CREDITO D IMPOSTA PRIMA CASA CORRETTA INDICAZIONE DATI IN ATTO ERRORE MATERIALE NEL MODULO DI LIQUIDAZIONE RECUPERO D IMPOSTA - LEGITTIMITÀ

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1 CREDITO D IMPOSTA PRIMA CASA CORRETTA INDICAZIONE DATI IN ATTO ERRORE MATERIALE NEL MODULO DI LIQUIDAZIONE RECUPERO D IMPOSTA - LEGITTIMITÀ Si prospetta la seguente fattispecie. In data 11 marzo 2015 il notaio ha rogitato la vendita di una villetta a schiera tra privati assoggettata a imposta di registro. L acquirente aveva appena venduto la sua prima casa d abitazione e pertanto poteva detrarre dal nuovo acquisto il credito d imposta pari a euro Nei giorni immediatamente precedenti la stipula è stata effettuata una modifica catastale che ha variato in aumento la rendita. In atto è stato correttamente indicato il valore catastale quale base imponibile per calcolare l imposta di registro mentre nella liquidazione, per mero errore materiale, è stato indicato il valore catastale più basso precedente alla modifica, l imposta di registro calcolata sulla base imponibile (sia quella più alta corretta euro che su quella più bassa errata euro 1.952) è stata comunque interamente assorbita dal credito d imposta di gran lunga superiore all imposta dovuta. In data 11 maggio 2015 è stato notificato al notaio un avviso di liquidazione dell imposta da parte dell Agenzia delle Entrate che ha richiesto il recupero dell imposta di registro per errata indicazione sul modello 69 della base imponibile. Si riferisce che nonostante il ricorso in autotutela l Agenzia delle Entrate pretende il pagamento dell imposta non ammettendo il suo assorbimento nel pur capiente credito d imposta. Ciò posto, si chiede di sapere se la pretesa dell Agenzia delle Entrate sia giustificata. Ai sensi dell art. 7 commi 1 e 2 della legge 448/1998 «Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. 1 / 5

2 L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi». L amministrazione finanziaria ha in proposito chiarito che l articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998, appena riportato «prevede l attribuzione di un credito d imposta, che riveste carattere personale a favore di coloro che, dopo aver trasferito un immobile acquisito con agevolazione prima casa ai fini delle imposte di registro o dell IVA, riacquistano a qualsiasi titolo entro un anno dall alienazione, un altra casa di abitazione non di lusso avente i requisiti previsti per fruire delle agevolazioni prima casa. Il credito è pari all ammontare dell imposta di registro o dell IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all imposta di registro o all IVA dovuta in relazione al successivo acquisto. Per fruire del credito d imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dell imposta di registro dovuta per lo stipulando atto» (1). In particolare, con circolare n. 19/E del 2001, è stato precisato che l atto di acquisto dell immobile dovrà contenere, oltre alle dichiarazioni previste dalla nota II-bis) all articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, l espressa richiesta del beneficio in argomento e 2 / 5

3 dovrà indicare gli elementi necessari per la determinazione del credito. Sarà, pertanto, necessario secondo l amministrazione: - indicare gli estremi dell atto di acquisto dell immobile sul quale era stata corrisposta l imposta di registro o l IVA in misura agevolata nonché l ammontare della stessa; - nel caso in cui per l acquisto del suddetto immobile era stata corrisposta l IVA ridotta in assenza della specifica agevolazione prima casa, rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell acquisto medesimo; - nell ipotesi in cui risulti corrisposta l IVA sull immobile alienato, produrre le relative fatture; - indicare gli estremi dell atto di alienazione dell immobile (2). Dall esame della normativa e dell interpretazione che se ne è data nella prassi emerge, dunque, che gli elementi necessari ai fini dell utilizzo del credito - per cui è necessaria una specifica dichiarazione di volontà - devono essere contenuti nell atto. Deve infatti risultare dall atto tanto la misura dell imposta versata sul primo acquisto quanto, evidentemente, gli elementi per la determinazione dell imposta dovuta sul nuovo acquisito, che possono facilmente ricavarsi dall atto. Pare importante inoltre rilevare come la disposizione in esame faccia riferimento, circa l importo da portare in diminuzione dal credito, all imposta dovuta. Dal dato testuale si può quindi ragionevolmente dedurre, che indipendentemente dalla liquidazione effettuata, il quantum del credito da utilizzare va determinato con riferimento all imposta effettivamente dovuta in base alle risultanze dell atto non già a quella riportata nel modulo di liquidazione. Partendo da questi presupposti, nel caso di specie, neppure pare possibile sostenere che il notaio sia incorso in un errore nella liquidazione. Infatti, facendo riferimento alle risultanze dell atto l imposta da versare sarà comunque pari a zero (in quanto il credito è ampiamente capiente) e, quindi, la liquidazione effettuata sarà corretta anche se per errore materiale i dati 3 / 5

