SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
|
|
- Giordano Giusti
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore NOCCO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2003 Legge quadro per la disciplina delle professioni di istruttore subacqueo, di guida subacquea e per le attività di centro di immersioni e di addestramento subacqueo TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
2 Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge intende disciplinare, stabilendo le norme per l accertamento dei requisiti, l esercizio della professione di istruttore e di guida subacquei e dell attività di centro di immersioni e di addestramento subacqueo a scopo ricreativo e turistico figure nuove nel panorama delle professioni in campo turistico e non previste in modo esplicito dalla normativa vigente. Come è noto a tutti, l ltalia trae notevoli vantaggi economici dalle attività turistiche e, a questo proposito, c è da rilevare che a livello internazionale esiste un consolidato mercato del turismo subacqueo basato su un offerta con caratteristiche e figure professionali ormai standardizzate. L importanza del turismo per il nostro Paese, in altre parole, impone di adeguare e di diversificare costantemente la qualità dell offerta e dei servizi erogati ma anche di favorire lo sviluppo di nuove figure professionali sempre più specializzate. Il richiamo del nostro Paese è fondato in larga parte sulla ricchezza e sulla varietà delle risorse naturalistiche, che tuttavia non sono ancora sufficientemente considerate in tutta la loro potenzialità. L ambiente marino, in particolare, nonostante rappresenti uno dei maggiori motivi di attrazione, continua ad essere considerato prevalentemente in funzione della balneazione e non adeguatamente promosso e vissuto nei suoi molteplici aspetti. Il crescente interesse a livello internazionale per le immersioni e le osservazioni subacquee non agonistiche, inevitabilmente, ha determinato anche in Italia una vertiginosa crescita della domanda di servizi specifici in questo settore. Di conseguenza, negli ultimi anni, nonostante la generale e grave stagnazione dei livelli occupazionali, si è registrata una consistente crescita del numero di operatori professionali e di centri di immersione lungo le nostre coste. La presenza di operatori qualificati in questo particolare settore, oltrechè produrre direttamente effetti positivi sulla occupazione, contribuisce più in generale a potenziare e a qualificare l offerta turistica in Italia anche oltre il periodo estivo. Del crescente interesse per il turismo subacqueo si sono fatte interpreti la regione Sardegna e la regione Liguria che, già da qualche anno, hanno varato legislazioni regionali del tutto assimilabili al presente disegno di legge e che si stanno dimostrando ampiamente rispondenti alle esigenze degli operatori subacquei che si trovano finalmente ad agire con regole certe e facilmente applicabili. Gli istruttori e guide subacquei ed i centri di immersioni e di addestramento subacqueo a scopo ricreativo e turistico, come già ricordato, rappresentano figure nuove nel panorama delle professioni in campo turistico e non sono previste in modo esplicito da alcuna legge nazionale. Essi si trovano quindi in una paradossale situazione: hanno la necessaria professionalità, le attrezzature, i clienti, la capacità imprenditoriale ma incontrano insormontabili difficoltà nella mancanza di una adeguata legge che consenta loro di esercitare l attività. Giova sicuramente menzionare il significativo apporto fornito dai citati operatori del settore alla tutela ed al monitoraggio dell ambiente marino. Attraverso tale opera di mantenimento e di salvaguardia di questo ambiente arrivano due segnali inequivocabili: il positivo approccio, in termini di protezione ambientale, derivante dall educazione fornita dagli operatori, e l instancabile opera di tutela di un patrimonio che può rappresentare
3 Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N una fonte occupazionale con potenzialità ancora inesplorate. In sostanza, il conseguente protrarsi di tale situazione di assenza legislativa comporta oggettiva incertezza, notevoli difficoltà e gravissimi danni economici agli operatori del settore delle escursioni e delle immersioni subacquee di fatto impossibilitati ad identificare una loro collocazione giuridica. Sarebbe davvero una colpa imperdonabile, anche sul piano politico e dei generali interessi del Paese, impedire che la nostra favorevole situazione naturalistica si accompagni ad un quadro normativo certo per una sua sempre più proficua valorizzazione e fruizione.
