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1 Dichiarazione di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto e di rivendicazione Campagna A.R.T..A.Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Agenzia Regionale Dichiarazione di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto e di rivendicazione Campagna ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo Reg. CE 1234/07 e s.m.i. Rev. 1 Novembre 2011

2 RIFERIMENTI NORMATIVI Regolamento (CE) della Commissione n del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e s.m.i.; Regolamento (CE) del Consiglio n. 479 del 29 aprile 2008 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999. Regolamento (CE) della Commissione n. 436 del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo. Regolamento (CE) della Commissione n. 555 del 27 Giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell art.15 della legge 7 luglio 2009, n.88 ; DM 16 dicembre 2010 Disposizioni applicative del D.lgs 61/2010 relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni ; Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n del 20 settembre 2011 concernente le disposizioni per la rivendicazione delle produzioni della campagna vendemmiale 2011/2012; 2

3 Delibera di Giunta Regionale n. 870 del 17 ottobre 2011 Decreto legislativo 8 marzo 2010, n.61 recante la "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini". Disposizioni concernenti la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP relative alla campagna vendemmiale 2011/2012. Legge Regionale n. 9 del 18 marzo 2009, Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo; Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 settembre 2009, n. 52/R Regolamento di attuazione della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo); Deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 25 luglio 2011 Applicazione articolo 14, paragrafo 10 del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n.61. Riduzione delle rese produttive di vino DOCG Brunello di Montalcino e di vino a DOC Rosso di Montalcino per la vendemmia Decreto del Direttore di ARTEA n. 191 del 18/10/ Dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o di mosto - Campagna viticola 2011/2012 Articoli 8 e 9 del Regolamento CE n. 436/2009 della Commissione Disposizioni e modulistica. Circolare AGEA Prot. DGIU del 30/09/ Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione vino e/o di mosto della campagna viticola 2011/2012 Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni; Comunicazione Regione Toscana prot. n. AOO GRT /G del 06/12/2010 Rivendicazioni delle produzioni 2010 Comunicazione concernente la resa a ceppo. - Decreto n del 7 novembre 2011 D.lgs 61/2010 art.6 comma 8. Moadalità per la predisposizione dell elenco positivo regionale delle menzioni vigna. 3

4 PRINCIPALI NOVITA Modalità di rivendicazione: in applicazione del D.Lgs 61/2010, la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP è effettuata contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione mediante il modello predisposto da Artea sulla base dei dati dello schedario viticolo. Non è più previsto in questa fase alcun ruolo delle Camere di Commercio (compreso il rilascio delle ricevute delle uve). Rivendicazione delle produzioni il cui disciplinare è approvato successivamente alla data di inizio vendemmia e comunque entro il 31/12/2010: la legge regionale in materia di potenziale viticolo prevede che le superfici destinate alla produzione dei vini a DOP e IGP debbano essere iscritte ai rispettivi albi, entro la data di inizio della raccolta. Tuttavia il sistema non impedisce di inserire una data di ricalcolo del potenziale successiva alla data di inizio vendemmia. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale sopra descritta, ai sensi della DelGr 870/2011 è possibile rivendicare le produzioni alle condizioni previste dai disciplinari di produzioni anche qualora quest ultimi siano approvati o modificati successivamente alla data di inizio vendemmia e comunque entro il 31/12/2011 a condizione che le superfici vitate risultino iscritte al relativo albo/elenco entro la data di presentazione della dichiarazione. Rientrano al momento in tale casistica le DOP seguenti: DOC Maremma Toscana (pubblicato il 10 ottobre 2011); DOCG Montecucco Sangiovese (pubblicato il 22 settembre 2011) DOC Colli di Luni (decreto del 13 ottobre 2011) DOC Montecucco (decreto del 9 settembre 2011) DOC Monteregio (decreto del 18 ottobre 2011) DOC Val d Arbia ( decreto del 18 ottobre 2011) DOC Terre di Pisa ( decreto del 18 ottobre 2011) N.B. I disciplinari delle DOP in corso di approvazione sono i seguenti: DOC Ansonica Costa dell Argentario, DOC Bianco di Pitigliano,DOC Capalbio, DOC Colli Etruria Centrale, DOC Orcia, DOC San Torpè, DOC Sovana, DOC Valdichiana toscana, DOC Valdi Cornia, DOC Vin santo del Chianti, DOCG Val di Cornia Rosso, DOCG Suvereto. Relativamente alla rivendicazione dei vini della DOP Maremma è stato precisato dal Ministero che è possibile rivendicare anche il vino ad IGP "Maremma Toscana", purché le uve siano state raccolte prima del 10 ottobre 2011 (data di pubblicazione del decreto di approvazione del disciplinare del vino a DOP Maremma Toscana). 4

