CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Prassi
|
|
- Benvenuto Di Marco
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Risoluzione del 12/03/2002 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Interpello n /2001 presentato ai sensi dell'art. 11 della legge n.212 del 2000 concernente la concessione del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa previsto dall'art.7 della legge n. 488 del Sintesi: La risoluzione, relativa ad una istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativamente alla concessione del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa previsto dall'art. 7 della legge n. 488 del 1998, chiarisce che il suddetto credito, nella fattispecie in esame, può essere fatto valere in compensazione nella prossima dichiarazione dei redditi da presentare per l'anno d'imposta Testo: Con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, in data 13 novembre 2001, il signor TIZIO ha posto un quesito in merito all'applicabilità dell'articolo 7 della legge n. 488 del 1998, concernente il credito d'imposta concesso per il riacquisto della prima casa. 1
2 Esposizione del quesito Il contribuente ha acquistato nel 1989, direttamente dal costruttore, un immobile, usufruendo dell'aliquota IVA agevolata del 4%. Ha successivamente rivenduto tale immobile nel luglio del 1999 e ne ha acquistato, nel settembre dello stesso anno, un altro come prima abitazione. In relazione a quest'ultimo acquisto, il contribuente non ha usufruito del credito d'imposta previsto dal richiamato articolo 7, nè ai fini dell'imposta di registro nè ai fini dell'irpef, in quanto ha erroneamente ritenuto di non averne titolo. Poichè con la circolare n. 19 del 2001 è stato chiarito che il beneficio fiscale spetta anche in relazione all'ipotesi rappresentata, con la presente istanza di interpello viene chiesto se sia tuttora possibile usufruire di detto credito d'imposta. Soluzione prospettata dal contribuente Il contribuente ritiene di poter usufruire del credito d'imposta nella prossima dichiarazione dei redditi da presentare in relazione all'anno Risposta dell'agenzia delle Entrate L'articolo 7 della legge n. 488 del 1998 ha previsto l'attribuzione di un credito d'imposta a favore dei contribuenti che acquistino "entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per 2
3 la prima casa, un'altra abitazione non di lusso in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n " La norma dispone che il credito d'imposta in esame può essere "portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241." Con la circolare 1 marzo 2001, n. 19/E, l'agenzia delle Entrate ha, tra l'altro, fornito chiarimenti in relazione alla ipotesi in cui l'immobile alienato sia stato assoggettato ad IVA al momento dell'acquisto. Ciò in considerazione del fatto che nell'ambito della normativa IVA non era prevista una generale applicazione dell'aliquota agevolata del 4% per le cessioni di immobili abitativi costituenti "prima casa" per l'acquirente, presupposto al quale l'articolo 7 della legge n. 448 del 1998 subordina l'applicazione del credito d'imposta. Tale generale previsione, in analogia a quanto stabilito ai fini dell'imposta di registro, è stata introdotta, soltanto con il decreto legge 22 maggio 1993, n. 155 (convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243). La 3
4 disciplina IVA applicabile anteriormente, prevedeva, invece, l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% a tutte le cessioni di fabbricati non di lusso effettuate da imprese costruttrici e l'applicazione della aliquota "prima casa"alle sole cessioni dei suddetti immobili effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici. Risultava, pertanto, che i soggetti che avevano acquistato la propria abitazione da imprese costruttrici anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legge n.155 del 1993, non avevano formalmente usufruito della agevolazione cosiddetta "prima casa". Con la circolare n. 19/E citata, è stato chiarito che tale circostanza non preclude il diritto al beneficio del "credito d'imposta" qualora l'acquirente sia in grado di dimostrare che alla data di acquisto dell'immobile alienato era comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della cosiddetta "prima casa". La richiamata circolare, inoltre, con riferimento alla utilizzazione del credito in sede di pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, di successione e donazione dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ha precisato che il diritto si prescrive nel termine ordinario di 10 anni, mentre, nella ipotesi in cui venga esercitata l'opzione di utilizzare il credito in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche "il diritto di credito può essere esercitato solo ed esclusivamente in sede di presentazione della prima dichiarazione successiva alla data di acquisto". 4
