Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)

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1 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 3/2015 del Consiglio recante modifica delle Appendici dell Allegato P (Trasporti terrestri) Adottata il 25 agosto 2015 Entrata in vigore per la Svizzera il 25 agosto 2015 Il Consiglio, Traduzione considerata la volontà dei Paesi membri di aggiornare regolarmente la Convenzione 1 per tener conto degli sviluppi relativi all Accordo sullo Spazio Economico Europeo 2 e agli Accordi bilaterali del 21 giugno tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall altra; considerato l articolo 53 paragrafo 3 della Convenzione, che conferisce al Consiglio l autorità di modificare le Appendici dell Allegato P (Trasporti terrestri) della Convenzione; considerata la raccomandazione che il comitato dei trasporti terrestri ha espresso nel proprio rapporto al Consiglio ai fini della modifica dell appendice all allegato P (Trasporti terrestri) della Convenzione, decide: 1. L Appendice 1 all Allegato P della Convenzione è modificata come segue: a) dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 561/2006 nella sezione 2 è aggiunto il seguente testo: Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 marzo 2002, concernente l organizzazione dell orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, GU L 80 del , pag. 35. Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1 o luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità 1 RS FF 1992 VI RS ; ; ; ; e

2 5078 elettroniche di bordo e dalle carte del conducente, GU L 168 del , pag. 16. b) dopo il riferimento alla direttiva (CE) n. 2008/68/CE nella sezione 3 è aggiunto il seguente testo: Direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007, che modifica, ai fini dell adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore, GU L 155 del , pag. 49. Le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso: Al punto 4.2 dell allegato II è aggiunto il seguente testo: «IS per Islanda FL per Liechtenstein 16 per Norvegia». Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188 del , pag. 1. Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 167 del , pag. 1. Le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: Al punto dell allegato I e al punto 3.2 dell allegato XI è aggiunto il seguente testo: «IS per Islanda FL per Liechtenstein 16 per Norvegia». c) dopo il riferimento alla direttiva 91/440/CEE nella sezione 4 è aggiunto il seguente testo: Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all imposizione dei diritti per l utilizzo dell infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del , pag. 44), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, GU L 313 del , p. 65.

3 Regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità (STI) per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 13 del , pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 328/2012 della Commissione, del 17 aprile 2012 recante modifica al regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità (STI) per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, GU L 106 del , pag. 14. Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007 sull uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del , pag. 9), modificato dal regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, GU L 122 dell , pag. 22. Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del , pag. 30), modificata dalla decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, GU L 43 del , pag. 33. Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (riveduta) (GU L 191 del , pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2013/9/UE della Commissione, dell 11 marzo 2013, GU L 68 del , pag. 55. Decisione 2008/163/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (GU L 64 del , pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, GU L 217 del , pag. 20. Decisione 2008/164/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente le «persone a mobilità ridotta» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (GU L 64 del , pag. 72), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, GU L 217 del , pag. 20. Le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: Alla fine della sezione (Distanza dei marciapiedi) dell allegato è aggiunto il seguente testo: 5079

4 Norvegia «P» b q0(inside) = R b q0(outside) = R Decisione 2008/232/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 84 del , pag. 132), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, GU L 217 del , pag. 20,. Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 108 del , pag. 4. Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell idoneità all impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 319 del , pag. 1. Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria, GU L 326 del , pag. 11. Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un autorizzazione di sicurezza per l infrastruttura ferroviaria, GU L 327 dell , pag. 13. Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1 o marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario, GU L 57 del , pag. 8. Decisione 2011/229/UE della Commissione, del 4 aprile 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema «Materiale rotabile Rumore» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 99, del , pag. 1), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, GU L 217 del , pag. 20. Le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: Al punto dell allegato alla decisione le parole «e Norvegia» sono aggiunte dopo la parola «Lituania». 5080

