Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri
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- Antonio Gianluigi Montanari
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1 Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri Nota su Attuazione PAR FAS Abruzzo 2007/2013 Linea di Azione VI.1.2.a Approvazione dell Avviso Pubblico per la concessione dei finanziamenti per «Interventi di messa in sicurezza dal rischio sismico delle strutture ove hanno sede i Municipi ed altre funzioni pubbliche comunali» (draft n. 420/2014) Roma, 24 ottobre 2014
2 Ing. Armando Zambrano Ing. Fabio Bonfà Ing. Gianni Massa Ing. Riccardo Pellegatta Ing. Michele Lapenna Ing. Giovanni Cardinale Ing. Gaetano Fede Ing. Andrea Gianasso Ing. Hansjörg Letzner Ing. iunior Ania Lopez Ing. Massimo Mariani Ing. Angelo Masi Ing. Nicola Monda Ing. Raffaele Solustri Ing. Angelo Valsecchi Presidente Vicepresidente Vicario Vicepresidente Segretario Tesoriere Presidenza e Segreteria Roma Via IV Novembre, 114 Tel Fax Sito web: Presso il Ministero della Giustizia Roma Via Arenula, 71
3 CONSIGLIO DIRETTIVO Ing. Luigi Ronsivalle Ing. Luigi Panzan Ing. Fabrizio Ferracci Ing. Giovanni Cardinale Ing. Francesco Cardone Ing. Bruno Lo Torto Ing. Salvatore Noè Ing. Maurizio Vicaretti Presidente Vice Presidente Segretario Dott. Massimiliano Pittau Direttore Sede: Via Dora, Roma - Tel , Fax
4 La presente nota è stata redatta da avv. Lorenzo Passeri Mencucci.
5 DRAFT N. 420/14 CENTRO STUDI CNI Il protocollo s inquadra nell ambito degli interventi di messa in sicurezza sismica delle strutture sedi di municipi, finanziati nell ambito della misura VI.1.2.a del PAR FAS Abruzzo 2007/2013 attuata con DGR n. 917 del 27/12/2012 e n. 338 del 06/05/2013. Detto protocollo, in particolare, disciplina il finanziamento assentito dalla Regione al soggetto beneficiario (Comune). Gli interventi dei comuni verranno finanziati a sportello con decreto dirigenziale mano a mano che si renderanno disponibili le progettazioni esecutive e il cofinanziamento comunale anche a valere sui Fondi Nazionali. Si segnala, altresì, che l intervento sebbene legato alla mitigazione del rischio sismico non rientra nell ambito degli interventi soggetti alla speciale (e derogatoria) disciplina legata al sisma del 2009 (Dl 39/2009), come esplicitamente chiarito dalla delibera di GR n. 917/2012 (la quale esclude fra i comuni beneficiari i 49 comuni del Cratere). L art. 4 (compensi per i progettisti) del citato protocollo dispone che: i compensi degli incaricati di redigere i progetti delle opere finanziate sono pari al 3% dell importo del finanziamento. La previsione è illegittima, prima di tutto alla luce della disciplina dettata dagli atti di gara. È difatti principio fondamentale quello secondo cui i contenuti del contratto debbono essere speculari a quelli degli atti di gara sulle quali si plasma l offerta dei concorrenti. Dalla disamina della documentazione, ed in particolare alla luce del bando di gara approvato con delibera di GR n. n. 917/2012 (allegato A) non è assolutamente prescritta detta limitazione. Tantomeno tale limitazione è prescritta dalla disciplina della Linea d azione VI.1.2.a nell ambito della quale è ricompreso l intervento in questione (versione 2011, con le correzioni operate dalla Delibera 556/2011). È dunque evidente che detta limitazione, ove non prescritta esplicitamente dagli atti di gara, non possa essere oggetto della convenzione attuativa. 5
6 DRAFT N. 420/14 CENTRO STUDI CNI Il principio è del tutto applicabile nel caso di specie ove l atto in questione, quale che sia la sua denominazione (protocollo di intesa, contratto, convenzione), sia comunque successivo al bando di concorso, di cui deve rispettarne i contenuti. A questo si aggiunga che la previsione contrattuale è nulla per violazione delle norme imperative di legge. Come noto il DLGS 163/2006 detta regole precise circa le modalità di determinazione dei compensi dei professionisti, in particolare per quanto concerne le prestazioni legate alla realizzazione di opere e/o interventi pubblici. In verità dovrebbe escludersi, per la fattispecie in esame, l applicazione del DM 143/2013 (emanato in attuazione dell art. 9 DL 1/2012) in quanto entrato in vigore (il 21/12/2013) successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara. Tuttavia è bene ricordare che nelle more dell emanazione del citato DM 143/2013, trova applicazione la norma transitoria di cui al comma 2 dell art. 5 L. n. 83/2012 che rimanda all applicazione delle norme e tariffe previgenti, ossia quelle di cui al DM 04/04/2001. In particolare il comma 2 cit. prevede che: 2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali. 6
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