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1 Allegato A Disposizioni attuative della misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi inserita nel programma nazionale di sostegno per la campagna vitivinicola 214/215 e successive Indice: 1. Soggetti ammessi alla presentazione delle domande e condizioni di accesso 2. Campo di applicazione della misura 3. Presentazione della domanda di sostegno 4. Azioni ammissibili 5. Definizione del sostegno 6. Priorità 7. Varianti 1. Soggetti ammessi alla presentazione delle domande e condizioni di accesso 1.1 Possono beneficiare della misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi i seguenti soggetti: a) i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2, n. 61 operanti in Toscana; b) i produttori dei vini di cui al successivo punto 2.1 con unità tecnica di produzione situata nell ambito della Regione Toscana, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino propri o acquistati; c) i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli, nel rispetto del comma 8 dell articolo 3 del DM n. 4123/2; d) le associazioni, anche temporanee, di imprese e di scopo costituite o in corso di costituzione tra almeno due soggetti di cui alle lettere precedenti. 1.2 I soggetti di cui alla lettera a) indicati al precedente punto 1.1 devono rappresentare almeno il 3% della produzione determinata sulla base della media delle produzioni dichiarate nel triennio precedente dai soggetti consorziati. I soggetti di cui alle lettere b) e d) possono accedere alla misura a condizione che procedano al confezionamento di una percentuale pari ad almeno il 25% della loro produzione oppure procedano all imbottigliamento di almeno 3. bottiglie, con riferimento alla media degli ultimi tre anni antecedenti alla presentazione della domanda, ed abbiano altresì esportato almeno il 5% del vino totale prodotto nell ultimo anno. 1.3 I soggetti di cui alle lettere a) e d) del precedente punto 1.1. devono specificare, tramite dichiarazione del legale rappresentante, le aziende associate o consorziate che usufruiranno del contributo partecipando alla realizzazione del progetto di promozione. 1.4 Non è consentito l accesso alla misura ai soggetti che in una delle due annualità precedenti alla presentazione della domanda hanno rinunciato al contributo successivamente alla sottoscrizione del contratto con AGEA. 2. Campo di applicazione della misura 2.1 Possono beneficiare della misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi le seguenti categorie di prodotto: vini toscani a denominazione di origine protetta e vini toscani ad indicazione geografica protetta. 2.2 Il regime di sostegno per la misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi deve essere attuato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e in materia. 3. Presentazione della domanda di sostegno

2 3.1 La domanda per beneficiare del sostegno viene presentata secondo le modalità operative e le procedure tecnico-amministrative stabilite dalla Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). 3.2 Il sostegno viene erogato da AGEA direttamente al singolo beneficiario secondo le disposizioni nazionali di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n del 9 maggio Azioni ammissibili 4.1 Le azioni ammissibili sono quelle definite dall art. 11 del Decreto del Direttore Generale del MiPAAF n del 9 maggio 214 che richiama l articolazione delle azioni di cui all articolo 7 del DM 22 luglio 2 e più precisamente: a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione. Rientrano in tale categoria: - pubblicità e azioni di comunicazione, - azioni di pubbliche relazioni, - produzione di materiale informativo, - annunci di prodotto, pos, house organ, - degustazione e presentazione del prodotto, materiali da banco e da esposizione; b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita (grande distribuzione, ristorazione dei paesi terzi, HORECA ecc). Rientrano in tale categoria: - degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner; - promozione sui punti di vendita della GDO e degli specializzati, - expertise consulenza di marketing; d) altri strumenti di comunicazione: - creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso, - realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo, - incontri sul territorio nazionale con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti ( incoming ). L azione è ammessa a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto. 4.2 Sono escluse le azioni aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto. 5. Definizione del sostegno 5.1 L importo dell aiuto comunitario alla promozione del vino sui mercati dei paesi terzi è pari, al massimo, al 5 % delle spese sostenute per svolgere le attività indicate al precedente punto 4.

