Expo VDA S.p.A. Expo VDA S.p.A. STATUTO STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA. Articolo 1. Articolo 2. Articolo 3. Articolo 4

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1 Expo VDA S.p.A. Expo VDA S.p.A. STATUTO STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA Articolo 1 E costituita una Società per Azioni denominata Expo VdA S.p.A.. Articolo 2 La Società ha per oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 15 ottobre 2014, n. 10, l'allestimento e la gestione di spazi presso padiglioni istituzionali nell'ambito di Expo Milano 2015 e nello svolgimento di ogni attività utile alla promozione turistica e di immagine della Regione correlate alla partecipazione della medesima all'iniziativa Expo Milano Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie (anche cambiarie); stipulare mutui ordinari e speciali; prestare garanzie reali e personali (anche per debiti di terzi); stipulare contratti di locazioni anche finanziarie e potrà assumere ogni genere di obbligazione che sia dall'organo di amministrazione ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Potrà assumere - sia direttamente che indirettamente - partecipazioni - per gestioni in proprio - in altre società aventi oggetto affine al proprio. Articolo 3 La Società ha sede in Brissogne (Aosta), Località L'Ile-Blonde n. 5. Articolo 4 La durata della Società è fissata dalla data dell atto costitutivo fino al 31 dicembre CAPITALE Articolo 5 Il capitale sociale è determinato in Euro (cinquantamila) diviso in azioni ordinarie da Euro (mille) cadauna. Articolo 6 Le azioni sono nominative; esse sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dalla Regione Autonoma Valle d Aosta. Il capitale potrà essere aumentato anche mediante il conferimento di beni in natura e di crediti.

2 Articolo 7 La Società potrà emettere obbligazioni determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall articolo 2410 del Codice civile e delle altre disposizioni vigenti. ASSEMBLEE Articolo 8 Le Assemblee regolarmente costituite rappresentano l universalità dei Soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Articolo 9 Ogni azione ha diritto a un voto. Ogni azionista può farsi rappresentare nell Assemblea mediante semplice delega scritta da altro Socio, fatte salve le limitazioni di cui all art del codice civile. Spetta al Presidente dell Assemblea constatare il diritto di intervento all Assemblea e la regolarità delle deleghe. Articolo 10 L Assemblea è convocata dall Organo Amministrativo presso la sede sociale o altrove in Italia, almeno una volta all anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano tale termine può, dall Organo Amministrativo, essere portato a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell esercizio sociale. L Assemblea inoltre è convocata, sia in via ordinaria sia in via straordinaria, ogni qualvolta l Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. Articolo 11 L Assemblea è convocata mediante avviso inviato ai sensi dell'art codice civile e pertanto con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. L avviso deve contenere l elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. Tuttavia sono ugualmente valide le Assemblee che non saranno state convocate come sopra indicato, se la totalità del capitale sociale vi è rappresentata e se la maggioranza dei componenti l Organo Amministrativo in carica e i Sindaci effettivi è presente alla riunione. Articolo 12 Per la validità delle deliberazioni dell Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, si fa riferimento al disposto degli articoli 2368 e 2369 del Codice civile. Articolo 13 L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato ai sensi dell articolo 2371 del Codice civile anche tra i non soci. Nei casi di legge, e quando ciò è

3 ritenuto opportuno dal Presidente dell Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio o dal segretario. Articolo 14 Le deliberazioni dell Assemblea sono espresse per alzata di mano. AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA Articolo 15 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri nominati dall'unico socio di cui due scelti tra i Consiglieri regionali, di cui uno designato dalla minoranza. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre (3) esercizi. Articolo 16 Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente e può nominare il Vice Presidente e uno o più Amministratori delegati. Nei limiti dell articolo 2381 del Codice civile le attribuzioni del Consiglio saranno delegate a uno o più dei suoi membri, che assumeranno le funzioni di Amministratori delegati. Il Consiglio, il Presidente e gli Amministratori delegati, se nominati, hanno facoltà di nominare procuratori per la gestione di specifici settori nell esercizio dei poteri ad essi conferiti. Articolo 17 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede della Società che altrove su convocazione del Presidente o di un Amministratore delegato tutte le volte che gli stessi lo reputino necessario, oppure quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri. La convocazione deve effettuarsi mediante lettera da inviarsi, anche a mano, almeno tre giorni prima dell adunanza; in casi di urgenza può effettuarsi anche a mezzo telefax, posta elettronica o telefonicamente con almeno 24 ore di anticipo. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza di questi, da un Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione. Chi presiede l adunanza sarà assistito da un segretario, che potrà essere designato anche tra persone estranee al Consiglio. Articolo 18 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si considerano regolarmente costituite quando siano state regolarmente convocate e qualora sia presente la maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Tuttavia sono ugualmente valide le riunioni ancorché non convocate, se è presente la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti per alzata di mano. Partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione i Sindaci, senza diritto di voto.

4 Articolo 19 L Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il conseguimento dell oggetto sociale. Articolo 20 Agli Amministratori scelti tra i Consiglieri regionali non è dovuto alcun compenso aggiuntivo. Il compenso dell'amministratore non Consigliere regionale è stabilito dal socio, su proposta del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale. A tutti gli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, purché documentate. RAPPRESENTANZA SOCIALE E DELEGHE RAPPRESENTANZA SOCIALE E DELEGHE Articolo 21 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa fede dell assenza o impedimento del Presidente. Nell ambito dei rispettivi poteri la firma e la rappresentanza sociale spettano anche agli Amministratori delegati, se nominati. COLLEGIO SINDACALE COLLEGIO SINDACALE Articolo 22 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Lo stesso esercita inoltre il controllo contabile della società. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'unico socio. Gli emolumenti dei Sindaci effettivi sono stabiliti per l intera durata della società secondo la tariffa minima dei Dottori Commercialisti, salva diversa determinazione dell Assemblea ordinaria. I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. A tale scopo saranno loro recapitati gli avvisi di convocazione di tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione. BILANCIO E UTILI Articolo 23 L esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all oggetto della società.

5 Articolo 24 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti alle azioni, salvo diversa deliberazione dell Assemblea su proposta dell Organo Amministrativo. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Articolo 25 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l Assemblea, nei modi stabiliti dalla legge, definisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. L'eventuale attivo risultante dal bilancio finale è integralmente riversato al bilancio regionale. DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 26 Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio dei Soci è quello risultante dal Registro delle Imprese. Articolo 27 Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

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