articolo 5 paragrafo 1 lettera d parte introduttiva d) quando dalle informazioni raccolte nei modi previsti dall'articolo 7 risulta che: d) quando dalle informazioni raccolte nei modi previsti dall'articolo 7 o da altre informazioni risulta che il veicolo è gravemente danneggiato, rubato, rottamato o è stato ottenuto in maniera fraudolenta; 59 Articolo 5 paragrafo 1 lettera d punto i i) il veicolo è gravemente danneggiato, soppresso PE v /50 RR\ doc

29 rubato o rottamato; 60 Articolo 5 paragrafo 1 lettera d punto ii ii) i documenti di immatricolazione del veicolo sono stati rubati, a meno che l'intestatario del carta di circolazione possa dimostrare di essere il proprietario del veicolo; soppresso 61 Articolo 5 paragrafo 1 lettera d punto iii iii) il certificato del controllo tecnico obbligatorio è scaduto. soppresso 62 Articolo 5 paragrafo 1 lettera d bis (nuova) d bis) se il veicolo non è coperto da un'assicurazione di responsabilità civile, ove tale assicurazione sia un requisito essenziale per l'immatricolazione del veicolo ai sensi del diritto dello Stato membro in cui il veicolo andrà reimmatricolato. 63 RR\ doc 29/50 PE v01-00

30 Articolo 5 paragrafo 2 2. Ogni decisione di un ente preposto all'immatricolazione dei veicoli di rifiutare l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro è debitamente motivata. L'interessato può, entro un mese dalla data in cui gli è notificata la decisione negativa, chiedere al competente ente preposto all'immatricolazione dei veicoli di riesaminare la sua decisione. Nella richiesta sono specificati i motivi che giustificano tale riesame. Entro un mese dal ricevimento della richiesta, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli competente conferma o revoca la propria decisione. 2. Ogni decisione di un ente preposto all'immatricolazione dei veicoli di rifiutare l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro è debitamente motivata e include informazioni sulle modalità e sui termini di ricorso. L'interessato può, entro sei settimane dalla data in cui gli è notificata la decisione negativa, chiedere all'ente competente di riesaminare la sua decisione. Nella richiesta sono specificati i motivi che giustificano tale riesame. Entro sei settimane dal ricevimento della richiesta, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli competente conferma o revoca la propria decisione. Durante il riesame della decisione di rifiuto, il veicolo non può circolare nello Stato membro in cui è in fase di riesame la decisione in oggetto. 64 Articolo 6 paragrafo 1 1. Chiunque abbia acquistato in un altro Stato membro un veicolo sprovvisto di carta di circolazione può chiedere all'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli il rilascio di una carta di circolazione temporanea che gli consenta di trasferire tale veicolo in un altro Stato membro. La carta di circolazione temporanea è valida trenta giorni. 1. Chiunque abbia acquistato, ereditato, vinto o ricevuto in regalo in uno Stato membro diverso da quello di normale residenza un veicolo sprovvisto di carta di circolazione che trasferisce in un altro Stato membro, può chiedere il rilascio di un'apposita carta di circolazione temporanea che gli consenta di trasferire tale veicolo nello Stato membro in cui ha la residenza normale. La carta di circolazione temporanea ha una validità massima di trenta giorni e comunque non superiore alla validità del certificato di revisione. PE v /50 RR\ doc

31 65 Articolo 6 paragrafo 1 comma 1 bis (nuovo) La richiesta della carta di circolazione temporanea può essere inoltrata: a) all'ente preposto all'immatricolazione dello Stato membro di acquisto del veicolo o b) all'ente preposto all'immatricolazione dello Stato membro di residenza normale. 66 Articolo 6 paragrafo 2 2. Quando riceve una richiesta di carta di circolazione temporanea di cui al paragrafo 1, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli raccoglie immediatamente i dati relativi alle voci elencate nell'allegato I direttamente dall'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato, nei modi previsti dall'articolo 7, e trasferisce tali dati nel proprio registro. 2. Quando riceve una richiesta di carta di circolazione temporanea di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b), nello Stato membro di normale residenza dell'acquirente del veicolo, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli di tale Stato membro raccoglie immediatamente i dati relativi alle voci elencate all'articolo 7, paragrafo 2 bis, direttamente dall'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli dello Stato membro di ultima immatricolazione del veicolo, nei modi previsti dall'articolo 7 e trasferisce tali dati nel proprio registro. 67 Articolo 6 paragrafo 2 bis (nuovo) 2 bis. Gli enti preposti all'immatricolazione RR\ doc 31/50 PE v01-00

