ASSOCIAZIONE ITALIA IRAN STATUTO
|
|
|
- Viviana Di Lorenzo
- 9 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ASSOCIAZIONE ITALIA IRAN STATUTO 1
2 Articolo 1 Denominazione e Sede Statuto della Associazione Italia-Iran 1. È costituita l Associazione Italia-Iran. 2. L Associazione potrà usare la sigla ACIII 3. L Associazione ha sede in Milano (Italia); l Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può costituire sedi secondarie anche in altre città italiane e all estero. Articolo 2 Durata dell Associazione Italia-Iran 1. L Associazione Italia-Iran è costituita a tempo indeterminato. Articolo 3 Finalità dell Associazione Italia-Iran 1. L Associazione ha lo scopo prevalente di svolgere attività che favoriscano lo sviluppo dei rapporti commerciali tra l Italia e la Repubblica Iraniana, nel rispetto dei trattati esistenti fra i due Stati; di prestare assistenza agli operatori economici; di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e la collaborazione fra gli imprenditori operanti in Italia e nella Repubblica Iraniana. 2. L Associazione sviluppa il raccordo e la collaborazione con il sistema istituzionale italiano e iraniano, con le associazioni e i consorzi di imprese nonché con ogni altro soggetto interessato sia esso pubblico o privato, anche attraverso la realizzazione di progetti e iniziative comuni con analisi e diffusione di informazioni economiche utili a favorire la collaborazione fra imprese. 3. Tali finalità vengono perseguite principalmente tramite: a) lo sviluppo di contatti con organismi economici e finanziari dei due paesi, al fine di agevolare le relazioni in campo economico e commerciale. b) un azione di comunicazione, informazione e conoscenza mediante i mezzi in uso della propria attività. c) un servizio di accoglienza e di prima assistenza agli operatori iraniani che si recano in Italia per affari e ai soggetti economici italiani interessati a promuovere attività commerciali e industriali sul territorio della Repubblica Iraniana. d) un azione di assistenza e di consulenza alle imprese per favorire lo sviluppo di attività economiche e commerciali. 2
3 Articolo 4 Soci e) l assistenza nell orientamento generale per concretizzare le opportunità di cooperazione internazionale tra imprese, nonché gli investimenti delle imprese italiane in Iran e delle imprese iraniane in Italia. f) la necessaria assistenza alle missioni economiche. g) l Associazione non potrà dedicarsi ad attività commerciali dirette a scopo di lucro e non potrà, anche in modo indiretto, distribuire ai suoi soci utili o residui di fondi predisposti per la gestione dell Associazione e/o per formazione di riserve e/o di capitale. L Associazione ha la facoltà di compiere, come attività complementare e dietro corrispettivo, opere di sostegno nonché di prestare consulenze per conto dei soci e dei terzi per il raggiungimento delle finalità descritte nel presente Statuto. L ammontare dei compensi per i servizi prestati dovrà essere preventivamente concordato in forma scritta. Il divieto della destinazione degli utili trova applicazione anche nel caso dei proventi derivanti dalla predetta attività dell Associazione. 1. Possono associarsi all Associazione le persone fisiche o giuridiche, ditte, enti o istituti operanti in Italia e/o nella Repubblica Iraniana, che siano incensurate, che si impegnino al versamento della quota associativa e che adempiano alle altre condizioni previste dal presente Statuto. 2. Possono associarsi persone, enti, istituti di altra nazionalità che soddisfino alle condizioni di cui al punto 1) del presente articolo. 3. I soci che non siano persone fisiche devono nominare la persona fisica che li rappresenta e alla quale spetta l esercizio di tutti i relativi diritti. 4. Ai soli fini della determinazione della quota associativa, i soci si distinguono in persone fisiche, persone giuridiche, ditte individuali, aziende ed enti o associazioni, o soci sostenitori. 5. L adesione all Associazione è individuale e annuale e si intende rinnovata di anno in anno se non interviene disdetta in forma scritta raccomandata almeno un mese prima della scadenza. 6. I soci dell Associazione hanno diritto di voto con cui partecipano alle deliberazioni. Ciascun socio ha diritto a un voto indipendentemente dalla categoria di appartenenza di cui al comma 2) di questo articolo. 7. L aspirante socio richiede l adesione all Associazione mediante domanda scritta da presentare al Consiglio direttivo. 8. Il Consiglio Direttivo esamina la domanda di ammissione e delibera insindacabilmente ed inappellabilmente sull ammissione o meno del richiedente, dandone comunicazione scritta allo stesso. 9. Ogni socio ha la facoltà di proporre la propria candidatura al Consiglio Direttivo dell Associazione. Detta candidatura dovrà pervenire entro i dieci giorni antecedenti la data dell assemblea elettiva. 3