4 indicati nel modulo di liquidazione non sono corrispondenti a quelli contenuti nell atto. In proposito pare utile ricordare che l amministrazione finanziaria ha esplicitamente ammesso la possibilità di fruire di un determinato regime fiscale e di determinare l imposta su base catastale anche in presenza di errori materiali nell indicazione della rendita, laddove correttamente sia stata espressa in atto specifica opzione e risultino sussistenti i presupposti di legge (3). Svolgendo un ragionamento analogo, laddove sia stata manifestata espressa volontà in atto e siano stati correttamente indicati i dati per la determinazione del credito e dell imposta dovuta, l amministrazione finanziaria non pare legittimata a disconoscere, ancorchè parzialmente, il beneficio ed a richiedere una differenza d imposta. Susanna Cannizzaro $11) Circ. 18/E 2013 $12) È stato sottolineato che, a fronte delle predette direttive ministeriali, le disposizioni in tema di credito d imposta non richiedono alcuna specifica documentazione da produrre né particolari formalità o menzioni da effettuare ai fini della fruibilità del credito in commento. Al riguardo, poiché dunque le indicazioni fornite dall Amministrazione finanziaria non trovano riscontro nelle norme, è stata sostenuta la possibilità di utilizzare il beneficio in parola anche nelle ipotesi di non completa osservanza delle prescrizioni ministeriali. In particolare, è stato sostenuto che, avendo l Amministrazione finanziaria necessità di conoscere la volontà del contribuente di utilizzare il credito, verificatisi i presupposti relativi, qualsiasi modo in cui tale volontà venga manifestata deve ritenersi idoneo allo scopo (si veda Studio CNN n bis, citato ). A tal fine, è stato peraltro precisato che sarebbe ( ) sufficiente una dichiarazione in merito alla spettanza del credito non 4 / 5

5 necessariamente inserita nell atto di acquisto, nel quale, tuttavia si badi bene devono essere comunque contenute le dichiarazioni previste dalle lettere a), b) e c) della Nota II-bis, trattandosi di un acquisto prima casa (così testualmente in Studio del CNN n /T, Note sulla circolare n. 19/E sul credito d imposta, est. BELLINI). Con particolare riferimento alla dichiarazione in atto di voler utilizzare il credito in detrazione dall imposta di registro dovuta per lo stipulando atto, l Amministrazione finanziaria, nella risoluzione n. 70/E dell 11 maggio del 2004 (in CNN Notizie del 13 maggio 2004), ha specificato che, avendo detta dichiarazione principalmente lo scopo di definire gli obblighi e le responsabilità dell ufficiale rogante in ordine alla misura dell imposta di registro da versare, la stessa si rende necessaria laddove il contribuente intenda appunto portare il credito in diminuzione dell imposta di registro relativa all atto di riacquisto (cfr. IANNIELLO-MONTESANO Le agevolazioni per l acquisto della prima casa, Milano 2002, 344 ss.). $13) Cfr. in tema di applicazione del meccanismo prezzo-valore la Ris. n. 176/E del 9 luglio / 5

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