CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Prassi

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1 Risoluzione del 12/03/2002 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Interpello n /2001 presentato ai sensi dell'art. 11 della legge n.212 del 2000 concernente la concessione del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa previsto dall'art.7 della legge n. 488 del Sintesi: La risoluzione, relativa ad una istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativamente alla concessione del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa previsto dall'art. 7 della legge n. 488 del 1998, chiarisce che il suddetto credito, nella fattispecie in esame, può essere fatto valere in compensazione nella prossima dichiarazione dei redditi da presentare per l'anno d'imposta Testo: Con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, in data 13 novembre 2001, il signor TIZIO ha posto un quesito in merito all'applicabilità dell'articolo 7 della legge n. 488 del 1998, concernente il credito d'imposta concesso per il riacquisto della prima casa. 1

2 Esposizione del quesito Il contribuente ha acquistato nel 1989, direttamente dal costruttore, un immobile, usufruendo dell'aliquota IVA agevolata del 4%. Ha successivamente rivenduto tale immobile nel luglio del 1999 e ne ha acquistato, nel settembre dello stesso anno, un altro come prima abitazione. In relazione a quest'ultimo acquisto, il contribuente non ha usufruito del credito d'imposta previsto dal richiamato articolo 7, nè ai fini dell'imposta di registro nè ai fini dell'irpef, in quanto ha erroneamente ritenuto di non averne titolo. Poichè con la circolare n. 19 del 2001 è stato chiarito che il beneficio fiscale spetta anche in relazione all'ipotesi rappresentata, con la presente istanza di interpello viene chiesto se sia tuttora possibile usufruire di detto credito d'imposta. Soluzione prospettata dal contribuente Il contribuente ritiene di poter usufruire del credito d'imposta nella prossima dichiarazione dei redditi da presentare in relazione all'anno Risposta dell'agenzia delle Entrate L'articolo 7 della legge n. 488 del 1998 ha previsto l'attribuzione di un credito d'imposta a favore dei contribuenti che acquistino "entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per 2

3 la prima casa, un'altra abitazione non di lusso in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n " La norma dispone che il credito d'imposta in esame può essere "portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241." Con la circolare 1 marzo 2001, n. 19/E, l'agenzia delle Entrate ha, tra l'altro, fornito chiarimenti in relazione alla ipotesi in cui l'immobile alienato sia stato assoggettato ad IVA al momento dell'acquisto. Ciò in considerazione del fatto che nell'ambito della normativa IVA non era prevista una generale applicazione dell'aliquota agevolata del 4% per le cessioni di immobili abitativi costituenti "prima casa" per l'acquirente, presupposto al quale l'articolo 7 della legge n. 448 del 1998 subordina l'applicazione del credito d'imposta. Tale generale previsione, in analogia a quanto stabilito ai fini dell'imposta di registro, è stata introdotta, soltanto con il decreto legge 22 maggio 1993, n. 155 (convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243). La 3

4 disciplina IVA applicabile anteriormente, prevedeva, invece, l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% a tutte le cessioni di fabbricati non di lusso effettuate da imprese costruttrici e l'applicazione della aliquota "prima casa"alle sole cessioni dei suddetti immobili effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici. Risultava, pertanto, che i soggetti che avevano acquistato la propria abitazione da imprese costruttrici anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legge n.155 del 1993, non avevano formalmente usufruito della agevolazione cosiddetta "prima casa". Con la circolare n. 19/E citata, è stato chiarito che tale circostanza non preclude il diritto al beneficio del "credito d'imposta" qualora l'acquirente sia in grado di dimostrare che alla data di acquisto dell'immobile alienato era comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della cosiddetta "prima casa". La richiamata circolare, inoltre, con riferimento alla utilizzazione del credito in sede di pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, di successione e donazione dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ha precisato che il diritto si prescrive nel termine ordinario di 10 anni, mentre, nella ipotesi in cui venga esercitata l'opzione di utilizzare il credito in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche "il diritto di credito può essere esercitato solo ed esclusivamente in sede di presentazione della prima dichiarazione successiva alla data di acquisto". 4

5 Tali precisazioni, basate sul tenore letterale dell'articolo 7 della legge n. 448 del 1998, comporterebbero che il credito che non fosse stato fatto valere nella prima dichiarazione successiva al riacquisto, non potrebbe essere più utilizzato in diminuzione dell'irpef. Tuttavia, al fine di tutelare la buona fede del contribuente, si consente, limitatamente alla fattispecie in esame, di utilizzare detto credito ai fini dell'irpef a partire dalla dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta Ciò in quanto si deve ritenere che le obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione della norma istitutiva del "credito d'imposta prima casa" siano state superate soltanto con i chiarimenti forniti nella richiamata circolare n. 19 del Qualora in sede di riacquisto dell'abitazione il contribuente non abbia reso la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti prescritti per godere dell'agevolazione "prima casa" in relazione all'immobile alienato e non abbia, quindi, prodotto la relativa documentazione, così come indicato nella circolare 19/E, non è preclusa la spettanza del credito d'imposta sempreché il contribuente sia in possesso di documentazione, da produrre all'amministrazione finanziaria in caso di richiesta, idonea a comprovare la effettiva sussistenza di detti requisiti. La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n