5 Tali precisazioni, basate sul tenore letterale dell'articolo 7 della legge n. 448 del 1998, comporterebbero che il credito che non fosse stato fatto valere nella prima dichiarazione successiva al riacquisto, non potrebbe essere più utilizzato in diminuzione dell'irpef. Tuttavia, al fine di tutelare la buona fede del contribuente, si consente, limitatamente alla fattispecie in esame, di utilizzare detto credito ai fini dell'irpef a partire dalla dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta Ciò in quanto si deve ritenere che le obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione della norma istitutiva del "credito d'imposta prima casa" siano state superate soltanto con i chiarimenti forniti nella richiamata circolare n. 19 del Qualora in sede di riacquisto dell'abitazione il contribuente non abbia reso la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti prescritti per godere dell'agevolazione "prima casa" in relazione all'immobile alienato e non abbia, quindi, prodotto la relativa documentazione, così come indicato nella circolare 19/E, non è preclusa la spettanza del credito d'imposta sempreché il contribuente sia in possesso di documentazione, da produrre all'amministrazione finanziaria in caso di richiesta, idonea a comprovare la effettiva sussistenza di detti requisiti. La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n
6 RISOLUZIONE N.84/E Roma, 12 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Ufficio Persone Fisiche OGGETTO: Interpello n /2001 presentato ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 concernente la concessione del credito d imposta per il riacquisto della prima casa previsto dall art.7 della legge n. 488 del Con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000, in data 13 novembre 2001, il signor TIZIO ha posto un quesito in merito all applicabilità dell articolo 7 della legge n. 488 del 1998, concernente il credito d imposta concesso per il riacquisto della prima casa. Esposizione del quesito Il contribuente ha acquistato nel 1989, direttamente dal costruttore, un immobile, usufruendo dell aliquota IVA agevolata del 4%. Ha successivamente rivenduto tale immobile nel luglio del 1999 e ne ha acquistato, nel settembre dello stesso anno, un altro come prima abitazione. In relazione a quest ultimo acquisto, il contribuente non ha usufruito del 6
7 credito d imposta previsto dal richiamato articolo 7, né ai fini dell imposta di registro né ai fini dell IRPEF, in quanto ha erroneamente ritenuto di non averne titolo. Poiché con la circolare n. 19 del 2001 è stato chiarito che il beneficio fiscale spetta anche in relazione all ipotesi rappresentata, con la presente istanza di interpello viene chiesto se sia tuttora possibile usufruire di detto credito d imposta. Soluzione prospettata dal contribuente Il contribuente ritiene di poter usufruire del credito d imposta nella prossima dichiarazione dei redditi da presentare in relazione all anno Risposta dell Agenzia delle Entrate L articolo 7 della legge n. 488 del 1998 ha previsto l attribuzione di un credito d imposta a favore dei contribuenti che acquistino entro un anno dall alienazione dell immobile per il quale si è fruito dell aliquota agevolata prevista ai fini dell imposta di registro e dell imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un altra abitazione non di lusso in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 La norma dispone che il credito d imposta in esame può essere portato indiminuzione dall imposta di registro dovuta sull atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti 7
8 e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Con la circolare 1 marzo 2001, n. 19/E, l Agenzia delle Entrate ha, tra l altro, fornito chiarimenti in relazione alla ipotesi in cui l immobile alienato sia stato assoggettato ad IVA al momento dell acquisto. Ciò in considerazione del fatto che nell ambito della normativa IVA non era prevista una generale applicazione dell aliquota agevolata del 4% per le cessioni di immobili abitativi costituenti prima casa per l acquirente, presupposto al quale l articolo 7 della legge n. 448 del 1998 subordina l applicazione del credito d imposta. Tale generale previsione, in analogia a quanto stabilito ai fini dell imposta di registro, è stata introdotta, soltanto con il decreto legge 22 maggio 1993, n. 155 (convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243). La disciplina IVA applicabile anteriormente, prevedeva, invece, l applicazione dell aliquota IVA del 4% a tutte le cessioni di fabbricati non di lusso effettuate da imprese costruttrici e l applicazione della aliquota prima casa alle sole cessioni dei suddetti immobili effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici. Risultava, pertanto, che i soggetti che avevano acquistato la propria abitazione da imprese costruttrici anteriormente all entrata in vigore del 8
