Comune di Mombaruzzo

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1 Comune di Mombaruzzo Copia Albo PROVINCIA DI ASTI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.39 OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONE EX ARTICOLO 14 C.C.N.L. 22/1/2004 PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL SIGNOR BUSCAGLIA BARTOLOMEO DIPENDENTE DEL COMUNE DI GAMALERO. L anno duemiladiciannove addì undici del mese di luglio alle ore undici e minuti quaranta nella solita sala delle adunanze, previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: Cognome e Nome Presente 1. SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco Sì 2. BERTALERO ANGELA - Vice Sindaco Sì 3. SCARRONE CARLA LUIGINA - Assessore Sì Con l intervento e l opera del Segretario Comunale Signor MONTI dott. ALFREDO il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SPANDONARO GIOVANNI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

2 LA GIUNTA COMUNALE - Vista la propria deliberazione numero 42 in data 19/11/2015, esecutiva a sensi di legge, con la quale venne attivato un accordo convenzionale con il Comune di Gamalero per il periodo dall 1/12/2015 al 30/6/2019 per l utilizzo parziale di personale addetto al servizio di polizia locale individuato nel signor BUSCAGLIA BARTOLOMEO, dipendente di del Comune di Gamalero con la qualifica di istruttore, categoria C4; - dato atto che è stata richiesta al Comune di Gamalero la disponibilità a proseguire nell accordo convenzionale per il periodo dall 1/7/2019 al 30/6/20121 per lo svolgimento del servizio di polizia locale per il periodo dall 1/7/2019 al 30/6/20121; - preso atto della disponibilità manifestata dal Comune di Gamalero di aderire alla richiesta; - dato atto che: l articolo 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22/1/2004 prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d obbligo mediante convenzione e previo assenso dell ente di appartenenza ; che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: la convenzione definisce, tra l altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L utilizzazione parziale che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione ; - precisato che: l articolo 34, comma 13, della legge numero 289/2002 prevede che le amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l utilizzo e gli oneri finanziari; l ARAN, con parere A5 ha stabilito che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti, escludendone la competenza del consiglio comunale in merito all approvazione, essendo un atto di gestione; il Comune di Gamalero e questo comune ritengono di applicare i citati disposti normativi, al fine di conseguire economie di scala e una condivisione delle esperienze nell ambito delle competenze riferite ai servizi di competenza del servizio di polizia locale; - considerato che il suddetto accordo convenzionale senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell ente da cui dipende ed in parte nell ente convenzionato - in tal senso si è espresso il Ministero dell Interno - Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4/10/2005; - preso atto che, l accordo convenzionale deve disciplinare, tra l altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro; - visto il testo dell accordo convenzionale, formato da dodici articoli, che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l applicazione del predetto istituto contrattuale e le forme di ripartizione