5 Decisione 2011/274/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 126 del , pag. 1), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, GU L 217 del , pag. 20. Decisione 2011/275/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 126 del , pag. 53), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, GU L 217 del , pag. 20. Decisione 2011/291/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 139 del , pag. 1) modificata da ultimo dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012, GU L 217 del , pag. 20. Le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: (a) alla sezione dell allegato alla decisione è aggiunto il seguente testo: «Caso specifico Norvegia («P») Per ottenere l accesso illimitato alla rete norvegese le unità devono rispettare la sagoma cinematica NO1. Le linee che accettano sagome più larghe sono specificate nella dichiarazione relativa alla rete. Ciò non impedisce l accesso alla rete nazionale del materiale rotabile conforme alla STI.» (b) dopo la sezione dell allegato alla decisione è inserita la seguente sezione: « bis Fattore di potenza ( ) Caso specifico Norvegia («P») Per la circolazione senza restrizioni sulla rete norvegese si applica quanto segue ai mezzi di trazione elettrici: il fattore di potenza capacitivo non deve essere inferiore a 0,95 per tensioni alla linea di contatto superiori a 16,5 Kv quando la motrice sta attivamente consumando potenza, il potere capacitivo non deve superare 60 KVAr quando la motrice rigenera potenza, il fattore di potenza induttivo non deve essere inferiore a 0.95 per tensioni alla linea di contatto inferiori a 16,5 Kv quando la motrice rigenera potenza.» (c) alla sezione dell allegato alla decisione è aggiunto il seguente testo: «Caso specifico Norvegia («T») Questo caso specifico si applica ad unità utilizzate su linee con un sistema catenario non ristrutturato. Nella dichiarazione relativa alla rete sono indicate le linee dotate di sistema catenario conforme alla STI. 5081

6 La geometria degli archetti del pantografo deve essere conforme a EN 50367:2011 Figure B.6 (1 800 mm).» (d) dopo la sezione dell allegato alla decisione è inserita la seguente sezione: « bis Forza statica di contatto del pantografo ( ) Caso specifico Norvegia («P») Questo caso specifico si applica a unità utilizzate su linee con un sistema catenario non ristrutturato. Nella dichiarazione relativa alla rete sono indicate le linee dotate di sistema catenario conforme alla STI. A treno fermo i pantografi dovrebbero avere una forza statica di contatto pari a 55 N.» (e) alla sezione dell allegato alla decisione è aggiunto il seguente testo: «Caso specifico Norvegia («P») Questo caso specifico si applica ad unità utilizzate su linee con un sistema catenario non ristrutturato. Nella dichiarazione relativa alla rete sono indicate le linee dotate di sistema catenario conforme alla STI. Oltre ai requisiti della STI i pantografi devono essere conformi alla curva basata sulla seguente formula: Fm = 0,00097v2 + 55, con una tolleranza di ± 10 %.» (f) alla sezione 7.4 dell allegato alla decisione è aggiunto il seguente testo: «Caso specifico Norvegia («P») Per ottenere l accesso illimitato del materiale rotabile alla rete norvegese in condizioni atmosferiche invernali è necessario dimostrare che il materiale rotabile soddisfi i seguenti requisiti: deve essere selezionata l area temperatura T2 come specificata al punto , devono essere selezionate le condizioni rigide di neve, ghiaccio e grandine specificate al punto » Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007, GU L 122 dell , pag. 22. Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del , pag. 11), modificato dal regolamento (UE) n. 665/2012 della Commissione, del 20 luglio 2012, GU L 194 del , pag. 1. Decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del 5082

7 registro delle infrastrutture ferroviarie, GU L 256 del , pag. 1. Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati, GU L 264 del , pag. 32. Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo, GU L 51 del , pag. 1. Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE, GU L 345 del , pag. 1. Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un autorizzazione di sicurezza, GU L 320 del , pag. 3. Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione, GU L 320 del , pag. 8. Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile carri merci» del sistema ferroviario nell Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione, GU L 104 del , pag. 1. Le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: Al punto 7.4 dell allegato al regolamento, le parole «e Norvegia» sono aggiunte dopo la parola «Svezia» e le parole «e norvegese» sono aggiunte dopo la parola «svedese». (d) dopo il riferimento alla direttiva 2004/54/CE nella sezione 5 è aggiunto il seguente testo: Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, GU L 319 del , pag

8 2. Le presenti modifiche entrano in vigore con effetto immediato. 3. Il Segretario generale dell Associazione europea di libero scambio è incaricato di depositare il testo della presente decisione presso il Depositario. 5084

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