REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

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1 D.C.C. n. 55 del 16 dicembre 2006 REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 0

2 I N D I C E CAPO I: PRINCIPI GENERALI Art. 1: Oggetto del regolamento Pag. 2 Art. 2: Compiti di Protezione Civile Pag. 2 Art. 3: Finalità del sistema di Protezione Civile Pag. 2 Art. 4: Eventi calamitosi elencazione esemplificativa Pag. 2 Art. 5: Compiti del Comune Pag. 3 Art. 6: Attribuzioni del Sindaco Pag. 3 CAPO II: STRUMENTI OPERATIVI Art. 7: Il Piano Comunale di Protezione Civile Pag. 3 Art. 8: Contenuti del Piano Pag. 4 Art. 9 : Aggiornamento del piano Pag. 5 Art. 10: Esercitazioni Pag. 5 CAPO III: LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE Art. 11: Il Comitato comunale di Protezione Civile Composizione Pag. 5 Art. 12: Comunicato comunale di Protezione Civile Convocazione e funzionamento Pag. 5 Art. 13: Comitato comunale di Protezione Competenze e funzioni Pag. 6 Art. 14: L Ufficio comunale di Protezione Civile Pag. 6 Art. 15: Il Centro Operativo Misto Competenze e funzioni Pag. 8 Art. 16: Il Centro Operativo Misto - Composizione Pag. 8 Art. 17: Attribuzioni delle aree funzionali comunali Pag. 8 CAPO IV: SISTEMA DI COMANDO E DI CONTROLLO Art. 18: Il Sindaco Pag. 10 Art. 19: Centro Operativo Comunale (C.O.C) Pag. 10 Art. 20: Unità di crisi Pag. 10 CAPO V: IL VOLONTARIATO Art. 21: Il volontariato di Protezione civile Pag. 11 CAPO VI: NORME DI RIFERIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI Art. 22: Riferimenti normativi Pag. 11 Art. 23: Abrogazioni Pag. 12 Art. 24: Entrata in vigore Pag. 12 1

3 CAPO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e della Regione, disciplina l organizzazione del Sistema comunale di Protezione civile, il funzionamento e le attività degli organismi che lo compongono. Articolo 2 Compiti di Protezione Civile 1. Compiti della Protezione Civile sono: a) la tutela dell integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell ambiente dal pericolo e dai danni derivati da calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi; b) l attività di previsione e prevenzione dei rischi mediante la gestione ed il coordinamento delle risorse umane e materiali presenti sul territorio; c) l attività di informazione alla popolazione, con particolare attenzione all istruzione scolastica. Articolo 3 Finalità del sistema di protezione civile 1. Il Sistema comunale di Protezione civile in coordinamento con tutti i suoi organi persegue le seguenti finalità: a) intervento per assicurare ogni forma di prima assistenza alla popolazione colpita da evento calamitoso; b) studio e prevenzione dei rischi, migliorando l efficacia dell azione pubblica anche nel contenimento dei danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici; c) garanzia della sicurezza dei cittadini anche mediante l incentivazione delle attività di prevenzione e sviluppando una coscienza di Protezione civile; d) armonizzazione delle pianificazioni e delle politiche di programmazione territoriali di P.C. con gli altri Enti interessati; e) promozione delle relazioni intersettoriali, valorizzazione e sostentamento del volontariato. Articolo 4 Eventi calamitosi elencazione esemplificativa 1. Ai fini dell organizzazione del servizio di protezione civile e delle esercitazioni di cui all art. 10 del presente Regolamento, vengono elencati i rischi più gravi cui può essere sottoposto il territorio comunale: a) terremoti; b) alluvioni; c) incendi, esplosioni; d) nubifragi e trombe d aria; e) grandi nevicate e gelate; f) disastri aerei; g) nubi tossiche e incidenti industriali; h) inquinamento; i) altri disastri ambientali. 2

