ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D AOSTA REGOLAMENTO ELETTORALE GENERALE

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1 ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D AOSTA REGOLAMENTO ELETTORALE GENERALE Ai sensi dello Statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/02/08 e dalla Giunta Regionale con delibera n. 854 del 28/03/08 TITOLO I - ELEZIONI DEL DIRETTORE Articolo 1 - Indizione delle elezioni. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni quadriennio accademico, con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. In caso di anticipata cessazione del Direttore in carica, le elezioni sono indette dal Direttore vicario entro trenta giorni dalla data di cessazione. In sede di prima applicazione le elezioni sono indette con decreto dal Direttore facente funzione in carica, entro trenta giorni dall approvazione del presente regolamento elettorale. Articolo 2 Elettorato attivo. Ai sensi dell Articolo 11, comma 2 dello Statuto d Autonomia, l elettorato attivo è riservato ai docenti ed agli accompagnatori al pianoforte, ovvero docenti di prima e seconda fascia, in servizio presso l Istituto Musicale Pareggiato della Valle d Aosta a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato; b) con contratto di lavoro a tempo determinato con supplenza annuale su posti in organico disponibili e/o vacanti. L elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all Albo, a cura della Commissione Elettorale di cui al successivo Art. 4, entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino al giorno delle elezioni. Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature. Ai sensi dell Articolo 11 comma 2 dello Statuto possono concorrere all elezione per Direttore dell Istituto Musicale Pareggiato della Valle d Aosta i docenti, anche di altre istituzioni, che possiedono i seguenti requisiti: a) essere in possesso di un diploma conseguito presso un Conservatorio statale o Istituto Musicale Pareggiato, preferibilmente unito ad un diploma di laurea;

2 b) essere in servizio a tempo indeterminato con un anzianità minima di cinque anni in ruolo presso l Istituto Musicale Pareggiato della Valle d Aosta o presso altri Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati; c) aver maturato documentata esperienza professionale, di direzione, di progettazione artistica e musicale, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali; d) non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati; e) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l esercizio delle proprie funzioni salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione. I docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura in forma scritta alla Commissione Elettorale per il tramite della segreteria dell Istituto Musicale Pareggiato della Valle d Aosta entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, o spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (fa fede il timbro dell ufficio postale accettante). In allegato alla candidatura devono presentare un attestazione personale relativa al possesso dei requisiti. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal presente regolamento. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato entro il giorno precedente l inizio delle procedure di voto, mediante comunicazione scritta dell interessato alla Commissione Elettorale che ne informa l elettorato con comunicazione affissa all albo. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale. L elenco dei candidati ammessi è pubblicato all Albo dell Istituto Musicale Pareggiato della Valle d Aosta, a cura della Commissione Elettorale, entro cinque giorni dal termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro tre giorni dalla pubblicazione dell elenco dei candidati. Entro i successivi tre giorni la Commissione deciderà sul reclamo. La Commissione Elettorale garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all interno dell Istituto, per la pubblicità elettorale. Per consentire la più ampia pubblicizzazione, prima dell inizio delle operazioni di voto il Direttore in carica convoca una riunione del Collegio dei professori per consentire a ciascun candidato di illustrare le proprie linee programmatiche. Articolo 4 - Commissione elettorale. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione Elettorale, eletta dal Collegio dei professori e nominata dal Direttore con decreto. La Commissione è costituita da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti fra i docenti confermati con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l Istituto. La Commissione Elettorale nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario e si avvale della consulenza e del supporto del personale amministrativo.