32 dei veicoli rifiutano di rilasciare la carta di circolazione temporanea di cui al paragrafo 1 soltanto in uno o più dei seguenti casi: a) i documenti di immatricolazione del veicolo sono stati smarriti o rubati, a meno che la persona fisica o giuridica che intende immatricolare il veicolo non possa dimostrare chiaramente di essere il titolare della carta di circolazione; b) il soggetto che richiede la carta di circolazione temporanea non è in grado di dimostrare la propria identità; 68 Articolo 6 paragrafo 3 parte introduttiva 3. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli possono rifiutare di rilasciare la carta di circolazione temporanea di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi: 3. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli possono rifiutare di rilasciare la carta di circolazione temporanea di cui al paragrafo 1 soltanto in uno o più dei seguenti casi: 69 Articolo 6 paragrafo 3 lettera b b) quando dalle informazioni raccolte nei modi previsti dall'articolo 7 o dalle informazioni figuranti nei registri ufficiali nazionali dei veicoli risulta che: b) quando dalle informazioni raccolte nei modi previsti dall'articolo 7 o dalle informazioni figuranti nei registri ufficiali nazionali dei veicoli risulta che il veicolo è gravemente danneggiato, rubato, rottamato o è stato ottenuto in maniera fraudolenta; 70 PE v /50 RR\ doc

33 Articolo 6 paragrafo 3 lettera b punto i i) il veicolo è gravemente danneggiato, rubato o rottamato; soppresso 71 Articolo 6 paragrafo 3 lettera b punto ii ii) i documenti di immatricolazione del veicolo sono stati rubati, a meno che l'intestatario del carta di circolazione possa dimostrare di essere il proprietario del veicolo; soppresso 72 Articolo 6 paragrafo 3 lettera b punto iii iii) il certificato del controllo tecnico obbligatorio è scaduto. soppresso 73 Articolo 6 paragrafo 3 lettera b bis (nuova) b bis) quando la responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo non ha una copertura assicurativa, ove quest'ultima costituisca un requisito RR\ doc 33/50 PE v01-00

34 essenziale per l'immatricolazione del veicolo. 74 Articolo 6 paragrafo 3 bis (nuovo) 3 bis. In caso di rilascio di una carta di circolazione temporanea ai sensi del paragrafo 1, lo Stato membro dell'ente che la rilascia include i dati del veicolo in questione nel registro elettronico ufficiale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis. 75 Articolo 6 paragrafo 3 ter (nuovo) 3 ter. Gli Stati membri garantiscono che la carta di circolazione temporanea sia conforme al formato e al modello specificato nell'allegato I della direttiva 1999/37/CE. 76 Articolo 7 paragrafo 1 1. Ai fini dell'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli concedono agli enti omologhi degli altri Stati membri l'accesso ai dati figuranti nei registri ufficiali dei veicoli relativi alle voci elencate nell'allegato I. 1. Ai fini dell'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli concedono agli enti omologhi degli altri Stati membri l'accesso ai dati figuranti nel loro registro ufficiale dei veicoli relativi alle voci menzionate al paragrafo 2 bis. PE v /50 RR\ doc

35 77 Articolo 7 paragrafo 1 bis (nuovo) 1 bis. Fatto salvo il paragrafo 3 e in particolare le disposizioni sull'esattezza delle informazioni fornite, gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli di ciascuno Stato membro riconoscono i dati conservati nei registri ufficiali dei veicoli degli altri Stati membri. 78 Articolo 7 paragrafo 2 comma 1 Ai fini di cui al paragrafo 1, gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli utilizzano l'applicazione software di cui all'allegato II. Ai fini di cui al paragrafo 1, gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli utilizzano l'applicazione software di cui al paragrafo 3 bis e all'allegato II. La Commissione garantisce la piena funzionalità dell'applicazione software. 79 Articolo 7 paragrafo 2 comma 2 Soltanto gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli possono accedere direttamente ai dati conservati e utilizzabili mediante l'applicazione software. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli adottano le misure necessarie per evitare che: Soltanto gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli e le altre autorità competenti accedono direttamente ai dati conservati e utilizzabili mediante l'applicazione software. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli adottano le misure necessarie per RR\ doc 35/50 PE v01-00