9 citato decreto legge n.155 del 1993, non avevano formalmente usufruito della agevolazione cosiddetta prima casa. Con la circolare n. 19/E citata, è stato chiarito che tale circostanza non preclude il diritto al beneficio del credito d imposta qualora l acquirente sia in grado di dimostrare che alla data di acquisto dell immobile alienato era comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della cosiddetta prima casa. La richiamata circolare, inoltre, con riferimento alla utilizzazione del credito in sede di pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, di successione e donazione dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ha precisato che il diritto si prescrive nel termine ordinario di 10 anni, mentre, nella ipotesi in cui venga esercitata l opzione di utilizzare il credito in diminuzione dell imposta sul reddito delle persone fisiche il diritto di credito può essere esercitato solo ed esclusivamente in sede di presentazione della prima dichiarazione successiva alla data di acquisto. Tali precisazioni, basate sul tenore letterale dell articolo 7 della legge n. 448 del 1998, comporterebbero che il credito che non fosse stato fatto valere nella prima dichiarazione successiva al riacquisto, non potrebbe essere più utilizzato in diminuzione dell IRPEF. Tuttavia, al fine di tutelare la buona fede del contribuente, si consente, limitatamente alla fattispecie in esame, di utilizzare detto credito ai fini dell IRPEF a partire dalla dichiarazione dei redditi riferita al periodo d imposta Ciò in quanto si deve ritenere che le obiettive condizioni di 9
10 incertezza sulla interpretazione della norma istitutiva del credito d imposta prima casa siano state superate soltanto con i chiarimenti forniti nella richiamata circolare n. 19 del Qualora in sede di riacquisto dell abitazione il contribuente non abbia reso la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti prescritti per godere dell agevolazione prima casa in relazione all immobile alienato e non abbia, quindi, prodotto la relativa documentazione, così come indicato nella circolare 19/E, non è preclusa la spettanza del credito d imposta semprechè il contribuente sia in possesso di documentazione, da produrre all amministrazione finanziaria in caso di richiesta, idonea a comprovare la effettiva sussistenza di detti requisiti. La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n
Risoluzione del 03/04/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Risoluzione del 03/04/2008 n. 125 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito - Decadenza dai benefici di cui
DettagliCredito di imposta ex art. 7 L. n. 448/1998. Domande Frequenti
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Credito di imposta ex art. 7 L. n. 448/1998 Domande Frequenti Sommario 1. A chi è attribuito il credito di
DettagliOGGETTO: Agevolazione prima casa credito d imposta - pertinenza.
RISOLUZIONE N. 30/E Direzione Centrale Prot Normativa e Contenzioso OGGETTO: Roma, 01 febbraio 2008 OGGETTO: Agevolazione prima casa credito d imposta - pertinenza. Con l interpello specificato in oggetto,
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l applicabilità del regime agevolativo prima casa, è stato esposto il seguente
Risoluzione n. 86/E Direzione Centrale Normativa Roma, 04/07/2017 OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Applicazione delle agevolazioni riservate alla prima
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Prassi
RISOLUZIONE N. 213/E Roma, 08 agosto 2007 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.- interpretazione della nota II bis, Tariffa, I Parte, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 cessione
DettagliCREDITO D IMPOSTA PRIMA CASA CORRETTA INDICAZIONE DATI IN ATTO ERRORE MATERIALE NEL MODULO DI LIQUIDAZIONE RECUPERO D IMPOSTA - LEGITTIMITÀ
CREDITO D IMPOSTA PRIMA CASA CORRETTA INDICAZIONE DATI IN ATTO ERRORE MATERIALE NEL MODULO DI LIQUIDAZIONE RECUPERO D IMPOSTA - LEGITTIMITÀ Si prospetta la seguente fattispecie. In data 11 marzo 2015 il
DettagliRisoluzione del 16/03/2004 n. 44 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e
Risoluzione del 16/03/2004 n. 44 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Imposta di registro - Agevolazione c.d. "prima casa" - Decadenza Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Prassi
Risoluzione del 16/02/2006 n. 32 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Istanza d'interpello - Imposta di registro - Agevolazione c.d. prima casa Sintesi: La risoluzione