3 5.2 Per la campagna 214/215 è prevista l integrazione del contributo comunitario con fondi regionali per un importo pari a 25., euro. Tali risorse integrative sono ripartite fra i soggetti ammessi a beneficiare dell aiuto comunitario proporzionalmente all importo dello stesso aiuto comunitario ammesso entro il limite massimo del 3% dell importo di ciascun progetto. L aiuto integrativo non può essere erogato a progetti presentati da imprese private e a progetti che contengono azioni dirette alla promozione di marchi commerciali. 5.3 Sono ammessi esclusivamente progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese terzo non inferiore a., euro per anno e che prevedono un contributo comunitario massimo richiesto pari a euro 8., per progetto. 5.4 L importo massimo della spesa ammissibile per i progetti presentati dai soggetti beneficiari di cui alle lettere b) e d) del precedente punto 1.1 non può essere superiore al 2% del volume di affari realizzato dal beneficiario con riferimento all ultimo bilancio approvato. In caso di associazioni, anche temporanee, di impresa e di scopo, si fa riferimento al volume complessivo di affari delle imprese partecipanti al progetto. 6. Priorità 6.1 Ai progetti presentati viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati: A) Valutazione dei soggetti beneficiari in termini di annualità in cui hanno beneficiato di contributi per la misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi nelle campagne precedenti: A1 A2 A3 A4 A5 non hanno beneficiato di contributo a livello nazionale e/o hanno beneficiato di 1 contributo a livello nazionale e/o hanno beneficiato di 2 contributi a livello nazionale e/o hanno beneficiato di 3 contributi a livello nazionale e/o hanno beneficiato di 4 o più contributi a livello nazionale e/o Nel caso di associazioni di imprese (costituite o costituende), il punteggio di cui alla lettera A) viene assegnato facendo riferimento al componente della associazione che ha usufruito del maggior numero di contributi in termine di annualità. B) Valutazione dei progetti in termini di Paesi terzi cui si riferiscono:

4 B1 B2 progetti che contengono azioni da realizzarsi, per almeno il 51% del loro valore, in paesi terzi per i quali il proponente non ha ricevuto sostegno nelle campagne precedenti progetti che interessano Paesi in cui la Regione Toscana svolge attività promozionale: USA, Canada, Cina, Giappone, Russia, Corea del Sud, Brasile, Vietnam 5 Per l assegnazione del punteggio di cui alla lettera B) si fa riferimento ai singoli Paesi e non alle macroaree di cui all allegato D al Decreto del Direttore Generale del MiPAAF prot. n del 9 maggio 214. Il punteggio di cui alla lettera B2 viene attribuito proporzionalmente in base al numero di Paesi terzi previsti al medesimo punto B2 rispetto al totale dei Paesi terzi interessati dal progetto. I punteggi di cui alle lettere B1 e B2 sono cumulabili. C) Valutazione dei progetti in termini di tipologia di imprese partecipanti (micro imprese, piccole imprese o medie imprese): C1 C2 C3 progetti presentati da micro imprese e/o associazioni di impresa (costituite o costituende) costituite unicamente da micro imprese progetti presentati da piccole o medie imprese e/o da associazioni di impresa (costituite o costituende) costituite da piccole o medie imprese Progetti presentati da grandi imprese o associazioni in cui siano presenti una o più grandi imprese 2 Per la definizione di micro impresa, piccola impresa e media impresa si fa riferimento alla Raccomandazione 23/361/CE della Commissione. Qualora un associazione sia composta da micro imprese, piccole imprese e medie imprese si assegna il punteggio di cui al punto C2. D) Valutazione dei progetti presentati dalle associazioni di impresa (beneficiari di cui alla lettera d) del precedente punto 1.1)) in termini di numero di micro imprese, medie imprese o piccole imprese partecipanti al progetto: D1 D2 D3 progetti presentati da associazione di imprese costituite da un minimo di 16 micro imprese o piccole imprese o medie imprese progetti presentati da associazione di imprese costituite da minimo 9 e massimo 15 micro imprese o piccole imprese o medie imprese progetti presentati da associazione di imprese costituite da minimo 3 e massimo 8 micro imprese o piccole imprese o 6 3

5 medie imprese E) Valutazione dei progetti presentati da Consorzi di tutela (beneficiari di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1): E1 progetto presentato da una associazione di Consorzi di tutela 2 E2 progetto presentato da un Consorzio di tutela Il punteggio dei punti E1 ed E2 non è cumulabile. F) Valutazione dei progetti in termini di compartecipazione economica: F1 contributo richiesto pari o inferiore al 35% F2 contributo richiesto compreso fra il 35,1 % e il 4% 5 F3 contributo richiesto compreso fra il 4,1% e il 45% 3 G) Valutazione dei progetti in termini di coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati: G1 G2 G3 il dettaglio delle strategie elencate appare pienamente coerente con l implementazione degli obiettivi perseguiti il dettaglio delle strategie elencate appare parzialmente coerente con l implementazione degli obiettivi perseguiti il dettaglio delle strategie elencate appare in contrasto o non sufficientemente chiaro rispetto all implementazione degli obiettivi perseguiti 4 H) Valutazione della qualità dei progetti in termini di qualità delle azioni proposte: H1 H2 H3 le azioni proposte appaiono ben articolate sia da un punto di vista numerico che di tipologia di attività le azioni proposte appaiono poco articolate da un punto di vista numerico e/o di tipologia di attività le azioni proposte non appaiono articolate da un punto di vista numerico e/o di tipologia di attività 2 I) Valutazione dei progetti in previsione del loro impatto in termini di sviluppo della domanda dei relativi prodotti I1 il progetto presenta indicatori ben articolati e consoni alla misurazione dello sviluppo della domanda dei prodotti relativamente ad ogni azione 2

