Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie
|
|
- Gaetana Mariotti
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie (, Oferr) Modifica del Avamprogetto Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 novembre sulle ferrovie è modificata come segue: Art. 5a cpv. 1 1 Per quanto attiene al sistema di gestione della sicurezza, la domanda del gestore dell infrastruttura di rilascio o di rinnovo di un autorizzazione di sicurezza secondo l articolo 8a Lferr deve essere conforme ai requisiti previsti nell allegato II del regolamento delegato (UE) 018/76. Se la domanda è conforme anche ai requisiti previsti nell allegato I del succitato regolamento, l autorizzazione di sicurezza si estende anche alle corse di intervento e alle corse di manutenzione sulla propria infrastruttura. Art. 5b cpv. 1 e 3 1 Per quanto attiene al sistema di gestione della sicurezza, la domanda dell impresa di trasporto ferroviario di rilascio, di rinnovo o di estensione di un certificato di sicurezza secondo l articolo 8e Lferr deve essere conforme ai requisiti previsti nell allegato I del regolamento delegato (UE) 018/76 3 e contenere i dati secondo l allegato I del regolamento d esecuzione (UE) 018/ RS Regolamento delegato (UE) 018/76 della Commissione dell'8 marzo 018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/010 e (UE) n. 1169/010, versione della GU L 19 del , pag Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 5a cpv Regolamento di esecuzione (UE) 018/763 della Commissione del 9 aprile 018 che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/007 della Commissione, versione della GU L 19 del , pag
2 3 L UFT decide in merito alla domanda di rilascio o di rinnovo entro tre mesi dalla sua ricezione e alla domanda di estensione entro un mese dalla sua ricezione. I termini iniziano a decorrere non appena l UFT riceve la documentazione completa. Art. 5d cpv. Un utente di un binario di raccordo è autorizzato, previo consenso del gestore dell infrastruttura, a passare sul punto di congiunzione senza certificato di sicurezza sempre che: a. il percorso tra il binario di raccordo e il binario di stazione utilizzato presenti un dispositivo di protezione assoluta contro possibili percorsi treno; e b. si sia assicurato, sulla base delle informazioni messe a disposizione dal gestore dell infrastruttura, che il veicolo è compatibile con la tratta. Art. 5e Procedura dell UFT La procedura dell UFT di rilascio, di rinnovo o di estensione è retta: a. per l autorizzazione di sicurezza per i gestori dell infrastruttura: dall articolo 1 del regolamento 016/798 5 e dall allegato II del regolamento delegato (UE) 018/76 6 ; a. per il certificato di sicurezza per le imprese di trasporto ferroviario: dall articolo 10 del regolamento 016/798 e dall allegato I del regolamento delegato (UE) 018/76. Art. 6b Corse di prova L UFT autorizza corse di prova del veicolo sull infrastruttura ferroviaria a condizione che le stesse siano necessarie per il rilascio dell autorizzazione di esercizio e che il richiedente provi all UFT che la sicurezza è garantita. Art. 7 cpv. 4 4 La dichiarazione di conformità per i veicoli destinati a essere impiegati su tratte interoperabili (art. 15a cpv. 1) è retta dall allegato del regolamento (UE) n. 01/011 7 e dall articolo 5 della direttiva (UE) 016/ Direttiva (UE) 016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), versione della GU L 138 del , pag Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 5a cpv Regolamento (UE) n. 01/011 della Commissione del 1 marzo 011 relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario, GU L 57 del.3.011, pag Direttiva (UE) 016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'unione europea (rifusione), versione della GU L 138 del , pag. 44.