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE D INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMBOLI. Prassi
Risoluzione del 28/02/2008 n. 68 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Istanza di Interpello. Imposta sostitutiva. Mutui concessi da istituti previdenziali per la rinegoziazione
DettagliRisposta n.- Risposta n. 123
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n.- Risposta n. 123 OGGETTO: Applicabilità delle agevolazioni prima casa ai sensi dell articolo
DettagliRISOLUZIONE N.112/E QUESITO
RISOLUZIONE N.112/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 dicembre 2012 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell'amministrazione finanziaria. Alienazione dell'immobile, acquistato con l'agevolazione
DettagliRISOLUZIONE N.107/E QUESITO
RISOLUZIONE N.107/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 luglio 2005 OGGETTO: Iva - Agevolazioni fiscali previste dalla L. 263 del 1989 per le cessioni di ausili e protesi relativi a menomazioni
DettagliCon l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 comma QUESITO
Direzione Centrale Normativa Settore Imposte indirette Ufficia Registro e altri tributi indiretti Roma, 23 GIU. ioll ITOLLO GIANFRANCO VIA PIRANDELLO L l 4 30034 MIRA (VE) Direzione Regionale del Veneto
DettagliAgenzia delle Entrate. Risoluzione 5 luglio 2007, n.152/e
Agenzia delle Entrate Risoluzione 5 luglio 2007, n.152/e Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Sig. ALFA. Interpretazione della Legge n. 296 del 2006, commi da 344 a 349 - agevolazione
DettagliOGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.
RISOLUZIONE N. 86/E Roma, 20 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131
DettagliRisoluzione del 03/10/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Risoluzione del 03/10/2008 n. 370 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Agevolazione c.d. 'prima casa'
Dettagli730, Unico 2014 e Studi di settore
730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 73 31.07.2014 Agevolazioni per il riacquisto della prima casa In che cosa si concretizza, e la compilazione del modello Unico 2014 Categoria:
DettagliL AGEVOLAZIONE PRIMA CASA SPETTA ANCHE PER GLI ACQUISTI IN USUCAPIONE
L AGEVOLAZIONE PRIMA CASA SPETTA ANCHE PER GLI ACQUISTI IN USUCAPIONE di Francesco Buetto Le agevolazioni prima casa - introdotte dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, e disciplinate dalla nota II bis, dell'art.
DettagliDECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (Estratto) (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del )
APPENDICE DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (Estratto) Recante «Proroga e definizione di termini» (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30-12-2016) Testo coordinato con le modifiche apportate
DettagliRISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007
RISOLUZIONE N.143/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 giugno 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello Plusvalenza da cessione di immobile sito all'estero; opzione per l'applicazione dell'imposta
DettagliAgevolazioni prima casa - Ampliamento agevolato dell'immobile originario
Agevolazioni prima casa - Ampliamento agevolato dell'immobile originario di Massimo Pipino Pubblicato il 19 giugno 2009 Il proprietario di un abitazione ha titolo ad usufruire dei benefici prima casa nel
DettagliOGGETTO: Credito d imposta riacquisto prima casa
Informativa per la clientela di studio N. 58 del 26.04.2017 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Credito d imposta riacquisto prima casa Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo
DettagliRisoluzione n. 40/E. Roma,09 marzo 2007
Risoluzione n. 40/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,09 marzo 2007 Oggetto: Istanza di interpello - IVA - Presupposto soggettivo - Articolo 10, numero 8), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 -
DettagliDecreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 Riacquisizione da società conferitaria di immobile di interesse storico-artistico. - Risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 192 del 23 novembre 2001 Sintesi:
DettagliRISOLUZIONE N. 154/E
RISOLUZIONE N. 154/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19/12/2017 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazione prima casa -acquisto nuovo immobile da accorpare
DettagliGiovanni Panzera Notaio in Bologna. Tariffa notarile
Giovanni Panzera Notaio in Bologna Via Garibaldi, 7-40124 Bologna tel 051-6447682 - 580719 e-mail gpanzera@notariato.it PEC giovanni.panzera@postacertificata.notariato.it Web www.giovannipanzeranotaio.it
DettagliOGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Interpretazione dell art. 10, primo comma, n. 8) del D.P.R. n.
