RISOLUZIONE 33/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trasferimento da cooperativa di immobili classificati nella categoria catastale C1 - Iva
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- Costanza Marchetti
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1 RISOLUZIONE 33/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 1 marzo 2005 OGGETTO: Istanza di interpello - Trasferimento da cooperativa di immobili classificati nella categoria catastale C1 - Iva Con l istanza di interpello concernente la corretta determinazione della base imponibile ai fini Iva e l aliquota applicabile, l interpellante ha esposto il seguente QUESITO L interpellante - XX s.a.s. di Y - acquista da una società cooperativa due unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi/botteghe). In relazione a tale cessione, l istante chiede di conoscere ai fini dell applicazione dell Iva: 1. quale aliquota deve essere correttamente applicata; 2. i criteri di determinazione della base imponibile, in considerazione dei nuovi moltiplicatori catastali stabiliti dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dal decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla Legge 30 luglio 2004, n SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
2 Con riferimento al primo quesito - aliquota Iva applicabile - la società istante è del parere che al predetto atto di trasferimento possano applicarsi: l'aliquota del 10 per cento - se la cooperativa vende immobili che ha costruito o sui quali ha effettuato opere di ristrutturazione di entità tale da averne modificato radicalmente la destinazione e/o la struttura -; l'aliquota ordinaria del 20 per cento, nell ipotesi in cui, invece, la cooperativa non abbia costruito i predetti immobili. Relativamente al secondo quesito - determinazione della base imponibile - l interpellante ritiene che la rivalutazione dei moltiplicatori, introdotta dalla recente normativa, valga ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastale, e non come un identificazione del valore dell imponibile al quale, poi, applicare l Iva. RISPOSTA DELL AGENZIA DELL ENTRATE Relativamente ai quesiti posti, preliminarmente, si osserva, che gli stessi risultano carenti di ogni elemento necessario a stabilire con esattezza l aliquota applicabile alla fattispecie prospettata. In proposito si osserva che per le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato classificati nella categoria catastale C1, l aliquota Iva del 10 per cento trova applicazione nelle seguenti ipotesi: 1. cessioni effettuate da impresa costruttrice di fabbricati o porzioni di fabbricato in presenza delle condizioni e requisiti previsti al n undecies, Tabella A, parte III, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 (introdotto dall articolo 16 del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155) concernente le cessioni effettuate dall impresa 2
3 costruttrice di fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, ancorché non ultimati, purchè permanga l originaria destinazione ; 2. cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuate dalle imprese che hanno eseguito gli interventi (D.P.R. 633/1972, Tabella A, parte III, n quinquiesdecies). Ai sensi del combinato disposto dei n. 127-undecies) e n quinquiesdecies) della richiamata Tabella, quindi, per l applicazione dell aliquota ridotta alle cessioni di immobili classificati nella categoria C1 devono ricorrere i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi. Sotto il profilo soggettivo è richiesto che le cessioni siano effettuate da imprese costruttrici o da imprese che hanno effettuato su tali fabbricati gli interventi di recupero individuati dalla norma stessa. Sotto il profilo oggettivo è richiesto che ricorra una delle seguenti ipotesi: 1. che l unità immobiliare C1 sia compresa in un fabbricato non di lusso ai sensi della Legge n. 409 del 1948 (Legge Tupini), caratterizzato, cioè, dalla prevalente destinazione abitativa (50% più uno) della superficie dei piani sopraterra e da una limitata destinazione della stessa a negozi (non più del 25%); 2. che l immobile sia stato oggetto di un intervento di recupero o risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia, o inserito in un intervento di ristrutturazione urbanistica, ai sensi, rispettivamente, delle lettere c)-d)-e) dell articolo 31, comma 1, 3
4 della Legge n. 457 del 5 agosto 1978 (nuovo riferimento articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). Sulla portata applicativa dei n. 127-undecies) e n quinquiesdecies) della richiamata Tabella, peraltro, questa Amministrazione si e già pronunciata con circolare 2 marzo 1994, n. 1 ( capitolo 2, paragrafi 1 e 6). Pertanto, in assenza dei presupposti che determinano l applicazione della minore aliquota, si ritiene che ai trasferimenti dei predetti immobili, si applichi l aliquota Iva nella misura ordinaria del 20 per cento. In merito al secondo quesito - determinazione della base imponibile ai fini Iva - si fa presente che si deve fare riferimento all articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale, conformemente alle previsioni comunitarie (art. 11, VI dir. CEE n. 77/388) espressamente prevede che : la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti. Si richiama in proposito la risoluzione 29 aprile 1996, n. 62, consultabile sul sito nella banca dati Documentazione tributaria, concernente la portata applicativa dell articolo 15 del D.L. n. 45 del 1995, convertito dalla Legge n. 85 del 1995, il quale per le cessioni di immobili soggette ad Iva fa riferimento al parametro catastale determinato sulla base della rendita. La risoluzione chiarisce che Attraverso la disposizione recata dal citato articolo 15 non viene prevista deroga al criterio di determinazione della base imponibile riferito ai trasferimenti di fabbricati che è, comunque, costituito, secondo i principi delle direttive comunitarie recepiti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dall ammontare complessivo del corrispettivo dovuto al cedente secondo le condizioni contrattuali, ma viene riconosciuta rilevanza, ai fini dell esecuzione del controllo sulla corretta applicazione dell Iva. Continua precisando che non opera in via automatica la presunzione che sia stata ridotta la base imponibile, in quanto la norma contenuta nel 4
5 richiamato art. 15 è volta ad individuare ( ) situazioni che suggeriscono l opportunità di eseguire controlli da cui possano emergere elementi concreti che gli Uffici Iva possono utilizzare per l esercizio dei poteri di accertamento. Ai fini della determinazione del parametro che suggerisce agli uffici l opportunità di esercitare il potere di accertamento, si dovrà tener conto anche dei moltiplicatori da applicare alla rendita ai sensi della Legge n. 91 del 2004, come chiarito dall Agenzia delle Entrate in occasione della videoconferenza del 22 gennaio La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n
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