Autore: Romanazzi Cesare In: Diritto tributario. 1. Il caso deciso.

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1 È possibile usufruire del credito di imposta per l'acquisto della prima casa anche fino al quarto acquisto (nota a Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sez. IV del 24 gennaio 2011, n. 9/04/11) Autore: Romanazzi Cesare In: Diritto tributario 1. Il caso deciso. La controversia ha avuto ad oggetto l'utilizzo del credito d'imposta attribuito agli acquirenti di abitazioni con i requisiti di "prima casa" ed, in particolare, l'applicazione dell'agevolazione nei cosiddetti acquisti a catena. Nella specie con primo atto di vendita del i ricorrenti hanno acquistato un'abitazione usufruendo del regime di agevolazione IVA per l'acquisto della prima casa, versando a titolo di imposta IVA la somma di 1.568,00. Con atto di compravendita gli stessi hanno venduto l'immobile precedentemente acquistato. Con secondo atto di compravendita del i coniugi hanno acquistato un appartamento ed un'autorimessa, usufruendo del regime di agevolazione IVA per l'acquistodella prima casa, versando la somma di 3.511,91 usufruendo del credito di imposta previsto dall'art. 7 della L n. 448, pari ad 1.568,00 versate in occasione del primo acquisto. 1 di 15

2 Successivamente hanno rivenduto i detti immobili. Con terzo atto di compravendita del , i ricorrenti hanno acquistato una nuova abitazione, chiedendo l'applicazione delle agevolazioni previste in nota II-Bis art. 1 Tariffa p.1 allegata D.P.R. 131/1986, pari al 3% per un importo di , utilizzando un credito per imposta versata IVA pari ad 3.511,91, di cui l'importo di credito per pari valore compensabili. Con atto di compravendita del hanno alienato l'abitazione precedentemente acquistata. Con quarto atto di vendita del , i ricorrenti hanno acquistato un'altra casa di abitazione, chiedendo l'applicazione delle agevolazioni previste ex L n. 549 per l'acquisto dell'abitazione principale, pari al 3% per un importo di 3.211,29, utilizzando un credito per imposta versata IVA pari ad 1.700,00 rinvenente dal precedente atto, di cui l'importo di credito per pari valore compensabili. L'Agenzia delle Entrate ha notificato ai contribuenti un avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni, ritenendo che in relazione all'ultimo atto stipulato con riferimento all'imposta di registro, si procedeva a recuperare il credito d'imposta erroneamente calcolato in quanto il precedente atto (terzo acquisto), non aveva generato alcun credito La questione. Se è possibile usufruire del credito di imposta per l'acquisto della prima casa nel quarto successivo acquisto e se lo stesso lo stesso possa essere costituito sia da somme versate materialmente che da somme versate a compensazione. 2 di 15

