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1 VII LEGISLATURA ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N giugno 2004 ore 10,00 Presidenza del Presidente e dei Vicepresidenti ROBERTO COTA LIDO RIBA PIETRO FRANCESCO TOSELLI Nel giorno 29 giugno 2004 alle ore 10,00 in Torino nel Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15 sotto la Presidenza del Presidente ROBERTO COTA e dei Vicepresidenti LIDO RIBA e PIETRO FRANCESCO TOSELLI, con l assistenza dei Consiglieri Segretari ALESSANDRO DI BENEDETTO ed ENNIO GALASSO, si è adunato il Consiglio regionale come dall avviso inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri. Sono presenti i Consiglieri: ALBANO N. - ANGELERI A. BOLLA E. - BOTTA M. BRIGANDI M. BURZI A. BUSSOLA C. CARACCIOLO G. CARAMELLA L. CATTANEO V. CAVALLERA U. CHIEZZI G. CONTU M. COSTA E. COSTA R. COTA R. COTTO M. D AMBROSIO A. DEORSOLA S. - DI BENEDETTO A. - DUTTO C. - FERRERO C. GALASSO E. GALLARINI P. GIORDANO C. GODIO G. LEO G. - MANICA G. MANOLINO G. - MARCENARO P. MELLANO B. MERCURIO D. MORICONI E. - MULIERE R. PALMA C. PAPANDREA R. PICCHIONI R. - PICHETTO FRATIN G. PLACIDO R. RACCHELLI E. - RIBA L. RONZANI G. ROSSI G. - SCANDEREBECH D. - SUINO M. TAPPARO G. TARICCO G. TOSELLI P. VALVO C. Sono in congedo i Consiglieri: BOTTA F. CANTORE D. D ONOFRIO P. GHIGO E. - MARENGO P. - PEDRALE L. - POZZO G. ROSSI O. VAGLIO R. CASONI W. RIGGIO A. Non sono presenti i Consiglieri: Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: FARASSINO G. GALANTE V. (o m i s s i s) DCR Partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Villa la Palazzola presso Villa La Palazzola in Stresa. (Proposta di deliberazione n. 498).

2 Partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Villa la Palazzola (denominazione provvisoria) presso Villa La Palazzola in Stresa. (o m i s s i s) Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva. IL CONSIGLIO REGIONALE visto il Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e il Comune di Stresa sottoscritto in data 9 aprile 2004 e approvato con Deliberazione della Giunta regionale n del 30 marzo 2004 Approvazione dello schema di Protocollo d intesa per il restauro di Villa La Palazzola e il recupero del suo parco mediante procedura di Accordo di Programma, ex articolo 34, del Decreto Legislativo n. 267/2000, finalizzato al restauro dell'immobile "Villa La Palazzola" ed al recupero del parco limitrofo; preso atto che, attraverso lo strumento della Fondazione, la Regione Piemonte e il Comune di Stresa procederanno alla ristrutturazione e arredo del complesso edilizio, alla sistemazione del parco ed alla sua successiva gestione per finalità di interesse turistico-culturale; vista la Deliberazione del Consiglio regionale n del 22 settembre del 1999 (Criteri generali per la partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di socio, alla costituzione di enti culturali e per l adesione di strutture già esistenti) e preso atto che la costituenda fondazione rientra nella tipologia dell area di intervento di cui al punto 1, lettera A e lettera E dei citati criteri ed ottempera tutte le condizioni previste al punto 2 dei criteri stessi; vista la DGR n del 26 aprile 2004 Partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Villa La Palazzola (denominazione provvisoria) presso Villa La Palazzola in Stresa. Proposta al Consiglio regionale. e preso atto delle motivazioni in essa addotte; sentito il parere favorevole della VI Commissione, espresso in data 29 giugno 2004 d e l i b e r a - di approvare la partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Villa La Palazzola (denominazione provvisoria) presso Villa La Palazzola in Stresa, sulla base dello schema di atto costitutivo (Allegato A) e dello schema di statuto (Allegato B) allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; - di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, a assumere i provvedimenti necessari alla costituzione della Fondazione e ad introdurre nell atto costitutivo e nello statuto quelle variazioni o sostituzioni che si rendessero necessarie e che non comportano modifiche significative e sostanziali alle condizioni previste; -