5 Tale disposizione, è applicabile anche alle altre nuove DO (al momento solo la docg Montecucco), il cui disciplinare è stato approvato o modificato entro il 31/12/2011. Definizione di vigneto: L unità di base ai fini della rivendicazione è il vigneto, costituito da una o più unità vitate, anche non contigue, compatibili con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione. Il vigneto deve essere totalmente iscritto agli albi DOP ed elenchi IGP per i quali si intende rivendicare, anche parzialmente, la produzione e pertanto nel suo complesso deve rispettare la base ampelografica prevista dai relativi disciplinari di produzione. La produzione di una unità vitata può essere parzialmente compresa in più vigneti. 5

6 DICHIARAZIONE di VENDEMMIA e di PRODUZIONE di VINO e/o MOSTO e RIVENDICAZIONE [ID 9030] La dichiarazione compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta dovrà essere presentata presso l organismo che detiene il fascicolo aziendale secondo il seguente schema di riferimento: TIPO dichiarazione Identificativo SI ARTEA INFORMATICA CARTACEA RICEVENTE Vendemmia e Produzione vino e/o mosto Raccolta uve destinate ad organismi Ex associativi (esclusivamente F2 riservata ai soci) Raccolta uve a duplice attitudine destinate alla vinificazione o alla M1 trasformazione in mosto per succhi d uva Raccolta uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per M2 succhi d uva Attestato di consegna delle uve a duplice attitudine destinate alla vinificazione o alla trasformazione in mosto per succhi d uva Attestato di consegna delle uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi d uva F3 F4 Ore 24 del giorno: /01/ /01/2012 Ore 16 del giorno: 15/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/201 2 TENUTARIO DEL FASCICOLO ORGANISMO ASSOCIATIVO TENUTARIO DEL FASCICOLO TENUTARIO DEL FASCICOLO ACQUIRENTE ACQUIRENTE 6

7 Il presente modulo deve essere compilato anche dai soci che conferiscono l intera produzione delle uve ad un organismo associativo, che in passato erano tenuti alla compilazione del modulo F2. I suddetti soggetti devono compilare i seguenti quadri: - Quadro 0 Sezione I e II - Quadro A Sezione I e II - Quadro C Sezione II - Quadro I Sezione III e IV In tutti i quadri dove richiesto i quantitativi vanno espressi in kg o in litri. Struttura della dichiarazione 7

8 QUADRO 0 - Tipo dichiarazione e allegati Sezione I - Tipo Dichiarazione Nel caso di dichiarazione in sostituzione riportare il numero della dichiarazione sostituita (si consiglia di usare il metodo del copia/incolla, escludendo la parte/9030). Riportare nei rispettivi campi il numero degli eventuali allegati non informatizzati. Registro di carico/scarico sostitutivo: selezionare l eventuale richiesta. Sezione II Socio conferitore totale Deve essere compilata esclusivamente ed obbligatoriamente dai soci che conferiscono l intera uva raccolta all organismo associativo. In questa sezione è presente una maschera di ricerca che consente, a seguito dell inserimento di un solo dato in uno dei campi presenti (Denominazione, Partita IVA, CUAA etc.), di ritrovare l unità produttiva dell organismo associativo a cui vengono consegnate le UVE. 8

