RIMBORSO PIENO IN CASO DI MAGGIORI RITENUTE SULLE

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1 RIMBORSO PIENO IN CASO DI MAGGIORI RITENUTE SULLE PENSIONI INTEGRATIVE di Alessandro Borgoglio Con la risoluzione del 24 settembre 2010, numero 93/E, l Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni agli Uffici per la corretta determinazione del rimborso spettante ai contribuenti percettori di particolari trattamenti pensionistici integrativi, imponibili non integralmente ma soltanto per l 87,5% del loro ammontare. Nell ipotesi in cui sui trattamenti pensionistici integrativi siano state operate ritenute in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute, i contribuenti potranno presentare apposita istanza di rimborso per ottenere la restituzione dell indebito, e gli Uffici dell Agenzia delle Entrate non potranno limitarsi a rimborsare tali maggiori ritenute ma dovranno calcolare il rimborso effettivamente spettante a seguito di nuova liquidazione delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti. È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 24 settembre 2010, numero 93/E. L ISTANZA DI INTERPELLO Una Direzione Regionale ha chiesto alla struttura centrale dell Agenzia delle Entrate di pronunciarsi in merito alla corretta interpretazione dell articolo 38 del DPR 602/1973 1, giacché un associazione aveva chiesto chiarimenti in merito alle 1 L articolo 38 del DPR 602/1973 dispone che Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede

2 modalità di calcolo del rimborso spettante ai contribuenti che, a causa della mancata applicazione da parte del sostituito d imposta dell articolo 48-bis, comma 1, lettera d), del TUIR 2, in vigore fino al 31 dicembre 2000, avevano subito una tassazione Irpef sull intero ammontare della pensione integrativa percepita, anziché soltanto sull 87,5%, come previsto dalla citata disposizione. Un Ufficio, a fronte dell istanza avanzata da un contribuente, aveva determinato il rimborso applicando l aliquota corrispondente al primo scaglione IRPEF (23%) sulla quota di pensione detassata, pari al 12,5%, mentre egli risultava titolare di redditi di pensione tassati all aliquota marginale del 39%. Secondo la Direzione Regionale istante, tale operato non poteva ritenersi corretto, atteso che l Ufficio avrebbe dovuto, invece, riliquidare le dichiarazioni dei redditi del contribuente, considerando il reddito dichiarato diminuito della quota detassata del trattamento pensionistico integrativo, per addivenire, quindi, alla determinazione dell entità del rimborso effettivamente spettante. LA SOLUZIONE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti posti dall interpellante, ha innanzitutto delineato il quadro normativo di riferimento, ricordando che, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 47/2000, il D.Lgs. 124/1993 stabiliva che i fondi pensioni e le casse previdenziali erano soggetti ad un imposta sostitutiva dei redditi nella misura fissa di 10 milioni delle vecchie lire ovvero dello 0,50% del valore degli immobili nel caso in cui il loro patrimonio fosse costituito da tali beni. al rimborso mediante ordinativo di pagamento.. 2 L articolo 48-bis, comma 1, lettera d), del TUIR, in vigore fino al 31 dicembre 2000, prevedeva che per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g- quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se determinabili.

3 Pertanto, con il predetto articolo 48-bis, comma 1, lettera d), del TUIR, è stato previsto che le prestazioni periodiche integrative erogate da tali fondi fossero da assoggettare a tassazione nella misura dell 87,5%, al fine di riconoscere ai percettori, seppur forfettariamente, l imposta pagata dal fondo, ed evitare quindi una doppia tassazione su tali contribuenti (circ. 29/E del 2001). Anche dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. 47/2000, che ha sostanzialmente mutato tale disciplina fiscale, è stata comunque normativamente prevista la prosecuzione di tale trattamento tributario per tutte le prestazioni pensionistiche maturate sino al 31 dicembre 2000, nonché per le prestazioni erogate sottoforma di rendita dai predetti fondi pensioni integrativi, purché entro l anzidetto periodo temporale 3. A causa della convivenza di tali vecchie modalità di tassazione con i nuovi regimi previsti dalle leggi successive, sono stati spesso compiuti degli errori da parte dei sostituti d imposta, che hanno erroneamente assoggettato a tassazione l intero trattamento pensionistico integrativo anziché soltanto l 87,5%. In tale ipotesi, l Agenzia delle Entrate ha confermato come già sostenuto dalla Direzione Regionale istante che non è corretto che gli Uffici determinino l entità del rimborso in misura pari alle ritenute erroneamente effettuate in eccesso dal sostituto d imposta, ma è necessario che procedano a liquidare nuovamente le dichiarazioni dei contribuenti, considerando il reddito dichiarato diminuito della quota di prestazione pensionistica detassata (12,5%). Ciò in quanto, tale ultima procedura consente di determinare correttamente il rimborso, tenendo in considerazione tutto il maggior prelievo subito dai contribuenti per effetto del computo nel reddito complessivo di tutta la prestazione previdenziale integrativa. L Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che qualora il contribuente, nella sua istanza, abbia mal formulato la richiesta di rimborso, limitandosi ad indicare quanto trattenuto sulla quota del 12,5% della pensione integrativa, gli Uffici 3 Cfr. circolare del 26 giugno 2006, numero 25/E e risoluzione del 11 ottobre 2007, numero 285/E.

4 dovranno comunque procedere con le modalità anzidette riliquidazione e corretta determinazione del rimborso stante i principi di collaborazione e buona fede sanciti dallo Statuto del Contribuente: si tratta, in particolare, dell articolo 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che stabilisce che i rapporti fra amministrazione e contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, ma, soprattutto, dell articolo 6, comma 2, della medesima legge, che dispone che l amministrazione finanziaria deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ( ), richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, sia pure parziale, di un credito. Infine, l Amministrazione Finanziaria ha altresì chiarito che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti esonerati ex articolo 1 del DPR 600/ non è di ostacolo al riconoscimento del diritto del rimborso. A tal fine, i contribuenti devono presentare un istanza di rimborso, allegando la documentazione necessaria, oltre ad un prospetto riepilogativo dei calcoli 5. 4 L articolo 1, comma 4, del DPR 600/1973, stabilisce che Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione: a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili; b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 10, comma 3- bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire annue; b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi; c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila. 5 In tal senso si è espressa l Amministrazione Finanziaria, con la risoluzione del 30 gennaio 2008, numero 25/E, stabilendo che mancando la dichiarazione originaria, e non essendo

5 Tale domanda deve essere generalmente presentata nel termine di 48 mesi dalla data del pagamento eseguito in assenza dei presupposti o dal termine per il pagamento del saldo dell imposta 6 e, pertanto, nella fattispecie in oggetto, entro il termine di pagamento del saldo delle imposte relative all anno nel corso del quale sono state effettuate le maggiori ritenute. 13 ottobre 2010 Alessandro Borgoglio conseguentemente percorribile la modalità di cui al citato articolo 2, comma 8-bis, si conferma che, nella fattispecie in esame, le maggiori ritenute erroneamente operate dai sostituti possono essere recuperate mediante istanza di rimborso ai sensi dell articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, allegando, oltre ad una copia della documentazione, anche un prospetto riepilogativo dei calcoli. 6 Con la circolare del 4 maggio 2010, numero 23/E, l Agenzia delle Entrate ha stabilito che l istanza di rimborso di cui all articolo 38 del DPR 602/1973 è presentata entro il termine di quarantotto mesi dalla data del pagamento eseguito in assenza dei presupposti o dal termine per il pagamento del saldo di imposta.

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