36 evitare che: 80 Articolo 7 paragrafo 2 comma 2 lettera c c) informazioni siano ricercate o trasmesse senza autorizzazione; c) informazioni siano ricercate, trasmesse o pubblicate senza autorizzazione; 81 Articolo 7 paragrafo 2 bis (nuovo) 2 bis. Sono forniti i seguenti dati: a) i dati relativi alle voci di cui all'allegato I; b) i dati tecnici dei veicoli di cui alla direttiva 1999/37/CE, allegato I, parti II.5 e II.6, voci D)-W); c) altri dati tecnici sui veicoli di cui alla direttiva 1999/37/CE, allegato I, o alle modifiche di tale direttiva, se disponibili; d) altri dati tecnici derivati dal certificato di conformità o dal certificato di omologazione individuale, quali descritti nella direttiva 2007/46/CE e nel regolamento (UE) n 168/2013, se disponibili. 82 Articolo 7 paragrafo 3 comma 1 3. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli negli Stati membri trattano i dati personali in conformità alla direttiva 95/46/CE e sotto la sorveglianza 3. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli negli Stati membri trattano i dati personali in conformità alla legislazione unionale e nazionale in materia di protezione PE v /50 RR\ doc

37 dell'autorità pubblica indipendente dello Stato membro di cui all'articolo 28 di tale direttiva. dei dati e sotto la sorveglianza dell'autorità pubblica indipendente dello Stato membro di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE. 83 Articolo 7 paragrafo 3 bis (nuovo) 3 bis. Ai fini dello scambio di informazioni sui dati di immatricolazione dei veicoli, gli Stati membri utilizzano una funzionalità dell'applicazione software del Sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (Eucaris) concepita in modo specifico per le finalità del presente regolamento in linea con l'allegato II. 84 Articolo 7 paragrafo 4 4. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le procedure e le specifiche comuni relative all'applicazione software di cui al paragrafo 2, in particolare il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per la consultazione dei registri elettronici nazionali, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le procedure e le specifiche comuni relative all'applicazione software di cui al paragrafo 3 bis, onde soddisfare i requisiti del presente regolamento, in particolare il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per la consultazione dei registri elettronici nazionali, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo Articolo 7 paragrafo 4 bis (nuovo) RR\ doc 37/50 PE v01-00

38 4 bis. La Commissione valuta periodicamente l'adeguatezza delle misure di sicurezza legate alla protezione dei dati scambiati utilizzando l'applicazione software di cui al paragrafo 3 bis, tenendo conto degli sviluppi a livello tecnologico e dell'evoluzione dei rischi. 86 Articolo 7 paragrafo 4 ter (nuovo) 4 ter. Ogni Stato membro sostiene i costi della gestione, dell'utilizzo e della manutenzione dell'applicazione software di cui al paragrafo 3 bis. 87 Articolo 8 paragrafo 1 parte introduttiva 1. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli possono rilasciare una o più carte di circolazione professionali a imprese che: 1. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli possono rilasciare una o più carte di circolazione professionali a case automobilistiche, costruttori di pezzi di ricambio, autofficine, concessionarie e imprese che provvedono al trasporto oltre frontiera dei veicoli, servizi tecnici e ispettorati, a condizione che il soggetto a cui viene rilasciato il certificato sia stabilito nel territorio dell'ente preposto all'immatricolazione. 88 Articolo 8 paragrafo 1 lettera a PE v /50 RR\ doc

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0063/

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0063/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0063/2019 4.2.2019 ***I RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per gli affari costituzionali 2017/0219(COD) 5.10.2017 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 18.1.2018 2017/0328(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo

Dettagli

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0025/

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0025/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0025/2016 4.2.2016 * RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'unione europea, del protocollo di modifica