4 Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge disciplina l accertamento dei requisiti per l esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea. Stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento delle attività di centro di immersioni e di addestramento subacqueo e disciplina l attività subacquea turistica e ricreativa organizzata dalle associazioni senza scopo di lucro. 2. Restano ferme le competenze dell autorità marittima previste dalla vigente normativa sulle attività subacquee ai fini della sicurezza e degli usi marittimi. Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l insieme delle attività ecosostenibili volte all osservazione dell ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne e notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo ed entro i limiti e con le procedure e gli standard operativi previsti dal brevetto stesso. 2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo previo superamento del relativo corso teorico pratico ed emesso da una organizzazione didattica, nazionale o internazionale, per l attività subacquea.
5 Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N Sono organizzazioni didattiche le imprese o associazioni, a diffusione nazionale o internazionale, sia italiane che straniere, i cui percorsi formativi abbiano i requisiti richiesti dall articolo 8, comma 2, lettera f). 4. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi, le tecniche di immersione subacquea. 5. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo, assiste l istruttore nell addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersione singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto (attestazione di addestramento almeno di primo livello). 5. È centro di immersioni e di addestramento subacqueo un impresa che opera nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica ed all apprendimento dell attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica compreso il totale rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela dell ambiente Art. 3. (Autorizzazione alla professione. Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo) 1. Le regioni predispongono l elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni: a) guide subacquee; b) istruttori subacquei; c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;
6 Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N d) organizzazioni didattiche per le attività subacquee; e) associazioni senza scopo di lucro. Art. 4. (Esercizio dell attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea) 1. L esercizio della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea è subordinato all iscrizione nelle specifiche sezioni dell elenco regionale di cui all articolo 3. Ai fini dell iscrizione gli istruttori e le guide subacquee devono possedere i seguenti requisiti: a) maggiore età; b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell Unione europea. Sono equiparati i cittadini extra-comunitari che hanno regolarizzato la loro posizione secondo la vigente normativa; c) godimento dei diritti civili e politici; d) diploma della scuola dell obbligo, per i titoli conseguiti all estero un titolo equipollente; e) brevetto di istruttore subacqueo e di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico e pratico, da una organizzazione didattica di cui all articolo 2, comma 3; f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte. 2. L esercizio dell attività di guida ed istruttore subacqueo può essere svolta: a) all interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo di cui all articolo 5; b) all interno delle associazioni senza scopo di lucro di cui all articolo 7; c) in modo autonomo.
7 Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N Art. 5. (Esercizio dell attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo) 1. L apertura e l esercizio dell attività dei centri di immersioni e di addestramento subacqueo, è subordinata all iscrizione nella specifica sezione dell elenco regionale di cui all articolo 3. Ai fini dell iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti: a) partita IVA; b) iscrizione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in altro registro previsto dalla vigente normativa; c) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività teoriche; d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di antinfortunistica ed in perfetto stato di funzionamento; e) idonee dotazioni di pronto soccorso; f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte. 2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo che svolgono attività stagionale, possono essere iscritti agli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo purchè il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi. 3. I centri di immersione e di addestramento subacqueo nell esercizio della propria attività devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell elenco di cui all articolo 3. Art. 6. (Uso della denominazione) 1. La denominazione di centro di immersioni e di addestramento subacqueo è riser-
8 Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N vata alle imprese che hanno ottenuto l autorizzazione all esercizio prevista dalla presente legge. 2. Ogni centro ha diritto all uso esclusivo del proprio nome. 3. Nei centri di immersioni e di addestramento subacqueo deve essere esposta in modo ben visibile copia attestante l iscrizione all elenco regionale di cui all articolo 3 con l indicazione della denominazione e delle attività autorizzate. Analoga documentazione deve essere esibita nelle sedi delle associazioni senza scopo di lucro di cui all articolo 7. Art. 7. (Associazioni senza scopo di lucro) 1. Le associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono l attività subacquea in modo continuativo, prevalentemente per i propri associati, per esercitare l attività devono essere iscritte nella specifica sezione dell elenco regionale di cui all articolo Ai fini dell iscrizione all elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, le associazioni senza scopo di lucro devono possedere i requisiti di cui all articolo 5, comma 1, lettere c), d), e) ed f). Art. 8. (Organizzazioni didattiche) 1. Possono essere iscritte nella specifica sezione dell elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo le organizzazioni didattiche di cui all articolo 2, comma Ai fini dell iscrizione all elenco regionale di cui all articolo 3, le organizzazioni didattiche devono indicare: a) nome, sede e rappresentante legale dell organizzazione;