4 Articolo 5 Adesione all Associazione Italia-Iran L aspirante socio richiede l adesione all Associazione mediante domanda scritta. Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda di ammissione dell aspirante socio, delibera insindacabilmente e inappellabilmente sull ammissione o meno. Articolo 6 Cessazione dei Soci 1. La qualità di socio cessa nel caso in cui lo stesso perda i requisiti di cui all articolo 4.1, 2 e 3. Il socio persona fisica cessa con la morte dello stesso. Il socio persona giuridica cessa alla data della sua cancellazione al Registro delle Imprese. 2. Può essere deliberata dal Consiglio Direttivo la cessazione della qualità di socio qualora lo stesso sia costituito in mora per il mancato pagamento della quota associativa. Articolo 7 - Quote associative L ammontare delle quote sarà deliberato di anno in anno dal Consiglio Direttivo. L anno finanziario, ai fini della quota associativa, decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Articolo 8 Organi dell Associazione Italia-Iran 1. Sono organi dell Associazione Italia-Iran: - l Assemblea dei Soci - Il Consiglio Direttivo - Il Presidente - Il Vice Presidente - Il Revisore dei Conti - Il Segretario Generale 2. Ad eccezione del Segretario generale, le cariche sono gratuite e la durata è di 10 anni. Articolo 9 L Assemblea 1. L Assemblea è l organo supremo dell Associazione. Ha diritto di partecipare ogni socio iscritto da almeno tre mesi e che sia in regola con il pagamento della quota associativa. 2. L Assemblea si riunisce almeno una volta all anno e ogni volta si renda necessario. 3. L Assemblea è convocata dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente. 4
5 4. Il Presidente ha la facoltà di convocare l Assemblea ogni volta lo ritenga opportuno, o su delibera del Consiglio Direttivo o dietro richiesta di almeno un terzo dei soci. 5. L avviso di convocazione dell Assemblea deve contenere l ordine del giorno, il luogo, la data e l ora di prima e seconda convocazione e deve essere inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima del giorno previsto per lo svolgimento dell assemblea. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno quindici giorni. 6. a. L Assemblea dei soci discute e approva le relazioni annuali del Consiglio Direttivo; b. discute ed approva il bilancio d esercizio: c. discute ed approva il bilancio di previsione; d. elegge i componenti del Consiglio Direttivo; e. nomina il revisore dei conti; f. discute e delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo; g. l Assemblea può nominare il Presidente dell Associazione; 7. l Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua vece dal Vice Presidente; 8. l Assemblea è validamente costituita e può deliberare qualora sia rispettato il dettata dei comma 4) e 5) di questo articolo; 9. le deliberazioni dell Assemblea vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente decide la maggioranza; 10. per proposte di modifica dello Statuto le deliberazioni sono valide se approvata dalla maggioranza dei due terzi dei presenti; 11. ogni socio può farsi rappresentare in assemblea mediate delega scritta; 12. le deliberazioni dell Assemblea dovranno essere raccolte in un verbale sottoscritto dal Presidente dell Assemblea e dal Segretario Generale dell Associazione. Articolo 10 Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri eletti dall Assemblea fra i soci di cui all articolo 4. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri ordinari e straordinari e provvede alla determinazione degli indirizzi gestionali, organizzativi ed amministrativi dell Associazione. 2. Il Consiglio Direttivo elegge alla prima riunione un Presidente ed un Vice Presidente, qualora questi non siano già stati nominati dalla prima assemblea auto convocata dai soci. 3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta ogni trimestre e approva il bilancio annuale d esercizio e il bilancio di previsione e la relazione programmatica per l anno successivo. 4. La carica di componente del Consiglio Direttivo può essere ricoperta unicamente da una persona fisica che sia socio dell Associazione. 5. I componenti del Consiglio non possono delegare a terzi l esercizio delle proprie funzioni. 5