Dettagli

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0206/

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0206/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0206/2016 16.6.2016 * RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'unione europea, del protocollo di modifica

Dettagli

Documento di seduta. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Documento di seduta. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0289/2017 28.9.2017 * RELAZIONE sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Portogallo dello scambio automatizzato di

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per gli affari costituzionali 2018/0805(NLE) 3.4.2018 * PROGETTO DI RELAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla fissazione del periodo in cui

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 26.9.2016 2016/0814(CNS) * PROGETTO DI RELAZIONE sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio

Dettagli

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0324/

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0324/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0324/2016 23.11.2016 ***I RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce gli elenchi delle procedure

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione giuridica 13.12.2013 2013/0268(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per i trasporti e il turismo 2012/0185(COD) 7.2.2013 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.10.2018 C(2018) 6929 final DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE del 25.10.2018 che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo

Dettagli

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0189/

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0189/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0189/2019 8.4.2019 * RELAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio che modifica lo statuto della BEI Richiesta di avviare la procedura di cui all'articolo

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i problemi economici e monetari 2016/0374(CNS) 7.3.2017 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per il commercio internazionale 2015/0218(COD) 11.11.2015 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 30.4.2013 2012/0082(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo

Dettagli

DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 29.4.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 127/129 DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2014 che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 4.4.2012 COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme per la semplificazione del trasferimento all'interno

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2012/0165(COD) 7.9.2012 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i problemi economici e monetari 2016/0360B(COD) 6.6.2017 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 7.7.2017 2017/0073(NLE) * PROGETTO DI RELAZIONE sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che

Dettagli

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0307/

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0307/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0307/2018 4.10.2018 * RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/83/CEE relativa all armonizzazione delle

Dettagli

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0149/

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0149/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0149/2018 26.4.2018 ***I RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 23.11.2016 2016/0105(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE 18.12.2015 L 332/19 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2015 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 13.8.2018 2018/0807(CNS) * PROGETTO DI RELAZIONE sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2016/0047(NLE) 5.10.2016 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE

Dettagli

6778/14 don/ms/s 1 DPG

6778/14 don/ms/s 1 DPG CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 4 marzo 2014 (OR. en) 6778/14 Fascicolo interistituzionale: 2013/0220 (COD) CODEC 505 JUSTCIV 45 PE 103 NOTA INFORMATIVA del: Segretariato generale al: Comitato

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 2013/0023(COD) 6.6.2013 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e

Dettagli

***II RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

***II RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0325/2016 14.11.2016 ***II RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento

Dettagli

Emendamento 4 Anneleen Van Bossuyt a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Emendamento 4 Anneleen Van Bossuyt a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 5.2.2019 A8-0318/4 Emendamento 4 Anneleen Van Bossuyt a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori Relazione Nicola Danti Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 2014/0202(COD) 6.1.2015 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo

Dettagli

EMENDAMENTI presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

EMENDAMENTI presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 6.12.2018 A8-0359/ 001-018 EMENDAMENTI 001-018 presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori Relazione Marlene Mizzi A8-0359/2018 Integrazione della legislazione dell'ue

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per lo sviluppo regionale 2016/0193(COD) 26.9.2016 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione giuridica 2016/0060(CNS) 29.3.2016 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 11.11.2013 2013/0232(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i trasporti e il turismo 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 30.12.2017 L 351/55 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2468 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2017 che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi

Dettagli

EMENDAMENTI presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

EMENDAMENTI presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 26.11.2018 A8-0346/ 001-018 EMENDAMENTI 001-018 presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori Relazione Daniel Dalton A8-0346/2018 Applicazione della norma Euro 5 per

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 28.4.2017 2017/0013(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo

Dettagli

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0267/

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0267/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0267/2016 28.9.2016 * RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica d'austria e la Romania, nell'interesse dell'unione

Dettagli

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag Direttiva 2001/92/CE della Commissione, del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a

Dettagli

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE) L 340/6 20.12.2017 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2382 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 29.11.2017 C(2017) 7845 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 29.11.2017 relativo alle modalità concernenti le procedure per la notifica dei veicoli