RISOLUZIONE N. 364/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 dicembre 2007 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Interpretazione dell art. 10, primo comma, n. 8) del D.P.R.
DettagliGiustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 51 07.07.2016 Prima casa: rileva la residenza del nucleo familiare Acquisto da parte dei coniugi. Rileva la coabitazione nell immobile Categoria:
Dettagli2. Ambito applicativo del credito d imposta
I commi 1 e 2 dello stesso art. 7 hanno inoltre previsto che i soggetti che acquistano, a qualsiasi titolo ed in presenza delle condizioni di cui alla Nota II-bis) della tariffa, parte prima, allegata
DettagliRisoluzione N. 126/E. Roma, 17/10/2017. Direzione Centrale Normativa
Risoluzione N. 126/E Direzione Centrale Normativa Roma, 17/10/2017 OGGETTO: Agevolazioni prima casa nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni, ai sensi dell articolo 69, comma 3, della legge
DettagliL'agevolazione prima casa e il criterio del prezzo valore_1
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti L'agevolazione prima casa e il criterio del prezzo valore_1 6 Settembre 2018 Tra le due discipline vi sono diverse analogie, ma
DettagliCNN Notizie Notiziario d'informazione del Consiglio Nazionale del Notariato del 04/02/2016
CNN Notizie Notiziario d'informazione del Consiglio Nazionale del Notariato del 04/02/2016 Segnalazioni Novità Prassi Interpretative LEGGE DI STABILITÀ 2016. Le risposte di Telefisco ai quesiti di interesse
DettagliAGEVOLAZIONE PRIMA CASA
Agenzia delle Entrate, ris. del 5 ottobre 2010, numero 94/E AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E ACQUISTO DI UNA SECONDA PERTINENZA di Alessandro Borgoglio Nel caso di cessione di un immobile abitativo, oggetto di
DettagliDecreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986, n. 99
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986, n. 99 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. Tariffa
DettagliRisoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.
Risoluzione n. 340/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.
DettagliOggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
RISOLUZIONE N.119/E Direzione Centrale Roma, 12 agosto 2005 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con istanza d interpello,
DettagliRISOLUZIONE N. 370/E
RISOLUZIONE N. 370/E Roma, 3 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Agevolazione c.d. prima casa - Art. 1 della
DettagliRISOLUZIONE N. 149/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 149/E Roma, 11 aprile 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Giovannini Gianluca OGGETTO: Istanza di interpello - Applicazione del c.d. sistema del prezzo valore alla cessione di
DettagliCOLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Codice Fiscale
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Codice Fiscale 80031160288 Prot. n. 747 circ. n. 234 Padova, 12 novembre 2001 Piazza De Gasperi, 45/A tel. 049-666273/299 fax 049-8754369 FISCO
DettagliRISOLUZIONE N.83 /E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 17 del QUESITO
RISOLUZIONE N.83 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello -ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione dell art. 17, comma 1, lett. a-bis),
DettagliLa Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 27 04.02.2016 Telefisco e la nuova detrazione Iva delle abitazioni Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2016 La Legge di Stabilità 2016 ha previsto
DettagliRoma, 5 febbraio Oggetto: Interpello /2001 ART. 11, legge , n. 212.
RISOLUZIONE N. 37/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2002 Oggetto: Interpello 954-140/2001 ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Con l istanza di interpello inoltrata ai sensi dell
DettagliRISOLUZIONE N. 243/E
RISOLUZIONE N. 243/E Direzione Centrale Normativa e contenzioso Roma, 11 settembre 2007 OGGETTO: Interpretazione art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972:applicabilità del reverse charge alle cooperative
DettagliRISOLUZIONE N. 99/E. Roma, 03 agosto 2006
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 agosto 2006 OGGETTO: istanza di Interpello - Determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e/o artistico posseduti
DettagliRISOLUZIONE N. 291/E. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Aliquota IVA applicabile ad edifici destinati ad attività di ricerca e formazione.