4 Articolo 5 Compiti del Comune 1. Al Comune spettano le seguenti funzioni amministrative: 1) adozione, ai sensi della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7 ed i relativi regolamenti attuativi, del piano comunale di Protezione civile di cui all art. 7 del presente regolamento; 2) adozione di tutti i provvedimenti atti a fronteggiare l emergenza e necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 3) attivazione ed organizzazione delle risorse disponibili sul territorio comunale per fronteggiare il primo intervento e primo soccorso della popolazione in caso di calamità naturale riferita a qualsiasi tipologia di evento, di cui all art. 2 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale di protezione civile ; 4) vigilanza e controllo sui siti definiti a rischio, tramite monitoraggi, analisi previsionali ed opere strutturali finalizzati a mitigare la vulnerabilità del territorio; 5) impiego ed organizzazione del volontariato di Protezione civile a livello Comunale tramite la costituzione del Gruppo Comunale ed anche mediante la stipula di convenzioni; 6) tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa. Articolo 6 Attribuzioni del Sindaco 1. Il Sindaco, nella sua veste di Autorità Comunale di Protezione civile: a) determina l organizzazione locale di protezione civile. Definisce le linee guida per mezzo dell apposito Piano Comunale; b) si avvale delle strutture permanenti di cui dispone e in particolare degli uffici tecnici comunali, dell ufficio di protezione civile presso la Polizia Municipale, del Comitato Comunale di coordinamento P.C. e del Gruppo comunale di Volontari; c) Si avvale, in caso di emergenze, dell unità di crisi, organo collegiale decisionale a livello comunale; d) può concordare con i Sindaci dei paesi confinanti azioni congiunte e attività coordinate, per gli eventi che interessano zone di territorio limitrofe; e) può adottare, per scongiurare l insorgere di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità oppure in caso di evento calamitoso, ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell art. 54 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.). 2. Al verificarsi dell emergenza nell ambito del territorio comunale: a) attiva e presiede il Centro operativo comunale (C.O.C.); b) assume la direzione unitaria e il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare gli eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale comunale. Provvede agli interventi necessari al soccorso e assistenza alla popolazione colpita dall evento calamitoso; c) segnala con tempestività al Presidente della Provincia ed agli Organi Istituzionali demandati, l insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi che abbiano comportato o possano comportare pericolo per la pubblica incolumità o gravi danni alle cose; d) quando la calamità naturale o l evento non può essere fronteggiato con le risorse ed i mezzi del Comune, chiede l intervento ad altre forze e strutture, al Presidente della Provincia o ad altro organo competente, il quale adotterà i provvedimenti di competenza. CAPO II STRUMENTI OPERATIVI Articolo 7 3

5 Il Piano Comunale di Protezione Civile 1. Il piano comunale di protezione civile è uno strumento di programmazione e di pianificazione dei modelli di intervento basato sull attività di prevenzione e programmazione ed assume un ruolo strategico nel sistema di protezione civile provinciale e regionale. 2. Il piano comunale rappresenta il documento di riferimento procedurale per le attività di intervento operativo durante le fasi di emergenza di protezione civile. 3. La struttura del Piano Comunale di Protezione civile è così articolata: A. Analisi territoriale: a) notizie generali sulla morfologia del territorio; b) dati demografici, amministrativi, socio-economici, infrastrutturali culturali; B. Scenari di rischio: a) analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio; b) individuazione degli scenari degli eventi massimi attesi; c) individuazione dei bersagli sensibili antropici e territoriali; d) controllo dell efficienza delle risorse sul territorio; C. Organizzazione e risorse: a) organigramma della struttura comunale; b) definizione delle risorse finanziarie, umane e strumentali; D. Procedure di emergenza: a) schema generale dell intervento e procedure di segnalazione dell evento; b) procedure di attivazione della struttura comunale di protezione civile; c) procedure di emergenza specifiche in base all evento e procedure attuative in caso di evacuazione; E. Formazione, informazione e esercitazioni: a) formazione dei componenti della struttura comunale anche attraverso l organizzazione di esercitazioni; b) informazione e formazione della popolazione sui rischi, sulle attività di prevenzione e le procedure di emergenza. Articolo 8 Contenuti del Piano 1. Il piano comunale di protezione civile deve contenere: a) dati sul territorio e sulla popolazione, comprendendo un analisi storica degli eventi e della metereologia territoriale; b) censimento delle risorse umane, di materiali e di mezzi disponibili sul territorio comunale; c) cartografia su supporto magnetico e cartaceo, di facile consultazione; d) mappa dei rischi, semplificata, con l individuazione degli scenari di evento su cui svolgere attività di programmazione e prevenzione; e) definizione, in funzione delle singole tipologie di rischio e di evento, del modello di intervento e delle procedure operative da attivarsi durante le emergenze; f) indicazione dell ubicazione della sede del Centro Operativo, di luoghi idonei da utilizzare come magazzini nonché luoghi da destinare al ricovero dei sinistrati, ai sensi della Direttiva Ministeriale del 2 febbraio 2005; g) individuazione delle modalità di coinvolgimento del complesso della struttura comunale e definizione delle competenze delle funzioni di supporto, secondo le linee guida della Regione; h) progetto di divulgazione del piano comunale e delle procedure operative ivi contenute alla popolazione. 4