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287 PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Documento legislativo consolidato 11.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0287 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 luglio 2007 in vista dell'adozione

Dettagli

***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per la pesca 2015/0289(COD) 26.10.2017 ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 11.1.2012 2011/0229(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo

Dettagli

EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT 2014/0218(COD) Progetto di relazione Inés Ayala Sender (PE v01-00)

EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT 2014/0218(COD) Progetto di relazione Inés Ayala Sender (PE v01-00) PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per i trasporti e il turismo 10.11.2014 2014/0218(COD) EMENDAMENTI 2-17 Progetto di relazione Inés Ayala Sender (PE539.855v01-00) del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i problemi economici e monetari 2015/0076(NLE) 26.6.2015 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 31.3.2015 2015/0028(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6, e l'articolo 132,

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6, e l'articolo 132, L 314/66 1.12.2015 DECISIONE (UE) 2015/2218 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 20 novembre 2015 sulla procedura di esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 20.4.2004 L 113/37 RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2004 sull'uso di un formato comune europeo per le licenze rilasciate in conformità con la direttiva 95/ 18/CE del Consiglio relativa alle

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 55/4 REGOLAMENTO (UE) 2016/293 DELLA COMMISSIONE dal 1 o marzo 2016 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 giugno 2013 (24.06) (OR. en) 11236/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0159 (NLE)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 giugno 2013 (24.06) (OR. en) 11236/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0159 (NLE) CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 19 giugno 2013 (24.06) (OR. en) 11236/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0159 (NLE) ECO 121 ENT 197 MI 564 UNECE 18 PROPOSTA Mittente: Commissione europea Data:

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 5.6.2015 L 139/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/864 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9, DECISIONE (UE) 2017/710 DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2017 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2013/0226 (COD) 9878/1/16 REV 1 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: STATIS 35 TRANS 219 CODEC 823

Dettagli

Parlamento europeo

Parlamento europeo Parlamento europeo 2014-2019 TESTI APPROVATI Edizione provvisoria P8_TA-PROV(2016)0086 Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Tunisia ***I Risoluzione legislativa del Parlamento

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 85 I/60 27.3.2019 REGOLAMENTO (UE) 2019/503 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 marzo 2019 relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al

Dettagli

Proposta di. REGOLAMENTO (CE) n.../... DELLA COMMISSIONE

Proposta di. REGOLAMENTO (CE) n.../... DELLA COMMISSIONE Proposta di REGOLAMENTO (CE) n..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] concernente un regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.11.2017 C(2017) 7474 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 14.11.2017 sulle disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2089 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2089 DELLA COMMISSIONE 15.11.2017 L 297/13 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2089 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2017 sulle disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici

Dettagli

ESTRATTI DIRETTIVE EUROPEE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA. Direttiva del Consiglio 19 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE)

ESTRATTI DIRETTIVE EUROPEE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA. Direttiva del Consiglio 19 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE) ESTRATTI DIRETTIVE EUROPEE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA Direttiva del Consiglio 19 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE) Articolo 7 5. Si può essere titolari di un'unica patente di

Dettagli

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 24/1. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 24/1. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) CONSIGLIO 30. 1. 76 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 24/1 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1975 per il

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 2.3.2018 IT L 60/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/308 DELLA COMMISSIONE del 1 o marzo 2018 che stabilisce norme tecniche di attuazione per la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 1993L0094 IT 26.05.1999 001.002 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DIRETTIVA 93/94/CEE DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1993 relativa

Dettagli

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'unione europea, in sede di Comitato

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 79/18 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/500 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.1.2012 COM(2011) 938 definitivo 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 3.10.2017 EP-PE_TC1-COD(2017)0013 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 3 ottobre 2017 in vista dell'adozione

Dettagli

L 335/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 335/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 335/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 7.12.2012 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1156/2012 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2012 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE

Dettagli

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO * alla proposta della Commissione

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO * alla proposta della Commissione 7.3.2019 A8-0009/25 Emendamento 25 Karima Delli a nome della commissione per i trasporti e il turismo Relazione A8-0009/2019 Karima Delli Modifica del regolamento (UE) n. 1316/2013 in relazione al recesso