RISOLUZIONE N. 291/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 ottobre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Aliquota IVA
DettagliAlle pertinenze di immobili abitativi si applica il prezzo valore e l aliquota prevista per il bene principale.
Segnalazioni Novità Prassi Interpretative Alle pertinenze di immobili abitativi si applica il prezzo valore e l aliquota prevista per il bene principale. Agenzia delle Entrate Risoluzione 11 aprile 2008,
DettagliBREVIARIO PRIMA CASA. (a cura del notaio Raffaele Trabace) Anno 2010
BREVIARIO PRIMA CASA (a cura del notaio Raffaele Trabace) Anno 2010 1 INDICE I - ACQUISTI A TITOLO ONEROSO 3 II - ACQUISTI PER SUCCESSIONE E DONAZIONE. 12 III - PRINCIPALI DOCUMENTI DI PRASSI 14 IV - ALIQUOTE
DettagliOGGETTO: Agevolazioni prima casa (eventi sismici inagibilità)
Risoluzione N. 107 Direzione Centrale Normativa Roma, 01/08/2017 OGGETTO: Agevolazioni prima casa (eventi sismici inagibilità) Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell
DettagliPage 33 of 52 3. Per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l'entrata in vigore del presente testo unico, dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a norma dell'art.
DettagliRISOLUZIONE N 457/E QUESITO
RISOLUZIONE N 457/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,01 dicembre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Interpretazione dell'art. 9 comma 2 della
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE D INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMBOLI. Prassi
Circolare del 07/05/2001 n. 44 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Imposta sulle successioni e sulle donazioni - Legge 21 novembre 2000, n. 342, articolo 69. Sintesi: La
DettagliRISOLUZIONE N. 175/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 175/E Roma, 22 dicembre 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2005/191105 OGGETTO: Istanza di interpello articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 imposte
DettagliRISOLUZIONE N. 265/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 265/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Agevolazione prima casa - Pertinenze - (art.
DettagliRisoluzione del 17/03/2009 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e
Risoluzione del 17/03/2009 n. 67 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Istanza di interpello, articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Cooperative edilizie - Assegnazione
DettagliRisoluzione n. 76/E QUESITO
Risoluzione n. 76/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27luglio 2011 OGGETTO: Interpello. Applicabilità delle agevolazioni fiscali per i trasferimenti di fondi rustici siti in territori montani alle sentenze
DettagliAgenzia delle Entrate. RISOLUZIONE n. 13/E del 26 gennaio 2017
Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE n. 13/E del 26 gennaio 2017 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e costruzione entro un anno su terreno già di proprietà
DettagliRISOLUZIONE N. 22/E QUESITO. Direzione Centrale Coordinamento Normativo. Roma, 12 marzo 2018
RISOLUZIONE N. 22/E Direzione Centrale Coordinamento Normativo Roma, 12 marzo 2018 OGGETTO: Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212- Detrazione per lavori antisismici ai
Dettagli3. PROMEMORIA. Parte quinta: il credito d imposta 3.1. GUIDA AGLI ACQUISTI DI PRIMA CASA. di Raffaele Trabace
3. PROMEMORIA 3.1. GUIDA AGLI ACQUISTI DI PRIMA CASA di Raffaele Trabace Parte quinta: il credito d imposta Ai sensi dell art. 7, co. 1, legge 23 dicembre 1998, n. 448, al contribuente che provvede ad
DettagliNOVITA GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
NOVITA GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO NOVITA FISCALE E GIURSPRUDENZIALI DI INTERESSE NOTARILE MILANO 22 GENNAIO 2016 CASS., 19 GENNAIO 2016, N.
DettagliRoma, 10 agosto 2007
RISOLUZIONE N. 225/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 agosto 2007 Oggetto: Istanza d interpello - Limitazioni all utilizzo in compensazione del credito Iva da parte di società non operativa
DettagliRISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E
RISoma, 22 giugno 2009 E RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E Oggetto: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Iva. Registro. Imposte ipotecaria e catastale.