6 2. Il piano comunale di protezione civile è redatto ai sensi della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7, i Regolamenti di attuazione approvati con D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 7/R e D.P.G.R. 18 ottobre 2004 n. 8/R. Articolo 9 Aggiornamento del piano 1. Le predisposizioni organizzative dovranno essere costantemente controllate, integrate, adeguate e perfezionate dall Ufficio di protezione civile con il coordinato apporto del Gruppo comunale di volontari e di tutti gli uffici comunali, che devono garantire a ciò che attiene la protezione civile la priorità rispetto ad ogni altra incombenza e di tutti gli altri enti ed organismi istituzionali preposti alla Protezione civile. Articolo 10 Esercitazioni 1. Al fine di accertare l efficacia del Piano comunale di protezione civile e verificare i successivi e periodici aggiornamenti, verranno predisposte idonee esercitazioni. 2. Per lo scopo potranno essere attuate iniziative anche in concerto con i Sindaci dei Comuni facenti parte del Centro Operativo Misto. 3. La copertura finanziaria necessaria per lo svolgimento di tali esercitazioni dovrà trovare riscontro in un apposito capitolo del bilancio comunale. CAPO III - LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE Articolo 11 Il Comitato comunale di protezione civile Composizione 1. Il Comitato Comunale è l organo politico della struttura comunale di protezione civile. 2. Il Comitato comunale di protezione civile dovrà svolgere ogni attività volta ad assicurare la tutela dell incolumità individuale, dei beni, degli insediamenti e dell ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali e altri eventi calamitosi. 3. Il comitato è costituito, ai sensi dell art. 2 del D.P.G.R n. 8/R del 18 ottobre 2005: a) Sindaco quale Ufficiale di Governo e autorità locale di Protezione civile, che lo presiede; b) Assessore all ambiente o suo delegato; c) Assessore alla protezione civile o suo delegato; d) Responsabile dell Area tecnico-manutentiva; e) Responsabile dell Area vigilanza; f) Coordinatore del Gruppo Comunale di volontari o suo delegato; g) Comandante della locale stazione Carabinieri o suo delegato; h) dipendente comunale con funzioni di verbalizzante. 4. In caso di particolari necessità potranno essere designate professionalità esterne con funzioni consultive e propositive, oltre ai componenti di cui al comma 2, quali: a) rappresentante dell A.S.L.; b) rappresentante dei VV.FF.; c) responsabile dei servizi sociali; d) altre figure di esperti in altri settori, secondo le circostanze del momento. Articolo 12 Comitato comunale di protezione civile Convocazione e funzionamento 5