3 3. La risposta della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sez. IV- sentenza 24 gennaio 2011, n. 9/04/11. La Commissione, previa lettura sia del richiamato art. 7 della legge 448 del 23/ che delle Circ. n. 19/E del'01/03/2001, n. 48/E del 07/06/2002 e n. 38/E del 12/08/2005, ritiene legittimamente fondato il ricorso, in quanto il credito d'imposta di euro 1.700,00 compensato con l'imposta di registro dovuta per l'acquisto dell'abitazione con atto stipulato il 14/01/2009 registrato telematicamente il 22/01/2009 al n serie IT, risulta effettivamente generato dall'atto di compravendita del registrato il 04/05/2006 al n Infatti, dall'esame degli atti di compravendita allegati in copia al ricorso, e con il supporto dello schema riportato a pago 5 del ricorso, si rileva che i ricorrenti hanno determinato il credito d'imposta suddetto di euro 1.700,00 in conformità al principio stabilito con l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 448/1998, ed in osservanza dei chiarimenti ministeriali, con particolare riferimento alla Circ. 48/E del 07/06/2002 dell'agenzia delle Entrate (videoconferenza del 14/05/2002) al cui punto 1.4 è riportato un quesito (con domanda da parte di un contribuente e risposta da parte di funzionario dell'agenzia delle Entrate) che, in quanto simile alla fattispecie oggetto del presente esame, riconosce «... corretto il comportamento prospettato non rilevando, nel caso di specie la circostanza per cui il contribuente abbia più volte alienato e riacquistato l'abitazione principale.». In buona sostanza, fermo restante il requisito temporale, si ritiene corretto e quindi legittimo che, a prescindere dal numero dei riacquisti che si possono succedere, tutti riguardanti la destinazione di abitazione principale, il credito d'imposta deve essere commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'iva corrisposta per il primo o precedente acquisto agevolato e, in ogni caso il detto credito non può essere superiore a quanto corrisposto per imposte sul secondo o successivo acquisto, ovvero tra due successivi acquisti spetta il minore credito degli importi versati. Quanto esposto trova conferma in tutto quanto determinato dai ricorrenti acquirenti, atteso che il credito d'imposta di euro 1.700,00 è stato determinato dal terzo acquisto (per somma dovuta per imposta di registro e non versata) comparato con l'iva di euro 3.511,91 dovuta per il secondo acquisto, anche se detta somma non è stata interamente assolta per scomputo del precedente acquisto effettuato nell'anno di 15

4 4. Nota esplicativa. L'articolo 7 della L. 448 del 23/12/1998 (finanziaria 1999) contenente Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali. ha previsto 1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto. 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche 6 dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.. Il Ministero delle Finanze, con ********* n. 19/E Agenzia delle Entrate dell'01/03/2001 in tema di Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette - Beneficio del credito d'imposta previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, commi 1 e 2 - Agevolazioni tributarie ha previsto in 4 di 15

5 ordine alla Determinazione del credito che 1.4 L'importo del credito d'imposta è commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'iva corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore alla imposta di registro o all'iva corrisposta in relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto, ammonta al minore degli importi dei tributi applicati. Anche la Circolare n. 38 del 12 agosto 2005 della Direzione centrale normativa e contenzioso sulle Agevolazioni fiscali per l'acquisto della c.d. "prima casa" Art. 1, Tariffa parte prima, nota II-bis), DPR 26 aprile 1986, n. 131 ha chiarito che L'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 attribuisce un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'iva corrisposta in relazione al precedente acquisto che abbia fruito dell'agevolazione "prima casa". Il riconoscimento di tale credito d'imposta è a favore di coloro che acquistano "entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico Registro dell'imposta di registro" (Circ. 19/E del 2001, par. 1.1.).... In ordine alla possibilità di usufruire del credito di imposta per l'acquisto della prima casa nel quarto successivo acquisto, è opportuno richiamare preliminarmente la Sentenza n. 148 del 29 maggio 2006 emanata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sez. 23, con la quale si è precisato che (...) la legge non pone limitazioni cronologiche, nè pone limiti al numero degli acquisti. L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 7 della L. n. 448/1998 prevede infatti che "l'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore... della legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto". Gli unici limiti che la norma pone sono di natura quantitativa: infatti, il credito spetta "fino a concorrenza dell'imposta... corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato" ed il suo ammontare "in ogni caso, non può essere superiore... all'imposta... dovuta (... non versata) per l' acquisto agevolato della nuova casa d' abitazione. Si può affermare, quindi, che nell'ipotesi di un terzo o quarto acquisto, il credito d'imposta, se non può mai essere superiore all'imposta dovuta in relazione all'ultimo acquisto, spetta comunque sino a concorrenza dell'imposta corrisposta in relazione a quello precedente e che il riconoscimento del credito di imposta spetta indipendentemente dal numero dei trasferimenti. 5 di 15