3 La Commissione Elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti: - acquisisce e pubblica l elenco degli elettori; - dispone l ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all Articolo 3 ed esamina gli eventuali ricorsi; - predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni; - assicura il funzionamento del Seggio elettorale; - ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto; - redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi. Le decisioni della Commissione Elettorale sono assunte a maggioranza. I componenti della Commissione Elettorale non possono presentare la propria candidatura a Direttore. Articolo 5 - Modalità di voto. Il voto è personale, diretto e segreto. Previo accertamento dell identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente della Commissione Elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell elettore. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione Elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell elettore. Le schede bianche, le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell elettore stesso sull elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy. Articolo 6 - Metodo d elezione. Risulta eletto al primo turno il candidato che riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dell intero corpo elettorale. Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza viene attuato un secondo turno di votazioni. Il secondo turno consiste in un ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nei casi di parità di voti che impediscano l automatica identificazione dei due candidati che accedono al ballottaggio si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio presso l Istituto Musicale Pareggiato della Valle d Aosta o, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica. Risulta eletto al secondo turno il candidato che riporta il maggior numero di preferenze valide. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio presso l Istituto Musicale Pareggiato della Valle d Aosta o, subordinatamente, con maggiore anzianità anagrafica. In caso di rinuncia al ballottaggio di uno dei due candidati, o nel caso in cui vi sia un unica candidatura, al secondo turno il candidato risulta eletto se riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dei votanti.

4 Nel caso in cui la procedura elettorale non dia esito, la stessa viene ripetuta con decreto del Direttore in carica entro il termine di due mesi dalla conclusione della precedente. Articolo 7 Calendario delle operazioni di voto. Il primo turno elettorale deve svolgersi, di norma, entro un mese dalla data di indizione delle elezioni. Il secondo turno elettorale deve svolgersi, di norma, entro una settimana dallo svolgimento del primo turno. Articolo 8 - Operazioni di scrutinio. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di ciascuna operazione di voto. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore in carica, unitamente al materiale della votazione. Dell esito di ciascuna operazione di voto è data tempestiva notizia mediante affissione all Albo del verbale di scrutinio. Articolo 9 - Reclami. Trascorsi cinque giorni dall affissione all Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati reclami alla Commissione Elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata. Articolo 10 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni. Al termine delle operazioni elettorali il Direttore in carica dispone la pubblicazione all Albo dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette all Assessore Regionale competente in materia di istruzione della Valle d Aosta il nominativo del Direttore eletto. Articolo 11 - Nomina del Direttore. Il Direttore eletto viene nominato con decreto dell Assessore Regionale competente in materia di istruzione della Valle d Aosta. Articolo 12 - Decadenza. Il Direttore eletto decade dal mandato all atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all articolo 3, ovvero in caso di dimissioni. Articolo 13 - Norme finali. Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento generale di cui all Articolo 29 dello Statuto dell Istituto Musicale Pareggiato.

5 TITOLO II - ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO Articolo 1 - Indizione delle elezioni. Le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico dell Istituto Musicale Pareggiato, di cui all Art. 15 dello Statuto, sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni quadriennio accademico, con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. In caso di anticipata cessazione del Direttore in carica, le elezioni sono indette dal Direttore vicario entro trenta giorni dalla data di cessazione. In sede di prima applicazione le elezioni sono indette con decreto dal Direttore facente funzione in carica, entro trenta giorni dall approvazione del presente regolamento elettorale. Articolo 2 Elettorato attivo. L elettorato attivo dei membri del Consiglio Accademico è riservato ai docenti ed agli accompagnatori al pianoforte, ovvero docenti di prima e seconda fascia, in servizio presso l Istituto Musicale Pareggiato della Valle d Aosta a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato; b) con contratto di lavoro a tempo determinato con supplenza annuale su posti in organico disponibili e/o vacanti. L elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all Albo, a cura della Commissione Elettorale di cui al successivo Art. 4, entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino al giorno delle elezioni. Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature. Ai sensi dell articolo 15 comma 2 dello Statuto, possono concorrere all elezione per il Consiglio Accademico dell Istituto Musicale Pareggiato i docenti che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in servizio presso l Istituto Musicale Pareggiato b) avere un anzianità di servizio con contratto a tempo indeterminato di almeno cinque anni presso l Istituto stesso; c) non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati; d) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l esercizio delle proprie funzioni salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione. I docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura in forma scritta alla Commissione Elettorale per il tramite della segreteria dell Istituto Musicale Pareggiato della Valle d Aosta entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, o spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (fa fede il timbro dell ufficio postale accettante). In allegato alla candidatura devono presentare un attestazione personale relativa al possesso dei requisiti richiesti.