3 - di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, a provvedere alla costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione con un fondo di ,00 dando atto che la copertura è assicurata nell ambito degli stanziamenti di cui alla legge 14 maggio 2004 n.10 (Bilancio di previsione per l anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004/2006). - di demandare alla Direzione Turismo Sport Parchi l acquisizione dei dati catastali, di stima e di superficie relativi alla struttura oggetto dell atto costitutivo della Fondazione.

4 Allegato A) REPERTORIO numero ATTI numero REPUBBLICA ITALIANA ATTO COSTITUTIVO DELLA "FONDAZIONE " Il duemilaquattro. ( ) In Torino, nel mio studio, al piano primo della casa di. Avanti me dottor, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile di alla continua presenza dei testi signori: - - testimoni idonei a me notaio cogniti, aventi i requisiti di legge; sono personalmente comparsi i signori: - domiciliato per la carica in Torino, piazza Castello n.165, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di e legale rappresentante della "REGIONE PIEMONTE", con sede in Torino, piazza Castello n.165, codice fiscale , con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte in data

5 numero che, in copia certificata conforme all'originale, allego al presente atto sotto la lettera..., omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti; - domiciliato per la carica in Stresa (VB), piazza Matteotti n. 6, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco "pro tempore" e legale rappresentante del "COMUNE DI STRESA", con sede in Stresa (VB), piazza Matteotti n. 6, codice fiscale con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio Comunale in data numero che, in copia certificata conforme all'originale, allego al presente atto sotto la lettera "...", omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti; cittadini italiani e di nazionalità italiana i predetti enti, della cui identità personale io notaio sono certo, i quali, nel nome e come sopra, con il presente atto Premesso a) che il Comune di Stresa è proprietario, in forza di atto di donazione, di un complesso immobiliare in Stresa, Strada Statale del Sempione, denominato "Villa La Palazzola", composto da terreno sistemato a parco, con entrostante complesso di edifici composto dell'edificio principale a n. 3 piani fuori terra più interrato, dall'edificio della ex cappella gentilizia e da porzioni di edificio accessorie, come meglio risulta dalla planimetria che allego al presente atto sotto la lettera..., previa lettura data da me notaio alla presenza dei testi e dei comparenti. Il tutto in cattivo stato di manutenzione; b) che la Regione Piemonte ha previsto nel proprio bilancio, al capitolo 27167/2004, un fondo di Euro ,00 (Euro cinquemilioni/00), destinato al finanziamento dell Accordo di

6 programma che sarà sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa, per il restauro del complesso edilizio di Villa La Palazzola, ritenuto strategico, per la sua importanza e bellezza, ai fini dello sviluppo turistico e culturale della Regione Piemonte, della Provincia e del Comune di Stresa; c) che la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa convengono che lo strumento tecnico ottimale attraverso il quale i due Enti possono procedere alla ristrutturazione e arredo del complesso edilizio, alla sistemazione del parco ed alla sua successiva gestione per finalità di interesse turistico - culturale sia rappresentato da una Fondazione, alla quale il Comune di Stresa trasferisce gratuitamente la proprietà del complesso edilizio, costituente il fondo di dotazione, oltre a somme di denaro destinate alla gestione, mentre la Regione Piemonte conferisce la somma di Euro ,00 costituente il contributo alla costituzione del fondo di dotazione iniziale oltre ad altre somme destinate alla gestione. La Fondazione procederà così alla ristrutturazione del complesso, alla stipulazione di accordi che consentano la sua fruizione per finalità, di interesse generale, dirette ad ottimizzare il richiamo turistico nella zona ed una corretta gestione del complesso restaurato; d) che, anche in considerazione dei presumibili costi di gestione dell immobile e della Fondazione, i due Enti dovranno prevedere, nei limiti delle possibilità dei propri bilanci, finanziamenti successivi a favore della costituita Fondazione, tali da consentire ad essa di fare fronte alle spese di gestione correnti ed alla copertura dei costi di gestione e di manutenzione del complesso edilizio che non fosse possibile coprire con i mezzi propri di cui la Fondazione possa disporre. Il tutto al fine di evitare che, per l insufficienza dei mezzi economici, il complesso restaurato possa in futuro degradarsi, a causa della mancanza o dell'insufficienza di una corretta manutenzione e possa venire meno o comunque ridursi il richiamo turistico e culturale esercitato dal complesso stesso. Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue.