6 In relazione alla natura del detto credito, è possibile precisare che il legislatore ha voluto procedere, ricorrendone gli specifici presupposti, alla semplice ed esplicita attribuzione di un credito in favore del contribuente, cioè allo spontaneo ed unilaterale riconoscimento di un diritto di credito. Esso, pur consistendo di fatto una forma agevolazione per l'acquisto della prima casa, è formalmente un credito, e non certo uno sgravio, un abbuono, una riduzione, una detrazione, uno sconto, una defalcazione, una diminuzione. Sulla costituzione del detto credito, è ormai orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale lo stesso possa essere formato sia dalle somme versate materialmente che da somme versate a compensazione. La Circolare 19/E al punto 1.5 prevede, infatti, una facoltà alternativa per il contribuente di utilizzare il detto credito in diminuzione o compensazione del nuovo acquisto o di versarlo ed utilizzarlo come previsto dal punto della, senza che per questo cambi la natura e quantità del credito o la futura trattazione della somma. La Circolare 48/E del offre, inoltre, un esplicito esempio del calcolo del credito di imposta che tiene conto proprio di tale principio. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con pronuncia del RR 14191/05, ha affermato che... dall'imposta di registro dovuta si può detrarre l'intero credito utilizzato in occasione del secondo acquisto, compresa la parte versata come compensazione con il credito di imposta derivante dal primo acquisto. (Cfr.: Riv. Not. 2006, ). Alla luce di tanto, quindi, la che il detto credito sia costituito solo dalle somme 7 numericamente ed effettivamente versata non trova alcun sostegno anche in quanto in caso di IVA occorre per forza versare e dopo compensare in dichiarazione dei redditi e, quindi, diventano somme effettivamente versate, per l'imposta di registro il contribuente può invece scegliere se versare o compensare immediatamente senza che questo pregiudichi il cambiamento del trattamento futuro della cifra. 6 di 15

7 5. Precedenti giurisprudenziali. Commissione Tributaria Provinciale di Milano, del RR 14191/05 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI SEZIONE 4 riunita con l'intervento dei Signori: FINOCCHI LECCISI FEDERICO Presidente SASSO ANDREA Relalore MICCOLIS VINCENZO Giudice ha emesso la seguente 7 di 15

8 SENTENZA - sul ricorso n 737/10 depositato il 04/02/ avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n 091T00142QOOOP001/2/3 REGISTRO contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BARI 1 proposto dai ricorrenti: ** ** difeso da: ROMANAZZI AVV. ****** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 8 di 15

9 FATTO L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 1, oggi Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Bari - Ufficio Controlli, con avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n. 09/1T/001420/000/P001, notificato in data 04/12/2009 ai sigg.ri ** ** venditore, debitori in solido, relativamente all'atto di compravendita di un fabbricato stipulato il 14/01/2009, facendo riferimento all'imposta di registro per l'atto innanzi specificato ha recuperato il credito d'imposta di euro 1.700,00, oltre spese di euro 18,00, erroneamente calcolato in quanto l'atto n del 04/05/2006 registrato presso l'ufficio di Padova 2, non generato alcun credito (Circ. 38 del 12/08/2005 e Circo 19 dell'01/03/2001). I predetti signori, nelle rispettive posizioni di acquirenti e venditore, rappresentati e difesi dall'avv. ****************, hanno proposto congiuntamente ricorso in data 26/01/2010, contro l'agenzia delle Entrate Dir. Provo di Bari, avverso il suddetto avviso di liquidazione e irrogazione sanzione per i seguenti motivi. 1 Il procuratore fatto la premessa che i coniugi ricorrenti ** ** e ** ************ a far data dal 15/07/1998 e fino alla data dell'ultimo acquisto, oggetto del contendere, di cui all'atto del 14/01/09, registrato il 22/01/2009, nella loro qualità di acquirenti hanno chiesto che l'applicazione delle imposte di registro avvenisse sulla base imponibile costituita dal valore dei diritti immobiliari detenni nato ex art. 52, commi 4 e 5, D.P.R. 131/86 pari a euro ,09, chiedendo l'applicazione delle agevolazioni previste ex lege 549 del 28/12/95 per l'acquisto dell'abitazione principale, pari al 3% per un importo di euro 3.211,29, utilizzando un credito per imposta IVA versata pari a euro 1.700,00 rinvenente dal precedente atto di compravendita, di cui l'importo di credito di pari valore compensabile (all.8), che in data 04/12/2009 veniva notificato l'atto impugnato con invito al suddetto pagamento. 9 di 15

