PROCEDURA OPERATIVA DI SNAM RETE GAS

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1 PROCEDURA OPERATIVA DI SNAM RETE GAS PER L ADESIONE VOLONTARIA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI GAS NATURALE SECONDO QUANTO DISPOSTO DAI DECRETI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 23 NOVEMBRE 2012 E DEL 12 DICEMBRE 2012 INDICE OGGETTO. 2 CAPITOLO 1: COMUNICAZIONE DELLE MODALITA DI ADESIONE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI COMUNICAZIONI A SNAM RETE GAS DI CUI ALL ARTICOLO 7 DEL DECRETO 11 SETTEMBRE 2007, ALL ARTICOLO 1 DEL DECRETO 23 NOVEMBRE 2012 E ALL ARTICOLO 1 DEL DECRETO 12 DICEMBRE COMUNICAZIONI A SNAM RETE GAS PER SUBENTRI NELLA FORNITURA A CLIENTI FINALI MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI A SNAM RETE GAS... 7 CAPITOLO 2: COMUNICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL CONTENIMENTO COMUNICAZIONE DEI DATI DI RIFERIMENTO COMUNICAZIONE DEI DATI DI MISURA DEI CONSUMI PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA DI ALTRE RETI DI TRASPORTO SEGNALAZIONE DI EVENTI SIGNIFICATIVI DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI GAS... 9 CAPITOLO 3: DETERMINAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIDUZIONE CALCOLO DEL CONSUMO MEDIO CAPITOLO 4: CONDIZIONI ECONOMICHE PER I SOGGETTI CHE ADERISCONO AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI

2 OGGETTO La presente procedura ha per oggetto le modalità e i termini per la raccolta, l elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini dell espletamento degli obblighi di contenimento dei consumi di gas con riferimento al periodo dal 14 gennaio 2013 al 31 marzo 2013, previsti da: - i decreti del Ministro dello sviluppo economico 11 settembre 2007 (di seguito: Decreto 11 settembre 2007), 23 novembre 2012 (di seguito: Decreto 23 novembre 2012) e 12 dicembre 2012 (di seguito: Decreto 12 dicembre 2012); - le disposizioni dell Autorità ai sensi della Delibera n. 498/2012/R/gas del 27 novembre 2012 (di seguito: Delibera 498/2012). Ai sensi dei Decreti 23 novembre 2012 e 12 dicembre 2012, l adesione volontaria al contenimento dei consumi di gas è operante, per l anno termico 2012/13, per i clienti finali di cui all articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del Decreto 11 settembre 2007, per un periodo di sei settimane, anche non consecutive, comprese tra le 11 settimane appartenenti al periodo 14 gennaio marzo

3 CAPITOLO 1: COMUNICAZIONE DELLE MODALITA DI ADESIONE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI 1.1 Comunicazioni a Snam Rete Gas di cui all articolo 7 del Decreto 11 settembre 2007,all articolo 1 del Decreto 23 novembre 2012 e all articolo 1 del Decreto 12 dicembre 2012 Entro il 10 dicembre 2012 devono pervenire a Snam Rete Gas le informazioni descritte nella tabella seguente (di seguito: Tabella) da parte di: imprese di vendita che forniscono i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas (in Tabella: Impresa di Vendita); soggetti mandatari di cui all articolo 1, comma 4 del Decreto 23 novembre 2012 (in Tabella: Soggetto Mandatario); imprese di trasporto diverse da Snam Rete Gas di cui all articolo 7, comma 2, del Decreto 11 settembre 2007 (in Tabella: Impresa di Trasporto); Entro il 17 dicembre 2012 devono pervenire a Snam Rete Gas le informazioni descritte in Tabella da parte di: imprese di distribuzione di cui all articolo 7, comma 2, del Decreto 11 settembre 2007 (in Tabella: Impresa di Distribuzione). Le suddette informazioni devono pervenire a Snam Rete Gas tramite la compilazione dei moduli Excel indicati all interno della Tabella e allegati alla presente procedura (Allegati 1 8). 3

