DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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1 REGIONE DEL VENETO Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Treviso Sede Legale via Sant Ambrogio di Fiera, Treviso DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 17/04/2015, n. 359 Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R. 29 dicembre 2012, n. 229, coadiuvato da: Direttore amministrativo Direttore sanitario Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale - Dott. Oliviero Beni - Dott. Michele Tessarin - Dott. Ubaldo Scardellato ha adottato la seguente deliberazione: Delibera: 359/ OGGETTO CASA DI CURA GIOVANNI XXIII: ACCORDO CONTRATTUALE DI BUDGET PER LASSISTENZA OSPEDALIERA E PER LASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, BIENNIO Delibera: 359/ Proposta: 360/2015

2 OGGETTO: CASA DI CURA GIOVANNI XXIII: ACCORDO CONTRATTUALE DI BUDGET PER LASSISTENZA OSPEDALIERA E PER LASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, BIENNIO Relaziona il Dirigente Responsabile dei Servizi Amministrativi Ospedalieri che rappresenta quanto segue: Con deliberazione del Direttore Generale n. 51 del è stato assegnato agli erogatori ospedalieri privati accreditati, per il biennio , per l assistenza ospedaliera e per l assistenza specialistica ambulatoriale, il budget per prestazioni da erogarsi a favore di cittadini residenti nel Veneto, sulla base di quanto disposto dalla Regione Veneto con DGRV n del Tra le strutture interessate dai citati provvedimenti è compreso anche l erogatore C.d.C. Giovanni XXIII. La Regione Veneto con DGRV n del , ha rinnovato l accreditamento alla struttura citata con esclusivo riferimento alla sede e alle funzioni accreditate, ivi dettagliate. La struttura ha prodotto le dichiarazioni utili alla certificazione antimafia, acquisite agli atti e trasmesse alla Prefettura territorialmente competente che ha rilasciato la documentazione in materia di antimafia in data Il Nucleo liste d attesa e negoziazione budget con erogatori accreditati, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 199 del , ha incontrato i rappresentanti della struttura in parola e contrattato la tipologia di prestazioni e i volumi di attività nell ambito dei tetti di spesa assegnati, addivenendo ad una proposta di accordo per l assistenza ospedaliera e per l assistenza specialistica ambulatoriale, allegata al presente atto per farne parte integrante. La proposta di contrattazione è stata condivisa con il Direttore Sanitario. L attività di monitoraggio sull andamento dell attività di cui alla proposta di accordo contrattuale, biennio , come di consueto, sarà effettuata con cadenza periodica dal Nucleo citato. Stante quanto sopra esposto, si propone, con il presente atto: di stipulare l accordo contrattuale di budget tra l Azienda Ulss n. 9 di Treviso e la Casa di Cura Giovanni XXIII per l assistenza ospedaliera e per l assistenza specialistica ambulatoriale, per il biennio , il cui schema viene allegato al presente atto per farne parte integrante; di delegare il Dirigente Responsabile dei Servizi Amministrativi Ospedalieri alla sottoscrizione dell accordo contrattuale in parola e alle conseguenti comunicazioni, nonché ad assumere eventuali provvedimenti di modifica della tipologia e del numero di prestazioni, incluse quelle relative al 5 del budget di assistenza ospedaliera, su richiesta motivata del Responsabile U.O.C. Attività Specialistica per le attività specialistiche o del Direttore della Funzione Ospedaliera per la parte ospedaliera, previo nulla osta del Direttore Sanitario, nei limiti del budget assegnato con deliberazione del Direttore Generale n. 51 del Delibera: 359/ Proposta: 360/2015

3 IL DIRETTORE GENERALE presto atto della suesposta relazione; vista l attestazione con cui il Responsabile della struttura proponente assicura l avvenuta e regolare istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; vista la DGRV n del ; visto il D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, acquisito il parere favorevole dei Direttori amministrativo, sanitario, e dei servizi sociali e della funzione territoriale, secondo le rispettive competenze; DELIBERA per quanto esposto in premessa e qui puntualmente richiamato: 1. di stipulare l accordo contrattuale di budget tra l Azienda Ulss n. 9 di Treviso e la Casa di Cura Giovanni XXIII per l assistenza ospedaliera e per l assistenza specialistica ambulatoriale, per il biennio , il cui schema viene allegato al presente atto per farne parte integrante; 2. di dare atto che la spesa che consegue all adozione del presente provvedimento, è già stata assunta con deliberazione del Direttore Generale n. 51 del ; 3. di delegare il Dirigente Responsabile dei Servizi Amministrativi Ospedalieri alla sottoscrizione dell atto di cui al punto 1) e alle conseguenti comunicazioni, nonché ad assumere eventuali provvedimenti di modifica della tipologia e del numero di prestazioni, incluse quelle relative al 5 del budget di assistenza ospedaliera, su richiesta motivata del Responsabile U.O.C. Attività Specialistica per le attività specialistiche o del Direttore della Funzione Ospedaliera per la parte ospedaliera, previo nulla osta del Direttore Sanitario, nei limiti del budget assegnato con deliberazione del Direttore Generale n. 51 del ; 4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria; 5. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data della sua adozione. Delibera: 359/ Proposta: 360/2015

4 Deliberazione 17/04/2015, n. 359 Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente. Per il parere di competenza: Il Direttore amministrativo - n.ro certificato: 01A1A5832B284E0F Firmatario: Dott. Oliviero Beni Il Direttore sanitario - n.ro certificato: BC92F82C7C Firmatario: Dott. Michele Tessarin Il Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale - n.ro certificato: 61946EF554E4F170 Firmatario: Dott. Ubaldo Scardellato Il Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti n.ro certificato: 5E8CB703CEEC9684 La presente deliberazione viene: - affissa allalbo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi - inviata in data odierna al Collegio Sindacale Treviso, 17/04/2015 SERVIZIO AFFARI GENERALI Il Funzionario n.ro certificato: 6408C55B2EBD541E Firmatario: Giordano Giordani La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/04/2015 Treviso, 17/04/2015 SERVIZIO AFFARI GENERALI Il Funzionario n.ro certificato: 6408C55B2EBD541E Firmatario: Giordano Giordani La presente deliberazione viene inviata a: Uffici/Servizi: Servizi Amministrativi Ospedalieri Delibera: 359/ Proposta: 360/2015

5 DGRV 2170 del Accordo tra l Azienda ULSS n. 9 di Treviso e la Casa di Cura Giovanni XXIII per l assistenza ospedaliera e per l assistenza specialistica ambulatoriale Premesso che: - la Casa di Cura Giovanni XXIII, con sede legale a Monastier (TV), è soggetto autorizzato all esercizio di attività sanitaria con provvedimento del Direttore Generale dell Area Sanità e Sociale n. 35 del e accreditato per un triennio a decorrere dal , giusta l art. 1, comma 796, lettera s) della legge , n. 296, come da provvedimento della Giunta Regionale del Veneto approvato con DGRV n del per l erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Regionale (SSR) a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo la dotazione di funzioni, attività e specialità ambulatoriali e nel limite del numero dei posti letto previsto dalla vigente scheda di dotazione ospedaliera (allegato 1 e 2 al presente accordo); - l art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l Azienda Ulss definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati; - ai sensi dell art. 17, comma 3, della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui allarticolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono lindicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli; 1 / 8

6 - ai sensi dell art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell Azienda Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali; Tutto ciò premesso e considerati il livello di spesa e i volumi di attività individuati dalla Regione ai sensi della normativa vigente; tra l Azienda Ulss n. 9 di Treviso (di seguito Azienda Ulss ), con sede legale in Treviso, Via Sant Ambrogio di Fiera 37, C.F./P.IVA , in persona del Dirigente Responsabile Servizi Amministrativi Ospedalieri, dott.ssa Alessandra Da Re, delegata giusta deliberazione n. del dal legale rappresentante, Direttore Generale; e la Casa di Cura Giovanni XXIII (di seguito erogatore ), con sede legale in Monastier (TV), via Giovanni XXIII 1, C.F./P.IVA , di proprietà della Sogedin S.p.A., in persona del legale rappresentante dott. Massimo Calvani, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l incapacità di contrarre con la p.a., Si conviene e si stipula il seguente: ACCORDO CONTRATTUALE Art. 1 - Oggetto L erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni sanitarie - rientranti nell ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali - di ricovero ospedaliero, in regime ordinario e diurno (day hospital - day surgery), di day service nonché di assistenza specialistica 2 / 8

7 ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nel rispetto delle funzioni, attività, specialità indicati nella DGR n del relativa al rilascio dell accreditamento istituzionale, nel rispetto del numero dei posti letto di cui alla vigente scheda di dotazione ospedaliera e nel rispetto dei tetti di spesa e di attività stabiliti dalla Giunta Regionale con DGR 2170 del Art. 2 - Obblighi dell erogatore privato accreditato Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell arco dell intero anno. L erogatore privato accreditato nell esercizio della propria attività garantisce l osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto relativo all esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di: a) tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti; b) tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti; c) verifiche e controlli nell ambito del sistema sanitario; d) incompatibilità del personale adibito all erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato; e) utilizzo dei ricettari; f) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva; g) compartecipazione alle spese da parte del cittadino; h) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell Azienda Ulss, delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali; 3 / 8

8 i) completa integrazione con l Azienda Ulss delle agende relativamente alle prestazioni di ricovero; j) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l espletamento del servizio; k) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell Azienda Ulss, della Regione e del Ministero. L erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all utenza. L erogatore privato accreditato assicura l osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell esecuzione dell accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile. L erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri e dei volumi di attività stabiliti dalla programmazione regionale per il biennio giusta DGR n del , eroga assistenza ospedaliera e prestazioni sanitarie ambulatoriali nelle funzioni/attività/specialità accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la menzionata DGR. Eroga assistenza ospedaliera e prestazioni ambulatoriali per conto e con oneri a carico del SSN ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate. L erogatore privato accreditato accetta il sistema di remunerazione del finanziamento a funzione se dovuto. Art. 3 - Obblighi dell Azienda Ulss L Azienda Ulss garantisce l osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l esercizio della propria attività. 4 / 8

9 L Azienda Ulss remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti del tetto di spesa assegnato con DGR n del 18/11/2014 dalla Regione all erogatore privato accreditato sottoscrittore, secondo la tariffa in vigore al momento dell esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge. L Azienda Ulss effettua il pagamento delle competenze spettanti all erogatore privato accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte. L Azienda Ulss comunica tempestivamente all erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall erogatore privato accreditato. Art. 4 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento L erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità. Art. 5 - Durata dell accordo Il presente accordo decorre dalla data ed ha durata fino al , e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale. Non è ammessa proroga automatica. Art. 6 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto L erogatore privato accreditato accetta che: 5 / 8

10 l accreditamento, al pari dell autorizzazione all esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell Azienda Ulss; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell Azienda Ulss, l erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale; ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all Azienda Ulss. L Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza. Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell art c.c. nei seguenti casi: a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all erogatore privato accreditato previamente accertato dall Azienda Ulss; b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni; c) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni; Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell accreditamento. L Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l indicazione della durata della sospensione, l efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio. Art. 7 - Adeguamento dell accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali. 6 / 8

11 Le parti assumono l obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte. Art. 8 - Modifiche e integrazioni dell accordo contrattuale Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione. Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti. Art. 9 - Controversie Le controversie relative all interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia. Art Registrazione Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione. Art Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore. Letto, approvato e sottoscritto Per l Azienda ULSS n. 9 Per la Casa di Cura Giovanni XXIII Il Dirigente Responsabile Il Legale Rappresentante Servizi Amministrativi Ospedalieri dott.ssa Alessandra Da Re dott. Massimo Calvani 7 / 8

12 Ai sensi e per gli effetti degli Artt e 1342 del Cod. Civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell erogatore privato accreditato), 6) (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 9 (Controversie) Letto, approvato e sottoscritto Per l Azienda ULSS n. 9 Per la Casa di Cura Giovanni XXIII Il Dirigente Responsabile Il Legale Rappresentante Servizi Amministrativi Ospedalieri dott.ssa Alessandra Da Re dott. Massimo Calvani Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente. 8 / 8

13 ALLEGATO 1 Accordo tra l Azienda ULSS n. 9 di Treviso e l erogatore accreditato C.d.C. Giovanni XXIII Biennio Assistenza Ospedaliera BUDGET ANNUO (tetto finanziario massimo attribuito e non superabile) TETTO RICOVERI ANNUO , Assegnazione del 5 del Budget ai fini della riduzione dei tempi di attesa e recupero della mobilità passiva Residenti Ulss 9 C.d.C. Giovanni XXIII Quota Quantità 5 del BUDGET ANNUO N. Interventi per neoplasia mammaria (mastectomia e quadrantectomia) [DRG: 257, 258, 259, 260] ,00 Interventi di portesi d anca (solo per frattura del femore) SOLO URGENZE [DRG: 544] Interventi di riduzione di frattura del femore [DRG: 210, 211] ,00 TOTALE ,00 Per lazienda ULSS n. 9 Il Dirigente Responsabile Servizi Amministrativi Ospedalieri dott.ssa Alessandra Da Re (f.to digitalmente) Per la Casa di Cura Giovanni XXIII Il Legale Rappresentante dott. Massimo Calvani (f.to digitalmente) Pagina 1

14 ALLEGATO 2 PRESTAZIONI IN CONTRATTO TRA LAZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO E LEROGATORE ACCREDITATO C.D.C. GIOVANNI XXIII ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. DEL ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO ALLASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE BIENNIO

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23 REGIONE DEL VENETO Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Treviso Sede Legale via Sant Ambrogio di Fiera, Treviso DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 14/01/2016, n. 18 Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. 30 dicembre 2015, n. 191, coadiuvato da: Direttore amministrativo Direttore sanitario Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale - Dott. Oliviero Beni - Dott. Michele Tessarin - Dott. Ubaldo Scardellato ha adottato la seguente deliberazione: Delibera: 18/ OGGETTO CASA DI CURA GIOVANNI XXIII: ACCORDO CONTRATTUALE DI BUDGET PER LASSISTENZA OSPEDALIERA E LASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, BIENNIO Delibera: 18/ Proposta: 1379/2015

24 OGGETTO: CASA DI CURA GIOVANNI XXIII: ACCORDO CONTRATTUALE DI BUDGET PER LASSISTENZA OSPEDALIERA E LASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, BIENNIO Relaziona il Dirigente Responsabile della U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri che rappresenta quanto segue: La Regione del Veneto: - con DGRV n.2122 del la Regione del Veneto ha, tra l altro, individuato i posti letto aggiuntivi per pazienti extra regione per le strutture private accreditate, rinviando ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale, la determinazione delle modalità operative di attuazione; - con DGRV n.2489 del , ha rinnovato l accreditamento alla Casa Di Cura Giovanni XXIII s.p.a. con esclusivo riferimento alla sede e alle funzioni accreditate, ivi dettagliate; - con DGRV n.1876 del avente ad oggetto Attività di ricoveri dei pazienti extraregione: determinazione delle modalità operative per l attivazione dei posti letto dedicati, ai sensi della DGR n.2122 del , e per la remunerazione. Ulteriori determinazioni in merito alla presa in carico di pazienti da parte degli erogatori ospedalieri privati accreditati qualificati presidio di Azienda Ulss. DGR n.50/cr del 27 maggio 2014, ha stabilito che l Azienda ULSS di ubicazione territoriale procede alla liquidazione di quanto dovuto all erogatore, con uno sconto sul valore economico della prestazione pari al 4, a titolo di parziale recupero per le Aziende Ulss presso le quali insistono le strutture accreditate, degli oneri finanziari derivanti dall esposizione finanziaria per il ritardo incasso della mobilità interregionale. Con il medesimo provvedimento è stato altresì previsto l iter procedurale da seguire per l accreditamento dei succitati posti letto per pazienti residenti al di fuori dalla Regione del Veneto; - con DGRV n.200 del ha integrato l accreditamento istituzionale della struttura privata accreditata Casa di Cura Giovanni XXIII s.p.a. prevedendo n. 19 posti letto extra regione, così suddivisi: Nr. Posti Codice Descrizione funzione 4 9 Chirurgia Generale Ortopedia e traumatologia 4 56 Recupero e riabilitazione funzionale Con Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del è stato disposto di stipulare l accordo contrattuale di budget tra l Azienda Ulss n. 9 di Treviso e la Casa di Cura Giovanni XXIII s.p.a. per l assistenza ospedaliera e per l assistenza specialistica ambulatoriale, per il biennio , approvandone il relativo schema. Delibera: 18/ Proposta: 1379/2015

25 Con nota prot. n del , del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria ha chiarito, tra l altro, che nei confronti dell erogatore ospedaliero privato cui è stato rilasciato l accreditamento istituzionale per i posti letto dedicati ai pazienti extraregione ex DGRV n.2122/2013 e n.1876/2014 in data successiva al , lo sconto del 4 decorre dalla data di deliberazione di rilascio del citato accreditamento istituzionale e si applica al valore economico di tutte le prestazioni di ricovero di pazienti extraregione. Il Nucleo liste d attesa e negoziazione budget con erogatori accreditati, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n.676 del , ha incontrato in data i rappresentanti della struttura in parola per presentare la proposta di aggiornamento dello schema di accordo di budget secondo le previsioni regionali in materia di prestazioni di assistenza ospedaliera rese ad assistiti residenti extraveneto. Con nota gli atti la Casa di Cura Giovanni XXIII ha confermato per accettazione il nuovo schema di accordo di budget Nel corso dell incontro di cui sopra, inoltre, si è provveduto, come di consueto, a condividere con l erogatore gli esiti del monitoraggio della tipologia di prestazioni e dei volumi di attività erogati nell ambito dei tetti di spesa assegnati nell anno 2015 e valutare eventuali variazioni da apportare alle medesime per l anno 2016, confermando i contenuti degli allegati 1 e 2 dell accordo vigente. Gli esiti del monitoraggio sono stati condivisi con il Direttore Sanitario. L attività di monitoraggio sull andamento dell attività di cui alla proposta di accordo contrattuale, biennio , come di consueto, sarà effettuata con cadenza periodica dal Nucleo citato. Stante quanto sopra esposto, si propone, con il presente atto: di integrare, con la previsione della scontistica del 4 a favore delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate ad assistiti residenti al di fuori della Regione del Veneto descritta in premessa, l accordo contrattuale di budget tra l Azienda Ulss n.9 di Treviso e la Casa di Cura Giovanni XXIII per l assistenza ospedaliera e per l assistenza specialistica ambulatoriale, per il biennio , secondo lo schema che viene allegato al presente atto per farne parte integrante; di delegare il Dirigente Responsabile della U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri alla sottoscrizione dell accordo contrattuale in parola e alle conseguenti comunicazioni, nonché ad assumere eventuali provvedimenti di modifica della tipologia e del numero di prestazioni, incluse quelle relative al 5 del budget di assistenza ospedaliera, su richiesta motivata del Responsabile U.O.C. Attività Specialistica per le attività specialistiche o del Direttore della Funzione Ospedaliera per la parte ospedaliera, previo nulla osta del Direttore Sanitario, nei limiti del budget assegnato con deliberazione del Direttore Generale n. 51 del IL DIRETTORE GENERALE presto atto della suesposta relazione; vista l attestazione con cui il Responsabile della struttura proponente assicura l avvenuta e regolare istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; Delibera: 18/ Proposta: 1379/2015

26 visto il D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, vista la DGRV n.2122 del ; vista la DGRV n.2489 del ; vista la DGRV n.1876 del ; vista la DGRV n.200 del ; vista la nota del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria prot. n del ; acquisito il parere favorevole dei Direttori amministrativo, sanitario, e dei servizi sociali e della funzione territoriale, secondo le rispettive competenze; DELIBERA per quanto esposto in premessa e qui puntualmente richiamato: 1. di integrare, con la previsione della scontistica del 4 a favore delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate ad assistiti residenti al di fuori della Regione del Veneto descritta in premessa, l accordo contrattuale di budget tra l Azienda Ulss n.9 di Treviso e la Casa di Cura Giovanni XXIII per l assistenza ospedaliera e per l assistenza specialistica ambulatoriale, per il biennio , secondo lo schema che viene allegato al presente atto per farne parte integrante; 2. di dare atto che la spesa che consegue all adozione del presente provvedimento, è già stata assunta con deliberazione del Direttore Generale n. 51 del ; 3. di delegare il Dirigente Responsabile dei Servizi Amministrativi Ospedalieri alla sottoscrizione dell atto di cui al punto 1) e alle conseguenti comunicazioni, nonché ad assumere eventuali provvedimenti di modifica della tipologia e del numero di prestazioni, incluse quelle relative al 5 del budget di assistenza ospedaliera, su richiesta motivata del Responsabile U.O.C. Attività Specialistica per le attività specialistiche o del Direttore della Funzione Ospedaliera per la parte ospedaliera, previo nulla osta del Direttore Sanitario, nei limiti del budget assegnato con deliberazione del Direttore Generale n. 51 del ; 4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria; 5. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data della sua adozione. Delibera: 18/ Proposta: 1379/2015

27 Deliberazione 14/01/2016, n. 18 Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente. Per il parere di competenza: Il Direttore amministrativo - n.ro certificato: 01A1A5832B284E0F Firmatario: Dott. Oliviero Beni Il Direttore sanitario - n.ro certificato: BC92F82C7C Firmatario: Dott. Michele Tessarin Il Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale - n.ro certificato: 61946EF554E4F170 Firmatario: Dott. Ubaldo Scardellato Il Direttore Generale Dott. Francesco Benazzi n.ro certificato: 0A374A2C08064C79 La presente deliberazione viene: - affissa allalbo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi - inviata in data odierna al Collegio Sindacale Treviso, 18/01/2016 SERVIZIO AFFARI GENERALI Il Funzionario n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F Firmatario: Cristina Canella La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/01/2016 Treviso, 15/01/2016 SERVIZIO AFFARI GENERALI Il Funzionario n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F Firmatario: Cristina Canella La presente deliberazione viene inviata a: Uffici/Servizi: Servizi Amministrativi Ospedalieri Delibera: 18/ Proposta: 1379/2015

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36 ALLEGATO 1 Accordo tra l Azienda ULSS n. 9 di Treviso e l erogatore accreditato C.d.C. Giovanni XXIII Biennio Assistenza Ospedaliera BUDGET ANNUO (tetto finanziario massimo attribuito e non superabile) TETTO RICOVERI ANNUO , Assegnazione del 5 del Budget ai fini della riduzione dei tempi di attesa e recupero della mobilità passiva Residenti Ulss 9 C.d.C. Giovanni XXIII Quota Quantità 5 del BUDGET ANNUO N. Interventi per neoplasia mammaria (mastectomia e quadrantectomia) [DRG: 257, 258, 259, 260] ,00 Interventi di portesi d anca (solo per frattura del femore) SOLO URGENZE [DRG: 544] Interventi di riduzione di frattura del femore [DRG: 210, 211] ,00 TOTALE ,00 Per lazienda ULSS n. 9 Il Dirigente Responsabile Servizi Amministrativi Ospedalieri dott.ssa Alessandra Da Re (f.to digitalmente) Per la Casa di Cura Giovanni XXIII Il Legale Rappresentante dott. Massimo Calvani (f.to digitalmente) Pagina 1

37 ALLEGATO 2 PRESTAZIONI IN CONTRATTO TRA LAZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO E LEROGATORE ACCREDITATO C.D.C. GIOVANNI XXIII ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. DEL ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO ALLASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE BIENNIO "!"())!"*+!",!"#!$#!"! "!! #" $! "!! #" $ ( ( ) * +,-.! "!! #" $ +-.+-! "!/"01 2/" "003"/ 23"#301 2//24300#/ "/$432000# +-.+-!/"01 2/" "003"/ ( ( ( !/"01 2/" "003"/! " 23"#301 2//24300#/ "/$432000# !/"01 2/" "003"/ ) -* /#301 2/99/#0."0"3/""#!$ 2"3/212/ :!/ 2/1 2/ 2!/ $0/! "0;3!/20/+- 2"3/21 "0/0!/ 20 # "3" : # " 1 /"!0 )* ( (( 66+6"! "0#2 ), 0/* ( ( 66 (6+++5</= "0"!/"0$#"0"3" :."02/3 )*."02/ )(*."0 3"0)* " :)* ;3/2// 5>-+>.+.-?+ ((( ;3/2// ;3/2// ;3/2// +- ( ( ;3/2// ?+ "! 01 2/ /$ 1 2/2"3" :"! 01 2/ /$ 1 2/!/# /2 "!)* ;3/2// ;3/2// )23" :."02/"0/" /"$9 0."0! "020/#/20 * ;3/2// ;3/2// ( ;3/2// " :."02/"0/" /2/"0/"/"$!/20/#/20 20/#/20 $/1 2$ 1 2/!320#"0 ( 20 ;3/2// ;3/2// "3" :8!"/!/0/0 9!"30/ /0/""30 " / )(* ( ( ;3/2// 8-<+=<8-= 666 ( ( ;3/2// $ 1 2//9 " $$$/"3" :8!"/$$$/)* ( ;3/2// ( /32;/"3!// "30/""30 " / "!1 2/:"/"" /$0 $"/ $ ;3/2// ( "3" :6"3!111 2/ ;3/2// ( "3" :/2 $!0$/20 "//#" /9 "!1!$/ 0/2/ ( "0 "/2! 2/)(* ;3/2// ( "01 2/! /"02/! 2 "3" :$ 1 2/! /"02/ "/212" 2/)* ;3/2// ( ;3/2// (67+5+, ( ( ;3/2// ;3/2// ( $ 1 2/+- $ 1 2/0/""30 /#0110 2/ "/$""2/ 0$/20/$/0 $/: 93";21 2/)" 00!/"" 2/*@";2"3992)/"/30* ( "! 01 2//" 2/ /30/ 2# /20//"03003/" 00 "020 /20 ( ( ( ( ;3/2// ( ;3/2// /#301 2/99/#0."0"3/""#!$ 2"3/212/ :!/ 2/1 2/ 2!/ $0/! "0;3!/20/+- 2"3/21 "0/0!/ 20 #21 ;3/2//.-,5+ ;3/2//.-+."0"!/"0$#"0"3" :."02/3 )*."02/ )(*."0 3"0)* ( ;3/2// 6.-,5+ ;3/2// ( 7+31/0+-"3" :-9$/20 )( ((* /2/ (67+ ;3/2// ( /0 2/"0/2" 2/A$/B "3!// ;3/2// 67+-+? /3?6+ ( +/ /#301 2/99/#0."0"3/""#!$ 2"3/212/ :!/ 2/1 2/ 2!/ $0/! "0;3!/20/+- 2"3/21 "0/0!/ 20 #21 +/3.-+5 <+5,5=+ ( 2

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