7 1. Il comitato comunale è convocato dal Sindaco: a) in via ordinaria almeno una volta l anno e quando lo venga richiesto da almeno un terzo dei componenti, con apposito avviso, che dovrà pervenire almeno 5 giorni prima della seduta; b) in via straordinaria ed urgente, senza alcuna formalità. In caso di urgenza ed in vigenza di emergenza e calamità il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente e deve considerarsi in seduta permanente. 2. La convocazione potrà avvenire nelle forme ritenute più idonee (avviso scritto o telefonico, via fax o via ) 3. Il Comitato comunale si avvale dell Ufficio di protezione civile, che esercita anche funzioni di segreteria. 4. La seduta si intende regolarmente valida alla presenza di almeno quattro dei componenti di cui al comma 2 del precedente articolo. 5. In caso di calamità, ai sensi dell art. 15 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 7, il comitato comunale si avvale dell Unità di crisi comunale, strutturata per funzioni di supporto, e stabilisce la sede operativa presso la sede del Centro operativo comunale. Articolo 13 Comitato comunale di protezione civile Competenze e funzioni 1. Il Comitato comunale di protezione civile promuove gli studi e le iniziative sulla previsione e prevenzione di calamità naturali e catastrofi, sulla predisposizione ed attuazione dei vari interventi, nonché sulla ricerca, raccolta e divulgazione di ogni altra informazione utile ai fini della protezione della popolazione. 2. Promuove e collabora ad iniziative atte a stimolare la formazione dei cittadini sin dall età scolare, d intesa soprattutto con le autorità e gli organismi scolastici, di una moderna coscienza di protezione civile. A tale scopo promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire direttamente agli studenti notizie, tecniche ed esperienze necessarie a tutelare l integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l ambiente. 3. Organizza esercitazioni curandone la strutturazione, le modalità di realizzazione e la loro pubblicità alla popolazione, comprese quelle per la verifica periodica del Piano comunale. 4. Valuta le richieste e/o i progetti ed esprime pareri in merito ai contributi da elargire alle associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale con funzioni di protezione civile, nel rispetto delle norme comunali sulla concessione di finanziamento e benefici economici. 5. Valuta le esigenze ed i fabbisogni relativamente alle attività di P.C. 6. Elabora i programmi di formazione degli operatori appartenenti alle strutture operative locali di Protezione Civile e del Gruppo comunale di Protezione civile. 7. Coordina gli interventi di soccorso, secondo quanto previsto dal Capo IV del presente Regolamento. Inoltra le richieste di rinforzo mezzi, strutture, personale. 8. Mantiene il collegamento con gli altri organi istituzionali di P.C. 9. Per il suo funzionamento il Comitato: a) può richiedere consulenze di esperti per la redazione ed il periodico adeguamento del Piano comunale di protezione civile all evoluzione della realtà territoriale del Comune e, in situazioni di emergenza, in relazione al tipo di evento, per la valutazione tecnica delle esigenze, l attuazione dei provvedimenti e l impiego delle risorse disponibili; b) utilizza il sistema di trasmissione ed i mezzi di collegamento di emergenza. Articolo 14 L Ufficio comunale di protezione civile 6

8 1. E un organo di carattere permanente di cui si avvale il Sindaco o l Assessore delegato, per l esercizio delle funzioni di Autorità locale di Protezione civile. 2. L ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare emergenze o rischi emergenti, con precedenza sugli altri adempimenti. 3. La struttura è organicamente inserita nel Corpo di Polizia Municipale e sotto la direzione del Comandante Responsabile del Servizio che garantisce la reperibilità del personale appartenente al Corpo anche al di fuori del normale orario di servizio. 4. I tecnici comunali e gli operatori tecnici reperibili anch essi al di fuori del normale orario di servizio, possono essere allertati dall ufficio comunale di Protezione civile. 5. All ufficio comunale di protezione civile, cui fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento, sono affidati numerosi compiti. Si indicano di seguito, quelli maggiormente significativi: a) svolgere attività previsionale circa i rischi ipotizzabili sul territorio comunale, richiedendo a tal fine la collaborazione degli organi tecnici e degli esperti locali; b) aggiornare il piano comunale di protezione civile in armonia con i piani nazionali e provinciali; c) censire con regolarità le risorse materiali e strumentali disponibili, anche avvalendosi del Gruppo Comunale, e proporre al Comitato comunale eventuale acquisto di materiale, mezzi ed attrezzature ritenute indispensabili per la gestione dei primi interventi di emergenza; d) curare le procedure amministrative per l acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione dell Ufficio comunale di P.C. anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali; e) curare le attività di formazione e aggiornamento del personale comunale addetto ai servizi di protezione civile attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni; f) promuovere attivamente corsi di protezione civile nelle scuole cittadine, facendo capo all assessorato ed ai dirigenti dei vari circoli didattici; assistendo ove possibile alle prove di evacuazione dei vari plessi scolastici; g) elaborare e realizzare appositi strumenti informativi per la popolazione in relazione ai rischi presenti sul territorio ed alle misure di difesa degli stessi; h) mantenere i collegamenti con i comuni facenti parte del Centro Operativo Misto, per i problemi connessi alla conoscenza del territorio ed alla tipologia dei rischi, nonché per i soccorsi da fornire al verificarsi di eventuali situazioni di emergenza che coinvolgano territori diversi; i) mantenere i collegamenti con le strutture nazionali, regionali, provinciali di P.C. e con i comuni facenti parte del C.O.M.; j) organizzare e gestire il Gruppo Comunale di Volontari di protezione civile, che dovrà coadiuvare adeguatamente le attività ordinarie e straordinarie dell Ufficio stesso; k) organizzare e mantenere in esercizio la sala operativa e quant altro in dotazione; l) Programmare e gestire esercitazioni di protezione civile promosse dal comitato comunale, con la partecipazione di tutta la struttura comunale e delle funzioni di supporto. 6. Durante l emergenza l ufficio, in collaborazione con tutti gli altri uffici comunali ed in coordinamento con il Comitato comunale, dovrà in particolare: a) attivare e gestire la sala operativa, garantendo l apertura continuativa dell ufficio anche mediante turni h 24; b) su disposizione del sindaco, segnalare al prefetto, al presidente della provincia e a quello della giunta regionale l evento, precisandone il luogo, la natura ed i provvedimenti adottati e le eventuali richieste di soccorso già inoltrate; c) coordinare l impiego delle diverse componenti della protezione civile nelle attività di soccorso alla popolazione, sulla base delle direttive del sindaco e dell unità di crisi; d) organizzare e coordinare i mezzi alternativi di trasmissione; 7