3 Inserire dopo l art. 1 Art. 1 bis Controlli prima dell impiego di un veicolo 1 Prima dell impiego di un veicolo le imprese di trasporto ferroviario sono soggette ai diritti e ai doveri stabiliti all articolo 3 capoversi 1 e della direttiva (UE) 016/ Il gestore dell infrastruttura, in consultazione con l impresa di trasporto ferroviario, si adopera affinché le eventuali corse di prova siano effettuate entro tre mesi dalla ricezione della domanda dell impresa di trasporto ferroviario. Art. 15a cpv. 1 Frase introduttiva 1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni e ai rinnovi, nonché all esercizio di: Art. 15b cpv. 1 1 I requisiti essenziali applicabili al sistema ferroviario, ai sottosistemi e ai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce, sono definiti nell allegato III della direttiva (UE) 016/ Art. 15c Messa in esercizio di sottosistemi (art. 3c cpv. 1 Lferr) I nuovi sottosistemi dei settori infrastrutture, energia, controllo-comando dei treni, segnalamento e materiale rotabile (sottosistemi di natura strutturale secondo l allegato II della direttiva 016/ ) possono essere messi in esercizio soltanto se l UFT ha rilasciato un autorizzazione d esercizio per il veicolo o l infrastruttura di cui fanno parte. Art. 15d Concerne soltanto i testi tedesco e francese. Art. 15e cpv Le STI vanno osservate per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e i rinnovi, sempre che non vi siano motivi di deroga secondo l articolo 7 della direttiva 016/ Su domanda, l UFT può autorizzare deroghe a determinate STI se vi è un motivo di deroga secondo l articolo 7 capoverso 1 della direttiva (UE) 016/ Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 7 cpv Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 7 cpv Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 7 cpv Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 7 cpv. 4. 3
4 3 La domanda deve contenere la documentazione di cui all allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 018/ Art. 15e bis Doveri dei gestori dell infrastruttura I gestori dell infrastruttura sono soggetti ai doveri stabiliti all articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 018/ Art. 15e ter Doveri delle imprese di trasporto ferroviario Le imprese di trasporto ferroviario sono soggette ai doveri stabiliti all articolo 3 della direttiva (UE) 016/ Art. 15h Rubrica Prove necessarie (art. 3c cpv. Lferr) Art. 15i Rubrica Attestato di sicurezza per infrastruttura (art. 3c cpv. 4 Lferr) Art. 15i bis Attestato di sicurezza per veicoli (art. 3c cpv. 4 Lferr) Per comprovare la sicurezza del progetto e la sua conformità alle prescrizioni, l impresa ferroviaria deve presentare i documenti di cui all articolo 1 capoverso 3 della direttiva (UE) 016/ nonché di cui agli articoli 8 30 e allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 018/ Art. 15j Valutazione della conformità (art. 3j Lferr) 1 La valutazione della conformità di componenti di interoperabilità è retta dall articolo 10 della direttiva (UE) 016/797 18, dalle STI nonché dall articolo 5 e dall allegato I della decisione 010/713/UE Regolamento di esecuzione (UE) 018/545 della Commissione, del 4 aprile 018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, Versione della GU L 90 del , pag Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 15e cpv Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 7 cpv Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 7 cpv Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 15e cpv Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 7 cpv Decisione 010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell idoneità all impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell ambito della direttiva 008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 319 del , pag. 1. 4
5 La valutazione della conformità di sottosistemi è retta dall articolo 15 e dall allegato IV della direttiva (UE) 016/797, dalle STI nonché dall articolo 6 e dall allegato I della decisione 010/713/UE. Art. 15n cpv. Il richiedente deve provare che gli elementi seguenti sono stati realizzati conformemente alle prescrizioni, fornendo all UFT: a. per i sottosistemi di natura strutturale secondo l allegato II numero 1 lettera a della direttiva (UE) 016/797 0 : le dichiarazioni «CE» di verifica secondo l articolo 15 capoverso della direttiva (UE) 016/797; b. per i componenti di interoperabilità: le dichiarazioni «CE» di conformità secondo l articolo 9 della direttiva (UE) 016/797. Art. 15o Riconoscimento di autorizzazioni estere 1 I veicoli ammessi alla circolazione da un autorità estera o dall Agenzia ferroviaria europea (Agenzia) per l esercizio su tratte interoperabili non necessitano di un autorizzazione d esercizio dell UFT se sono specificati in modo completo dalle STI. I veicoli ammessi alla circolazione dall Agenzia su tratte interoperabili non necessitano di un autorizzazione d esercizio dell UFT, se l UFT ha provato il rispetto delle prescrizioni nazionali notificate dalla Svizzera. 3 Per i veicoli ai quali si applicano prescrizioni nazionali completive, il rispetto delle STI e dei requisiti nazionali conformi non è verificato se può essere desunto dall autorizzazione d esercizio estera o dell Agenzia. Art. 15p Rubrica e cpv. 1 Frase introduttiva Esami da parte dell UFT per l infrastruttura 1 L UFT verifica che il richiedente abbia presentato tutti i documenti necessari per l attestato di sicurezza dell infrastruttura. Verifica in particolare che: Art. 15p bis Esami da parte dell UFT per i veicoli L UFT verifica secondo l articolo 1 capoverso 8 della direttiva (UE) 016/797 1, che il richiedente abbia presentato tutti i documenti necessari per l attestato di sicurezza dei veicoli, in particolare: a. verifica la completezza della domanda secondo l articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 018/545 ; b. valuta la domanda secondo gli articoli e gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 018/545; 0 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 7 cpv Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 7 cpv. 4. Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 15e cpv. 3. 5