Dettagli

6779/14 don/ms/sp/s 1 JUR

6779/14 don/ms/sp/s 1 JUR CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 4 marzo 2014 (12.03) (OR. en) 6779/14 Fascicolo interistituzionale: 2013/0218 (COD) CODEC 506 AGRI 130 AUDIO 8 AVIATION 53 CHIMIE 10 COHOM 35 CORDROGUE 11 CODEX

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per i trasporti e il turismo 16.10.2013 2013/0166(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 ottobre 2014 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 ottobre 2014 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 ottobre 2014 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2014/0313 (NLE) 14254/14 PROPOSTA Origine: Data: 27 ottobre 2014 Destinatario: n. doc. Comm.: COM(2014) 678

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI Bruxelles, 6 marzo 2019 DOMANDE E RISPOSTE IN RELAZIONE AL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA PER QUANTO

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 dicembre2018 in vista dell'adozione

Dettagli

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO. che accompagna il documento

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO. che accompagna il documento COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 4.4.2012 SWD(2012) 82 final DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di regolamento del

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 31.10.2017 L 281/21 REGOLAMENTO (UE) 2017/1973 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 10.1.2019 L 8 I/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2019/26 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 gennaio 2019 che integra la legislazione dell'unione in materia di omologazione

Dettagli

Relazione Cláudia Monteiro de Aguiar Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

Relazione Cláudia Monteiro de Aguiar Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada 8.6.2018 A8-0193/ 001-014 EMENDAMENTI 001-014 presentati da Commissione per i trasporti e il turismo Relazione Cláudia Monteiro de Aguiar A8-0193/2018 Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente

Dettagli

TESTI APPROVATI. Mercati degli strumenti finanziari: fornitori di servizi di crowdfunding ***I

TESTI APPROVATI. Mercati degli strumenti finanziari: fornitori di servizi di crowdfunding ***I Parlamento europeo 204-209 TESTI APPROVATI P8_TA(209)0302 Mercati degli strumenti finanziari: fornitori di servizi di crowdfunding ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 209 sulla

Dettagli

A8-0062/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per i trasporti e il turismo. Relazione

A8-0062/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per i trasporti e il turismo. Relazione 11.2.2019 A8-0062/ 001-017 EMENDAMENTI 001-017 presentati da Commissione per i trasporti e il turismo Relazione Pavel Telička A8-0062/2019 Norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 171/100 26.6.2019 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1084 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'armonizzazione dell'elenco degli stabilimenti,

Dettagli

15083/16 hio/pdn/s 1 DRI

15083/16 hio/pdn/s 1 DRI Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º dicembre 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0229 (COD) 15083/16 NOTA INFORMATIVA Origine: Destinatario: Oggetto: I. INTRODUZIONE Segretariato generale

Dettagli

A8-0063/16. Emendamento 16 Adina-Ioana Vălean a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

A8-0063/16. Emendamento 16 Adina-Ioana Vălean a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 18.10.2018 A8-0063/16 Emendamento 16 Adina-Ioana Vălean a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare Relazione Giovanni La Via Ubicazione della sede dell'agenzia

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.2.2019 C(2019) 873 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 12.2.2019 relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati "CE" per i sottosistemi

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 1005/2010 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 1005/2010 DELLA COMMISSIONE L 291/36 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 9.11.2010 REGOLAMENTO (UE) N. 1005/2010 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2010 relativo ai requisiti di omologazione per i dispositivi di rimorchio dei veicoli

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 1996R2232 IT 20.01.2011 002.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) n. 2232/96 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 8 I. Legislazione. Atti non legislativi. 62 o anno. Edizione in lingua italiana. 10 gennaio 2019.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 8 I. Legislazione. Atti non legislativi. 62 o anno. Edizione in lingua italiana. 10 gennaio 2019. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 8 I Edizione in lingua italiana Legislazione 62 o anno 10 gennaio 2019 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento (UE) 2019/26 del Parlamento europeo

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE 18.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 46/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2014 che approva la sostanza attiva acido L-ascorbico a norma del regolamento

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i trasporti e il turismo 2017/0015(COD) 24.5.2017 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2008R0306 IT 23.04.2008 000.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 306/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile

Dettagli