9 e) svolgere attività informativa nei riguardi della popolazione; f) tenere il diario degli avvenimenti. 7. In caso di necessità ed a seguito di motivato atto deliberativo della Giunta Comunale, il personale dell Ufficio di Protezione civile potrà essere temporaneamente integrato da personale ordinariamente incaricato presso altri uffici comunali. Articolo 15 Il Centro Operativo Misto Competenze e funzioni 1. Il Centro Operativo Misto (C.O.M.) è un organo collegiale, a livello intercomunale che, allorquando l evento calamitoso per entità e gravità degli effetti necessiti di un coordinamento decentrato degli interventi, ha il compito di: a) ricevere le richieste da parte delle amministrazioni comunali colpite, valutarle e inoltrarle alla Provincia e/o alla Prefettura, secondo la tipologia di evento; b) formulare proposte di iniziativa sulla base delle situazioni locali, con cui deve tenere un collegamento continuo; c) fornire assistenza alle Autorità Comunali; d) coordinare le risorse umane, tecniche e strumentali disponibili sul territorio. Articolo 16 Il Centro Operativo Misto Composizione 1. In base alle indicazioni del Piano provinciale di Protezione civile, il Comune di Nichelino è sede del C.O.M. comprendente i Comuni di Beinasco, Bruino, Candiolo, None, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Vinovo, Volvera. Articolo 17 Attribuzioni delle aree funzionali comunali 1. Tutte le aree funzionali comunali, concorrono, ognuna per le competenze assegnate, alla definizione delle misure di prevenzione ed alla gestione di una situazione di emergenza svolgendo le attività di larga massima indicate: AREA TECNICA E AREA TECNICO MANUTENTIVA a) Concorso alla pianificazione di protezione civile; b) concorso alla gestione dell emergenza; c) ricognizioni, monitoraggi e segnalazioni; d) individuazione di aree urbane a rischio industriale; e) individuazione di aree per l ammassamento di forze e di risorse, per l installazione di moduli abitativi e sociali in caso di emergenza; f) controllo e monitoraggio inquinamenti; g) disponibilità di personale, mezzi e attrezzature; h) controllo del territorio e censimento danni strutturali e ambientali; i) emissione ordinanze di viabilità, ordinanze tecnico strutturali e di inagibilità; j) raccordo con A.R.P.A.; k) supporto tecnico operativo; l) avvio dell attività di ripristino; m) verifica delle richieste danni presentate da privati; n) immagazzinaggio e manutenzione dei materiali in dotazione alla P.C, in collaborazione con il Gruppo Comunale. 8

