CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

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1 Sentenza del 03/12/2001 n Corte di Cassazione Sentenza del 03/12/2001 n Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge n. 74/ Ambito di applicazione - Accordi di scioglimento di comunione ordinaria - Esclusione. Massima: Le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, come interpretato e modificato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154 del 1999, operano - quanto agli atti ed accordi finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione - limitatamente all'effetto naturale della separazione, costituto dallo scioglimento automatico della comunione legale, e non competono con riferimento ad atti - solo occasionalmente generati dalla separazione - di scioglimento della comunione ordinaria tra gli stessi coniugi, che ben potrebbe persistere nonostante la separazione. Massima tratta dal CED della Cassazione. Giusta sentenza n. 154 del 1999 CCO. 1

2 Testo: (Omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. ======== =========== ricorre per cassazione deducendo quattro motivi avverso la sentenza 71/24/99 del 12 maggio 1999 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Veneto accoglieva l'appello proposto dall'ufficio avverso la sentenza di primo grado, e dichiarava dovute le imposte ordinarie sul trasferimento da parte della signora Pesenti al coniuge sig. =========== del 20% della nuda proprietà di un immobile sito in Venezia acquistato in precedenza dai coniugi in regime di separazione dei beni. Il trasferimento in questione era avvenuto con il processo verbale di separazione coniugale con la formula secondo cui la moglie "cedeva e vendeva al marito" il 20% della proprietà contro corrispettivo di 400 milioni. La Amministrazione resiste con controricorso. Il contribuente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione degli artt. 82,170 e 330 c.p.c. nonché degli artt. 12, 23, 49 e 53 D.Lgs. 546/1992 in relazione all'art. 360 primo comma nn. 33 e 5 c.p.c. per essere stata effettuata la notifica dell'appello direttamente alla parte, piuttosto che al procuratore domiciliatario ed invoca il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il motivo è infondato. 2

3 Nel giudizio di appello il Collegio alla prima udienza ha disposto la rinnovazione della notifica dell'appello in quanto lo stesso era avvenuto presso Il domicilio del contribuente, anziché presso il domicilio eletto del procuratore alla lite prof. ====. Correttamente il Collegio ha ritenuto che la notifica fatta presso il domicilio reale anziché quello eletto fosse nulla ma non Inesistente e pertanto sanabile ex art. 291 c.p.c., in difetto di costituzione del convenuto, mediante sua rinnovazione. Con il secondo e terzo motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione dell'art. 19 della Legge 74/1987 come interpretato e modificato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154/1999 invocando l'automatica estensione del regime fiscale previsto per i casi di scioglimento del matrimonio agli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei commi. Anche tali doglianze sono infondate. Il ricorrente invoca a proprio favore l'applicazione alla presente fattispecie dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. 74/1987. A sostegno dell'assunto controparte Invoca la sentenza della Corte Costituzionale del 29 aprile - 10 maggio 1999 n. 154, che dichiara l'illegittimità costituzionale del cit. art. 19 il quale prevede l'esenzione dall'imposta di registro, bollo ed ogni altra tassa, nella parte in cui non estende l'esenzione a tutti gli atti, documenti, provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi. 3

4 Al riguardo non può non rilevarsi che secondo i giudici di merito la cui asserzione non viene contestata, nella presente fattispecie si è diviso, in sede di separazione personale tra i coniugi, un bene acquistato dagli stessi, in regime di separazione dei beni e quindi un bene disciplinato dalla comunione ordinaria di cui agli articoli 1100 del c.c.. Il C.C. prevede quale effetto naturale della separazione tra i coniugi lo scioglimento automatico della sola comunione legale, cosicché lo scioglimento della comunione di un bene acquistato in regime di separazione dei beni è solo occasionalmente generato dall'atto di separazione personale, senza esserne Il naturale contenuto patrimoniale. I coniugi infatti potrebbero legittimamente mantenere il regime di comunione ordinario, pur se separati. In tal senso depone l'esame del testo dell'art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. 131/86, che parla di attribuzione di beni già facenti parte di comunione tra i coniugi, con un richiamo evidentemente solo alla comunione caratterizzata dal rapporto coniugale fra le parti, di cui agli artt. 159 e segg. c.c.. Pertanto il dettato dell'art. 19 della L. 74/1987 non può essere esteso alla presente fattispecie, ma deve essere limitato a quegli effetti patrimoniali tra i coniugi disciplinati dall'art. 159 e segg. del c.c.. Se così non fosse è intuitivo che atti di diversa natura si presterebbero facilmente ad intenti elusivi. Con il quarto motivo il ricorrente invoca la applicabilità, in ordine alle sanzioni, dello jus superveniens di cui ai D. Legg. 472 e 473, il motivo deve essere dichiarato inammissibile in quanto la sentenza impugnata si limita a 4

5 dichiarare dovute "le imposte ordinarie sui trasferimenti senza pronuncia sulle sanzioni, sicché è passata in giudicato la parte della sentenza di primo grado che aveva escluso, implicitamente o esplicitamente poco importa, la applicabilità al sig. =========== di sanzioni. Stante la novità della questione, appare opportuno procedere a compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, compensa fra le parti le spese di causa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria, il 26 gennaio Depositato in Cancelleria il 3 dicembre

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