REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

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1 REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI emanato con D.D. n. 258 del entrato in vigore il PRINCIPI GENERALI Art. 1 (Finalità) 1. Il presente regolamento disciplina le elezioni dei seguenti organi della Scuola, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale: a. Il Direttore b. I Presidi c. Le componenti elettive del Consiglio direttivo: Un rappresentante dei professori di prima fascia; Un rappresentante dei professori di seconda fascia; Un rappresentante dei ricercatori; Due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; Un rappresentante degli allievi interni ordinari di I livello; Un rappresentante degli allievi di II livello; Un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca. d. Le componenti elettive dei Consigli delle Classi Accademiche per ogni settore scientificodisciplinare: Un rappresentante dei ricercatori; Un rappresentante degli allievi dei corsi interni ordinari di I livello; Un rappresentante degli allievi di II livello; Un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato. 2. Disciplina altresì le elezioni per: a. le rappresentanze dei dottorandi di ricerca nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari; b. le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio Universitario Nazionale; c. le Rappresentanze Sindacali Unitarie (per il personale tecnico-amministrativo); d. i Rappresentanti del Comitato per le Pari Opportunità: - quattro Rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo; e. i Rappresentanti per il Comitato di Coordinamento del Polo: - due Rappresentanti del personale impegnato nell area di ricerca del Polo Sant Anna Valdera, ad eccezione del personale tecnico-amministrativo - un tecnico di laboratorio, in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Art. 2 (Elettorato attivo e passivo) 1. Per le elezioni del Direttore hanno diritto al voto tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia, i rappresentanti dei ricercatori, degli allievi e dell Associazione ex-allievi nel Consiglio direttivo, i rappresentanti dei ricercatori nei Consigli delle Classi Accademiche e tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti con le modalità di cui ai successivi artt 8 e 15. L'elettorato passivo spetta a tutti i professori di I fascia, a tempo pieno, ordinari e straordinari, con l'esclusione dei professori fuori ruolo e di coloro che si trovano in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del D.P.R. 382/ Per le elezioni dei Presidi hanno diritto al voto tutti i componenti il Consiglio della Classe Accademica di riferimento. L'elettorato passivo spetta a tutti i professori di prima fascia a tempo pieno, ordinari e straordinari, appartenenti alla Classe Accademica. 3. Per le elezioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d), hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, LE FONTI INTERNE aggiornata al 28/01/2004 Pag. Reg. U1