6 Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal presente regolamento. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato entro il giorno precedente l inizio delle procedure di voto, mediante comunicazione scritta dell interessato alla Commissione Elettorale che ne informa l elettorato con comunicazione affissa all albo. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale. L elenco dei candidati ammessi è pubblicato all Albo dell Istituto Musicale Pareggiato della Valle d Aosta, a cura della Commissione Elettorale, entro cinque giorni dal termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro tre giorni dalla pubblicazione dell elenco dei candidati. Entro i successivi tre giorni la Commissione deciderà sul reclamo. Prima dell inizio delle operazioni di voto, in sede di riunione del Collegio dei professori, ciascun docente può illustrare la propria candidatura. Articolo 4 - Commissione elettorale. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione elettorale, eletta dal Collegio dei professori e nominata dal Direttore con decreto. La Commissione è costituita da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti fra i docenti confermati con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l Istituto. La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario; si avvale della consulenza e del supporto del personale amministrativo. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, di assicurare il funzionamento del Seggio elettorale e di redigere il verbale delle operazioni di voto. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura. Articolo 5 - Modalità di voto. Il voto è personale, diretto e segreto. Previo accertamento dell identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente del Seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore a quattro. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell elettore. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione Elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall indicazione di candidature tra quelle presenti, e se contiene preferenze per un numero di candidati superiore al numero degli eleggibili. La preferenza è nulla in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell elettore. Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli non sono voti validamente espressi. Articolo 6 - Metodo d elezione.

7 Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide. Nei casi di parità di voti che impediscano l automatica identificazione degli eletti, si tiene conto della maggiore anzianità di servizio presso l Istituto Musicale Pareggiato o, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica. Articolo 7 - Operazioni di scrutinio. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo le votazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio il Seggio elettorale redige il relativo verbale. Articolo 8 - Reclami. Trascorsi cinque giorni dall affissione all Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati reclami alla Commissione Elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata. Articolo 9 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni. Al termine delle operazioni elettorali il Direttore in carica dispone la pubblicazione all Albo dei risultati delle elezioni. Articolo 10 - Nomina del Consiglio Accademico. Il Consiglio Accademico eletto viene nominato con decreto del Direttore in carica. Articolo 11 Incompatibilità. Non possono far parte del Consiglio Accademico i componenti della R.S.U. dell Istituto Musicale Pareggiato e i rappresentanti sindacali. Non possono altresì far parte del Consiglio Accademico, ad eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio di Amministrazione. Articolo 12 Decadenza. Gli eletti decadono dal mandato all atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all articolo 3 ovvero in caso di dimissioni o di incompatibilità. Articolo 13 - Norme finali. Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento generale di cui all Articolo 29 dello Statuto dell Istituto Musicale Pareggiato.