4 Impresa di Vendita Soggetto Mandatario Impresa di Trasporto Impresa di Distribuzione Elenco dei Punti di Riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti di cui all articolo 3, comma 3, lettera a) del Decreto 11 settembre 2007 Elenco dei Punti di Riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti di cui all articolo 3, comma 3, lettera b) del Decreto 11 settembre 2007 AD_IND AD_IND_DT AD_IND_DT AD_GRP AD_GRP_DT AD_GRP_DT Elenco dei Punti di Riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti di cui all articolo 3, comma 3, lettera c) del Decreto 11 settembre 2007 Elenco dei Punti di Riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti di cui all articolo 1, comma 4 del Decreto 23 novembre 2012 NA_IND NA_IND_DT AD_MAN AD_MAN_DT AD_MAN_DT I moduli AD_IND, AD_IND_DT, AD_GRP, AD_GRP_DT, AD_MAN e AD_MAN_DT comprendono le informazioni da comunicare a Snam Rete Gas, relative agli impegni di adesione nonché alle condizioni economiche di adesione previste dalla Delibera 498/2012. Le imprese di vendita e i soggetti mandatari che forniscono clienti finali allacciati a reti di altre imprese di trasporto o di distribuzione comunicano a tali imprese le informazioni di cui al presente paragrafo, utilizzando rispettivamente i moduli AD_IND, AD_GRP, AD_MAN e NA_IND per le comunicazioni alle imprese di trasporto e i moduli AD_IND, AD_GRP, AD_MAN per le comunicazioni alle imprese di distribuzione, entro i termini indicati dalle stesse imprese di trasporto e di distribuzione. Ciascuna impresa di trasporto o di distribuzione è tenuta ad inviare a Snam Rete Gas le informazioni ricevute tramite i moduli AD_IND_DT, AD_GRP_DT, AD_MAN_DT e NA_IND_T per le comunicazioni effettuate dalle imprese di trasporto e i moduli AD_IND_DT, AD_GRP_DT e 4

5 AD_MAN_DT per le comunicazioni effettuate dalle imprese di distribuzione. L invio a Snam Rete Gas dei moduli in Tabella deve essere corredato, pena l irricevibilità della comunicazione, dell autocertificazione AUT_CER (Allegato 9) per le comunicazioni effettuate dalle imprese di vendita e dai soggetti mandatari, e dell autocertificazione AUT_CER_DT (Allegato 10) per le comunicazioni effettuate dalle altre imprese di trasporto e di distribuzione. Con la sottoscrizione della suddetta Autocertificazione AUT_CER (Allegato 9) le imprese di vendita e i soggetti mandatari, aderenti in maniera volontaria al contenimento dei consumi gas, accettano integralmente le condizioni descritte nella presente procedura. Con la sottoscrizione della suddetta Autocertificazione AUT_CER_DT (Allegato 10) le altre imprese di trasporto o di distribuzione accettano integralmente le condizioni descritte nella presente procedura. Qualora le imprese di trasporto o di distribuzione non diano corso a tali comunicazioni secondo le modalità e i termini previsti al presente paragrafo, Snam Rete Gas considera le comunicazioni come non effettuate dalle imprese di vendita ovvero dai soggetti mandatari. Ai fini della presente procedura i clienti finali che utilizzano il gas naturale per autotrazione direttamente allacciati alla rete di trasporto appartengono alla categoria descritta all articolo 2, comma 1, lettera f) del Decreto 11 settembre Non rientrano pertanto tra i soggetti oggetto di comunicazione a Snam Rete Gas. Nel caso in cui più imprese di vendita riforniscano lo stesso cliente finale presso un punto di riconsegna incluso in uno dei moduli indicati in Tabella, l impresa di vendita che fornisce i maggiori volumi di gas nel corso dell Anno Termico deve darne esplicita indicazione. Qualora tale indicazione non fosse presente, oppure pervenga da più di una impresa di vendita, Snam Rete Gas considera come impresa di vendita che fornisce i maggiori volumi di gas prioritariamente l impresa che abbia indicato i maggiori impegni di riduzione e, a parità di impegni di riduzione, l impresa che abbia fatto pervenire per prima la comunicazione. Qualora un Punto di Riconsegna sia incluso in più di uno dei sopra indicati moduli, Snam Rete Gas considera valide esclusivamente le informazioni contenute in un solo modulo, individuato secondo il seguente ordine di priorità: o AD_IND, AD_IND_DT; o AD_GRP, AD_GRP_DT, AD_MAN, AD_MAN_DT. Snam Rete Gas ai sensi di quanto previsto dall Articolo 1, comma 2 del Decreto 23 novembre 2012 verifica che le offerte di contenimento siano minori o uguali alla capacità conferita, con riferimento ai clienti finali aderenti al contenimento, presso i rispettivi Punti di Riconsegna. Laddove le offerte di contenimento risultino eccedenti rispetto alla capacità conferita, Snam Rete Gas considererà l impegno pari alla stessa capacità conferita. Qualora, a seguito dell ulteriore adesione dei clienti di cui all articolo 1 comma 1 del Decreto 12 Dicembre 2012, i volumi complessivamente offerti dovessero eccedere il limite di 12 milioni di metri cubi/giorno di cui all articolo 1 comma 2 del Decreto 23 novembre 2012, entro il 24 dicembre 2012 Snam Rete Gas trasmette alle relative imprese di vendita e soggetti mandatari il riepilogo delle 5

6 informazioni di sua competenza, con l indicazione dell eventuale riparto pro quota rispetto ai volumi offerti per ricondurre il quantitativo globale entro tale limite. Nel rispetto delle disposizioni di cui all articolo 1 comma 5 del Decreto 12 Dicembre 2012 tale riparto si applicherà unicamente ai volumi aggiunti derivanti dalle adesioni di cui ai suddetti clienti. In tale circostanza le imprese di vendita e i soggetti mandatari, che hanno comunicato l adesione dei clienti di cui all articolo 1 comma 1 del Decreto 12 Dicembre 2012, sono tenuti a confermare l obbligo di adesione esclusivamente per tali clienti entro e non oltre il 28 dicembre In difetto di tale conferma il soggetto verrà escluso dalla partecipazione e la quota ad esso assegnata verrà ridistribuita sui soggetti che hanno confermato l adesione. Entro il 3 gennaio 2013 Snam Rete Gas trasmette ad ogni impresa di vendita e a ciascun soggetto mandatario il riepilogo delle informazioni di sua competenza, comprensive delle eventuali quote oggetto di ridistribuzione e di quanto ricevuto da parte delle altre imprese di trasporto e di distribuzione. Contestualmente, Snam Rete Gas trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico il riepilogo completo delle medesime informazioni. Le comunicazioni trasmesse da Snam Rete Gas entro il 3 gennaio 2013 sulla base delle informazioni ricevute dalle imprese di vendita, nelle modalità e nei termini di cui al presente paragrafo, sono impegnative, non possono subire variazioni e costituiscono il riferimento ai fini dell esecuzione di tutti gli adempimenti di cui alla presente procedura. Le imprese di vendita, in relazione ai punti di riconsegna di cui ai moduli AD_IND, e AD_IND_DT sono responsabili, a fronte di quanto comunicato da Snam Rete Gas, dell espletamento degli obblighi connessi alla presente procedura con riferimento al periodo compreso tra il 14 gennaio 2013 e il 31 marzo 2013, fatti salvi i casi di subentro nella fornitura ai clienti finali di cui al successivo paragrafo 1.2. Le imprese di vendita e i soggetti mandatari, in relazione ai Punti di Riconsegna di cui ai moduli AD_GRP, AD_GRP_DT, AD_MAN, e AD_MAN_DT, sono responsabili, a fronte di quanto comunicato da Snam Rete Gas, del contenimento dei consumi nonché dell espletamento degli obblighi connessi alla presente procedura con riferimento al periodo compreso tra il 14 gennaio 2013 e il 31 marzo 2013 indipendentemente da eventuali variazioni dei contratti di fornitura con i clienti finali. 1.2 Comunicazioni a Snam Rete Gas per subentri nella fornitura a clienti finali I subentri nella fornitura ai clienti finali devono essere comunicati a Snam Rete Gas (devono essere comunicati esclusivamente i subentri riguardanti i clienti finali di cui all articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto 11 settembre 2007) entro il 4 giorno lavorativo antecedente la data di decorrenza del subentro, tramite il modulo SUBENTRI allegato alla presente procedura (Allegato 11). Tale modulo deve essere debitamente compilato e sottoscritto, pena l irricevibilità dello stesso, dall impresa di vendita uscente e dall impresa di vendita subentrante, la quale diviene responsabile dell espletamento degli obblighi connessi alla presente procedura. Al fine dell individuazione dell impresa di vendita fornitrice, devono essere comunicati a Snam Rete Gas i subentri aventi decorrenza sino al momento della verifica di cui all articolo 4, comma 1, del Decreto 23 novembre

7 1.3 Modalità di trasmissione delle comunicazioni a Snam Rete Gas Le comunicazioni a Snam Rete Gas relative al presente Capitolo 1 devono essere inviate, pena l irricevibilità delle stesse, al numero di fax I moduli in formato elettronico indicati nella Tabella devono essere anche inviati, nella versione excel, all indirizzo di posta elettronica richieste.capacita@snamretegas.it. I testi delle autocertificazioni AUT_CER e AUT_CER_DT, i moduli di cui alla Tabella ed il modulo SUBENTRI sono disponibili sul sito Internet di Snam Rete Gas, nella sezione Business & Servizi Anno Termico 2012/13 - Emergenze Climatiche - Misure contenimento consumi. 7

8 CAPITOLO 2: COMUNICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL CONTENIMENTO 2.1 Comunicazione dei dati di riferimento L impresa di vendita e il soggetto mandatario hanno il compito di tenere aggiornati i riferimenti del personale che deve essere costantemente reperibile da parte di Snam Rete Gas e sono responsabili della gestione dei dati inerenti le comunicazioni operative previste dalla presente procedura di contenimento dei consumi di gas naturale. A tal proposito l impresa di vendita e il soggetto mandatario dovranno comunicare in sede di adesione al contenimento dei consumi gas, secondo le tempistiche indicate al paragrafo 1.1 e le modalità indicate al paragrafo 1.3 del presente documento, l indirizzo di Posta Elettronica e il numero di fax, che Snam Rete Gas utilizzerà per l invio delle comunicazioni di cui al paragrafo 3.1 della presente procedura. 2.2 Comunicazione dei dati di misura dei consumi presso i punti di riconsegna di altre reti di trasporto o di distribuzione Le imprese di trasporto e di distribuzione, al fine di ottemperare agli obblighi di cui all articolo7, comma 2, del Decreto 11 settembre 2007,all articolo 1 del Decreto 23 novembre 2012 e all articolo 1 del Decreto 12 dicembre 2012, sono tenute a trasmettere i dati relativi ai clienti finali aderenti al contenimento ad essi allacciati utilizzando l apposita funzionalità Contenimento Consumi Gas del portale M-Gas, disponibile nell area Business & Servizi - Servizi Online del sito Internet di Snam Rete Gas. Nel Manuale Utente, accessibile all interno del suddetto portale nella sezione Documentazione/Download, è disponibile la descrizione dettagliata delle funzionalità. Ai fini delle verifiche a consuntivo di cui all articolo 1, comma 7, del Decreto 23 novembre 2012, le imprese di trasporto e di distribuzione trasmettono entro il 10 giorno di ogni mese con riferimento al mese precedente i quantitativi giornalieri di gas prelevati in ciascun punto di riconsegna dai clienti finali aderenti al contenimento dei consumi allacciati alle proprie reti. Per gli stessi punti di riconsegna, le imprese di trasporto e di distribuzione trasmettono, con cadenza giornaliera, il consumo medio dei 30 giorni precedenti determinato secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 3.2. Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di terzi, in merito alla correttezza, completezza e veridicità dei dati e delle informazioni comunicate alla medesima Snam Rete Gas ai sensi del presente paragrafo. Le 8

9 imprese di trasporto e di distribuzione assumono ogni responsabilità in ordine alla correttezza, completezza e veridicità dei dati dalle stesse comunicati ai sensi del presente paragrafo. I clienti finali aderenti al contenimento, i soggetti mandatari e le imprese di vendita riconoscono altresì che Snam Rete Gas utilizzerà informazioni e dati pervenuti da soggetti terzi. Pertanto, i clienti finali aderenti al contenimento, i soggetti mandatari e le imprese di vendita manlevano espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità circa la completezza, la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni trasmessi ai sensi del presente paragrafo, nonché da ogni eventuale richiesta risarcitoria formulata a qualsiasi titolo, anche da soggetti terzi, in relazione alla mancata correttezza e/o completezza e/o veridicità delle informazioni/dati alla stessa trasmessi. Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto all articolo 1, comma 7 del Decreto 12 dicembre 2012, Snam Rete Gas invierà entro il 24 dicembre 2012, all indirizzo indicato dall impresa di distribuzione nei moduli di adesione AD_IND_DT, AD_GRP_DT e AD_MAN_DT di cui alla presente procedura, una comunicazione per la verifica della possibilità di trasmissione dei dati direttamente in modalità automatizzata. 2.3 Segnalazione di eventi significativi di riduzione del consumo di gas Come stabilito all articolo 1, comma 7 del Decreto 23 novembre 2012, i clienti finali sono tenuti a comunicare a Snam Rete Gas le riduzioni del prelievo di gas dovute a cause imprevedibili ed incontrollabili, l i m i t a t a m e n t e a scioperi, importanti avarie ai componenti del processo produttivo del cliente stesso, ricorso a cassa integrazione. Tutte le riduzioni significative dei prelievi debbono essere segnalate in consistenza e durata prevista, e documentate, anche con la dimostrazione della loro imprevedibilità al momento dell adesione, dal cliente finale contemporaneamente all impresa maggiore di trasporto, all impresa di trasporto o di distribuzione (se presente) presso cui lo stesso cliente finale risulta essere interconnesso, alle relative imprese di vendita ed alla Direzione generale per la sicurezza dell approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico (per questa ultima utilizzando esclusivamente l indirizzo di posta elettronica eventiclienti.gas@mise.gov.it), senza indugio al momento in cui esso ne prevede l attuazione e comunque entro le 24 ore successive all evento. In caso di durata delle riduzioni di prelievo di cui sopra pari almeno a 2 giorni in una specifica settimana, verrà considerata, su richiesta del cliente finale, l esclusione dal calcolo dei giorni feriali dell intera settimana e la loro sostituzione con i primi 5 giorni utili antecedenti i suddetti 30 giorni ai fini dei calcoli di cui al prossimo CAPITOLO 3. Per questi fini è stato predisposto il modulo allegato alla presente procedura (Allegato 12) e disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas nella sezione Business & Servizi Anno Termico 2012/13 - Emergenze Climatiche - Misure contenimento consumi. 9