DettagliDetassazione dell'acquisto di abitazioni in classe A o B: i problemi tutt'ora aperti
Detassazione dell'acquisto di abitazioni in classe A o B: i problemi tutt'ora aperti di Massimo Pipino Abstract Come noto la Legge di Stabilità per il 2016 (all'articolo 1, comma 56) ha previsto che nel
Dettaglie il criterio del prezzo valore_3
Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Analisi e commenti L'agevolazione prima casa e il criterio del prezzo valore_3 In chiusura dell'approfondimento, una tabella riepilogativa in cui sono
DettagliRISOLUZIONE N. 68/E. Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, è stato esposto il seguente:
RISOLUZIONE N. 68/E Roma, 3 luglio 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Istanza di Interpello - Cessioni a titolo gratuito al Comune, di aree ed opere di urbanizzazione Applicabilità dell articolo
DettagliRISOLUZIONE N. 37/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 37/E Roma, 9 aprile 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Piani urbanistici particolareggiati - Obbligo di denuncia ex
DettagliRISOLUZIONE N. 121/E
RISOLUZIONE N. 121/E Roma, 01 giugno 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212. Sig. ALFA Con istanza di interpello, concernente
DettagliRISOLUZIONE N. 53/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione della
RISOLUZIONE N. 53/E Direzione Centrale Normativa Roma 27 aprile 2017 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212). (Agevolazioni prima casa - requisiti per accedere alle agevolazioni articolo
DettagliMODELLO UNICO-2012: TRE SITUAZIONI COMUNI DA APPROFONDIRE CREDITO IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI
MODELLO UNICO-2012: TRE SITUAZIONI COMUNI DA APPROFONDIRE CREDITO IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI La disciplina in oggetto (art.26 del TUIR) permette al Contribuente ( Persona fisica o società)
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 8 15.01.2016 Agevolazione prima casa: cosa cambia Legge di Stabilità 2016 Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2016 L agevolazione prima casa
DettagliRISOLUZIONE N. 27/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 7 marzo 2011 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti in merito alla fattispecie
DettagliRISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 16 febbraio 2015
RISOLUZIONE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Interpello - Cessione dal Comune agli assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in diritto di superficie Applicabilità
DettagliIVA - PRIMA CASA - RIVENDITA DI IMMOBILE IN CORSO DI COSTRUZIONE
SETTORE STUDI 1. Tributario n. 410-2013/T IVA - PRIMA CASA - RIVENDITA DI IMMOBILE IN CORSO DI COSTRUZIONE Si espone la seguente fattispecie. Un privato acquista da una impresa un fabbricato in corso di
DettagliLAVORO NOTTURNO Importo massimo euro Reddito inferiore a euro
LAVORO NOTTURNO L Agenzia delle Entrate ha provveduto a emanare chiarimenti, con una specifica Risoluzione (83 E del 17 agosto 2010), circa l applicabilità dell imposta sostitutiva del 10% prevista dal
DettagliRISOLUZIONE N. 95/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 95/E Direzione Centrale Normativa Roma, 3 novembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (prezzo valore - articolo 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005,
DettagliGiustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 51 29.06.2017 Prima casa: non decade chi edifica sul terreno di proprietà In caso di rivendita infraquinquennale il bonus prima casa resta per
DettagliOGGETTO: Istanza di Interpello - Beneficio del credito d imposta Articolo 7, commi 1 e 2, Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
RISOLUZIONE 87/E Roma 11 luglio 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello - Beneficio del credito d imposta Articolo 7, commi 1 e 2, Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
DettagliCon l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 83 OGGETTO: Plusvalenza da cessione infraquinquennale di box auto separatamente dall abitazione
DettagliRISOLUZIONE N. 166/E
RISOLUZIONE N. 166/E Roma, 22 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
DettagliGiovanni Panzera Notaio in Bologna. Tariffa notarile