6 6. Il componente del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalle sue funzioni qualora non sia più socio, o per sue dimissioni. 7. Il Consiglio Direttivo delibera sulle accettazione delle domante di ammissione alla carica. 8. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di 10 anni a partire dal giorno della nomina. Articolo 11 Il Presidente 1. Il Presidente rappresenta l Associazione e gli spetta di fronte ai terzi e in giudizio la firma sociale; può delegare particolari atti e competenze ad un Vice Presidente. 2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e deve essere scelto fra i componenti l Assemblea dei Soci. Il Presidente può essere eletto anche dalla prima assemblea dei soci, anche auto convocata. Rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Articolo 12 Il Vice Presidente 1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell Associazione e rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esercita le sue funzioni. Articolo 13 Il Revisore dei Conti 1. È l organo di controllo dell Associazione e ha l incarico di controllare i libri sociale e contabili e controllare il buon andamento gestionale dell Associazione. 2. Il Revisore deve informare l Assemblea almeno una volta all anno in occasione dell approvazione del bilancio, mediante relazione scritta, dei risultati del controllo compiuto. Articolo 14 Il Segretario Generale 1. Al Segretario Generale è affidata la direzione operativa dell attività dell Associazione e attua gli indirizzi e le decisioni degli Organi, nonché le istruzioni del Presidente. 2. Il Segretario Generale tiene e aggiorna di volta in volta il registro dei pagamenti delle quote associative. 3. il Segretario Generale non può essere socio dell Associazione. Articolo 15 Rappresentanza e poteri di firma Il Presidente rappresenta l Associazione e agisce in suo nome. 6
7 Articolo 16 Il Presidente Onorario L Assemblea può nominare un Presidente onorario tra persone, anche soci, di comprovato prestigio nelle relazioni economiche internazionali tra i due Paesi. Il Presidente onorario non ha poteri gestori ma può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e alle manifestazioni pubbliche che riguardano l Associazione. Articolo 17 Gestione economica dell Associazione, bilancio, contabilità 1. L Associazione risponde delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio. 2. Le fonti di finanziamento sono rappresentate principalmente dalle quote associative, dalle donazioni degli sponsor e dai proventi derivanti dalle prestazioni dei servizi offerti. 3. Il periodo fiscale coincide con l anno solare. 4. L Associazione tiene le scritture contabili nei modi prescritti dalla legge, redige il bilancio annuale sottoposto al controllo del revisore dei conti e alla approvazione dell assemblea. Articolo 18 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto esplicitamente dal presente statuto valgono le norme del codice civile e le norme della legislazione vigente della Repubblica Italiana. 7
TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE
TITOLO III SOCI Articolo 4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli enti che ne condividano gli scopi e gli impegni a realizzarli.
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede. E costituita in Schio con sede in Via Cavour n. 3 l Associazione denominata CENTRO DI CULTURA
STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE
STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ACCADEMIA DEL GUSTO DEL MEDITERRANEO Art. 1 Costituzione È costituita un Associazione non riconosciuta denominata: Accademia
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI Indice Art 1 Costituzione, denominazione, sede. Art 2 Scopi ed attività. Art 3 Risorse economiche. Art 4 I soci. Art 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei
TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.