2 per le rispettive categorie di appartenenza, tutti i professori di prima e seconda fascia, tutti i ricercatori e tutto il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio alla data di emanazione del decreto di indizione e tutti gli allievi interni ordinari di I, di II livello, e gli allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca, che sono allievi dei rispettivi corsi alla data di emanazione del decreto di indizione. Concorrono altresì all'elettorato attivo per le rispettive categorie i ricercatori ed il personale tecnico amministrativo a tempo determinato, in servizio alla data di emanazione del decreto di indizione. Hanno diritto all'elettorato attivo gli allievi dei corsi Master universitari di I livello per le elezioni dei rappresentanti degli allievi di II livello e gli allievi dei corsi Master universitari di II livello per le elezioni dei rappresentanti degli allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca, che siano allievi dei rispettivi corsi alla data di emanazione del decreto di indizione. 4. Per le elezioni di cui al comma 2 lettera b) dell'art. 1 ha diritto all'elettorato attivo tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, in servizio alla data di svolgimento delle elezioni. 5. Per le elezioni di cui al comma 2 lettera c) dell'art. 1 hanno diritto all'elettorato passivo coloro che siano stati individuati da una Organizzazione Sindacale, secondo la normativa vigente, tra il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato. Ha diritto all'elettorato attivo tutto il personale tecnicoamministrativo a tempo determinato in servizio alla data di svolgimento delle elezioni. 6. Per le elezioni di cui al comma 2 lettera d) dell art. 1 hanno diritto all elettorato attivo e passivo tutti i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato. Hanno diritto, altresì all elettorato attivo tutti i ricercatori ed il personale tecnicoamministrativo a tempo determinato in servizio alla data di emanazione del decreto di indizione. 7. Per le elezioni di cui al comma 2 lettera e) dell art. 1 hanno diritto all elettorato attivo e passivo i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, gli allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato e gli assegnisti di ricerca che afferiscono al Polo Sant Anna Valdera. Hanno diritto all elettorato attivo i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato, gli allievi dei corsi Master universitari di II livello, i dottorandi di sedi Consorziate con la Scuola e i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività di ricerca che abbiano avuto una collaborazione di almeno sei mesi a qualsiasi titolo con la Scuola, che afferiscono al Polo Sant Anna Valdera. 8. Nel personale tecnico-amministrativo sono ricompresi i dirigenti in servizio presso la Scuola a tempo indeterminato ed i collaboratori ed esperti linguistici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Art. 3 (Elenchi dei votanti) 1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici mediante affissione all'albo Ufficiale della Scuola e del Polo Sant Anna Valdera almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. 2. Eventuali indebite omissioni o esclusioni possono essere segnalate da qualunque membro del corpo elettorale, o da chiunque si ritenga illegittimamente escluso, secondo le modalità ed i termini indicati all'art. 13.Eventuali meri errori materiali potranno essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni. Art. 4 (Indizione delle elezioni) 1. Le elezioni del Direttore sono indette dal Decano del corpo docente con proprio decreto fissando la data e la sede delle votazioni, ivi comprese quelle dell'eventuale ballottaggio, e comunque entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del mandato. 2. Le elezioni del Preside sono indette dal Decano del corpo docente della Classe Accademica di pertinenza entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del mandato del Preside in carica. 3. Le elezioni di cui all'art. 1 comma 1 lettere c) e d) e comma 2 lettera d) sono indette dal Direttore della Scuola con proprio decreto. LE FONTI INTERNE aggiornata al 28/01/2004 Pag. Reg. U2

3 4. Le elezioni di cui all art. 1 comma 2 lettera e) sono indette dal Direttore del Polo Sant Anna Valdera almeno 30 giorni prima della scadenza del Comitato di Coordinamento. 5. Per le altre elezioni l'indizione spetta al Ministero competente. Art. 5 (Commissioni elettorali) 1. Per le elezioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera a), il Decano dei professori di ruolo di prima fascia della Scuola, almeno 8 giorni prima dello svolgimento delle elezioni, con proprio decreto, nomina la Commissione elettorale composta da tre membri nominandone il Presidente e il Segretario. 2. Il Direttore nomina, almeno 8 giorni prima, con proprio decreto, le Commissioni elettorali per le altre elezioni, composte ciascuna da tre membri scelti tra il personale della Scuola, individuandone il Presidente. 3. Le Commissioni hanno il compito di accertare la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi di cui al successivo articolo 8 e di procedere alla formulazione delle graduatorie. Al termine delle operazioni di scrutinio le Commissioni redigono il processo verbale che verrà trasmesso al Direttore, il quale, con proprio decreto, ufficializzerà e renderà noti i risultati. 4. Le operazioni delle Commissioni elettorali sono pubbliche. Art. 6 (Seggio elettorale) 1. Con decreto del Direttore sono istituiti i seggi elettorali composti da tre membri ciascuno scelti fra il personale a tempo indeterminato e determinato della Scuola, nominandone il Presidente. Nei seggi elettorali per le elezioni dei rappresentanti degli allievi dovranno essere inseriti, oltre che il personale sopra menzionato, anche un allievo per categoria di rappresentanza. 2. Il Segretario del seggio è scelto dal Presidente tra i componenti il seggio stesso. 3. I seggi elettorali avranno sede presso la Scuola e presso il Polo Sant Anna Valdera e resteranno aperti dalle ore 9.00 alle ore di ciascun giorno previsto per le elezioni, fatte salve disposizioni Ministeriali. 4. Nel seggio saranno predisposte le cabine per le votazioni e le urne per raccogliere le schede votate. Art. 7 (Schede elettorali) 1. Le schede per le elezioni di cui all'art. 1, con esclusione delle lettere a) b) e c) del comma 2, devono essere conformi all'allegato A del presente regolamento. 2. Prima delle operazioni di voto, sull esterno di ciascuna scheda, sono apposti il timbro della Scuola e la firma del Presidente o di un Membro del seggio elettorale. Art. 8 (Modalità ed operazioni di voto) 1. Nella data e nell orario stabiliti per le votazioni l elettore, dopo aver dimostrato la propria identità e aver apposto la propria firma sull elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, riceve dal Presidente del seggio la scheda di votazione e si ritira nella cabina per apporvi il proprio voto. Piegata la scheda, il votante la riconsegna al Presidente il quale la introduce nell urna. 2. Il voto è individuale e segreto. L elettore esprime il suo voto scrivendo sul lato interno della scheda il nome e il cognome del nominativo prescelto, o anche il solo cognome se questo è sufficiente per identificare il nominativo prescelto. 3. All ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale del seggio, il Presidente dichiara chiuse le votazioni e i componenti il seggio procedono, nell ordine, alle seguenti operazioni, alle quali possono assistere gli LE FONTI INTERNE aggiornata al 28/01/2004 Pag. Reg. U3