8 TITOLO III NORME PER LA DESIGNAZIONE DEL DOCENTE MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART. 1 Composizione del Consiglio d Amministrazione Il Consiglio d Amministrazione dell Istituto Musicale Pareggiato, ai sensi dell articolo 12 comma 1 dello Statuto d autonomia è il Consiglio d Amministrazione della Fondazione Istituto Musicale integrato da a) il Direttore b) un Docente dell Istituzione designato dal Consiglio Accademico; c) uno Studente maggiorenne designato dalla Consulta degli Studenti. Art. 2 Designazione del Docente membro del Consiglio d Amministrazione 1. La designazione del Docente membro del Consiglio di Amministrazione si svolge, ai sensi dell art. 12 dello Statuto di Autonomia, nel rispetto del presente Regolamento. 2. Il Consiglio Accademico designa il Docente membro del Consiglio di Amministrazione scegliendo entro una terna di candidati individuati dal Collegio dei professori. 3. L individuazione della terna è effettuata mediante votazione all interno di una seduta del Collegio dei professori. Art. 3 Elettorato attivo L elettorato attivo, limitatamente all individuazione della terna di candidati, spetta a tutti i componenti il Collegio dei Professori dell Istituto Musicale Pareggiato. Art. 4 Elettorato passivo L elettorato passivo spetta a tutti i docenti di prima e seconda fascia, con incarico a tempo indeterminato e un anzianità minima di cinque anni di servizio continuativo nell Istituto Musicale Pareggiato. Art. 5 Limitazioni L elettorato attivo e passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente. Art. 6 Operazioni di voto 1. Le votazioni si intendono valide se vi ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto. 2. Il voto del Collegio dei Professori si esprime nel corso di una seduta dell Assemblea stessa indicata nel provvedimento di indizione. 3. La terna dei candidati da sottoporre alla successiva designazione da parte del Consiglio Accademico risulterà composta dai tre candidati che avranno riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggior anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggior anzianità anagrafica. 4. Il Consiglio Accademico, nel corso della prima seduta utile, può procedere alla designazione del membro previa discussione e analisi motivata. In caso di mancato accordo procederà, su richiesta

9 anche di un solo componente, a votazione segreta, a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggior anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggior anzianità anagrafica. Art. 7 Durata del mandato e incompatibilità 1. Il Docente designato dal Consiglio Accademico resta in carica quattro anni a decorrere dall inizio del nuovo anno accademico. 2. Nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza dalla carica, si procede a nuova designazione entro 30 giorni e il nuovo membro designato resta in carica sino alla fine del mandato quadriennale del docente sostituito. 3. Il Docente membro del Consiglio di Amministrazione non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. 4. La carica di Membro di Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio Accademico e del Nucleo di Valutazione. Art. 8 Nomina Il Direttore, con proprio decreto, nomina il Docente designato. Art. 9 Pubblicizzazione Le presenti norme confluiranno nel Regolamento Generale di cui all art. 29 dello Statuto dell Istituto Musicale Pareggiato.

10 TITOLO IV - ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI Art. 1 Consulta degli studenti La Consulta degli studenti dell Istituto Musicale Pareggiato della Valle d Aosta è l organo di rappresentanza degli studenti ed è composta da studenti eletti in numero di tre. Ogni studente ha un mandato quadriennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. La Consulta elegge al suo interno un Presidente. Il Presidente nomina un Vicepresidente. Degli esiti delle designazioni interne viene data comunicazione scritta al Direttore. Art. 2 Indizione delle elezioni Le elezioni degli studenti nella Consulta sono indette dal Direttore, in via ordinaria, ogni quadriennio accademico con apposito decreto da emanarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Il decreto dovrà specificare anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali ed i requisiti per l esercizio di voto e di candidatura. Almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni il Direttore convoca un assemblea di tutti gli studenti avente come oggetto le elezioni stesse. L avviso della convocazione deve indicare la data, l ora e il luogo dell adunanza ed i requisiti per l esercizio di voto e di candidatura. In sede di prima applicazione per l espletamento delle procedure elettorali il Direttore può decidere tempistiche diverse da quelle indicate nel presente articolo. Art. 3 Elettorato attivo Compongono l elettorato attivo tutti gli studenti regolarmente iscritti all Istituto, che abbiano compiuto il 18 anno di età alla data prevista per le elezioni. I tirocinanti e gli studenti in prova non hanno diritto di voto. L elenco degli aventi diritto di voto viene affisso all Albo entro il giorno precedente la data prevista per le elezioni. Eventuali errori di omissione o di indebita inclusione possono essere sanati sino all ultimo giorno precedente le elezioni. Art. 4 Elettorato passivo Compongono l elettorato passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti all Istituto, che abbiano compiuto il 18 anno di età alla data prevista per le elezioni e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) non aver riportato gravi sanzioni disciplinari, per le quali non siano stati riabilitati; b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l esercizio delle proprie funzioni, oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione. Sono esclusi dall elettorato passivo i tirocinanti e gli studenti in prova. Art. 5 Presentazione delle candidature