10 AREA VIGILANZA a) Concorso alla pianificazione di protezione civile; b) gestione dell ufficio comunale di protezione civile e relativi compiti; c) ricognizioni, monitoraggi e segnalazioni; d) servizi di viabilità ed ordine pubblico; e) intervento sul luogo dell emergenza per circoscrivere la zona; f) preclusione dell accesso nella zona interessata dall evento costituendo posti di blocco e deviando il traffico su percorsi alternativi; g) diramazione dell allarme e delle informazioni alla popolazione; h) concorso all eventuale evacuazione di area o edifici. AREA AMMINISTRATIVA a) Concorso alla pianificazione di protezione civile; b) concorso all organizzazione dell attività informativa C.E.D. e servizi demografici per la gestione informatica dei dati relativamente al censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, la ricostruzione dei nuclei famigliari, etc.; c) Concorso alla gestione delle aree di ricovero; d) organizzazione dell attività informativa alla popolazione U.R.P., Protocollo, centralino e servizi Vari ; e) gestione dei comunicati ufficiali e rapporti con gli organi di stampa portavoce del sindaco; f) organizzazione per la gestione e l attivazione del personale comunale necessario per la gestione dell emergenza; g) pronuncia pareri legali. AREA EDUCATIVO SCOLASTICA, SOCIO CULTURALE, ASSISTENZA, SPORT E TEMPO LIBERO a) Concorso alla pianificazione di protezione civile; b) collaborazione per l allestimento delle aree di emergenza; c) individuazione delle strutture di ricovero, anche scolastiche nonché la gestione di suddette aree; d) organizzazione delle attività assistenziali alla popolazione, ai minori, agli anziani, ai disabili; e) organizzazione distribuzione pasti, indumenti e materiali anche con l ausilio delle associazione di volontariato; f) raccordo con le A.S.L.; g) supporto tecnico amministrativo; h) concorso all organizzazione dell attività informativa e preventiva alla popolazione. AREA ECONOMICO FINANZIARIA a) Concorso alla pianificazione di protezione civile; b) supporto tecnico amministrativo; c) gestione economico/finanziaria; d) gestione delle richieste di risarcimento danni presentate da privati a seguito di calamità; e) gestione del recupero dei finanziamenti statali, regionali o provinciali in relazione ad eventi calamitosi. 2. E fatto obbligo, comunque, a tutti i dipendenti comunali, di ogni ordine e grado, qualora la calamità sia palesemente rilevata o comunque, in caso di allarme, di convergere anche prima di specifico o particolare invito degli Organi preposti, presso il normale posto di lavoro o presso altro luogo di concentramento che fosse tempestivamente comunicato. Nel contempo i Responsabili delle varie aree personalmente o telefonicamente o con qualsiasi mezzo 9

11 disponibile, prenderanno contatto con il Centro Operativo Comunale, per consultazioni o per ricevere gli ordini esecutivi che verranno loro impartiti. CAPO IV SISTEMA DI COMANDO E DI CONTROLLO Articolo 18 Il Sindaco 1. Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile. 2. Il Sindaco costituisce e presiede il Comitato Comunale di Protezione Civile, coordina l Unità di crisi comunale e dirige la struttura comunale di Protezione civile, il Gruppo comunale dei Volontari. 3. Al verificarsi dell emergenza nell ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta regionale. 4. Quando la calamità naturale o l evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l intervento di altre forze e strutture al Prefetto e al Presidente della Provincia, che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell autorità comunale di protezione civile. Articolo 19 Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 1. E la struttura allestita dal servizio di protezione civile che consente al sindaco o suo delegato, di gestire operativamente l emergenza, soprattutto nelle fasi iniziali in cui sono privilegiate le operazioni di soccorso e le attività di assistenza. 2. Nel C.O.C. opera: il Sindaco quale autorità comunale di protezione civile; Il Comitato Comunale di Protezione Civile quale organo politico, la cui composizione e i cui compiti sono specificati negli artt. 11, 12 e 13 del presente Regolamento; l Unità di crisi comunale quale organo di coordinamento tecnico, che opera per funzioni di supporto, composta dalle direzioni comunali e dalla struttura di protezione civile comunale; l ufficio di protezione civile e la struttura comunale quale organo di livello tecnico ed amministrativo 3. Il Centro Operativo Comunale viene aperto in caso di emergenza presso la Sala Operativa comunale, con provvedimento del Sindaco. Nel provvedimento emanato d urgenza vengono elencate le funzioni, i compiti ed i relativi responsabili, in base all evento da fronteggiare. Articolo 20 Unità di crisi 1. L Unità di crisi è organo di coordinamento tecnico collegiale, presieduto dal Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento delle operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata dall emergenza. 2. A tale organo, convocato in via d urgenza dal Sindaco in seduta permanente, competono: a) La valutazione delle esigenze in relazione all evolversi della situazione. Il coordinamento degli interventi di soccorso; b) La conoscenza aggiornata dell entità del personale, mezzi e risorse impiegati e delle ulteriori disponibilità; c) inoltro delle richieste di concorsi in rinforzo; 10