3 degli oneri finanziari del personale assegnato presso questo ente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; - ravvisata la necessità di approvare, pertanto, il suddetto schema di accordo convenzionale in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell ente; - ritenuta propria la competenza in ordine all adozione dell atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell articolo 48 del decreto legislativo numero 267/00 e s.m.i., in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due enti del medesimo comparto, mediante convenzione, ferma restando per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro, posizione supportata anche dal parere ARAN A5, in atti alla presente, dal quale si evince che in merito all utilizzo parziale di personale di cui all articolo 14 del CCNL del 24/1/2004, per convenzione, deve intendersi un accordo od una intesa tra gli enti interessati, per la quale risulta estranea la competenza del consiglio, non rappresentando un convenzionamento dell ufficio ai sensi dell articolo 42 del decreto legislativo numero 267/2000 e s.m.i., ma bensì una convenzione di gestione del rapporto di lavoro; - precisato che, ai sensi del comma 1 dell articolo 14 C.C.N.L., l accordo in parola si configura quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro e come tale non è assimilabile alle convenzioni di cui all articolo 30 del decreto legislativo numero 267/2000, restando pertanto la competenza all approvazione della medesima alla giunta comunale; - richiamati i pareri della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo Veneto n. 80/2009 e della Corte dei Conti Sez. Lombardia n. 988/2010, i quali hanno specificato che il ricorso all articolo 14 del CCNL 22/1/2004 non configura l ipotesi di nuova assunzione, né di altre forme e/o tipologie contrattuali, in quanto il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell ente da cui dipende ed in parte nell ente a scavalco, per cui non è soggetto ai vincoli di cui all articolo 76, commi 4 e 7; tuttavia, comportando il rimborso pro quota della relativa spesa a favore dell amministrazione di appartenenza, va computata nelle spese di personale dell ente di utilizzazione, che, negli enti inferiori a 1000 abitanti, non soggetti al patto di stabilità, devono essere inferiori a quelle sostenute nell anno 2008 (articolo 1, comma 562, della legge numero 296/2006); - atteso che, pertanto, tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione flessibile ai sensi dell articolo 9, comma 28, del decreto legge numero 78/2010; - visti: il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; gli articoli 7, comma 6, e 53 del decreto legislativo 30/3/2001, numero 165 e s.m e i., recante norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; il decreto legislativo , numero 267, recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti Locali e s.m.i.; i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto Regioni Autonomie Locali ed in particolare il C.C.N.L. del 22/1/2004 articolo 14 e dichiarazione congiunta numero 10; - visto l articolo 48 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267; - acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 (allegato A );

4 - con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; D E L I B E R A 1) di rinnovare l accordo convenzionale con il Comune di Gamalero per l utilizzo parziale di personale addetto al servizio di polizia locale individuato nel signor BUSCAGLIA BARTOLOMEO, dipendente di del Comune di Gamalero con la qualifica di istruttore, categoria C4; 2) di approvare lo schema di accordo convenzionale da sottoscrivere con il Comune di Gamalero, composto da dodici articoli, allegato sub B alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 3) di dare atto che l utilizzo del personale di cui sopra avverrà per dodici ore settimanali nel periodo dall 1/7/2019 al 30/6/2021; 4) di dare atto che l accordo convenzionale, conforme allo schema definirà la durata della stessa per un periodo determinato, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell orario settimanale d obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari tra i due enti e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore; 5) di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione dello schema di convenzione sopra approvato. Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267; LA GIUNTA COMUNALE - con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; D I C H I A R A - la presente deliberazione immediatamente eseguibile. * * * * * * * *

5 Allegato A alla d.g.c. 39/2019 Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONE EX ARTICOLO 14 C.C.N.L. 22/1/2004 PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL SIGNOR BUSCAGLIA BARTOLOMEO DIPENDENTE DEL COMUNE DI GAMALERO ai sensi dell articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267. PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE Mombaruzzo, 11/07/2019 Il Responsabile F.to: MONTI dott. ALFREDO PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE Mombaruzzo, 11/07/2019 Il Responsabile F.to: MONTI dott. ALFREDO VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE Mombaruzzo, 11/07/2019 Il Segretario Comunale MONTI dott. ALFREDO