7 - I - Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante della stipulazione e costituiscono impegno essenziale per la costituzione della Fondazione, che le parti assumono reciprocamente tra di loro ed anche a favore della costituenda Fondazione. - II - Tra la "REGIONE PIEMONTE" ed il "COMUNE DI STRESA" viene costituita la "FONDAZIONE ". - III - La Fondazione ha sede legale in Stresa (VB), - IV - La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte. L'esclusivo scopo della Fondazione è provvedere al completo recupero edilizio del complesso dell'ex Villa La Palazzola in Stresa e, successivamente, attraverso un razionale sfruttamento e la conservazione del complesso edilizio, perseguire finalità culturali, turistiche, ricreative che valorizzino ed incrementino il richiamo esercitato dal Comune di Stresa, dalla Provincia del V.C.O. e dalla Regione Piemonte. In particolare, la Fondazione potrà svolgere ogni attività connessa con il fine sopra specificato, promuovendo lo studio e la conoscenza delle arti visive, sia a scopo culturale sia a scopo didattico; la realizzazione di mostre d'arte di ogni genere, sia permanenti sia temporanee; l'organizzazione e la promozione di convegni e di manifestazioni culturali e turistiche; l'organizzazione e la promozione di mostre-mercato che favoriscano il richiamo turistico; la promozione, diretta od indiretta, di modalità d'uso dell'edificio e del parco che esercitino il richiamo turistico e favoriscano la fruizione del complesso da parte del pubblico. Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione potrà utilizzare il complesso edilizio ed il suo parco destinandolo, in tutto od in parte, secondo il prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione, agli usi che appaiano più consoni con gli scopi della Fondazione. Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione potrà coordinare ed integrare la sua attività con organi pubblici, università, enti in genere, sia pubblici che privati e/o persone fisiche, sia italiani che esteri, con i quali potrà stipulare gli accordi consentiti dalle norme vigenti.

8 La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti dal Consiglio di Amministrazione idonei al conseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la partecipazione ad enti e società le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse, ed entro tali limiti potrà svolgere attività economiche necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi predetti. - V - La Fondazione è costituita senza limitazione di durata e svolge la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello statuto che, composto di 15 articoli e steso su pagine., previa sottoscrizione dei comparenti, dei testimoni e di me notaio, allego al presente atto sotto la lettera " " per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me notaio data alla presenza dei testi ai comparenti. - VI L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre dell'anno nel quale viene concesso il riconoscimento. - VII - La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri che durano in carica tre anni. A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono chiamati i signori: -..., nominato dalla Giunta Regionale su proposta dell Assessorato competente; -..., nominato dalla Giunta Regionale su proposta dell Assessorato competente; -..., nominato dal Comune di Stresa. Al signor... viene attribuita la qualifica di Presidente. Al signor viene attribuita la qualifica di Vice - Presidente

9 - VIII - Vengono nominati Revisori dei Conti per il primo triennio: il signor.., Presidente, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell Assessorato competente, domiciliato in codice fiscale iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del... numero - IV serie speciale. il signor..,, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell Assessorato competente, domiciliato in codice fiscale iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del... numero - IV serie speciale. il signor..,, nominato dal Comune di Stresa domiciliato in codice fiscale iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del... numero - IV serie speciale.