9 QUADRO A - Dati relativi all identificazione del dichiarante Sezione I - Dati anagrafici Sezione II - Dati Unità Tecnico Economica (UTE) I dati anagrafici relativa all azienda e all UTE richiamati in queste due sezioni Non sono modificabili in fase di compilazione della dichiarazione. Verificare la correttezza dei dati presenti nell anagrafica del soggetto prima di generare l istanza per la compilazione. Sezione III - Stabilimento enologico proprio in altra UTE o altri stabilimenti La presente sezione deve essere compilata nel caso di stabilimento enologico proprio su altra UTE UPT. La maschera presenta un motore di ricerca che consente di rintracciare l UTE in cui è presente lo stabilimento enologico. E sufficiente inserire un dato in uno dei campi (denominazione, Partita IVA, CUAA etc). Sezione IV - Stabilimento enologico altri Maschera analoga alla precedente che consente la ricerca su tutta l anagrafe di ARTEA. 9

10 QUADRO C - Dati relativi alla superficie ed alla raccolta delle uve Sezione I Riduzione rese Riduzione delle rese produttive: i produttori della Docg Brunello di Montalcino e della Doc Rosso di Montalcino sono tenuti ad applicare la deliberazione di Giunta regionale n. 648 del 2011 che dispone la riduzione delle rese produttive per tali DO. La riduzione può essere attuata attraverso la riduzione della resa massima di uva ad ettaro o in alternativa attraverso la riduzione della resa massima di vino ad ettaro. In quest ultimo caso la riduzione può essere fatta attraverso l adozione di appropriate tecniche di vinificazione e/o attraverso la riclassificazione del vino prodotto nella campagna in corso e/o attraverso la riclassificazione del vino ottenuto nelle tre campagne precedenti e giacente in azienda. Si evidenzia che la riduzione della resa deve essere calcolata sulla resa massima stabilita dal disciplinare di produzione. Solo nel caso di riduzione in UVA, il sistema verifica che la quantità di uva dichiarata sia compatibile con l applicazione della riduzione della resa calcolata sulla resa massima da disciplinare. Per le denominazioni indicate deve essere scelta la modalità attraverso la quale applicare la riduzione della resa autorizzata da provvedimento regionale. Nel caso di riduzione di vino utilizzando la giacenza è necessario indicare la campagna di riferimento e relativa quantità operando nel modo seguente: Selezionare l oggetto dettaglio ed agire sul tasto scegli; 10

11 Indicare per ciascuna tipologia la campagna di riferimento (2008/2009; 2009/2010; 2010/2011) e la quantità in litri; Salvare l operazione agendo sul tasto salva. Per inserire una nuova operazione agire sul tasto nuova riga. 11

12 Sezione II Superficie in Produzione e raccolta La presente sezione è composta da tre parti principali: A) Riepilogo in base ai dati ARTEA B) UV/Appezzamenti C) Superficie e raccolta per vigneto Si precisa che: il sistema al momento in cui l operatore visualizza per la prima volta la presente sezione richiama nelle parti A e B i dati presenti a schedario alla data del 31/08/2011, raggruppandoli nel modo seguente: nella parte B UV/Appezzamenti, visualizza le UV e relativo albo/elenco con minore resa; nella parte C Superficie e raccolta per vigneto, attribuisce ad un unico vigneto le UV iscritte allo stesso albo/elenco visualizzate nella parte B UV/Appezzamenti. Pertanto ogni qualvolta l operatore apporta delle modifiche alla parte A) riepilogo in base ai dati ARTEA è necessario eliminare il contenuto presente nella parte B della sezione UV/Appezzamenti, al fine di allineare i dati della sezione con le scelte effettuate dall operatore in fase di compilazione. 12

13 Descrizione dettagliate delle parti A, B, C PARTE A) Riepilogo in base ai dati ARTEA Superficie potenziale al 31/08/2011: superficie presente nello schedario viticolo al 31/08/2011; Attualizza il potenziale per la presente dichiarazione al: indicare la data di aggiornamento dello schedario (successivamente al 31/08/2011) alla quale l azienda intende riferire la presente dichiarazione. Si precisa che la legge regionale in materia di potenziale viticolo prevede che le superfici destinate alla produzione dei vini a DOP e IGP debbano essere iscritte ai rispettivi albi, entro la data di inizio della raccolta. Tuttavia il sistema non impedisce di inserire una data di ricalcolo del potenziale successiva alla data di inizio vendemmia. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale sopra descritta, ai sensi della DelGr 870/11 è possibile rivendicare le produzioni alle condizioni previste dai disciplinari di produzioni anche qualora quest ultimi siano approvati o modificati successivamente alla data di inizio vendemmia e comunque entro il 31/12/2011 a condizione che le superfici vitate risultino iscritte al relativo albo/elenco entro la data di presentazione della dichiarazione. Rientrano al momento in tale casistica le DOP seguenti: DOC Maremma Toscana (pubblicato il 10 ottobre 2011); DOCG Montecucco Sangiovese (pubblicato il 22 settembre 2011) DOC Colli di Luni (decreto del 13 ottobre 2011) DOC Montecucco (decreto del 9 settembre 2011) DOC Monteregio (decreto del 18 ottobre 2011) DOC Val d Arbia ( decreto del 18 ottobre 2011) DOC Terre di Pisa ( decreto del 18 ottobre 2011) N.B. I disciplinari delle DOP in corso di approvazione sono i seguenti: DOC Ansonica Costa dell Argentario, DOC Bianco di Pitigliano,DOC Capalbio, DOC Colli Etruria Centrale, DOC Orcia, DOC San Torpè, DOC Sovana, DOC Valdichiana toscana, DOC Valdi Cornia, DOC Vin santo del Chianti, DOCG Val di Cornia Rosso, DOCG Suvereto. Dopo aver indicato e salvato la data di riferimento per il ricalcolo del potenziale, è necessario eliminare il contenuto presente sulla parte B della sezione UV/Appezzamenti, al fine di allineare i dati della sezione con quelli presenti a schedario alla data di ricalcolo indicata. 13

14 Data inizio vendemmia: riportare la data di inizio della raccolta delle uve riportata dal produttore negli appositi registri [Art. 1, comma 2, lett. e del Regolamento 52/r/2009 (dato obbligatorio per le aziende che rivendicano)]; Visualizza solo elenco UV: la valorizzazione di questo elemento consente di visualizzare nella parte B della sezione UV/Appezzamenti solo le unità vitate escludendo gli appezzamenti. Superficie non interessata alla raccolta: vengono inserite in automatico le superfici non produttive e le superfici vitate non condotte dal produttore. Nel caso in cui non si intenda produrre da una unità vitata, questa va indicata nell elenco delle Unità vitate e dichiarata una produzione uguale a zero. Azienda che non intende rivendicare: Per le aziende che non devono rivendicare vini DOP e IGT si ha la possibilità di selezionare la funzione Azienda che non intende rivendicare in questo modo sulla parte B UV/Appezzamenti, la superficie di raccolta viene assegnata ad un unico appezzamento vitato con destinazione vino da tavola. 14

15 PARTE B) UV/Appezzamenti Esempio di visualizzazione dell UV/appezzamento Selezionando l oggetto Elenco UV/Appezzamenti vengono richiamati per ciascuna Unità vitata e per ciascun appezzamento i seguenti dati: Superficie: superficie dell UV presente a schedario (dato NON modificabile in compilazione); Superficie a vigneto: superficie dell UV iscritta all albo selezionato che partecipa alla determinazione della superficie complessiva del vigneto costituito da una o più unità vitate così come definito dalla Del. GR. n. 870/2011 (dato modificabile in compilazione); Albo: elenco delle iscrizioni agli albi/elenchi presenti sull UV. Il sistema, al momento in cui l operatore seleziona per la prima volta l elenco delle UV/appezzamenti, visualizza tra gli albi/elenchi presenti sull UV quello con resa minore. La stessa operazione viene eseguita dal sistema ogni qualvolta l operatore elimina il contenuto della sezione (dato modificabile in compilazione); Vigneto: Identificativo (numerico o descrittivo) che assegna le UV al vigneto (dato modificabile in compilazione); Superficie UV non assegnata a vigneto: differenza tra la superficie dell UV e la superficie assegnata a vigneto (dato calcolato); Stato amministrativo: regime assegnato all UV sulla base dei procedimenti amministrativi presentati dall azienda ai sensi della Legge Regionale 16 marzo 2009, n. 9 (dato NON modificabile in compilazione); 15

16 IP: iscrizione parziale dell UV/appezzamento sulla tipologia di albo DO /elenco IGT selezionato (nell es. illustrato nella figura precedente: sup. UV mq, iscritta per 8000 mq all albo Chianti); Superficie iscritta: superficie dell UV iscritta all albo selezionato (dato NON modificabile in compilazione); menzione vigna : la menzione vigna seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l inizio della campagna vendemmiale 2011/2012. Con il decreto n del 7 novembre 2011 è stato stabilito che l elenco regionale delle vigne (introdotto dal Dl.gs 61/2010) valido per la campagna viticola 2011/2012 viene estratto sulla base menzioni vigna dichiarate nella dichiarazione di vendemmia e di produzione presentate al 15 gennaio 2011 e che con tali dichiarazioni viene aggiornata la sezione delle menzioni vigna dello schedario viticolo. Il produttore in tale sezione deve inserire sia le menzioni vigna che intende utilizzare nella campagna vendemmiale in corso che quelle che non intende utilizzare, ai fini della registrazione di tali menzioni nell elenco positivo regionale. tipo menzione vigna: deve essere indicato se si tratta di a) toponimo; b) nome tradizionale in uso da almeno 5 anni; c) nome tradizionale in uso da meno di 5 anni. La documentazione comprovante i requisiti per l iscrizione nell elenco regionale delle vigne delle menzioni vigna, deve essere detenuta dall azienda e mostrata in fase di controllo. Scelta Vendemmiale Definizione di vigneto: L unità di base ai fini della rivendicazione è il vigneto, costituito da una o più unità vitate, anche non contigue, compatibili con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione. Il vigneto deve essere totalmente iscritto agli albi DOP ed elenchi IGP per i quali si intende rivendicare, anche parzialmente, la produzione e pertanto nel suo complesso deve rispettare la base ampelografica prevista dai relativi disciplinari di produzione. La produzione di una Una unità vitata può essere parzialmente compresa in più vigneti. Il sistema consente di rivendicare contemporaneamente dallo stesso vigneto più produzioni a DOCG e/o DOC e/o IGT applicando l abbattimento di resa ai sensi dell art.14 comma 3 del D.Lgs 61/

17 Il vigneto deve essere composto da UV omogenee per iscrizioni di cui si vuole rivendicare le produzioni. Nel caso in cui siano state raccolte dalla stessa UV/appezzamento uve da destinarsi a due o più denominazioni DOP e/o IGT è possibile intervenire a livello di UV oppure a livello di Vigneto. A livello di UV/appezzamento è necessario operare nel modo seguente: Duplicare l UV/appezzamento selezionando l unità vitata o l appezzamento interessato (1) e agire sul tasto Duplica selezionati (2) Sulla copia dell UV/appezzamento generata intervenire modificando il valore dei campi modificabili (vigneto, albo e superficie a vigneto). Concludendo l operazione agendo sul tasto salva, abbiamo assegnato quota parte della stessa UV a due vigneti diversi. 17

18 Esempio di visualizzazione della copia dell UV/appezzamento duplicata A livello vigneto (vedi parte C superficie e raccolta per vigneto) PARTE C) Superficie e raccolta per vigneto In questa sezione le UV/appezzamenti omogenee per tipologia di albo scelto e identificativo vigneto assegnato vengono raggruppate in unità di base (vigneto). Esempio di visualizzazione dei vigneti sulla base delle scelte effettuate nella parte B Criteri per la composizione del vigneto: il sistema informativo propone la costituzione dei vigneti sulla base delle iscrizioni presenti sulle unità vitate con la seguente modalità: le unità vitate sono assegnate allo stesso vigneto sulla base dell albo/elenco che ha la resa più bassa fra quelli a cui sono iscritte e a parità di tali condizioni per ordine alfabetico. La composizione dei vigneti può essere variata dal compilatore. Il sistema informativo verifica che il vigneto rispetti la base ampelografica prevista dal disciplinare di produzione solo nel caso in cui il vigneto sia costituito da unità vitate la cui produzione è interamente destinata a quel vigneto; quando un vigneto è costituito da unità vitate la cui produzione è compresa anche in altri vigneti, il sistema informativo non è in grado di effettuare tale verifica. 18

19 Il sistema verifica altresì in chiusura della dichiarazione se le superfici rivendicate ad una determinata DO/IGT sono a livello aziendale completamente rivendicabili. Resa del vigneto: la resa di un vigneto è data dalla somma delle rese delle singole unità vitate e/o appezzamenti che lo compongono. In particolare se unità vitata dalla quale sono state rivendicate più produzioni (alla resa più restrittiva fra le DOP/IGP rivendicate), viene assegnata a più vigneti, ciascuna porzione dell unità vitata si porta dietro la resa originaria più restrittiva. Il sistema informativo verifica che la quantità di uva raccolta sia compatibile con la resa del vigneto. Il controllo effettuato si basa sulla resa massima stabilita nei disciplinari di produzione. Pertanto in fase di compilazione della dichiarazione il produttore deve tenere conto dell eventuale resa effettiva attribuita dagli Organismi di Controllo alle unità vitate (dato non conosciuto dal sistema informativo). Resa a ceppo: E attivo un controllo bloccante che verifica l eventuale superamento della resa a ceppo al netto del supero. Inoltre il sistema restituisce un valore indicativo della resa a ceppo sulla produzione complessiva (incluso supero). Si precisa che relativamente al Chianti e sottozone quando il Vigneto è composto da unità vitate con anno di impianto ANTE e POST 1996 il sistema non ha gli elementi per determinare la resa massima a ceppo. Pertanto si raccomanda di porre particolare attenzione alla quantità massima rivendicabile. Riduzione resa ai sensi dell articolo 10 comma 1 lettera f)del D.lgs 61/2010: tale disposizione prevede che nei disciplinari in cui sia indicata la densità d'impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10 per cento, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa di uva ad ettaro e' ridotta proporzionalmente all'incidenza percentuale delle fallanze...". Il sistema applica un controllo sulla base del quale: 1) oltre il 10% di fallanze la riduzione della resa produttiva viene applicata totalmente: ad esempio al 12% di fallanze corrisponde una riduzione della resa del 12% ( e non del 2%); 2) la riduzione della resa per fallanze superiori al 10% viene applicata solo se la densità del vigneto è inferiore a quella stabilita dal disciplinare (e non se è inferiore a quella iniziale del vigneto); 3)in presenza di disciplinari che prevedono, oltre alla densità minima di impianto anche la resa per ceppo, in presenza di fallanze superiori al 10%, si applica la resa per ceppo; 4) qualora dalla medesima unità vitata si ottengano due diverse produzioni (ad esempio un vino a DOP ed un vino ad IGP), la eventuale riduzione della resa per fallanze superiori al 10% viene applicata anche nel calcolo della resa del vino ad IGP. 19

20 Scelta Vendemmiale Definizione di vigneto: L unità di base ai fini della rivendicazione è il vigneto, costituito da una o più unità vitate, anche non contigue, compatibili con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione. Il vigneto deve essere totalmente iscritto agli albi DOP ed elenchi IGP per i quali si intende rivendicare, anche parzialmente, la produzione e pertanto nel suo complesso deve rispettare la base ampelografica prevista dai relativi disciplinari di produzione. La produzione di una unità vitata può essere parzialmente compresa in più vigneti. Il sistema consente di rivendicare contemporaneamente dallo stesso vigneto più produzioni a DOCG e/o DOC e/o IGT applicando l abbattimento di resa ai sensi dell art.14 comma 3 del D.Lgs 61/2010. Il vigneto deve essere composto da UV omogenee per iscrizioni. Dallo stesso vigneto è possibile rivendicare più produzione. In questo caso è necessario duplicare il vigneto con le stesse modalità illustrate per la duplicazione dell UV. Sulla copia del vigneto generato, che mantiene lo stesso identificativo, è necessario intervenire modificando il valore dei campi modificabili (Nome vino, superficie raccolta, quantità raccolta, supero). Destinazione del supero: in applicazione dell articolo 10 comma 1 lettera d) del D.lgs 61/2010, fatto salvo quanto stabilito nei disciplinari di produzione, l esubero di produzione fino al massimo del 20% può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini a IGT a partire da un vino DOC oppure a vino generico. N.B. ai sensi della DelGr 648 del 25/7/2011 i quantitativi di prodotto eccedenti quelli classificabili a Brunello di Montalcino NON possono essere destinati alla produzione di vino a Doc Rosso di Montalcino. Menzione vigna : da compilare solo se si intende utilizzare la menzione vigna per la campagna vendemmiale in corso e se le unità vitate che compongono il vigneto sono iscritte allo schedario con la medesima menzione vigna. 20