10 Tutto ciò premesso, il ricorrente evidenziando che l'oggetto della controversia è l'utilizzo del credito di imposta agli acquirenti di abitazioni con i requisiti di "prima casa", e, in particolare, l'applicazione dell'agevolazione nei cosiddetti acquisti a catena, lamenta: 1) la violazione dell'art. 7 della legge n. 448 del 23/12/1998 (finanziaria anno 1999). Fa presente che la detta legge dispone che in presenza di acquisto entro un anno dall'alienazione dell'abitazione per la quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'iva per la prima casa, sulla nuova casa, non di lusso, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'iva corrisposta in relazione al precedente acquisto. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'acquisto agevolato che lo determina. A supporto di quanto sostenuto riporta in sintesi i chiarimenti alla norma forniti con le Circolari n. 19/E dell'01/03/2001 e n. 38 del 12/08/2005; 2) difetto, carenza ed inadeguatezza di motivazione; infondatezza nel merito. Rileva che pur richiamandosi alle predette circolari l'ufficio non chiarisce il motivo per il quale il credito contestato non è stato generato dall'atto precedente registrato a Padova il 05/05/2006 (a pag. 5 del ricorso riporta schema di determinazione del credito); 3) sulla natura del credito di imposta maturato dai ricorrenti. A riguardo riporta giurisprudenza e chiarimenti ministeriali a conforto dell'operato eseguito. 10 di 15

11 Il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione per sussistenti elementi previsti dalla relativa norma. L'Ufficio con controdeduzioni presentate il 17/03/20 l rileva, con particolare esposizione di un esempio riguardante i conteggi del credito d'imposta per l'acquisto della prima casa con i passaggi avvenuti nei successivi acquisti, l'esattezza del proprio operato e conseguente legittimità della richiesta avanzata. Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e della sospensiva. Il ricorrente con memorie illustrative presentate il 29/04/2010 insiste della richiesta cautelare allegando alla nota una documentazione riguardante i modesti redditi di cui i propri assistiti dispongono mensilmente. All'udienza del 10/05/2010 la Commissione; sentito il relatore, con ordinanza n. 74/4/2010, ha rigettato la sospensiva richiesta. Il ricorrente con memorie presentate il 27/10/2010 ribadisce quanto eccepito nel ricorso introduttivo con una più articolata esposizione dei motivi riguardanti "la natura del credito d'imposta", e non 2 di "abbuono", e del carattere personale; nonché sul calcolo del credito d'imposta e sulla corrispondenza imposta "dovuta"ed imposta "versata", con evidenziazione che la fattispecie oggetto del presente ricorso è l'utilizzo del credito d'imposta sugli acquisti plurimi di prima casa, al cui proposito, per maggior chiarezza oltre alla norma, richiama la Circolare n. 48 del 07/06/2002 ed in particolare l'esempio che riporta; precisa che l'esempio riportato dalla citata circolare 48/2002 sviluppa il calcolo prendendo in considerazione l'iva, il cui diverso tributo, comunque, non può variare con l'imposta di registro in quanto 11 di 15