9 Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N b) nominativo del rappresentante in seno all elenco regionale; c) eventuali sedi e responsabili regionali; d) tipo di attività svolta; e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione (manuali, audiovisivi, ed altri eventuali supporti); f) dettagliata descrizione dei vari livelli del percorso formativo, che prevedano, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche ed alla teoria di base, un addestramento pratico e teorico comprendente: tecniche e teoria di immersioni speciali, tecniche e teoria di salvamento e primo soccorso specifiche per l immersione subacquea, tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori, tecniche e teoria di gestione delle immersioni, tecniche e teoria di insegnamento a singoli e gruppi. Le organizzazioni didattiche devono avere tra le proprie finalità la cultura conservativa dell ambiente. Art. 9. (Autorizzazioni) 1. Le regioni stabiliscono le modalità di iscrizione agli elenchi e di gestione degli stessi. 2. L iscrizione all elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo indicati nella presente legge viene disposta dalla struttura regionale competente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione. 3. La domanda di iscrizione si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine indicato. 4. La struttura regionale competente provvede a rilasciare agli interessati l attestazione comprovante l avvenuta iscrizione nell elenco regionale. 5. Le regioni revocano le iscrizioni di cui al comma 2 qualora si verifichino ina-
10 Atti parlamentari 10 Senato della Repubblica N dempienze rispetto ai requisiti richiesti per l iscrizione stessa, ovvero nel caso in cui nello svolgimento delle predette attività si riscontrino violazioni delle norme in materia di tutela dell ambiente. 6. Le regioni, in sede di prima applicazione della presente legge, possono emanare norme transitorie volte a salvaguardare le attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo già esistenti.
11
12
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2509 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CARLUCCI, ANGELI, BARBIERI, BERTOLINI, BOSI, CASSINELLI, CATANOSO, CICCIOLI, LO MONTE, MARIO
LEGGE REGIONALE N. 17 DEL REGIONE CALABRIA. Norme per la disciplina dell attività degli operatori del turismo subacqueo.
LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 18-05-2004 REGIONE CALABRIA Norme per la disciplina dell attività degli operatori del turismo subacqueo. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA N. 9 del 15 maggio
Scheda informativa del modulo B30
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO? Per l iscrizione nel registro regionale degli operatori del turismo subacqueo (settore centri di immersione subacquea), l esercizio delle attività di centri
LEGGE REGIONALE 4 luglio 2001 n. 19
LEGGE REGIONE LIGURIA, 4 LUGLIO 2001, N. 19 Norme per la disciplina dell attività degli operatori del turismo subacqueo (abrogata dalla Legge Regione Liguria, 29 dicembre 2010, n. 23) LEGGE REGIONALE 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ISTRUTTORE E DI GUIUDA SUBACQUEA, NONCHÉ DEI CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO
RELAZIONE AL P.D.L. NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ISTRUTTORE E DI GUIUDA SUBACQUEA, NONCHÉ DEI CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO RELAZIONE al P.D.L : NORME PER LA DISCIPLINA
LEGGE REGIONALE N. 36 DEL REGIONE LIGURIA
LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 15-10-2008 REGIONE LIGURIA MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2001, N. 19 (NORME PER LA DISCIPLINA DEGLI OPERATORI DEL TURISMO SUBACQUEO) Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
NORME PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI DEL TURISMO SUBACQUEO
SUPPLEMENTO N. 174 DEL 08-08-2007 PROGETTO DI LEGGE D INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE LOMBARDI NORME PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI DEL TURISMO SUBACQUEO Oggetto consiliare n. 2794 RELAZIONE
Guida Modulo B30. Centri di immersione subacquea e organizzazioni didattiche IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO? Per l iscrizione nel registro regionale degli operatori del turismo subacqueo (settore centri di immersione subacquea) e l esercizio delle attività di centri
SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE
SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza Pubblicazione ai sensi dell'articolo
Norme per la disciplina dell attività degli operatori del turismo subacqueo
LEGGE REGIONE SARDEGNA, 26 febbraio 1999, N. 9 Norme per la disciplina dell attività degli operatori del turismo subacqueo Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga
Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 9
Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 9 Norme per la disciplina dell attività degli operatori del turismo subacqueo. Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga la
Associazione Didattiche Subacquee. Recreational Scuba Training Council
Associazione Didattiche Subacquee Recreational Scuba Training Council SITUAZIONE LEGISLATIVA ATTUALE IN AMBITO SUBACQUEO: NESSUNA LEGGE... DI CONSEGUENZA NON ESISTONO LE FIGURE DI: ISTRUTTORE SUBACQUEO,
Regione Siciliana. Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo L ASSESSORE
D.A._46 _ Regione Siciliana Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo L ASSESSORE VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; VISTA la legge regionale 3 maggio 2004 n. 8 ed in particolare l'art. 7 della l.r.