4 elettori iscritti presso il seggio: le schede rimaste inutilizzate vengono contate e racchiuse nel plico o contenitore sigillato che viene immediatamente rimesso alla Commissione elettorale; si verifica, sugli elenchi, il numero degli elettori che hanno votato che deve corrispondere al numero delle schede che risultano impiegate per le votazioni; si procede allo scrutinio delle schede votate. 4. Al termine dello scrutinio delle schede il seggio elettorale procede alle seguenti operazioni, alle quali possono assistere gli elettori: il numero delle schede estratte dall urna e scrutinate deve corrispondere a quello delle schede che risultano impiegate per la votazione; in caso contrario la circostanza è messa a verbale; il Presidente proclama il numero dei voti riportati dai singoli candidati, nonché il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle provvisoriamente non assegnate perché contestate; vengono formati e sigillati i plichi contenenti rispettivamente: - le schede validamente votate; - le schede bianche; - le schede dichiarate nulle; - le schede provvisoriamente non assegnate perché contestate; viene formato e sigillato un plico contenente i plichi di cui al punto precedente, nonché i tabulati redatti dagli scrutatori con il conteggio dei voti e gli elenchi degli elettori pertinenti al singolo seggio elettorale. 5. Esaurite le operazioni di cui al comma 4, viene redatto il verbale sottoscritto da tutti i componenti il Seggio elettorale nel quale sono indicati: i nomi dei componenti il seggio elettorale, il luogo nel quale il seggio ha avuto sede, la data e l ora di apertura e chiusura delle votazioni e delle successive operazioni; il numero degli elettori iscritti e di quelli che si sono presentati per il voto; il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate; il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle provvisoriamente non assegnate perché contestate; gli incidenti eventualmente verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le contestazioni e i rilievi che singoli componenti il seggio o singoli elettori chiedono di far risultare a verbale. 6. Per plico o contenitore sigillato, nelle presenti disposizioni, si intendono una usuale busta, purché incollata in modo che non sia possibile aprirla senza lacerare la carta, ovvero altro involucro cartaceo o scatola sulle cui chiusure vengono incollate strisce di carta inamovibili. In ogni caso trasversalmente ai lembi delle chiusure sono apposte le firme dei componenti il seggio elettorale, del segretario e degli elettori che lo richiedono. Art. 9 (Casi di nullità di voto) 1. Sono dichiarate nulle le schede che: non offrono possibilità di identificare il candidato prescelto, ovvero contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate all'art. 7. non sono quelle fornite dall'amministrazione e vidimate dal seggio, o comunque non conformi a quelle indicate dal Ministero competente; recano segni o alterazioni che manifestano la volontà, da parte dell'elettore, di far riconoscere il proprio voto. Art. 10 (Quorum per la validità delle elezioni 1. Le elezioni per la designazione del Direttore sono valide se vi ha partecipato, ai primi due scrutini, LE FONTI INTERNE aggiornata al 28/01/2004 Pag. Reg. U4