Giovanni Panzera Notaio in Bologna Via Garibaldi, 7-40124 Bologna tel 051-6447682 - 580719 e-mail gpanzera@notariato.it PEC giovanni.panzera@postacertificata.notariato.it Web www.giovannipanzeranotaio.it
DettagliDi seguito si segnalano i paragrafi di maggiore interesse notarile. Paragrafo 3.1 ordinante del bonifico diverso dal beneficiario
FRA LE QUESTIONI INTERPRETATIVE TRATTATE DALL AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA CIRCOLARE 17/E, ALCUNI CHIARIMENTI IN MATERIA DI CREDITO DI IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA L Agenzia delle Entrate con la circolare
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 85 02.03.2017 Detrazione IVA delle abitazioni: proroga al 2017 Il decreto Milleproroghe A cura di: Andrea Amantea Categoria: Agevolazioni Sottocategoria:
DettagliIL MANCATO RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA CEDUTA ENTRO 5 ANNI DALL ACQUISTO
IL MANCATO RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA CEDUTA ENTRO 5 ANNI DALL ACQUISTO Art. 1, Nota II-bis, Tariffa Parte I, DPR n. 131/86 Risoluzione Agenzia Entrate 27.12.2012, n. 112/E L agevolazione prima casa è
DettagliAGEVOLAZIONI PRIMA CASA (Casi particolari - Fonte: Circolare 19/E 1 marzo 2001)
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (Casi particolari - Fonte: Circolare 19/E 1 marzo 2001) 1) ACQUISTO DELLA NUDA PROPRIETA' E' previsto espressamente dalla norma che l'agevolazione tributaria possa trovare applicazione
DettagliRisoluzione n.194 Roma 17/06/2002
Risoluzione n.194 Roma 17/06/2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Disciplina IVA applicabile alla cessione a terzi ed all assegnazione ad un socio di due immobili strumentali, entrambi
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 07 marzo 2011 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti in merito alla fattispecie
DettagliAGEVOLAZIONE PRIMA CASA : NUOVI CHIARIMENTI DAL FISCO
Agenzia delle Entrate, circ. del 7 giugno 2010, numero 31/E AGEVOLAZIONE PRIMA CASA : NUOVI CHIARIMENTI DAL FISCO di Alessandro Borgoglio L agevolazione prima casa spetta anche sull acquisto di un nuovo
DettagliTARIFFA 26 1986, 131 - PARTE PRIMA
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 [c.d. "TUR"] TARIFFA - PARTE PRIMA - Art. 1 Versione: 13 Modificativo: L. 24 dicembre 2007, n. 244 Decorrenza: Dal 1 gennaio 2008 1. Atti traslativi a titolo oneroso della
DettagliNOTARNEWS N. 12/2017 [REGIME IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE SOPPRESSO CON EFFETTO DAL 1 GENNAIO 2014]
3. PROMEMORIA TRASFERIMENTI OLTRE IL QUINQUENNIO DALLA ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA PARTE DELL' ATER IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PUBBLICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI CUI AL TITOLO IV DELLA
DettagliOGGETTO: Interpello /2007-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. CERASI PAOLO Codice Fiscale CRSPLA64A23H501Y Istanza presentata il 10/05/2007
Direzione Regionale del Lazio Ufficio Fiscalita' generale Roma, 19/06/2007 CERASI PAOLO VIALE TIZIANO 108 00196 ROMA (RM) Prot. n. 913-47256/2007 OGGETTO: Interpello 913-217/2007-ART.11, legge 27 luglio
DettagliTRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO DI IMMOBILI. Imposte dal 1 gennaio 2014
TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO DI IMMOBILI dal 1 gennaio 2014 1. NORME 1.1. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (GU n.67 del 23-3-2011 )
DettagliRisoluzione del 04/10/2001 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Risoluzione del 04/10/2001 n. 152 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Interpello.../2001 - Art. 11, legge 27.07.2000, n.212. Sigg.ri... Istanza - Utilizzo delle perdite
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 29 aprile 2003
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 aprile 2003 Oggetto: Istanza d interpello Credito d imposta per investimenti nelle aree depresse - Articolo 8 legge 23 dicembre 2000,
DettagliRISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 166/E
RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 166/E OGGETTO: Istanza di interpello - imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Con istanza di interpello,
Dettagli