6 c. classifica le problematiche secondo l articolo 41 del regolamento di esecuzione (UE) 018/545 e, in caso di dubbio giustificato, procede secondo l articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 018/545; d. decide secondo gli articoli 43 e del regolamento di esecuzione (UE) 018/545. Art. 15r cpv. Agli organismi notificati si applicano i requisiti di cui agli articoli 30 3 della direttiva (UE) 016/ Art. 15s cpv. 1 1 Gli organismi notificati sono soggetti ai diritti e doveri stabiliti agli articoli 34, 41 e 4 nonché nell allegato IV della direttiva (UE) 016/797 4, nelle STI e nella decisione 010/713/UE 5. Art. 15u cpv. 4 4 Gli organismi designati sono inoltre soggetti ai requisiti stabiliti all articolo 31 della direttiva (UE) 016/ Art. 15u bis Doveri degli organismi designati Gli organismi designati sono soggetti ai doveri stabiliti agli articoli 34 e 45 capoversi 1 lettera b, e 3 della direttiva (UE) 016/ Art. 83h Disposizioni transitorie della modifica del 1 Le autorizzazioni d esercizio rilasciate o riconosciute conformemente al diritto anteriore rimangono valide. Fino a che non inserisce nel registro dell infrastruttura le indicazioni necessarie per l accesso alla rete secondo l articolo 15f capoverso, il gestore dell infrastruttura deve esaminare la compatibilità dei veicoli con l infrastruttura da percorrere sulla base dei dati messi a disposizione dall impresa di trasporto ferroviario. Deve condurre l esame gratuitamente entro dieci giorni lavorativi e comunicare all impresa di trasporto ferroviario quali veicoli sono compatibili con l infrastruttura da percorrere. 3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 7 cpv Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 7 cpv Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 15j cpv Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 7 cpv Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 7 cpv. 4. 6
7 II L allegato 7 è modificato secondo la versione qui annessa. III La presente ordinanza entra in vigore il 16 giugno 019. In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 7
8 Allegato 7 (art. 15b cpv. ) Specifiche tecniche di interoperabilità N. 3 5, 7 e 8 3. Regolamento (UE) 016/919 della Commissione, del 7 maggio 016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllocomando e segnalamento» del sistema ferroviario nell Unione europea, Versione della GU L 158 del pag Decisione 01/757/EU della Commissione, del 14 novembre 01, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Esercizio e gestione del traffico del sistema ferroviario nell Unione europea e che modifica la decisione 007/756/CE, GU L 345 del , pag. 1; modificata l ultima volta dalla decisione della Commissione 013/710/EU, GU L 33 del , pag Regolamento (UE) n. 31/013 della Commissione, del 13 marzo 013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile carri merci» del sistema ferroviario nell Unione europea e che abroga la decisione 006/861/CE della Commissione, GU L 104 del , pag. 1; modificato l ultima volta dal regolamento (UE) 015/94, GU L 150 del , pag Regolamento (UE) n. 1301/014 della Commissione del 18 novembre 014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell Unione europea, GU L 356 del , pag. 179; modificato l ultima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 018/868 della Commissione del 13 giugno 018, GU L 149 del , pag Regolamento (UE) n. 130/014 della Commissione, del 18 novembre 014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell Unione europea, GU L 356 del , pag. 8; modificato l ultima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 018/868 della Commissione del 13 giugno 018, GU L 149 del , pag
Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)
Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) Modifica del xx xxxx 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 novembre 1983 1 sulle ferrovie
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
DECRETO n. XX/2015 Riordino normativo, standard tecnico, sottosistemi materiale rotabile e controllocomando e segnalamento di bordo. Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli
DettagliOrdinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria
Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF) Modifica del 5 settembre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 25 novembre 1998 1 concernente l accesso alla rete ferroviaria
DettagliOrdinanza concernente le esigenze per l efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
Ordinanza concernente le esigenze per l efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull efficienza energetica, OEEne) Modifica dell 11 aprile 2018 Il Consiglio
DettagliOrdinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie
Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) 742.141.1 del 23 novembre 1983 (Stato 18 ottobre 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso
DettagliProgetti di modifica delle ordinanze. Oferr, OARF, OPAPIF, OASF. Attuazione delle direttive UE sull interoperabilità e la sicurezza
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Attuazione delle direttive UE sull interoperabilità e la sicurezza Progetti
DettagliNEL PANORAMA EUROPEO
NEL PANORAMA EUROPEO Creare un mercato comune ferroviario I pilastri per migliorare la performace del trasporto ferroviario sono: Sviluppare le RETI transeuropee ferroviarie merci e passeggeri Liberalizzare
DettagliOrdinanza sull energia
[Signature] [QR Code] Ordinanza sull energia (OEn) Modifica del... Avamprogetto del 13.04.2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I All ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia sono aggiunte le
DettagliOrdinanza sul traffico di rifiuti
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del 23 marzo 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 1 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv.
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/463/UE) (6) Occorre pertanto modificare le seguenti decisioni:
14.8.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 217/11 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2012 che modifica le decisioni 2006/679/CE e 2006/860/CE relative alle specifiche tecniche di interoperabilità
DettagliConvenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 3/2015 del Consiglio recante modifica delle Appendici dell Allegato P (Trasporti terrestri) Adottata
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.2.2019 C(2019) 873 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 12.2.2019 relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati "CE" per i sottosistemi
DettagliIl punto di vista dei gestori delle reti regionali
I PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO PER I SOTTOSISTEMI STRUTTURALI DI TERRA Il punto di vista dei gestori delle reti regionali Roma 15 giugno 2017 Ing. Vincenzo Celentano Ferrovienord
DettagliOrdinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale
[Signature] [QR Code] Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale, ODPI) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliLegge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti
Legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti del 19 dicembre 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8 giugno 2007 1, decreta:
DettagliOrdinanza sul traffico di rifiuti
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale. Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliOrdinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria
Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF) Modifica del 29 maggio 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 25 novembre 1998 1 concernente l accesso alla rete ferroviaria
DettagliVersione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.
Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale. 741.413 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2) del Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Fa fede soltanto la versione che sarà pubblicata ufficialmente Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del... Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2) del 16 novembre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 bis e 3, 25 nonché
DettagliOrdinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria
Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria (OCIF) del 25 novembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 97 della legge del 20 dicembre 1957 1 sulle ferrovie
DettagliOrdinanza. del 16 novembre 2016
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) del 16
DettagliVersione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.
Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale. 741.414 Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli
DettagliCOMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ E TRASPORTI
COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ E TRASPORTI Bruxelles, 10 luglio 2018 Annulla e sostituisce l'avviso del 27 febbraio 2018 AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME
DettagliOrdinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie
Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed) Modifica del 5 aprile 2017
DettagliLegge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada
Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) Modifica del 26 settembre 2014 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliOrdinanza sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione
Ordinanza sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione (OLOGA) Modifica del 14 dicembre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 25 novembre 1998 1 sull organizzazione del
DettagliOrdinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell UFT, OseUFT) Modifica del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero
DettagliOrdinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari
Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari del 16 dicembre 2016 Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 16 lettera a, 17 capoversi 3 e 5, nonché 95 capoverso 3 dell
DettagliDECRETO n. /2019. Modifiche al Regolamento per la Circolazione Ferroviaria emanato con il decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2012.