6 I2 I3 il progetto presenta indicatori parzialmente articolati e consoni alla misurazione dello sviluppo della domanda dei prodotti e/o non presenta indicatori su tutte le azioni il progetto non presenta indicatori articolati e/o consoni alla misurazione dello sviluppo della domanda dei prodotti e/o non presenta indicatori su nessuna azione L) Valutazione dei progetti in termini di congruità dei costi delle azioni: L1 L2 L3 L4 il dettaglio dei costi delle iniziative proposte appare corretto ed articolato e si dimostra in linea con i prezzi di mercato per analoghe azioni il dettaglio dei costi delle iniziative proposte appare poco articolato ed esaustivo anche se i costi dichiarati appaiono in linea con i prezzi di mercato per analoghe azioni il dettaglio dei costi delle iniziative proposte appare poco corretto (anche per errori materiali) anche se i costi dichiarati appaiono in linea con i prezzi di mercato per analoghe azioni il dettaglio dei costi delle iniziative appare impreciso e poco chiaro e non consente una verifica della rispondenza dei costi delle azioni rispetto ai prezzi di mercato M) Valutazione dei progetti in termini di orientamento al consumatore e/o agli operatori del settore e in termini di supporto da parte dei media e dei giornalisti: M1 M2 M3 M4 il progetto si articola con una netta prevalenza di azioni rivolte al consumatore finale e/o agli operatori di settore e prevede un adeguato supporto da parte dei media e dei giornalisti riportando almeno due tipologie di azioni di cui alla lettera b), due tipologie di azioni di cui alla lettera c), una tipologia di azione di cui alla lettera a) ed una tipologia di azione di cui alla lettera d) del precedente punto 4.1 il progetto si articola con una buona prevalenza di azioni rivolte al consumatore finale e/o agli operatori di settore e prevede un adeguato supporto da parte dei media e dei giornalisti riportando almeno una tipologia di azione di cui alla lettera b), una tipologia di azione di cui alla lettera c), una tipologia di azione di cui alla lettera a) e/o d) del precedente punto 4.1 il progetto si articola con una sufficiente prevalenza di azioni rivolte al consumatore finale e/o agli operatori di settore e prevede un adeguato supporto da parte dei media e dei giornalisti riportando almeno una tipologia di azione di cui alla lettera b) e/o c), una tipologia di azione di cui alla lettera a) e/o d) del precedente punto 4.1 il progetto prevede l attivazione di una sola tipologia di azione tra quelle indicate al precedente punto

7 6.2 L attribuzione, in fase di valutazione del progetto, di un punteggio pari a (zero) in uno dei criteri di priorità di cui alle lettere G), H), I), L) e M) del precedente punto 6.1 comporta la non ammissibilità del progetto. 6.3 In caso di parità di punteggio, viene data la precedenza al progetto con il punteggio più alto con riferimento alla somma dei punteggi dei criteri di priorità di cui alle lettere G) ed M) del precedente punto 6.1. In caso di ulteriore parità di punteggio, viene data la precedenza ai progetti che presentano il maggior punteggio con riferimento, nell ordine, alle lettere A), B), D) ed E) del precedente punto Varianti 7.1 Fermo restando il rispetto delle condizioni di accesso, che devono essere possedute al momento della presentazione della domanda di contributo, e delle disposizioni fissate all articolo 8 del Decreto del Direttore Generale del MIPAAF prot. n del 9 maggio 214 sopra citato, sono ammesse richieste di varianti esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non prevedibili all atto della richiesta di contributo, o per sopravvenute cause di forza maggiore. 7.2 Per ciascun progetto sono ammesse un massimo di due varianti. 7.3 Non sono ammesse varianti che comportano una riduzione dell importo di spesa complessivo del progetto al di sotto di. euro per anno e per Paese terzo di destinazione. 7.2 La variante o le varianti sul progetto non devono comportare, nel loro complesso, tagli di spesa superiori al % dell importo di spesa complessivo del progetto. 7.4 Non sono ammesse varianti che comportano la modifica di uno o più Paesi di destinazione del progetto. 7.5 Sono ammesse varianti che comportano la rinuncia alla realizzazione di una o più azioni da realizzare in un Paese terzo anche se tale rinuncia comporta l esclusione di tale Paese dal progetto. 7.6 Qualora il soggetto che ha presentato la domanda di contributo sia un associazione di cui alla lettera d) del precedente punto 1.1, non è possibile presentare richieste di varianti che riducano il numero dei soggetti partecipanti all associazione; in presenza di cause di forza maggiore un soggetto partecipante può essere sostituito da altro soggetto, fermo restando il rispetto dei criteri di ammissibilità e la tipologia del beneficiario che non deve in alcun modo modificare l eventuale punteggio assegnato alle lettere A e C di cui al punto Qualora la variante determini l attribuzione di un minor punteggio e tale punteggio determini l esclusione del beneficiario dai soggetti finanziabili della campagna nella quale il sostegno è stato erogato, la variante non è ammissibile.

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