5 la maggioranza assoluta degli aventi diritto; dal terzo scrutinio è sufficiente la partecipazione di un terzo degli aventi diritto. 2. Le elezioni per la designazione dei Presidi sono valide se vi hanno partecipato almeno due terzi degli aventi diritto. 3. Le elezioni per la designazione delle altre rappresentanze sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto, fermo restando quanto disciplinato dalla normativa vigente. Art. 11 (Proclamazione degli eletti) 1. Nelle elezioni per il Direttore è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora al secondo scrutinio non sia stata raggiunta tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti e viene proclamato eletto colui che ottiene la maggioranza, anche se relativa. Nel caso in cui al secondo scrutinio risulti un solo nominativo si procede ad una terza votazione e in questo caso è eletto colui che ha ottenuto la maggioranza dei voti anche se relativa. 2. Qualora colui che è stato eletto si trovi in regime di impegno a tempo definito, dovrà optare, entro tre giorni dalla pubblicazione all'albo della Scuola o del Polo Sant Anna Valdera dei risultati della votazione, per il regime di impegno a tempo pieno, pena la decadenza dall'incarico. Il regime di impegno a tempo pieno deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato. 3. Nelle elezioni per la designazione dei rappresentanti dei professori di I e II fascia, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli allievi interni ordinari di I livello, di II livello e dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca, risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. 4. Relativamente alle elezioni di cui al comma precedente, in caso di parità di voti fra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano d'età. Per le elezioni dei rappresentanti degli allievi, a parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Art. 12 (Mandato e sostituzioni) 1. Gli eletti sono nominati con decreto del Direttore e rimangono in carica secondo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento. 2. Il Direttore della Scuola è nominato con Decreto ministeriale. 3. In caso di rinuncia alla nomina, o di dimissioni dalla carica, o di trasferimento in altra sede, o di dimissioni dal servizio, o per qualsiasi altra causa di decadenza, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti dello stesso collegio elettorale fatta eccezione per il Direttore e per i Presidi secondo quanto disposto dal Regolamento generale. Art. 13 (Reclami) 1. I reclami concernenti le operazioni elettorali devono essere presentati al Direttore entro il termine di 5 giorni lavorativi dal momento in cui gli atti conclusivi della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono sono resi pubblici secondo le disposizioni stabilite negli articoli precedenti. 2. Sui reclami decide, nei tre giorni successivi, la Commissione elettorale di cui all'art. 5, dandone immediata notificazione all'interessato. 3. Avverso le decisioni della Commissione è ammesso, entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse, ulteriore reclamo al Decano per le elezioni del Direttore e al Direttore per tutte le altre elezioni. Il Decano o il Direttore decidono in via definitiva nei 5 giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento. 4. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla LE FONTI INTERNE aggiornata al 28/01/2004 Pag. Reg. U5