DECRETO n. /2019 Modifiche al Regolamento per la Circolazione Ferroviaria emanato con il decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2012. IL DIRETTORE DELL AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE VISTO
Dettagli4 pacchetto ferroviario UE (4 PF) pilastro tecnico (PT) Recepimento in Svizzera
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Ufficio federale
DettagliDIRETTIVA 2011/18/UE DELLA COMMISSIONE
2.3.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 57/21 DIRETTIVE DIRETTIVA 2011/18/UE DELLA COMMISSIONE del 1 o marzo 2011 che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento
DettagliOrdinanza che adegua ordinanze nell ambito della prima fase della Riforma delle ferrovia 2
Ordinanza che adegua ordinanze nell ambito della prima fase della del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 28
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 giugno 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario
Ordinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OAASF) del 18 dicembre 2013 (Stato 1 febbraio 2014) Il Dipartimento federale dell ambiente,
DettagliOggetto e campo d applicazione
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e i requisiti tecnici per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (ORTV 3) del 1 mm
DettagliOrdinanza sulla navigazione militare
Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Modifica del 13 gennaio 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 1 marzo 2006 1 sulla navigazione militare è modificata come segue: Sostituzione
DettagliTratte in prossimità del confine
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisioni Infrastruttura e Sicurezza N. registrazione/dossier: alla direttiva
DettagliOrdinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario
Ordinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OAASF) del 18 dicembre 2013 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia
DettagliRegolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore
Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore Modifica del 21 dicembre 2007 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, visto l
DettagliIndagine conoscitiva sulla revisione parziale dell ordinanza sulle ferrovie (Oferr) Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Stato: 3 giugno 2015 Indagine conoscitiva sulla revisione parziale dell ordinanza
DettagliOrdinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:
Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione europea
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) Allegato 3 (n. I 3) del 2 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre
DettagliOrdinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli
Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull ammissione alla circolazione, OAC) Modifica del 14 dicembre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del
DettagliOrdinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale
Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui DPI, ODPI) del 25 ottobre 2017 (Stato 21 aprile 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
DettagliOrdinanza del DATEC sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea
Ordinanza del DATEC sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea (OLPS) 748.222.3 del 13 gennaio 2014 (Stato 1 febbraio 2014) Il Dipartimento federale dell ambiente,
DettagliOrdinanza dell UFT concernente l accesso alla rete ferroviaria
Ordinanza dell UFT concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT) Modifica del 19 dicembre 2018 L Ufficio federale dei trasporti (UFT) ordina: I L ordinanza dell UFT del 14 maggio 2012 1 concernente
DettagliI L ordinanza sull energia del 7 dicembre è modificata come segue:
(OEn) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull energia del 7 dicembre 1998 1 è modificata come segue: Art. 3a cpv. 1 lett. b e cpv. 2 1 Un impianto è considerato ampliato
DettagliOrdinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2)
Ordinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2) del 1 mm 2016 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 bis e 3, 25 nonché
DettagliOrdinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti
Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell UFT, OseUFT) Modifica del 16 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri
Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del 15 agosto 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 11 agosto 1999 1 concernente
Dettaglidel 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) 741.414
DettagliVersione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU
[Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza
DettagliOrdinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie
Ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF) del 4 dicembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoversi 2 5, 7 capoverso 4, 7a capoverso 2 e 11 della legge
DettagliOrdinanza sulla sicurezza degli ascensori
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc) del 25 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 1 sulla sicurezza
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE)
L 139 I/108 27.5.2019 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/776 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2019 che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014,
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Stralcio di un espressione
DettagliOrdinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
DettagliDecisione n. 1/2009 relativa all inserimento nell allegato 1 di un nuovo capitolo 17 «Ascensori» nonché alla modifica del capitolo 1 «Macchine»
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità Decisione n. 1/2009 relativa all inserimento nell
DettagliAccordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n. 1/2013 del 6 dicembre 2013 del Comitato dei
DettagliOrdinanza sull energia
(OEn) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull energia del 7 dicembre 1998 1 è modificata come segue: Art. 3a cpv. 1 lett. b e cpv. 2 1 Un impianto è considerato ampliato
DettagliOrdinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione
Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull utilizzo di attrezzature a pressione) del 15 giugno 2007 (Stato 19 luglio
DettagliOrdinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale
Dettagli(Atti non legislativi) DECISIONI
14.8.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 217/1 II (Atti non legislativi) DECISIONI DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2012 che modifica le decisioni 2002/731/CE, 2002/732/CE, 2002/733/CE,
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre 2011 1 concernente la banca dati sul traffico
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del 3 marzo 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
[Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 10 gennaio 2018 Il Consiglio
DettagliOrdinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree
[Signature] [QR Code] Ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree Modifica del 17.4.2019 Questo testo è una versione provvisoria.