11 Gli studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità che intendono candidarsi devono far pervenire alla Segreteria dell Istituto la propria candidatura, indirizzata al Presidente della Consulta uscente, entro 10 giorni dalla data prevista per le elezioni. Il Presidente è tenuto a comunicare le candidature al Direttore. Ogni candidato deve specificare cognome, nome, luogo e data di nascita, corso di appartenenza, numero del documento di identità in corso di validità e deve produrre una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di cui all art. 4. I candidati possono presentare un programma elettorale. L elenco dei candidati viene affisso all Albo a cura della Commissione elettorale entro 5 giorni dal termine fissato per la presentazione delle candidature. Eventuali reclami avverso le candidature devono essere presentati entro 2 giorni dalla pubblicazione dell elenco. In sede di prima applicazione le candidature devono essere indirizzate al Direttore. Art. 6 Commissione Elettorale La Commissione Elettorale è costituita da tre componenti: due scelti tra gli studenti che compongono l elettorato attivo, uno scelto tra il personale amministrativo dell Istituto. E prevista la nomina di due studenti in qualità di membri supplenti. La Commissione Elettorale viene nominata con decreto del Direttore. Gli studenti, effettivi e supplenti, vengono eletti nel corso dell Assemblea di cui all Art. 2. La candidatura a componente della Consulta è incompatibile con la nomina nella Commissione Elettorale. La Commissione nomina al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante. La Commissione Elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti: a) acquisizione e pubblicazione dell elenco degli elettori; b) verifica dell ammissibilità delle candidature presentate; c) esame di eventuali reclami sulle candidature; d) redazione del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio; e) proclamazione dei candidati eletti; f) esame di eventuali reclami presentati in seguito all affissione all Albo dei verbali degli scrutini; g) ritiro del materiale elettorale al termine delle operazioni di voto. Durante le operazioni di voto deve essere sempre garantita la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione. Art. 7 Modalità di voto Il voto è personale, diretto e segreto. Dopo averne accertata l identità, all elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dal Presidente della Commissione elettorale. La scheda riporta l elenco dei candidati in ordine alfabetico. La postazione predisposta deve garantire la riservatezza nell espressione del voto. L elettore può esprimere un massimo di tre preferenze, contrassegnando i nominativi dei candidati che intende votare. La scheda, ripiegata, viene inserita dall elettore nell apposita urna. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell elettore sull elenco elettorale, che è soggetto alla normativa sulla privacy. La scheda è bianca nel caso non vi risulti apposto alcun segno da parte dell elettore.

12 La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte, se è mancante della vidimazione, se è deteriorata. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, segni ulteriori rispetto all espressione del voto, se siano state espresse più di tre preferenze, e in tutti i casi in cui non sia ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell elettore. Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli non sono voti validamente espressi. Le schede, il verbale delle operazioni elettorali e gli elenchi degli aventi diritto al voto vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti della Commissione elettorale. Art. 8 Operazioni di scrutinio Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura definitiva del seggio elettorale. La Commissione elettorale deve essere presente al completo. Possono assistere, previa presentazione di richiesta scritta alla Commissione elettorale da far pervenire prima della chiusura del seggio, gli aventi diritto al voto. Coloro che assistono alle operazioni di scrutinio non possono in nessun modo intervenire nei lavori della Commissione elettorale. La Commissione ha la facoltà di poter allontanare chi dovesse in qualsiasi modo disturbare. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio, nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore, unitamente al materiale delle votazioni. Art. 9 Metodo d elezione Per la validità delle elezioni non è previsto il raggiungimento di alcun quorum. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulta eletto il candidato iscritto al corso inferiore rispetto al pari voti e, in caso di ulteriore parità, il candidato di maggiore anzianità anagrafica. Nel caso non dovessero risultare eletti tutti i tre membri della Consulta degli studenti o venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più studenti, verranno indette elezioni supplementari entro i trenta giorni successivi la chiusura del seggio. Art. 10 Pubblicazione dei risultati Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all Albo dei risultati delle elezioni mediante l affissione dei verbali dello scrutinio. Art. 11 Reclami Eventuali reclami devono essere presentati alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati entro 5 giorni dall affissione all Albo dei verbali dello scrutinio. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami, la procedura elettorale si intende confermata. Art. 12 Nomina della Consulta Il Direttore dispone la pubblicazione all Albo dei risultati definitivi delle elezioni e nomina con decreto la Consulta degli studenti.