6 RISOLUZIONE N.84/E Roma, 12 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Ufficio Persone Fisiche OGGETTO: Interpello n /2001 presentato ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 concernente la concessione del credito d imposta per il riacquisto della prima casa previsto dall art.7 della legge n. 488 del Con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000, in data 13 novembre 2001, il signor TIZIO ha posto un quesito in merito all applicabilità dell articolo 7 della legge n. 488 del 1998, concernente il credito d imposta concesso per il riacquisto della prima casa. Esposizione del quesito Il contribuente ha acquistato nel 1989, direttamente dal costruttore, un immobile, usufruendo dell aliquota IVA agevolata del 4%. Ha successivamente rivenduto tale immobile nel luglio del 1999 e ne ha acquistato, nel settembre dello stesso anno, un altro come prima abitazione. In relazione a quest ultimo acquisto, il contribuente non ha usufruito del 6

7 credito d imposta previsto dal richiamato articolo 7, né ai fini dell imposta di registro né ai fini dell IRPEF, in quanto ha erroneamente ritenuto di non averne titolo. Poiché con la circolare n. 19 del 2001 è stato chiarito che il beneficio fiscale spetta anche in relazione all ipotesi rappresentata, con la presente istanza di interpello viene chiesto se sia tuttora possibile usufruire di detto credito d imposta. Soluzione prospettata dal contribuente Il contribuente ritiene di poter usufruire del credito d imposta nella prossima dichiarazione dei redditi da presentare in relazione all anno Risposta dell Agenzia delle Entrate L articolo 7 della legge n. 488 del 1998 ha previsto l attribuzione di un credito d imposta a favore dei contribuenti che acquistino entro un anno dall alienazione dell immobile per il quale si è fruito dell aliquota agevolata prevista ai fini dell imposta di registro e dell imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un altra abitazione non di lusso in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 La norma dispone che il credito d imposta in esame può essere portato indiminuzione dall imposta di registro dovuta sull atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti 7

8 e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Con la circolare 1 marzo 2001, n. 19/E, l Agenzia delle Entrate ha, tra l altro, fornito chiarimenti in relazione alla ipotesi in cui l immobile alienato sia stato assoggettato ad IVA al momento dell acquisto. Ciò in considerazione del fatto che nell ambito della normativa IVA non era prevista una generale applicazione dell aliquota agevolata del 4% per le cessioni di immobili abitativi costituenti prima casa per l acquirente, presupposto al quale l articolo 7 della legge n. 448 del 1998 subordina l applicazione del credito d imposta. Tale generale previsione, in analogia a quanto stabilito ai fini dell imposta di registro, è stata introdotta, soltanto con il decreto legge 22 maggio 1993, n. 155 (convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243). La disciplina IVA applicabile anteriormente, prevedeva, invece, l applicazione dell aliquota IVA del 4% a tutte le cessioni di fabbricati non di lusso effettuate da imprese costruttrici e l applicazione della aliquota prima casa alle sole cessioni dei suddetti immobili effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici. Risultava, pertanto, che i soggetti che avevano acquistato la propria abitazione da imprese costruttrici anteriormente all entrata in vigore del 8

9 citato decreto legge n.155 del 1993, non avevano formalmente usufruito della agevolazione cosiddetta prima casa. Con la circolare n. 19/E citata, è stato chiarito che tale circostanza non preclude il diritto al beneficio del credito d imposta qualora l acquirente sia in grado di dimostrare che alla data di acquisto dell immobile alienato era comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della cosiddetta prima casa. La richiamata circolare, inoltre, con riferimento alla utilizzazione del credito in sede di pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, di successione e donazione dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ha precisato che il diritto si prescrive nel termine ordinario di 10 anni, mentre, nella ipotesi in cui venga esercitata l opzione di utilizzare il credito in diminuzione dell imposta sul reddito delle persone fisiche il diritto di credito può essere esercitato solo ed esclusivamente in sede di presentazione della prima dichiarazione successiva alla data di acquisto. Tali precisazioni, basate sul tenore letterale dell articolo 7 della legge n. 448 del 1998, comporterebbero che il credito che non fosse stato fatto valere nella prima dichiarazione successiva al riacquisto, non potrebbe essere più utilizzato in diminuzione dell IRPEF. Tuttavia, al fine di tutelare la buona fede del contribuente, si consente, limitatamente alla fattispecie in esame, di utilizzare detto credito ai fini dell IRPEF a partire dalla dichiarazione dei redditi riferita al periodo d imposta Ciò in quanto si deve ritenere che le obiettive condizioni di 9

10 incertezza sulla interpretazione della norma istitutiva del credito d imposta prima casa siano state superate soltanto con i chiarimenti forniti nella richiamata circolare n. 19 del Qualora in sede di riacquisto dell abitazione il contribuente non abbia reso la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti prescritti per godere dell agevolazione prima casa in relazione all immobile alienato e non abbia, quindi, prodotto la relativa documentazione, così come indicato nella circolare 19/E, non è preclusa la spettanza del credito d imposta semprechè il contribuente sia in possesso di documentazione, da produrre all amministrazione finanziaria in caso di richiesta, idonea a comprovare la effettiva sussistenza di detti requisiti. La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n

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