12 è la stessa norma che attribuisce la facoltà alternativa al contribuente di utilizzare il detto credito in diminuzione o compensazione del nuovo acquisto o di versarlo ed utilizzarlo come previsto al p.1.5 della Circ. n. 19/E, senza che per questo cambi la natura del credito o la! futura trattazione della somma. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'atto impugnato. All'odierna udienza la Commissione, sentito il relatore, si riserva la decisione che, tuttavia, scioglie al termine della seduta decidendo per quanto di seguito si specifica. MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia in esame, come sopra specificato, è sorta per il fatto che l'ufficio non ha riconosciuto ai ricorrenti, nello specifico ai sigg. ** ** e coniuge ** ************, nella loro qualità di acquirenti e principali debitori, il credito d'imposta di euro 1.700,00 riveniente dal precedente acquisto della prima casa, posto che esso è uno dei numerosi acquisti per l'abitazione principale che si sono susseguiti nel tempo; si rileva nel contempo che il ricorrente ** Michele, nella sua qualità di venditore, è debitore in solido con gli acquirenti. L'Ufficio, inoltre, palesa nell'atto amministrativo, notificato alle controparti, che l'atto di compravendita registrato al n del 04/05/2006 dall'ufficio di Padova 2, non avrebbe generato alcun credito; a sostegno indica tra parentesi le Circo n. 38/E del 12/8/2005 e n. 19/E dell'01/03/2001. Infine, contro l'affermazione di parte ricorrente che l'oggetto del contendere è un credito d'imposta l'ufficio con le controdeduzioni presentate deduce: primo, che al credito d'imposta in questione va attribuita la sua vera natura di "abbuono fiscale" e non di credito d'imposta avente natura di "compensazione d'imposta", come confusamente risulta assegnato dai ricorrenti; secondo, che la portata in detrazione dello stesso abbuono, scaturente dal primo acquisto nelle varie operazioni successive, realizzerebbe in tal modo una ripetuta duplicazione della detrazione, come rileva l'esempio che riporta. 12 di 15

13 La Commissione in conseguenza di quanto esposto osserva che dalla lettura dell'art. 7, commi l e 2 della legge 448 del 23/12/1998 (finanziaria anno 1999) il Legislatore attribuisce all'agevolazione fiscale, parimenti all'oggetto della fattispecie in esame, natura di credito d'imposta, avente carattere personale, e concede al contribuente la personale facoltà di poter utilizzare l'eventuale credito che si viene a formare secondo le personali esigenze che ritiene soddisfare, con il solo divieto, stabilito sempre dalla medesima norma, di chiederne il rimborso. Pertanto, il Collegio giudicante non ritiene condividere quanto dedotto dall'ufficio in merito all'affermazione che si tratta di un "abbuono fiscale" e non di credito d'imposta con natura di compensazione d'imposta, anche laddove si voglia esaminare quanto disciplinato dagli artt e 1253 del C.C., atteso la concessa compensazione con altri tributi previsto dal D.Lgs. 241/97. In ordine all'eccepita carenza di motivazione di parte dell'atto impugnato non si ritiene poter accogliere la 3 doglianza del ricorrente in quanto se è vero che l'ufficio non ha indicato in modo analitico le ragioni del recupero dell'imposta di registro, è pure vero che l'indicazione dell'atto registrato al n.6552 del 04/05/2006 all'ufficio di Padova, il quale non avrebbe generato il credito d'imposta compensato con l'atto del 14/01/2009, e il richiamo alle circolari n. 19/E dell'01/03/2001 e n. 38/E del 12/08/2005, hanno consentito la piena conoscenza dei motivi che hanno portato l'ufficio ad avanzare la richiesta fiscale; tanto, oltretutto, è riscontrabile dall'articolata e analitica esposizione dei motivi di ricorso. Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie il legittimo diritto di difesa non sia stato leso in quanto dall'atto impugnato la parte ricorrente ha potuto riconoscere le ragioni giuridiche della pretesa della controparte. Passando all'esame di merito della controversia, ovvero alla legittimità o meno dell'atto amministrativo notificato ed in conseguenza al pagamento di quanto richiesto dall'amministrazione per errata determinazione ed utilizzo indebito del credito d'imposta, si osserva quanto di seguito viene specificato. 13 di 15