6 proclamazione degli eletti ed alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse. Art. 14 (Elezioni del Direttore) 1. La convocazione del corpo elettorale per le elezioni deve essere esposta all'albo della Scuola ed inviata a ciascun elettore, anche a mezzo , almeno sette giorni prima della data delle elezioni 2. Il Decano della Scuola indice un Assemblea del corpo elettorale, da tenersi almeno cinque giorni prima della data dello svolgimento delle elezioni del Direttore, per una discussione in merito alle disponibilità all'elezione. La convocazione deve pervenire almeno dieci giorni prima dell Assemblea. Art. 15 (Elezioni di tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 1. Le elezioni per la designazione di tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo per le elezioni del Direttore sono indette dal Decano in una data antecedente di almeno 15 giorni prima di quella stabilita per le elezioni del Direttore. 2. La convocazione del corpo elettorale per le elezioni dei rappresentanti di cui al comma 1 deve essere esposta all'albo della Scuola e del Polo Sant Anna Valdera ed inviata a ciascun elettore, anche a mezzo , almeno sette giorni prima delle elezioni. 3. Il mandato ha validità esclusivamente per le elezioni del Direttore. 4. Il Direttore amministrativo indice un Assemblea del corpo elettorale, da tenersi almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle elezioni, per una discussione in merito alle disponibilità all'elezione. Art. 16 (Rappresentanze in Consiglio direttivo) 1. Ogni categoria che deve esprimere un proprio rappresentante in Consiglio direttivo è convocata in Assemblea, per una discussione in merito alle disponibilità all'elezione, almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle elezioni. Le Assemblee dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori sono convocate dal Decano della Scuola. L Assemblea del personale tecnico-amministrativo è convocata dal Direttore amministrativo. L Assemblea degli allievi è convocata dall allievo rappresentante uscente. 2. Le disponibilità raccolte dalle singole Assemblee devono essere rese pubbliche mediante affissione all'albo della Scuola e del Polo Sant Anna Valdera. 3. Le elezioni delle rappresentanze in Consiglio direttivo, ad esclusione degli allievi, devono tenersi entro il 31 maggio dell'anno di scadenza del mandato. 4. Le rappresentanze degli allievi dei corsi ordinari di I e II livello devono tenersi entro il 30 novembre dell'anno di scadenza del mandato, per gli allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca entro il mese di febbraio dell'anno di scadenza del mandato. Art. 17 (I Presidi) 1. Le elezioni dei Presidi devono tenersi entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del mandato. 2. Il Decano di ciascuna Classe Accademica indice una riunione dei Consigli delle Classi Accademiche per una discussione in merito alle candidature. Terminata la discussione si procede alle votazioni. 3. I Presidi durano in carica un quadriennio accademico. LE FONTI INTERNE aggiornata al 28/01/2004 Pag. Reg. U6

7 Art. 18 (Rappresentanza nei Consigli delle Classi Accademiche) 1. Le elezioni delle rappresentanze dei ricercatori nei Consigli della Classe Accademica devono tenersi entro il 31 maggio dell'anno di scadenza del mandato. 2. Le elezioni delle rappresentanze degli allievi dei corsi ordinari di I e II livello devono tenersi entro il 30 novembre dell'anno di scadenza del mandato; quelle degli allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato devono tenersi entro il mese di febbraio dell'anno di scadenza del mandato. Art. 19 (Norme transitorie e finali) 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia ai regolamenti interni ed alla normativa nazionale di riferimento. Art. 20 (Approvazione ed entrata in vigore) 1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo sentito il Senato Accademico ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, ed emanato dal Direttore con proprio decreto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo ufficiale della Scuola. Eventuali modificazioni o integrazioni devono essere approvate con le stesse modalità. Modificato dal D.D. n.38 del Modificato dal D.D. n.559 del Modificato dal D.D. n.400 del Modificato dal D.D. n.547 del LE FONTI INTERNE aggiornata al 28/01/2004 Pag. Reg. U7

8 SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO S. ANNA - PISA - Elezione LE FONTI INTERNE aggiornata al 28/01/2004 Pag. Reg. U8

9 SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO S. ANNA - PISA - Elezione, Per votare l elettore deve scrivere, in modo chiaro e leggibile, servendosi della riga tracciata nella parte della scheda destinata allo scopo, il COGNOME ed il NOME del rappresentante (in caso di omonimia specificare anche la data di nascita). L elettore deve quindi chiudere la scheda, ripiegandone accuratamente i lembi, e restituirla al Presidente. LE FONTI INTERNE aggiornata al 28/01/2004 Pag. Reg. U9

10 LE FONTI INTERNE aggiornata al 28/01/2004 Pag. Reg. U10

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