13 Art Rappresentanti in seno al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione Ai sensi dell art. 15 dello Statuto di autonomia la Consulta degli studenti designa tra gli allievi effettivi maggiorenni dell Istituto Musicale Pareggiato due rappresentanti in seno al Consiglio Accademico, e ai sensi dell art. 12 un rappresentante in seno al Consiglio d Amministrazione. Ai sensi dell' Art. 12, Comma 1 del DPR 28/02/03, i due rappresentanti in Consiglio Accademico risultano membri effettivi della Consulta. Ciascun membro della Consulta ha la facoltà di sostituire temporaneamente i rappresentanti designati in seno al consiglio Accademico. Il rappresentante entro il Consiglio di Amministrazione non può essere designato tra i componenti della Consulta eletti dagli Studenti, ma partecipa alle riunioni della Consulta degli Studenti senza diritto di voto. Art Consiglio Accademico I membri della Consulta designano i rappresentanti per il Consiglio Accademico tramite votazione a scrutinio segreto. Ciascun componente della Consulta provvede ad esprimere due preferenze. Sono eleggibili tutti gli studenti dell Istituto Musicale Pareggiato che abbiano compiuto 18 anni e che abbiano proposto la loro candidatura entro il quinto giorno precedente la votazione. I due nominativi che ricevono il maggior numero di preferenze vengono designati come rappresentanti in seno al Consiglio Accademico. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica. La consulta ha la facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza assoluta per giustificati motivi. In caso di rinuncia da parte del designato l'incarico è affidato al soggetto immediatamente successivo nella graduatoria. Art Consiglio di Amministrazione La designazione del rappresentante per il Consiglio di Amministrazione viene decisa dalla Consulta degli Studenti con votazione a scrutinio segreto; sono eleggibili tutti gli studenti dell Istituto Musicale Pareggiato che abbiano compiuto 18 anni e che abbiano proposto la loro candidatura entro il quinto giorno precedente la votazione; viene designato lo studente che riceve il maggior numero di preferenze. L' incarico di rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata quadriennale rinnovabile una sola volta. La Consulta ha la facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza assoluta per giustificati motivi. Art. 16 Decadenza Cessazione della carica Gli studenti eletti nella Consulta decadono dal mandato nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di eleggibilità di cui all art. 4, oppure in caso di dimissioni. In caso di conclusione del ciclo di studi di uno o più membri della Consulta il mandato è comunque valido fino alle nuove elezioni. Nel caso in cui la cessazione avvenga per motivi diversi dalla conclusione del ciclo di studi, la funzione del componente è assunta da un componente supplente individuato tra i primi non eletti. Art. 17 Mobilità internazionale Nel caso in cui si verifichi l assenza di uno o più componenti della Consulta per un periodo di mobilità internazionale il Direttore nomina, per l intero periodo di assenza, componenti supplenti individuati tra i primi non eletti.

14 Art. 18 Norme finali Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento generale di cui all Articolo 29 dello Statuto dell Istituto Musicale Pareggiato.

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statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della 00053112016310320161 _N.Prot _Anno _Data _1 Ent,2 Usc - Vista la legge 21 dicembre 1999 n.508; - Visto il D.P.R. 28 febbraio 2001 n.132, Regolamento recante i criteri per l autonomia statutaria, regolamentare

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