10 - IX - A) Secondo quanto previsto all'articolo 4 dello Statuto il fondo di dotazione indisponibile per l Ente è rappresentato: a) dalla somma di Euro ,00 (Euro quarantamila/00), conferita dalla Regione Piemonte; b) dal complesso edilizio trasferito gratuitamente dal Comune di Stresa, denominato Villa La Palazzola, sito in Stresa, Strada Statale del Sempione, composto dal parco con entrostante edificio gentilizio, cappella e relativi accessori. Il Comune di Stresa, pertanto, con il presente atto trasferisce gratuitamente in proprietà alla Fondazione che accetta i seguenti beni immobili: 1. una porzione del parco di mq circa, quale risulta contornata in colore blu dalla planimetria di massima che allego al presente atto sotto la lettera... previa lettura data da me notaio alla presenza dei testi ai comparenti. Risulta espressamente escluso dal conferimento: - la parte del parco già utilizzata dal Comune di Stresa per la realizzazione della passeggiata verso il lago, la cui superficie non è compresa nei mq. di cui sopra; - la parte del parco attribuita in diritto di superficie a S.A.B. (ex Baveno S.p.A.) in forza di atto di cessione diritto di superficie (porzione contornata in colore giallo nella stessa planimetria); 2. gli edifici esistenti sulle porzioni di terreno conferiti, composti dall'edificio della abitazione gentilizia a n. 3 piani fuori terra più interrato, dall'edificio della ex cappella gentilizia, collegato con l'edificio principale attraverso un loggiato coperto. Il conferimento ha per oggetto la piena proprietà del complesso sopra descritto libero da iscrizioni e trascrizioni in pregiudizio, con tutte le servitù attive e passive esistenti, limitazioni e rapporti di vicinato ad esso afferenti. Il tutto risulta censito al N.C.E.U. al Foglio 37, Mappali ed è pervenuto al Comune di Stresa in forza di donazione. L'immobile è soggetto a vincolo da parte del Ministero dei Beni Culturali. Ai fini della regolarità urbanistica dell'immobile il conferente Comune di Stresa dichiara che la costruzione degli edifici è anteriore al 1 settembre 1967.

11 Il valore del complesso edilizio risulta, ai soli fini della verifica della congruità del conferimento ai fini del riconoscimento, pari ad Euro ,00 (Euro cinquemilionicinquecentomila/00) come risulta dalla perizia asseverata che allego al presente atto sotto la lettera "..", previa lettura data da me notaio alla presenza dei testi ai comparenti. B) Sempre con riferimento all immobile oggetto di conferimento alla Fondazione le parti convengono ancora quanto segue. 1. Il conferimento, come previsto, esclude la porzione di terreno contornata in giallo nella planimetria precitata allegata, sotto la lettera... ; porzione attualmente gravata da diritto di superficie a favore di Società S.A.B., in forza di atto di cessione diritto di superficie e sulla quale insistono i seguenti fabbricati fatiscenti: - casa del giardiniere con le serre. 2. Relativamente al terreno, di cui al punto 1, estraneo al presente conferimento e ai conseguenti accordi per la costituzione della Fondazione, il Comune di Stresa e la Regione Piemonte si riservano la possibilità di concludere, in futuro, nuovi accordi, sempre a vantaggio della Fondazione, dopo che il Comune di Stresa abbia acquisito la piena proprietà dell immobile a seguito della rinuncia del diritto di superficie su di esso gravante. - X - Le parti convengono che il patrimonio della Fondazione costituito attualmente dal fondo di dotazione indisponibile di cui all'art. IX sarà incrementato per effetto dei lavori di ristrutturazione del complesso edilizio che saranno finanziati mediante erogazione alla Fondazione di un contributo di Euro ,00 da parte della Regione Piemonte. Tale contributo verrà erogato previa la stipulazione tra la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa di un accordo di programma ai sensi dell art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevederà tempi e modalità tali da consentire il rispetto del calendario dei pagamenti che si renderanno necessari per fare fronte alle spese di progettazione e di ristrutturazione del complesso edilizio. Eventuali sopravvenienze attive di qualunque natura saranno utilizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione e potranno altresì essere destinate dal Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione, a patrimonio ovvero ad ulteriore miglioramento dell immobile di proprietà dell Ente. Con riguardo alle modalità di ricupero e di ristrutturazione del complesso edilizio di "Villa La Palazzola" e del suo parco, resta convenuto che la Fondazione si farà carico dell'affidamento degli incarichi progettuali e degli appalti necessari, nel rispetto della legge n. 109/94 e delle sue