STATUTO della Associazione PROmozione RAdiotelevisiva - Associazione Diocesana Milanese (in forma abbreviata PRO.RA.) SEDE: Via Guglielmo Silva, 36 20145 MILANO TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo Art.
Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO
Allegato lettera A all Atto Costitutivo dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita nel rispetto del Codice Civile
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA Pescara, il 5.12.2003 ARTICOLO 1: COSTITUZIONE Il data 5 dicembre 2003 tra i sottoscritti si costituisce
STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PARTITO POPOLARE EUROPEO A.I.P.P.E. STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 Sede Nazionale Viale Bardanzellu, 95 00155 Roma Tel. 06/4071388 fax 06/4065941 E-mail:
Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea
Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n 290 del 17 marzo 2003. Pubblicato nel BUR del 16 aprile 2003 Art 1 (Natura e sede) 1.
"STAND BY ME ACQUI ONLUS" STATUTO
"STAND BY ME ACQUI ONLUS" STATUTO Art.1) DENOMINAZIONE E costituita, nel rispetto del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia, l Associazione denominata STAND BY ME ACQUI ONLUS. Art. 2 SEDE L Associazione
Popsophia associazione culturale
Statuto Popsophia associazione culturale COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE Art. 1: Si è costituita con durata illimitata una associazione di promozione sociale, senza fini di lucro e con esclusione di
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018) Art. 1 È costituita l associazione senza scopo di lucro con durata illimitata, denominata ASSOCIAZIONE
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa
STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.
STATUTO STATUTO dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti. 1) DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione di Promozione Turistica Pro Loco denominata
Il Fondaco per Feltre
ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS Il Fondaco per Feltre Associazione Culturale ONLUS "I L F O N D A C O P E R F E L T R E" Numero di classificazione BL0038 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
GEI-SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA CELLULA (GEI-SIBSC)
Articolo 1 - Costituzione Statuto dell'associazione GEI-SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA CELLULA (GEI-SIBSC) (Approvato dal Consiglio Direttivo il 18 maggio 2017 e É costituita una libera
COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA
COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ENTE RICREATIVO STATUTO STATUTO COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ente ricreativo ARTICOLO 1 E' costituito con il presente atto, tra i sopraindicati signori, un
art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL AFRICA ONLUS art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus. 2. L Associazione ha sede in provincia di
FEDERFARMA LAZIO - STATUTO
ARTICOLO 1 E costituita, con sede in Roma, Via dei Tizii n. 10, l Associazione denominata: FEDERFARMA LAZIO ARTICOLO 2 1. La FEDERFARMA LAZIO riunisce e rappresenta le Associazioni Sindacali Provinciali
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 91 del 13/02/2003 D.R. n. 91 IL RETTORE VISTA la legge del 09 maggio 1989, n. 168; VISTO VISTA
PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI
PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI Articolo 1 RAGIONE SOCIALE - SEDE - DURATA Il Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (nel seguito: SALVA) è un associazione di diritto privato di
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri REGOLAMENTO COMMISSIONE RAGGRUPPAMENTO DONNE INGEGNERI TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 Costituzione
STATUTO PISTA DI CASTELLAZZO. con espressione sportiva GRUPPO SPORTIVO MODELLISTI BOLLATE
STATUTO Art. 1 E costituita una Associazione dilettantistica sportiva denominata PISTA DI CASTELLAZZO con espressione sportiva GRUPPO SPORTIVO MODELLISTI BOLLATE Art. 2 L Associazione ha la finalità esclusiva
SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 2/7 ART.
dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise
Consiglio Regionale del Molise STATUTO dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise Integrazioni ed emendamenti Assemblea dei Soci in data 5 dicembre 2009 ARTICOLO 1 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita