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COCCIA, COVA, MOSCATT, SBROLLINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4010 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COCCIA, COVA, MOSCATT, SBROLLINI
LEGGE N.19 del 2001 Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo.
LEGGE N.19 del 2001 Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo. LEGGE REGIONALE 4 luglio 2001 n. 19 BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 01/08/2001 n. 07 Norme per la disciplina
d iniziativa dei senatori GAMBA, BUTTI, SAIA, TOTARO e AMORUSO
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 720 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori GAMBA, BUTTI, SAIA, TOTARO e AMORUSO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2008 Disciplina della professione
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2102 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BASILE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2003 Ordinamento dell esercizio della medicina legale in Italia
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP) d iniziativa del senatore COSTA
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 426 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L 8 MAGGIO 2008 Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP) TIPOGRAFIA
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. d iniziativa del senatore DE CRISTOFARO
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1389 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore DE CRISTOFARO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2014 Disciplina delle attività subacquee e iperbariche TIPOGRAFIA
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 549 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori PEDRIZZI, MACERATINI, BATTAGLIA, V A L E N T I N O, N A P O L I R o b e
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3380 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2005 Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP) TIPOGRAFIA
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1896. Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1896 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BUGNANO, LANNUTTI e MASCITELLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2009 Nuove norme in materia di discipline
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina della medicina omeopatica. d iniziativa del senatore STUCCHI XVII LEGISLATURA
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 429 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore STUCCHI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013 Disciplina della medicina omeopatica TIPOGRAFIA DEL SENATO
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1352 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2007 Istituzione della patente a punti e del patentino nautico
LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 25-10-2004 REGIONE LIGURIA NORME REGIONALI SULLE DISCIPLINE BIONATURALI PER IL BENESSERE
LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 25-10-2004 REGIONE LIGURIA NORME REGIONALI SULLE DISCIPLINE BIONATURALI PER IL BENESSERE Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 10 del 17 novembre 2004 Il Consiglio
TESTO UNIFICATO ADOTTATO IL 2 FEBBRAIO 2005 DALLA COMMISSIONE XI DELLA CAMERA, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' SUBACQUEE ED IPERBARICHE.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO IL 2 FEBBRAIO 2005 DALLA COMMISSIONE XI DELLA CAMERA, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' SUBACQUEE ED IPERBARICHE. CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA Commissione lavoro
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 913 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore CICOLANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2006 Disciplina dell attività di trasporto di viaggiatori effettuato
Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del
Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 7.6.2007 LINEE GUIDA E DIRETTIVE PER L ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE DI GUIDA AMBIENTALE-ESCURSIONISTICA E DI GUIDA TURISTICA SPORTIVA
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 227 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori CARPI e DE LUCA Michele COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione di autocaravan
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1617 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori VALENTINI, ALBANO, AMATI, ASTORRE e MOSCARDELLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2014 Disposizioni
LEGGE REGIONALE N. 7 DEL REGIONE EMILIA-ROMAGNA NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO
LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 27-05-2008 REGIONE EMILIA-ROMAGNA NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 suppl. del LEGGE REGIONALE 25 maggio 2012, n. 13
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 suppl. del 29-05-2012 LEGGE REGIONALE 25 maggio 2012, n. 13 Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CAPOZZOLO, MICHELE BORDO, CAPONE. Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3294 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CAPOZZOLO, MICHELE BORDO, CAPONE
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2916
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2916 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori PANIZZA e LANIECE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2017 Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6,
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 346 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori DANIELE GALDI, SALVI, BETTONI BRANDANI, BRUNO GANERI, D ALESSANDRO PRISCO,
d iniziativa dei senatori CAFORIO, BELISARIO, AMATI, COSSIGA, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, PEDICA e RUSSO
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 796 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori CAFORIO, BELISARIO, AMATI, COSSIGA, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, PEDICA e RUSSO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 679 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori VILLARI e MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2008 Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3101 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice MARAVENTANO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2012 Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4328 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori LO CURZIO, LAVAGNINI e ZILIO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1176 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore COSTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 O AGOSTO 1996 Disciplina della
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3278 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore MAGNALBÒ COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º FEBBRAIO 2005 Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei
Centri Commerciali Naturali
Centri Commerciali Naturali Legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 Disposizione per il Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania Legge Finanziaria 2009 ( BURC n. 5 del 26 Gennaio 2009 ).