21 Quadro D - Dati prodotti ricevuti/ceduti Sezione I- Prodotti ricevuti Il quadro D sez. I deve essere compilato da coloro che hanno ricevuto uve e/o altri prodotti a monte del vino. Per prodotti ricevuti si intendono sia quelli acquistati dal dichiarante che quelli conferiti da parte dei propri soci. Il quadro deve essere compilato anche dai soggetti che hanno ricevuto ed eventualmente trasformato prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre. Il quadro riporta in automatico i prodotti ricevuti nel caso in cui questi siano stati consegnati su modelli compilati nel SI informativo di ARTEA (ID 9030 soci conferitori totali). Nel caso di soci conferitori totali extraregionali è possibile inserire i dati nella maschera Da fornitori e/o soci conferitori parziali e soci conferitori totali extraregionali secondo le indicazioni sotto riportate. I soggetti che hanno ricevuto uve e/o altri prodotti a monte del vino da soggetti NON tenuti alla presentazione del modello F2 (ID 9030 soci conferitori totali) devono compilare la maschera Da fornitori e/o soci conferitori parziali e/o soci conferitori totali extraregionali. 21

22 Modalità operativa: 1) Effettuare la ricerca dell azienda o della UTE di riferimento che ha ceduto le uve e/o altri prodotti a monte del vino utilizzando gli appositi campi presenti su Ricerca azienda oppure tramite Ricerca UTE ; 2) Selezionare la Denominazione dell azienda oppure della UTE, visualizzata dalla ricerca; 3) selezionare l oggetto Uve e altri prodotti. 4) Indicare il tipo di prodotto e salvare la sezione. Successivamente scegliere la Tipologia e riportare i dati richiesti. N.B. Nel caso in cui si sia stato selezionato un prodotto errato, per cancellare il codice relativo è necessario selezionare il prodotto corretto e salvare due volte. Nel caso di ricerca tramite UTE, se i dati sono stati caricati sulla ID 9030 della UTE Cedente, i dati di "UVE e altri prodotti" vengono caricati in automatico. Sezione II- Prodotti ceduti Il quadro D sez. II deve essere compilato da coloro che hanno ceduto uve e/o altri prodotti a monte del vino. Per ceduti si intendono sia i prodotti venduti sia quelli conferiti ad un organismo associativo da parte di soci che non siano conferitori totali. Questo quadro deve essere compilato anche dai soggetti che non sono tenuti alla compilazione del quadro C relativo alla raccolta delle uve ma che, avendo avuto la disponibilità di prodotti a monte del vino, li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre (ad esempio soggetti che svolgono attività di commercializzazione). La maschera di compilazione è identica alla precedente per cui valgono le indicazioni sopra riportate. 22

23 Quadro G Dichiarazione di produzione Sezione I Vino e altri prodotti introdotti in cantina (compresi quelli utilizzati per la produzione di prodotti a monte del vino ceduti prima del 30 novembre) Questo quadro deve essere compilato da coloro che hanno effettuato operazioni di trasformazione di uve e/o altri prodotti a monte del vino, anche se detti prodotti sono stati ceduti prima del 30 novembre. N.B. I soggetti che hanno ottenuto vino e/o altri prodotti a monte del vino, a partire dalle eccedenze delle uve a duplice attitudine, devono compilare l'allegato M1. I soggetti che hanno ottenuto mosto per succhi d uva a partire da uve da mensa, devono compilare l'allegato M2. Modalità operativa Selezionare l oggetto Dato calcolato e agire sul tasto scegli Scegli. 23