12 d) la predisposizione e l attuazione delle attività assistenziali e di quanto altro rientra negli obiettivi delle operazioni di soccorso, la cui realizzazione richieda comunque interventi coordinati. 3. L unità di crisi si avvale dell ufficio comunale di protezione civile che assolve anche funzioni di segreteria, e del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) che svolge le funzioni di collegamento e informazione utilizzando i sistemi di trasmissione ed i mezzi di collegamento e di emergenza disponibili. 4. Il piano comunale di protezione civile individua la sede del Centro operativo comunale, il quale deve essere dotato di tutte le strutture necessarie per la gestione dell emergenza. Il C.O.C. potrà costituirsi presso l Ufficio di Protezione civile. 5. La sala operativa è suddivisa per funzioni di supporto, così come previste dal metodo Augustus, secondo la necessità della singola emergenza, così come elencate: a) tecnica e pianificazione; b) sanità ed assistenza sociale e veterinaria; c) volontariato; d) mass-media e informazione; e) materiali e mezzi; f) trasporti e circolazione viabilità; g) telecomunicazioni; h) servizi essenziali; i) assistenza alla popolazione; j) strutture operative locali. 6. Ogni funzione di supporto è composta da una figura responsabile per la sua competenza specifica, che sulla base delle indicazioni dell Unità di crisi comunale, degli organi di coordinamento provinciali o nazionali, ha il compito di organizzare il lavoro dei rispettivi settori e di fornire le informazioni necessarie al Sindaco, sia durante le emergenze che, attraverso l Ufficio di Protezione civile, durante l ordinaria attività preparatoria. 7. I componenti delle funzioni di supporto nonché le loro specifiche attribuzioni sono individuati nel Piano Comunale di Protezione civile. 8. La nomina dei componenti che risultano dipendenti del comune di Vinovo avverrà con provvedimento del Sindaco, così come ogni altra successiva modifica inerente sia la strutturazione sia le competenze delle funzioni di supporto. CAPO V - IL VOLONTARIATO Articolo 21 Il Volontariato di protezione civile 1. Il comune di Vinovo riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all attività di protezione civile. 2. Il Comune costituisce il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, normato da specifico regolamento, i cui componenti possono collaborare nello svolgere le attività di previsione, prevenzione e soccorso, in occasione di calamità naturali e supportare la struttura comunale per tutti i compiti previsti dal presente regolamento e dal piano comunale di cui all art. 5. CAPO VI - NORME DI RIFERIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 22 Riferimenti normativi 1. Il presente regolamento viene emanato ai sensi e per quanto previsto dalla: 11

13 - Legge 8 dicembre 1970, n. 996 Norme sul soccorso e l assistenza delle popolazioni colpite da calamità Protezione civile ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66; - Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale di protezione civile ; - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 ; - Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 Disposizioni normative per l attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ; - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ; - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli Enti Locali delle risorse per l esercizio delle funzioni conferite dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile ; - Decreto Legge 7 novembre 2001, n. 343 convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2001, n. 401 Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione civile e per un migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile ; - Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione civile del 30 settembre 2002, n Ripartizione delle competenze amministrative in materia di Protezione civile ; - Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7 Disposizioni in materia di protezione civile ; - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 Linee guida per l individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di protezione civile ; - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 7/R Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di Protezione civile ; - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 8/R Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di Protezione civile ; - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R Regolamento regionale del volontariato di Protezione Civile. 2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa presente alla normativa vigente o futura, agli indirizzi ed alle linee guida regionali in materia. Articolo 23 Abrogazioni 1. Con l entrata in vigore del presente regolamento di Protezione civile sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti e provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili. Articolo 24 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale. 2. Dall entrata in vigore sono abrogate tutte le norme non compatibili con il presente regolamento. 12

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