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BORGHI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3847 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BORGHI Modifiche alla legge 2 gennaio
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2433 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori TUNIS, DELOGU, MANUNZA, MULAS, FEDERICI, RONCONI e MAFFIOLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2003 Disposizioni
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 486 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore VELTRI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1996 Sull ordinamento
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione di una casa da gioco nel comune di Tropea
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2426 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BEVILACQUA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2010 Istituzione di una casa da gioco nel comune di Tropea
Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE
Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE NORMATIVA DI RIFERIMENTO DIRETTIVA 2005/36/CE Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 Relativa al riconoscimento delle
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 3392 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore CAPONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1998 Modifiche ed integrazioni
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2311 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori SCALERA, COVIELLO, LIGUORI, COLETTI, CASTELLANI, CAVALLARO, DETTORI, GAGLIONE, VERALDI, BASTIANONI, MANCINO e
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CALABRÒ, CAPODICASA, BOSCO, PAGANO, GAROFALO, CAUSIN
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3348 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CALABRÒ, CAPODICASA, BOSCO, PAGANO,
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato FOSSATI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie e sportive
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 775 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato FOSSATI Disciplina delle professioni relative alle attività motorie e sportive Presentata
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PECORARO SCANIO. Disciplina dell attività agromeccanica
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4531 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato PECORARO SCANIO Disciplina dell attività agromeccanica Presentata il 9 febbraio 1998 ONOREVOLI
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2273 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori COLETTI, BAIO DOSSI, LIGUORI, SCALERA, GAGLIONE, PETRINI e D ANDREA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2003
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 911 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROSATO, BRAGA, VALIANTE, BRATTI, MARIASTELLA BIANCHI, BLAZINA, MARIANI, GRIBAUDO, BELLANOVA,
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LA STARZA. Disposizioni in materia di standardizzazione delle ambulanze
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 5031 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato LA STARZA Disposizioni in materia
REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI
REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI Ai sensi dell art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Ricevuto parere favorevole del Ministro dell
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore DE LILLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2011 Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi
ISTRUZIONI E ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELL AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA
Direzione Regionale dell Abruzzo Ufficio Gestione Tributi ISTRUZIONI E ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELL AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA L articolo 10 del Decreto Legislativo del 1 luglio
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato VALLASCAS
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3233 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato VALLASCAS Modifiche alla legge 2
L.R. 5/2005, art. 25, commi 6 e 7, art. 30 B.U.R. 10/1/2007, n. 2. Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0412/Pres.
L.R. 5/2005, art. 25, commi 6 e 7, art. 30 B.U.R. 10/1/2007, n. 2 Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0412/Pres. Regolamento per la tenuta e la revisione dell Elenco regionale dei
LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 01-03-2007 REGIONE LAZIO. Disciplina della professione di accompagnatore di media montagna
LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 01-03-2007 REGIONE LAZIO Disciplina della professione di accompagnatore di media montagna Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 7 del 10 marzo 2007 IL CONSIGLIO REGIONALE
Senato della Repubblica
Senato della Repubblica X Commissione Industria, Commercio e Turismo Audizione informale 20 giugno 2012 Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi A.S. 3270 pag.: 1/6 In
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2310 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori VALDITARA, BEVILACQUA, COZZOLINO e FLORINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2003 Norme in materia di acquisizione
Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del PROVINCIA DI UDINE
Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 26.09.2003 C I T T A'' di C O D R O I P O PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Disegno di Legge 21 giugno 2011, n.25 Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province.