6 allegato B alla d.g.c. 39/2019 CONVENZIONE EX ARTICOLO 14 DEL CCNL 22/1/2004 PER L UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE L anno duemiladiciannove, il giorno del mese di in, nella sede Comunale di Gamalero, TRA il COMUNE DI GAMALERO (ente di appartenenza), rappresentato in questo atto dal sindaco pro tempore signor il quale agisce nell esclusivo interesse dell amministrazione, domiciliato ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di Gamalero, in esecuzione della deliberazione di giunta comunale numero in data /_/2015, E il COMUNE DI MOMBARUZZO, rappresentato in questo atto dal sindaco pro tempore geometra Giovanni Spandonaro il quale agisce nell esclusivo interesse dell amministrazione, domiciliato ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di Mombaruzzo, in esecuzione della deliberazione di giunta comunale numero in data /_/2019, PREMESSO CHE - l ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18/8/2000, numero 267) contiene disposizioni che consentono alle pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo (es. le convenzioni); - inoltre, la flessibilità organizzativa introdotta dal decreto legislativo 30/3/2001, numero 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli enti locali di avvalersi di personale di altri enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l utilizzo e gli oneri finanziari; - in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l articolo 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, al di là delle citate forme associative di gestione, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d obbligo, mediante convenzioni (altre e diverse dalle tipologie sopra citate) e previo assenso dell ente di appartenenza; - che il medesimo articolo del C.C.N.L. definisce i principi contenuti nelle convenzioni; TUTTO CIÒ PREMESSO le parti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue. Art. 1 Oggetto, finalità e profili generali di riferimento La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l utilizzo parziale di personale del Comune di Gamalero da parte del Comune di Mombaruzzo, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d obbligo, durante l orario di lavoro dell ente di appartenenza e, qualora necessario, al di fuori del normale orario di servizio, compatibilmente con le esigenze dell ente di appartenenza, comunque prioritarie. Il presente documento è finalizzato a soddisfare le esigenze del Comune di Mombaruzzo, per la migliore realizzazione dei servizi istituzionali in materia di polizia locale e amministrativa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo polizia municipale, notifiche, pubblicazioni, istruttoria/verifiche per il rilascio autorizzazioni commercio, incombenze di protezione civile), nonché a conseguire una economica gestione delle risorse. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004 e s.m.e i.

7 In virtù del presente accordo convenzionale, non identificabile con la tipologia di cui all art. 30 del D.Lgs. N. 267/2000, il Comune di Gamalero acconsente all utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, da parte del Comune di Mombaruzzo, di proprio personale per l espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale del dipendente interessato. Art. 2 - Individuazione del personale utilizzato Le parti hanno individuato il signor BUSCAGLIA BARTOLOMEO tenuto conto della relativa specializzazione e del profilo professionale di appartenenza. L utilizzo di detto dipendente in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, il quale ha in effetti già manifestato il proprio assenso, confermato con la sottoscrizione del presente accordo convenzionale. Art. 3 - Durata della convenzione La presente Convenzione ha durata dall 1/7/2019 al 30/6/2021, rinnovabile previo accordo delle parti. Ciascun ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale ed il recesso avrà decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di recesso. Art. 4 - Tempi di utilizzo del personale La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Mombaruzzo è pari a dodici ore settimanali, da effettuarsi di norma nelle mattinate di lunedì e giovedì, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell ente di appartenenza. Il dipendente convenzionato garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro in modo flessibile, in considerazione di eventuali sopravvenienti esigenze degli enti ed in modo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola amministrazione. Art. 5 - Gestione del personale utilizzato Il rapporto di lavoro del citato personale, ivi compresa la disciplina relativa ad eventuali progressioni economiche orizzontali, è gestito dal Comune di Gamalero, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Mombaruzzo, ente utilizzatore. Il Comune di Mombaruzzo utilizzerà il personale in argomento sulla base di specifico programma, definito in base al contemperamento delle proprie esigenze con quelle del Comune di Gamalero con le seguenti modalità: a. impiego del lavoratore nell ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle sue specializzazioni/qualificazioni professionali; b. impiego del lavoratore con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro. Le Parti organizzano un sistema informativo inerente il personale utilizzato, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l applicazione degli istituti contrattuali. In ogni caso, il Comune di Mombaruzzo richiederà preventivamente autorizzazione al Comune di Gamalero per qualsiasi iniziativa, concernente detto personale, non espressamente compresa nella presente regolamentazione e, comunque, comunicherà immediatamente al comune titolare del rapporto di lavoro ogni informazione inerente il personale di che trattasi. Art. 6 - Direttive Il personale individuato, durante la prestazione del servizio presso il Comune convenzionato, è soggetto alle direttive - inerenti il perseguimento delle funzioni assegnate ed i compiti da svolgere - impartite dal sindaco o assessore delegato. Eventuali infrazioni disciplinari commesse durante il servizio in convenzione, verranno segnalati al Comune di provenienza. Art. 7 - Oneri finanziari e riparto La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Gamalero cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, previa acquisizione dei necessari elementi da parte del Comune di Mombaruzzo.