DettagliOrdinanza sugli emolumenti in materia di stato civile
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) Modifica del 28 aprile 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1999 1 sugli emolumenti in materia di stato
DettagliINFRASTRUTTURE FERROVIARIE REGIONALI
INFRASTRUTTURE FERROVIARIE REGIONALI Il passaggio di competenze verso l Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Iseo, 10 ottobre 2013 Argomenti dell intervento Evoluzione del quadro normativo
DettagliOrdinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune, OIFT) Modifica dell 11 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 dicembre
DettagliOrdinanza dell Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all amministrazione parlamentare
Ordinanza dell Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all amministrazione parlamentare (Ordinanza sull amministrazione parlamentare, Oparl) (Diverse modifiche del diritto parlamentare)
DettagliOrdinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO 2) Modifica del 22 giugno 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 novembre 2012 1 sul CO 2 è modificata come
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Attenzione: Questa versione è a scopo informativo. È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU). Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione
DettagliRapporto esplicativo sulla modifica dell ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.
Rapporto esplicativo sulla modifica dell ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122) e sulla modifica dell ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione
DettagliFirenze, 29 novembre Pacchetto Ferroviario pilastro tecnico: il ruolo delle NSA ed i rapporti con l ERA
Firenze, 29 novembre 2018 4 Pacchetto Ferroviario pilastro tecnico: il ruolo delle NSA ed i rapporti con l ERA Nuovi compiti Agenzia Europea e Autorità Nazionali (art.4) 2 Nuovi compiti agenzia Europea
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso
DettagliOrdinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi, OFuni) Modifica del 26 settembre 2017 Il Dipartimento federale dell
DettagliOrdinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonche l impiego del relativo raccolto
Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonche l impiego del relativo raccolto (Ordinanza sulla coesistenza) del... Disegno del 3.10.005 Il
DettagliAccordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n. 2/2016 del Comitato dei trasporti terrestri
DettagliOrdinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione
Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull utilizzo di attrezzature a pressione) del 15 giugno 2007 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 15 agosto 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio
DettagliDecreto federale. Avamprogetto
Decreto federale Avamprogetto che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce
DettagliOrdinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili
Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale
Correzione Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune) Modifica del 18 ottobre 2000 (RU 2000 2538) Il testo
DettagliDECRETO n. 1/2019 IL DIRETTORE DELL AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
DECRETO n. 1/2019 Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti. IL DIRETTORE
DettagliMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Pagina 1 di 7 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 26 giugno 2015 Recepimento della direttiva 2014/106/UE che ha modificato gli allegati tecnici V e VI della direttiva 2008/57/CE relativi
DettagliIl riordino degli Standard Tecnici nazionali del sottosistema strutturale Controllo-Comando e Segnalamento. Bologna, 9 maggio 2013
Il riordino degli Standard Tecnici nazionali del sottosistema strutturale Controllo-Comando e Segnalamento Bologna, 9 maggio 2013 IL RIORDINO DEGLI STANDARD TECNICI NAZIONALI SOMMARIO Legislazione di riferimento
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata come
DettagliOrdinanza concernente l immissione sul mercato e l utilizzazione di biocidi
Ordinanza concernente l immissione sul mercato e l utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) Modifica del 5 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sui biocidi del
DettagliOrdinanza dell UFCL sulla designazione di atti normativi d esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione
Ordinanza dell UFCL sulla designazione di atti normativi d esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione del 10 settembre 2014 (Stato 15 novembre 2017) L Ufficio federale
DettagliOrdinanza concernente l entrata e il rilascio del visto
Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto (OEV) Modifica del 14 agosto 2019 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 agosto 2018 1 concernente l entrata e il rilascio del
DettagliOrdinanza sulle finanze della Confederazione
Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC) Modifica del 22 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 aprile 2006 1 sulle finanze della Confederazione è modificata
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 gennaio 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti dʼuso
[Signature] [QR Code] Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti dʼuso (ODerr) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 16 dicembre 2016 1 sulle derrate alimentari e
Dettagli