14 Premesso che nella fattispecie in esame il credito d'imposta di euro 1.700,00 utilizzato in compensazione dell'imposta di registro sull'atto di compravendita stipulato il 14/01/2009 secondo i ricorrenti acquirenti sarebbe stato generato dall'atto di compravendita di altro fabbricato registrato presso l'ufficio di Padova 2 al n del 04/05/2006, successivamente ceduto; che tale credito d'imposta non sarebbe stato riconosciuto, invece, dall'ufficio in quanto l'atto del 04/05/2006 non avrebbe generato alcun credito; che la controversia questione verte sull'attribuzione del beneficio fiscale per acquisto della prima casa alla quale è seguita una serie di atti di cessione e di acquisti a catena tutti riguardanti sempre l'abitazione principale, con il rispetto del termine previsto dalla norma tra l'atto di cessione e quello di acquisto, termine che tra l'altro non è oggetto di contesa tra le parti. Tutto ciò premesso, la Commissione, previa lettura sia del richiamato art. 7 della legge 448 del 23/ che delle Circ. n. 19/E del'01/03/2001, n. 48/E del 07/06/2002 e n. 38/E del 12/08/2005, ritiene legittimamente fondato il ricorso, in quanto il credito d'imposta di euro 1.700,00 compensato con l'imposta di registro dovuta per l'acquisto dell'abitazione con atto stipulato il 14/01/2009 registrato telematicamente il 22/01/2009 al n serie IT, risulta effettivamente generato dall'atto di compravendita del registrato il 04/05/2006 al n Infatti, dall'esame degli atti di compravendita allegati in copia al ricorso, e con il supporto dello schema riportato a pago 5 del ricorso, si rileva che i ricorrenti hanno determinato il credito d'imposta suddetto di euro 1.700,00 in conformità al principio stabilito con l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 448/1998, ed in osservanza dei chiarimenti ministeriali, con particolare riferimento alla Circ. 48/E del 07/06/2002 dell'agenzia delle Entrate (videoconferenza del 14/05/2002) al cui punto 1.4 è riportato un quesito (con domanda da parte di un contribuente e risposta da parte di funzionario dell'agenzia delle Entrate) che, in quanto simile alla fattispecie oggetto del presente esame, riconosce «... corretto il comportamento prospettato non rilevando, nel caso di specie la circostanza per cui il contribuente abbia più volte alienato e riacquistato l'abitazione principale.». In buona sostanza, fermo restante il requisito temporale, si ritiene corretto e quindi legittimo che, a prescindere dal numero dei riacquisti che si possono succedere, tutti riguardanti la destinazione di 14 di 15

15 4 abitazione principale, il credito d'imposta deve essere commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'iva corrisposta per il primo o precedente acquisto agevolato e, in ogni caso il detto credito non può essere superiore a quanto corrisposto per imposte sul secondo o successivo acquisto, ovvero tra due successivi acquisti spetta il minore credito degli importi versati. Quanto esposto trova conferma in tutto quanto determinato dai ricorrenti acquirenti, atteso che il credito d'imposta di euro 1.700,00 è stato determinato dal terzo acquisto (per somma dovuta per imposta di registro e non versata) comparato con l'iva di euro 3.511,91 dovuta per il secondo acquisto, anche se detta somma non è stata interamente assolta per scomputo del precedente acquisto effettuato nell'anno Il Collegio giudicante in considerazione di quanto innanzi specificato accoglie il ricorso de quo, ritenendo giustificato la compensazione delle spese di giudizio per la problematica esaminata. P.Q.M. La Commissione accoglie il ricorso e annulla, per l'effetto, l'atto impugnato. Spese compensate. Bari, lì 06 dicembre Il Relatore Il Presidente o-al-quarto-acquisto-nota-a-commissione-tributaria-provinciale-di-bari-sez-iv-del-24-gennaio-2011-n-90411/ 15 di 15

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