8 I rapporti finanziari tra gli enti sono ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, pertanto il Comune di Mombaruzzo si impegna a rimborsare al Comune di Gamalero, per le prestazioni del dipendente in convenzione, i 12/36 della spesa relativa del trattamento economico erogato allo stesso, con annessi oneri contributivi e lrap, compresi eventuali conguagli previsti ai sensi di legge. Il Comune di Mombaruzzo provvederà inoltre a liquidare direttamente gli eventuali compensi dovuti per indennità di missione, rimborso spese di accesso nonché eventuali indennità previste dal proprio Regolamento. Tali compensi non rientreranno tra gli oneri da ripartire. Il riparto delle spese avverrà nel modo seguente: - Comune di Gamalero 24/36 - Comune di Mombaruzzo 12/36 Si stabilisce che ogni ente iscriverà nel proprio bilancio la quota presunta di spesa che dovrà sostenere. Il Comune di Gamalero provvederà a pagare tutti gli oneri diretti e riflessi inerenti il servizio e produrrà entro il mese di gennaio successivo all esercizio scaduto il rendiconto delle spese sostenute soggette a riparto. Il Comune di Mombaruzzo verserà al Comune di Gamalero, entro il mese di luglio il 50% della somma presunta dovuta ed iscritta nel proprio bilancio ed il saldo entro il mese di gennaio dell anno successivo e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Art.8 - Revisioni e possibili estensioni temporali dell accordo convenzionale Le amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare: a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell ente di appartenenza del personale, previo parere favorevole del relativo responsabile, ai medesimi patti e per la stessa durata; b) una complessiva riformulazione, con definizione da parte degli organi competenti delle amministrazioni stesse. Art. 9 - Periodo di riposo giornaliero, ferie e malattia Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà avvenire nell osservanza della disciplina normativa e contrattuale e dovrà tenere conto del doppio impegno lavorativo. Le ferie annuali e gli altri congedi dovranno essere usufruiti nello stesso periodo o negli stessi periodi, fermo restando l obbligo contrattuale contemporaneo di due settimane consecutive. Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Gamalero che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell orario di lavoro tra i due enti, comunicherà l assenza al Comune di Mombaruzzo. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni al Comune di Gamalero con le modalità di cui alla vigente normativa. Il Comune di Gamalero, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell orario di lavoro tra i due enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Mombaruzzo. Art Risoluzione della convenzione La presente Convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi: a) quando il Comune di Mombaruzzo utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute o comunque in modo difforme da quanto con la stessa regolamentato; b) quando il Comune di Gamalero contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al dipendente di operare effettivamente presso il Comune di Mombaruzzo o comunque ostacolandone senza fondate ragioni l attività presso l ente utilizzatore; c) quando il Comune di Mombaruzzo non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti; Art Modalità di risoluzione delle controversie Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli enti in relazione all esecuzione della presente convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della convenzione. Art Disposizioni generali e finali

9 Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d uso a termini di legge. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d uso, saranno poste a carico dei comuni sopra costituiti in parti eguali. Letto, confermato e sottoscritto. Gamalero, li 2019

10 Letto, confermato e sottoscritto Il Sindaco F.to:SPANDONARO GIOVANNI Il Segretario Comunale F.to: MONTI dott. ALFREDO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/07/2019 al 02/08/2019, come prescritto dall art.124, 1 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n Mombaruzzo, lì 18/07/2019 Il Segretario Comunale F.to:MONTI dott. ALFREDO DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA. [X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4 comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) [ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3 comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) Il Segretario Comunale F.to: MONTI dott. ALFREDO E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Lì, Il Segretario Comunale MONTI dott. ALFREDO

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