10 CAPITOLO 3: DETERMINAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI A valle dell avvenuta dichiarazione del livello di allarme di cui nel piano di emergenza ai sensi dell art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011, in conformità con le disposizioni dell art. 10 del regolamento (UE) n. 994/2010 e della richiesta di attivazione delle misure di contenimento da parte dell Autorità Competente, Snam Rete Gas comunica ai soggetti aderenti la relativa richiesta di riduzione. In tale situazione Snam Rete Gas, al fine di ristabilire il necessario equilibrio tra fabbisogno e disponibilità del sistema nazionale del gas, definisce il volume che ogni soggetto aderente deve rendere disponibile, comunicando la percentuale di riduzione richiesta rispetto al quantitativo comunicato da Snam Rete Gas in sede di definitiva attribuzione. 3.1 Comunicazione delle richieste di riduzione Snam Rete Gas provvede a inviare via alle imprese di vendita e ai soggetti mandatari, utilizzando i riferimenti indicati dagli stessi in sede di adesione (paragrafo 2.1 della presente Procedura) le richieste di riduzione dei consumi, secondo il modello allegato alla presente Procedura (Allegato 13), disponibile anche sul sito Internet di Snam Rete Gas, nella sezione Business & Servizi Anno Termico 2012/13 - Emergenze Climatiche - Misure contenimento consumi. Qualora la richiesta di contenimento dei consumi venga esercitata con preavviso inferiore alle 24 ore, ciascun aderente adempiente, fino allo scadere delle 24 ore previste, ottiene i riconoscimenti per ottemperanza, descritti nella Delibera 498/2012, senza essere sottoposto a penali per inadempienza. 3.2 Calcolo del consumo medio Secondo quanto disposto dall art. 1, comma 7 del Decreto 23 novembre 2012, ai fini della determinazione del comportamento ottemperante od omissivo e secondo quanto disposto dalla Delibera 498/2012, il consumo medio viene calcolato come media aritmetica dei 30 volumi giornalieri di prelievo disponibili nei giorni che precedono il giorno antecedente la data della richiesta di contenimento dei consumi, ovvero, ai fini del calcolo del rimborso di cui all art.5 Allegato A della Delibera 498/2012, la media aritmetica dei 30 volumi giornalieri di prelievo disponibili nei giorni che precedono la settimana oggetto di analisi. La data della richiesta di contenimento dei consumi corrisponde alla data indicata sulla comunicazione, inviata da Snam Rete Gas, di cui al CAPITOLO 3, paragrafo 3.1 della presente Procedura Operativa. Ai fini del suddetto calcolo del consumo medio sono esclusi i volumi giornalieri dei sabati e delle domeniche nonché dei giorni considerati festività nazionali infrasettimanali e quelli dei giorni compresi nel periodo dal 22 dicembre 2012 al 6 10

11 gennaio 2013, nonché i giorni in cui vi siano state significative riduzioni di prelievo di gas dovute ad eventi non prevedibili al momento dell adesione volontaria al contenimento dei consumi come descritto dal precedente paragrafo 2.3. A tal riguardo le 11 settimane comprese tra il 14 gennaio 2013 e il 31 marzo 2013 sono così suddivise: - Settimana 1: compresa tra il 14/01/2013 e il 18/01/2013; - Settimana 2: compresa tra il 21/01/2013 e il 25/01/2013; - Settimana 3: compresa tra il 28/01/2013 e il 01/02/2013; - Settimana 4: compresa tra il 04/02/2013 e il 08/02/2013; - Settimana 5: compresa tra il 11/02/2013 e il 15/02/2013; - Settimana 6: compresa tra il 18/02/2013 e il 22/02/2013; - Settimana 7: compresa tra il 25/02/2013 e il 01/03/2013; - Settimana 8: compresa tra il 04/03/2013 e il 08/03/2013; - Settimana 9: compresa tra il 11/03/2013 e il 15/03/2013; - Settimana 10: compresa tra il 18/03/2013 e il 22/03/2013; - Settimana 11: compresa tra il 25/03/2013 e il 29/03/

12 CAPITOLO 4: CONDIZIONI ECONOMICHE PER I SOGGETTI CHE ADERISCONO AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI La determinazione dell ammontare di premi, penali e rimborsi nei confronti dei soggetti che aderiscono al contenimento dei consumi sarà effettuata sulla base: - delle condizioni economiche determinate dall Autorità ai sensi della Delibera 498/2012; - delle informazioni pervenute di cui al precedente Capitolo 1; - delle richieste di riduzione di cui al precedente Capitolo 3. Il comportamento ottemperante od omissivo dei clienti aderenti al contenimento consumi descritto dalla presente Procedura è valutato da Snam Rete Gas sulla base delle informazioni in suo possesso compatibilmente con il termine di cui all articolo 6.2 della suddetta Delibera. Snam Rete Gas si riserva di valutare eventuali segnalazioni finalizzate alla determinazione di quanto sopra descritto entro e non oltre il prossimo 30 settembre A seguito dell emanazione da parte dell Autorità della Delibera 498/2012 circa le disposizioni previste all Articolo 1, comma 8 del Decreto 23 novembre 2012, sono di seguito specificate le modalità con cui Snam Rete Gas provvederà ad applicare quanto disposto nella citata Delibera. I termini E k, S k e R k, di cui all Allegato A della Delibera 498/2012 vengono calcolati come segue: - il termine E k, riferito ai giorni oggetto di contenimento dei consumi appartenenti alla settimana k-esima, è pari alla differenza tra il consumo medio calcolato in sede di richiesta di contenimento dei consumi di cui al precedente paragrafo 3.2 e la media dei prelievi nei giorni di richiesta di contenimento, moltiplicata per il numero dei giorni stessi; Ek è posto uguale a zero laddove assuma valori negativi; - il termine S k, riferito ai giorni oggetto di contenimento dei consumi appartenenti alla settimana k-esima, è pari alla differenza tra la media dei prelievi nei giorni di richiesta di contenimento e il consumo medio determinato come al precedente alinea, moltiplicata per il numero dei giorni in cui è richiesto il contenimento dei consumi; S k, è posto uguale a zero laddove assuma valori negativi; - al fine della determinazione del termine R k, riferito alla settimana k-esima, la riduzione dei consumi richiesta in ciascun giorno è pari al prodotto tra la percentuale di riduzione dei consumi comunicata da Snam Rete Gas e l impegno di riduzione comunicato da Snam Rete Gas alle imprese di vendita aderenti ovvero ai soggetti mandatari in sede di definitiva attribuzione secondo quanto definito dal Capitolo 1 della presente Procedura.. Ai fini della determinazione delle penali applicate a consuntivo ai clienti finali per l inadempienza rispetto alla richiesta al contenimento dei consumi, in relazione all applicazione di quanto previsto all articolo 5, comma 4, lettera b), del Decreto 11 settembre 2007, il valore del termine E k viene incrementato di un quantitativo pari al 2% del consumo medio moltiplicato per i giorni di richiesta di contenimento appartenenti alla settimana k-esima; il valore del termine S k viene ridotto del medesimo quantitativo. 12

13 Ai fini dei rimborsi di cui all articolo 5 dell Allegato A della Delibera 498/2012, il prelievo medio indicato nel medesimo articolo è pari al consumo medio determinato secondo le modalità di calcolo descritte al precedente paragrafo 3.2. Snam Rete Gas provvederà a segnalare alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed al Ministero dello Sviluppo Economico eventuali comportamenti opportunistici da parte di soggetti aderenti per i quali la loro partecipazione al contenimento dei consumi non è risultata essere conforme rispetto alle normative vigenti. 13

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