24 Per ciascuna Tipologia di produzione vengono richiamati i seguenti dati: Uva introdotta [dato calcolato ottenuto dalla quantità dell uva raccolta (Quadro C) e di quella ricevuta (Quadro D sez. I), al netto della quantità di uva ceduta (Quadro D sez. II.)]. Riferimenti tradizionali o tipologie disciplinate va indicato eventualmente nel caso in cui la tipologia di destinazione del vino DO/IGT faccia riferimento a tipologie particolari come "Novello, Riserva, Vendemmia Tardiva" non presenti nella denominazione riportata in dichiarazione. Prodotto ottenuto: indicare nell apposito campo la quantità in litri di prodotto ottenuto; Resa: rapporto tra uva introdotta e prodotto ottenuto (dato calcolato); Arricchimento con MC o MCR, arricchimento (in litri) effettuato con MC e MCR. Nell operazione di arricchimento dei D.O. con MC e MCR, al fine di mantenere invariata la quantità ottenuta, alla quantità di mosto aggiunta deve corrispondere una pari quantità di mosto da detrarre. Quest ultima quantità di mosto deve essere registrata alla voce Altri prodotti fino al 30/11 mosti relativa all IGP/vino da tavola di riferimento a cui si destina il prodotto. N.B. Nel caso particolare in cui l uva raccolta ed introdotta venga poi inviata ad un centro di condensazione per ottenere mosto concentrato MC e/o concentrato rettificato MCR deve essere selezionata nella tendina presente in Oggetto la voce Produzione propria e/o detenzione di MC e MCR. Uve al 30/11, Mosti al 30/11 e Vini nuovi al 30/11: indicare la quantità dei prodotti presenti in cantina al 30/11; Vino finito (dato obbligatorio): si intende il vino al netto delle fecce. Il sistema restituisce un valore indicativo pari al 70% dell uva introdotta (dato modificabile in fase di compilazione). Il sistema verifica che il vino feccioso sia superiore al vino finito. Il vino finito, anche se nella maggior parte dei casi il produttore al momento della presentazione della dichiarazione vitivinicola conosce solo in maniera orientativa, è una indicazione richiesta dalle Strutture di Controllo per evitare ulteriori comunicazioni da parte delle aziende. Se il dato del vino finito dovesse essere diverso rispetto a quello dichiarato nella dichiarazione, la denuncia di produzione non deve essere nuovamente presentata. Il produttore provvederà a comunicare il dato corretto del vino finito direttamente alla struttura di controllo secondo le modalità stabilite dalla stessa struttura di controllo. 24

25 2 varietà e 3 varietà: solo nel caso in cui la possibilità indicare in etichetta due o più varietà sia prevista dal disciplinare di produzione, nel rispetto dell articolo 62 comma 1 lettera c) del Reg. (CE) 607/09. Quadro H Elenchi riepilogativi Il quadro risulta compilato in automatico e riepiloga la situazione dei: - Cedenti: soggetti che hanno ceduto uva e/o altri prodotti a monte del vino al dichiarante; - Soci: soci conferitori totali che hanno ceduto uva e/o altri prodotti a monte del vino al dichiarante (che è obbligatoriamente un organismo associativo); - Acquirenti: soggetti che hanno acquistato uva e/o altri prodotti a monte del vino al dichiarante. Quadro I Dichiarazioni generali e Sottoscrizione Sezione I - Dichiarazioni generali Riferimenti normativi Sezione II Trattamento dei dati personali Riferimenti normativi Sezione III Delega Il sistema individua in automatico il compilatore delegato dal dichiarante. Sezione IV Presentazione della Dichiarazione 25

26 Nel campo Presentato presso deve essere selezionato il soggetto presso cui viene presentata la dichiarazione. Nel caso di dichiarazioni presentate da soggetti che NON siano soci conferitori totali nel campo suddetto deve essere indicato il Centro Servizi presso la quale viene presentata la dichiarazione, che, ai sensi delle istruzioni esplicative generali, può essere ARTEA o il Centro di Assistenza Agricola convenzionato detentori del fascicolo aziendale. Nel caso di soci conferitori totali, le dichiarazioni devono essere consegnate all organismo associativo (in questo caso indicare nel campo Presentato presso ARTEA Via San Donato 42/1 ), riportando nel campo Consegnata il la data di consegna dell uva all organismo associativo. L inserimento di quest ultima data è necessario ai fini del trasferimento in automatico dei dati della dichiarazione del conferitore sulla dichiarazione dell organismo associativo. 26

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