12 successive modificazioni, per quanto applicabile al momento dell'esecuzione di lavori. La Regione Piemonte ed il Comune di Stresa si impegnano sia reciprocamente sia verso la Fondazione, ad effettuare tutti gli adempimenti ad essi ascrivibili nei tempi tecnici strettamente necessari, in modo da rendere possibile il completamento del complesso edilizio entro il più breve tempo possibile. A tal fine, tra la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa resta convenuto che: -(i) il progettista dell'opera sarà scelto dalla Fondazione nel rispetto delle normative vigenti; -(ii) il progetto preliminare dell'opera sarà sottoposto alla preventiva verifica del rappresentante della Regione Piemonte e del Comune di Stresa (verifica, quest'ultima, antecedente ed indipendente dalle valutazioni edilizie di competenza del Comune); -(iii) la scelta dell'impresa appaltatrice dei lavori avverrà con procedura di evidenza pubblica, mediante l'invito di una pluralità di imprese ed il confronto di più offerte, nel rispetto della legge n. 109/1994. L'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà farsi carico di fornire l'opera finita, con prezzo fisso ed invariabile; -(iv) la Fondazione sceglierà il Direttore dei lavori, sentita la Regione Piemonte. Il Responsabile del procedimento, nominato dalla Fondazione d intesa con la Regione Piemonte, assolverà alle funzioni di cui alla L. 109/94 e s.m.i.. Allo stesso sono attribuite le seguenti funzioni: certificare il fabbisogno finanziario per le opere di ristrutturazione dell'immobile e per il recupero del parco e certificare il programma preventivo dei pagamenti ed i singoli S.A.L (v) il collaudatore dell opera sarà nominato dalla Fondazione, anche in corso d opera, d intesa con la Regione Piemonte. - XI - In coerenza con le previsioni contenute in premessa, costituenti parte essenziale della convenzione secondo quanto previsto nel capo I del presente atto, i comparenti Regione Piemonte e Comune di Stresa assumono reciprocamente ed a favore della Fondazione gli impegni di cui ai punti successivi di questo capo, diretti ad assicurare alla Fondazione stessa la copertura del fabbisogno finanziario di cui necessita.

13 1. La Regione Piemonte ed il Comune di Stresa conferiranno alla Fondazione, in aggiunta al fondo di dotazione, un ulteriore contributo di Euro ,00 (Euro duecentomila/00), da destinarsi alla gestione per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 4 dello Statuto. Il contributo di cui sopra sarà versato dai comparenti in parti eguali, senza vincolo di solidarietà, non appena il Presidente della Fondazione avrà presentato istanza di riconoscimento della personalità giuridica ed avrà comunicato ai comparenti il numero del conto corrente, intestato alla Fondazione, sul quale accreditare il contributo. 2. La Regione Piemonte ed il Comune di Stresa si impegnano altresì, reciprocamente e nei confronti della Fondazione, a contribuire annualmente, a partire dal secondo anno di vita dell Ente, alle necessità finanziarie della Fondazione, in modo da assicurare alla stessa la copertura delle spese di gestione e di manutenzione del complesso edilizio, nonché delle spese di gestione dell Ente, che non fossero coperte dai ricavi e da tutti gli altri proventi ottenuti dalla Fondazione stessa, attraverso la propria attività istituzionale. Tale contribuzione avverrà, in misura tendenzialmente paritetica, secondo le disponibilità di bilancio di ciascun Ente, anno per anno. L importo e le modalità delle contribuzioni saranno concordati tra la Fondazione e i due Enti comparenti interessati al momento dell approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio preventivo. In ogni caso, l importo massimo della contribuzione annua facente carico a ciascun Ente non potrà eccedere la soglia di Euro ,00 (Euro centomila/00). Tale importo sarà soggetto a revisione automatica, annualmente, in base alla variazione dell indice dei prezzi accertata dall ISTAT. 3. Con specifico riferimento alla pattuizione anzidetta e, più in generale, all obbligo congiunto assunto dal Comune di Stresa e dalla Regione Piemonte di contribuire al funzionamento della Fondazione secondo le finalità enunciate in premessa, i comparenti Regione Piemonte e Comune di Stresa convengono ancora quanto segue: a) che il Comune di Stresa, anche a scomputo totale o parziale del contributo annuale in denaro a favore della Fondazione, potrà farsi direttamente carico, in base ad accordi che interverranno con la Fondazione: - degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco circostante Villa La Palazzola (fermo restando che il parco stesso, correlativamente a questo impegno, rimarrà generalmente fruibile al pubblico, con modalità tali da evitare che siano arrecati danni al complesso restaurato); - della sorveglianza del complesso edilizio (fermo restando che l organizzazione e la

14 responsabilità del servizio faranno carico alla Fondazione); - di altri servizi di cui la Fondazione abbia necessità e che il Comune di Stresa possa fornire direttamente, attraverso l organizzazione municipale di cui dispone; b) che la Regione Piemonte, anche a scomputo totale o parziale del contributo annuale in denaro a favore della Fondazione, potrà farsi direttamente carico, in base ad accordi che interverranno con la Fondazione: - del supporto logistico della struttura organizzativa della Fondazione; - della contribuzione all organizzazione ed alla gestione di mostre e manifestazioni, temporanee e stabili, che rientrino negli scopi della Fondazione e rispondano agli interessi turistici e culturali della Regione Piemonte. 4. I comparenti Regione Piemonte e Comune di Stresa concordano altresì la possibilità di stipulare direttamente con la Fondazione accordi, stabili o temporanei che, nel rispetto dello scopo prefissato, consentano a ciascuno di essi comparenti di disporre anche parzialmente del complesso edilizio e del suo parco, per le loro finalità istituzionali, a fronte di specifiche contribuzioni destinate al raggiungimento dello scopo della Fondazione. - XII - Il Presidente della Fondazione si impegna a svolgere e curare tutte le pratiche necessarie ed utili per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione dalla Regione Piemonte ed anche ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero richieste dalle competenti Autorità al fine di concedere il riconoscimento. - XIII - Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico del Comune di Stresa, con richiesta dell'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali in materia. Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine il quale atto leggo, alla continua presenza dei testi, ai comparenti che, approvandolo e confermandolo, meco notaio lo sottoscrivono unitamente ai testi. (Stresa 01/06/2004)

15 Allegato B) ALLEGATO " " AL N. DI FASCICOLO STATUTO della "FONDAZIONE" Art. 1 Fondazione E' costituita la "FONDAZIONE. Art. 2 Sede La Fondazione ha sede legale in Stresa (VB). Art. 3 - Finalità della Fondazione La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte. L'esclusivo scopo della Fondazione è provvedere al completo recupero edilizio del complesso dell'ex "Villa La Palazzola" in Stresa e, successivamente, attraverso un razionale sfruttamento e la conservazione del complesso edilizio, perseguire finalità culturali, turistiche, ricreative che valorizzino ed incrementino il richiamo esercitato dal Comune di Stresa, dalla Provincia del V.C.O. e dalla Regione Piemonte. In particolare, la Fondazione potrà svolgere ogni attività connessa con il fine sopra specificato, promuovendo lo studio e la conoscenza delle arti visive, sia a scopo culturale sia a scopo didattico; la realizzazione di mostre d'arte di ogni genere, sia permanenti sia temporanee; l'organizzazione e la promozione di convegni e di manifestazioni culturali e turistiche; l'organizzazione e la promozione di mostre-mercato che favoriscano il richiamo turistico; la promozione, diretta od indiretta, di modalità d'uso dell'edificio e del parco che esercitino il richiamo turistico e favoriscano la fruizione del complesso da parte del pubblico. Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione potrà utilizzare il complesso edilizio ed il suo parco destinandolo, in tutto od in parte, secondo il prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione, agli usi che appaiano più consoni con gli scopi della Fondazione. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà coordinare ed integrare la sua attività con organi pubblici, Università, enti in genere, sia pubblici che privati e/o persone fisiche, sia italiani che esteri, con i quali potrà stipulare gli accordi consentiti dalle norme vigenti. La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti dal Consiglio di Amministrazione idonei al conseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la partecipazione ad enti e società le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse, ed entro tali limiti potrà svolgere attività economiche necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi predetti.

16 Art. 4 - Patrimonio 1. Il patrimonio della Fondazione é costituito: a) dal fondo di dotazione indisponibile, costituito dai Fondatori e rappresentato: - dalla somma in denaro di euro ,00 (euro quarantamila/00), conferita dalla Regione Piemonte; - dal complesso edilizio "Villa La Palazzola" in Stresa, conferito dal Comune di Stresa e meglio descritto nell'atto costitutivo; b) dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dagli aderenti e dai sostenitori, espressamente destinati ad incremento del patrimonio; c) dai beni immobili e mobili e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio; d) dalle somme derivanti dagli utili non utilizzati per la gestione; e) dai lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni e dalle erogazioni liberali in danaro. 2. Le entrate della Fondazione, tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite: a) dai contributi erogati all'atto della costituzione e successivamente, dai fondatori e dai sostenitori; b) dagli utili e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali; c) da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte dei soggetti pubblici e privati. 3. Il patrimonio, come indicato nell'atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ed i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati, con esclusione del fondo di dotazione iniziale indisponibile e di eventuali ulteriori componenti espressamente dichiarate indisponibili dal donante e/o dal Consiglio di Amministrazione, hanno il fine di garantire la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione. Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad investire il danaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, secondo la normativa vigente. Art. 5 Esercizio L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Sono organi della Fondazione: - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 6 Organi Art. 7 - Consiglio di Amministrazione Composizione La Fondazione é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri nominati due dalla Regione Piemonte ed uno dal Comune di Stresa. I Consiglieri di nomina regionale sono indicati dalla Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente al Turismo. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio ambito il Presidente ed un Vice Presidente. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

17 Se per qualsiasi motivo un Consigliere di Amministrazione viene a cessare dalla carica durante il periodo predetto, i Fondatori provvedono alla sua sostituzione. Il Consigliere venuto a cessare sarà sostituito dal Fondatore che lo aveva nominato. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l intero Consiglio si intenderà decaduto. Le cariche di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso spese. Art. 8 - Consiglio di Amministrazione Funzionamento Il Consiglio di Amministrazione é convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno due Consiglieri. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo raccomandata a.r. ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la comunicazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telefax o con semplice preavviso di quarantotto ore. Il Consiglio di Amministrazione é validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed a votazione palese, fermo restando che per le modifiche del presente statuto e per gli acquisti, le alienazioni e comunque gli atti dispositivi in genere di beni immobili occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni, senza diritto di voto. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro bollato e vidimato, il relativo verbale che viene sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario da lui scelto, anche fra estranei. Art. 9 - Consiglio di Amministrazione Poteri Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione. In particolare ed a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine: a) alla approvazione entro il mese di dicembre del bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il mese di giugno del bilancio consuntivo dell'anno precedente; b) all'amministrazione del patrimonio della Fondazione, gestendo le entrate e investendo gli eventuali utili nelle diverse attività attraverso le quali la Fondazione persegue le sue finalità. In tali attività rientra il potere di destinare a patrimonio indisponibile entrate che eccedano i fabbisogni per la gestione ordinaria. c) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti; d) alla costituzione, se ritenuto opportuno, di un Comitato Scientifico determinandone composizione, durata, mansioni e funzionamento; e) agli acquisti, alle alienazioni e comunque agli atti dispositivi in genere di beni mobili ed immobili, osservate le maggioranze di cui all'articolo 8; f) alla nomina e revoca, su proposta del Presidente, della persona incaricata a reggere la Segreteria

18 Generale della Fondazione, al conferimento alla stessa dei poteri per l'espletamento delle sue funzioni, fissandone la durata dell'incarico. In particolare il Segretario Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, coordina e dirige le attività della Fondazione, dirige e amministra il personale dipendente, predispone i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di segretario del medesimo e svolge inoltre tutti i compiti e le funzioni che gli saranno delegati dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente; g) all'eventuale assunzione di personale, determinandone il trattamento retributivo; h) agli eventuali regolamenti interni della Fondazione nonché alla loro modifica, revoca ed abrogazione; i) alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, ivi compresi impieghi di liquidità su valori mobiliari italiani ed esteri; j) alla partecipazione in Enti o Società le cui attività risultino direttamente o indirettamente correlate con quelle della Fondazione; k) all autorizzazione al Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione; l) alle modifiche del presente Statuto ai sensi del successivo articolo 12; m) all'eventuale scioglimento dell'ente ai sensi del successivo art. 13; n) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione. Art. 10 Presidente I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono tra di loro il Presidente ed il Vice Presidente; gli stessi durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Spetta al Presidente: a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione; b) garantire la corretta amministrazione della Fondazione; c) curare l'osservanza dello Statuto e proporre modifiche dello stesso, qualora le ritenga opportune; d) nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli; e) nominare avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione; f) assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, salva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Art I Revisori dei Conti I Fondatori (Il Fondatore Regione Piemonte, con la procedura prevista dall art. 7 comma 2) nominano i tre Revisori dei Conti che rimangono in carica tre anni e possono essere confermati. I Revisori dovranno essere scelti tra gli iscritti all'albo dei Dottori o dei Ragionieri commercialisti. I Revisori dei Conti provvederanno al riscontro della gestione finanziaria, ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

19 I Revisori dei Conti potranno assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Qualora uno dei Revisori venisse meno o rinunciasse alla carica durante il mandato, le funzioni collegiali verranno assolte dai Revisori rimasti in carica e la sostituzione del Revisore venuto meno sarà effettuata dal Fondatore che aveva provveduto alla sua nomina. Art Modifiche dello Statuto Le modifiche al presente Statuto, nei limiti consentiti dalla legge, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica. Art Durata ed estinzione La Fondazione é costituita senza limiti di durata; qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, la Fondazione si estinguerà. Esperita la fase di liquidazione interna l'eventuale patrimonio residuo sarà destinato al Comune di Stresa purché sia stata garantita la fruibilità pubblica dell'immobile, conferito al momento della costituzione della Fondazione, a favore della Regione Piemonte, per le sue finalità istituzionali, per un periodo minimo di quindici anni. Diversamente, il patrimonio verrà devoluto facendo applicazione dell'art. 31 c.c. ed in modo da garantire la fruizione al pubblico del complesso edilizio e del suo parco. Art Disposizioni generali La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita. La Fondazione é obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia. Art Disposizioni transitorie Per la prima volta la nomina dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti viene effettuata dai Fondatori nell'atto costitutivo. Visto per inserzione e deposito. Torino, lì (Statut 2 - rp 1/06/2004)

20 (o m i s s i s) IL PRESIDENTE (Roberto COTA) IL VICE PRESIDENTE (Lido RIBA) IL VICE PRESIDENTE (Pietro Francesco TOSELLI) I CONSIGLIERI SEGRETARI (Alessandro DI BENEDETTO) (Ennio GALASSO) IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE (Ornella GALLIERO) GF/OG/im

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