Estratto dal Bollettino informativo Anno III n.5 Disegno di Legge 21 giugno 2011, n.25 Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province. Art. 1
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1642
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1642 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori VALLARDI, CAGNIN e STIFFONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2009 Disposizioni per favorire l adozione
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1207
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1207 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore GRAMAZIO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2008 Istituzione e regolamentazione del titolo di «esperto
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1848 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore SPECCHIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2002 Disciplina della pesca nelle acque interne marittime di
COMUNE DI RAVASCLETTO. Modalità di rilascio e di rinnovo delle relative licenze comunali. (Prov. di Udine)
COMUNE DI RAVASCLETTO (Prov. di Udine) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE, CON AUTOBUS DA RIMESSA (art. 23, comma 1 2, della L.R. 7 maggio 1997, n. 20) Modalità
La Bottega Toscana di Laura Vacchi
CORSO TECNICO QUALIFICATO ACCOMPAGNATORE TURISTICO Corso approvato dalla Regione Toscana con AD n. 151 del 03/02/2016 Sede del corso Agenzia Formativa La Bottega Toscana Via Venezia 18, 50121 Firenze Descrizione
d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 718 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO
LEGGE REGIONALE N. 29 DEL REGIONE VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 13-11-2007 REGIONE VALLE D'AOSTA Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d Aosta.
Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012
Disposizioni in materia di professioni non organizzate Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012 Art. 1. (Oggetto e definizioni). 1. La presente legge, in attuazione dell
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 14/12/2002 Perfezionato con Delibera di Consiglio Comunale n.
COMUNE DI PAULARO Provincia di Udine Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 14/12/2002 Perfezionato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 17/05/2003 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 2017
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2957 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro per gli affari regionali (COSTA) di concerto con il Ministro del beni e delle attività culturali e del turismo
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1773 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori SPECCHIA, BATTAGLIA Antonio, MULAS e ZAPPACOSTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L 11 OTTOBRE 2002 Norme per attuare
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1976 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore GARRAFFA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2008 Sostegno e valorizzazione del sistema delle piccole librerie
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2795
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2795 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori ARMATO, LEGNINI, BAIO, BALDASSARRI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, MARIAPIA GARAVAGLIA, ICHINO,
d iniziativa dei senatori URSO, IANNONE, RAUTI, DE BERTOLDI e ZAFFINI
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 384 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori URSO, IANNONE, RAUTI, DE BERTOLDI e ZAFFINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2018 Modifica alla tabella
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 137 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore TURRONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001 Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1378 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa e DI LELLO FINUOLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L 8 MARZO 2007 Disciplina della professione
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l 11 maggio 2017
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1349 B DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori MARCUCCI, NENCINI e ZANDA (V. Stampato n. 1349) approvato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
Disciplina istitutiva dei Centri Commerciali Naturali in Campania art. 3, comma 4, legge regionale n.1/2009
Disciplina istitutiva dei Centri Commerciali Naturali in Campania art. 3, comma 4, legge regionale n.1/2009 Disposizioni attuative per l istituzione e il riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 336 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore CARELLA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1996 Istituzione di zona
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2887
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2887 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore GIBIINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2017 Delega al Governo per l istituzione di una zona franca nell
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 03
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 03 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice RONZULLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2019 Istituzione dell insegnamento di educazione alla convivenza
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE approvato dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica il 25 marzo 2003, in un testo risultante
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 851 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori SARTORI e BONAVITA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1996 Istituzione
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L 8 MAGGIO 2008 Agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione di unità abitative
Direzione Regionale dell'emilia Romagna. Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione tributi
1 Direzione Regionale dell'emilia Romagna Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione tributi ISTRUZIONI E ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELL AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ I requisiti
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 126 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore D ALÌ COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2001 (*) Istituzione di una casa da gioco nel comune di Erice (*)
Alessandra Calcara Dipartimento della protezione civile Ufficio Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale Servizio Volontariato
Alessandra Calcara Dipartimento della protezione civile Ufficio Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale Servizio Volontariato d. lgs. 81/2008 Il decreto legislativo n. 81/2008, la legge che tutela
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 3894 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore MINARDO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1999 Norme per la defiscalizzazione
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per favorire lo sviluppo dell imprenditorialità agricola giovanile
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3043 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore VALLARDI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2011 Misure per favorire lo sviluppo dell imprenditorialità
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disciplina del riconoscimento della professione di autista di rappresentanza
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 237 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori MARTINAT e PONTONE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Disciplina del riconoscimento della professione
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo economico delle città murate
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 759 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore STUCCHI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2013 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo