BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

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1 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del Iscrizione al ROC n dell Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2 Direttore dell'ufficio: Hedwig Kapeller AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom Eintragung im ROC Nr vom Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2 Amtsdirektorin: Hedwig Kapeller ANNO JAHRGANG PARTE PRIMA E SECONDA ERSTER UND ZWEITER TEIL BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT DELLA REGIONE AUTONOMA DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL N./Nr. 10 marzo 2015 Supplemento n März 2015 Beiblatt Nr. 3 SOMMARIO Anno 2015 PARTE 1 Leggi Provincia Autonoma di Trento [99159] LEGGE PROVINCIALE del 6 marzo 2015, n. 3 Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario P. 2 [99160] LEGGE PROVINCIALE del 6 marzo 2015, n. 4 Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione, e modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, in materia di imposta provinciale di soggiorno... P. 7

2 Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 10/03/2015 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 10/03/2015 Nr. 10/I-II Leggi - Parte 1 - Anno 2015 Provincia Autonoma di Trento LEGGE PROVINCIALE del 6 marzo 2015, n. 3 Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2013 Continua

3 Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 10/03/2015 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 10/03/2015 Nr. 10/I-II 3

4 Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 10/03/2015 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 10/03/2015 Nr. 10/I-II 4

5 Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 10/03/2015 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 10/03/2015 Nr. 10/I-II 5

6 Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 10/03/2015 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 10/03/2015 Nr. 10/I-II NOTE ESPLICATIVE LAVORI PREPARATORI - Disegno di legge 11 novembre 2014, n. 53, d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2013". - Assegnato alla prima commissione permanente il 24 novembre Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 20 gennaio Approvato dal consiglio provinciale il 3 marzo 2015.

7 Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 10/03/2015 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 10/03/2015 Nr. 10/I-II Leggi - Parte 1 - Anno 2015 Provincia Autonoma di Trento LEGGE PROVINCIALE del 6 marzo 2015, n. 4 Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione, e modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, in materia di imposta provinciale di soggiorno Continua

8 Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 10/03/2015 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 10/03/2015 Nr. 10/I-II 8

9 Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 10/03/2015 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 10/03/2015 Nr. 10/I-II 9

10 Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 10/03/2015 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 10/03/2015 Nr. 10/I-II NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto le note che seguono la legge per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Nota all'articolo 1 - L'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 16 Agevolazioni a favore dei titolari di reddito da pensione 1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale nei confronti delle imprese e dei cittadini di cui all'articolo 3 della legge provinciale n. 1 del 2014 è incrementato per l'esercizio finanziario 2015 di un importo di di euro per il riconoscimento di agevolazioni relative all'addizionale regionale all'irpef a favore di titolari di redditi da pensione. Con successiva legge provinciale sono specificati i soggetti passivi, gli scaglioni di reddito e le aliquote di agevolazione. (soppresse) 1 bis. Per l'anno d'imposta 2015, e per i soggetti passivi titolari di reddito da pensione aventi un reddito imponibile - ai fini dell'addizionale regionale all'irpef - non superiore a euro, è ridotta a zero, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, l'aliquota dell'addizionale regionale all'irpef stabilita dal combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del ter. Per l'anno d'imposta 2015, per tutti gli altri soggetti passivi rimane invariata, sull'intero reddito imponibile, l'aliquota prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011, nel testo volta a volta vigente. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C." - L'articolo 73 dello Statuto speciale dispone: "Art La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri. 1 bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale. Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'unione europea sugli aiuti di Stato, concedere

11 Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 10/03/2015 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 10/03/2015 Nr. 10/I-II incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni." - L'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone: "Art. 50 Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 1. E' istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. 2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta. 3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,50 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella gazzetta ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento. Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi. 4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. 6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli

12 Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 10/03/2015 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 10/03/2015 Nr. 10/I-II eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria. 7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche". 8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale." - L'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dispone: "Art. 6 Addizionale regionale all'irpef 1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'irpef di base. La predetta aliquota di base è pari a 1,23 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore: a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013; b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'irpef delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base. 3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'irap. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. 5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del Le regioni adottano altresì con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma. 6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale. 7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 è esclusivamente a carico del

13 Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 10/03/2015 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 10/03/2015 Nr. 10/I-II bilancio della regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 3, ultimo periodo. 9. La possibilità di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e 6 è sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali è stata applicata la misura di cui all'articolo 2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del 2009, per mancato rispetto del piano stesso. 10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. 11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'irpef è esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15." - I commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispongono: "Art. 28 Concorso alla manovra degli enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «pari allo 0,9 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1,23 per cento». Tale modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano." Nota all'articolo 2 - L'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica e cioè della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 16 bis Istituzione dell'imposta provinciale di soggiorno 1. Allo scopo di garantire al turista elevati standard dei servizi, a decorrere dal 1 maggio 2015 a decorrere dal 1 novembre 2015 è istituita l'imposta provinciale di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive previste al comma 4 situate sul territorio provinciale. La misura dell'imposta è fissata dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 9, secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia di struttura ricettiva, da un minimo di 0,5 euro a un massimo di 2,5 euro per pernottamento. Il regolamento di esecuzione può stabilire un numero massimo di notti di soggiorno consecutive presso la medesima struttura, comunque non inferiore alle dieci, per le quali è dovuta l'imposta. 2. La misura dell'imposta applicabile in ciascuno degli ambiti territoriali previsti dagli articoli 8 e 12 quater, comma 3, può essere incrementata, rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo per pernottamento previsto dal comma 1, anche differenziando l'incremento per tipologia di struttura ricettiva. L'incremento è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale adottata, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, in conformità con la richiesta delle comunità presenti nel medesimo ambito territoriale previsto dagli articoli 8 e 12 quater, comma 3, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione. La richiesta è formulata dalle comunità previa obbligatoria audizione dei soggetti previsti dagli articoli 9 e 12 quater presenti nell'ambito territoriale ed in conformità all'eventuale parere dagli stessi rilasciato, motivando in ordine al mancato adeguamento al parere medesimo. 3. Il gettito dell'imposta provinciale di soggiorno, al netto degli oneri di gestione, è destinato a finanziare, negli ambiti territoriali in cui il medesimo gettito è stato prodotto, l'attività

14 Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 10/03/2015 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 10/03/2015 Nr. 10/I-II di marketing turistico-territoriale realizzata dai soggetti previsti dagli articoli 9 e 12 quater e ulteriori interventi in materia di turismo destinati ad arricchire l'offerta dei territori. L'attività di marketing turistico-territoriale è finanziata con i criteri e le modalità stabiliti ai sensi degli articoli 9 e 12 sexies. 4. Il soggetto passivo dell'imposta provinciale di soggiorno è chi alloggia nelle seguenti tipologie di strutture ricettive situate nel territorio provinciale: a) le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere previste dagli articoli 5 e 30 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002); b) le strutture ricettive all'aperto previste dall'articolo 3 le strutture ricettive all'aperto previste dagli articoli 3 e 23 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012); c) gli esercizi di agriturismo previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001); d) i rifugi escursionistici previsti dall'articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993). 5. L'imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia autonoma di Trento ed è incassata dai gestori delle strutture ricettive indicate nel comma 4, che assumono il ruolo di sostituto d'imposta ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). I gestori sono tenuti alla rendicontazione nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. I gestori delle strutture ricettive non sono tenuti al riversamento previsto dal comma 7 nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta non abbia provveduto al pagamento del soggiorno. 6. Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno: a) i minori di età inferiore a quella stabilita dal regolamento di esecuzione; b) i familiari di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e ospedaliere; c) le forze dell'ordine e di protezione civile nell'esercizio delle loro funzioni; d) le eventuali ulteriori categorie individuate dal regolamento di esecuzione. 7. L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, nonché l'omesso, insufficiente o tardivo riversamento dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La violazione degli obblighi di rendicontazione previsti dal comma 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro. Per i controlli relativi all'imposta provinciale di soggiorno si applica l'articolo 11 bis (Disposizioni in materia di accertamento di tributi provinciali), commi 1 e 3, della legge provinciale 20 marzo 2000, n La riscossione, il controllo, il rimborso e ogni altra attività di gestione del tributo, comprese le sanzioni amministrative previste dal comma 7 e l'emissione delle ordinanze d'ingiunzione di pagamento e di archiviazione, è affidata a Trentino riscossioni s.p.a. 9. Con regolamento di esecuzione da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le disposizioni per la sua attuazione. 10. Per le richieste di incremento della misura dell'imposta presentate dalle comunità nel corso dell'anno 2015, la Giunta provinciale può stabilire, in deroga a quanto previsto dal comma 2, che l'incremento si applichi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione della deliberazione o, se successivo, dal giorno proposto dalle comunità nelle proprie richieste. 11. La Giunta provinciale stabilisce, con le deliberazioni previste dagli articoli 9, comma 8, e 12 sexies, comma 3, la quota di risorse provinciali non provenienti dall'imposta di soggiorno da destinare ad attività di informazione e di accoglienza turistica." - Il terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale di contabilità e cioè della legge

15 Supplemento n. 3 al B.U. n. 10/I-II del 10/03/2015 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 10/03/2015 Nr. 10/I-II provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) - dispone: "Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20." LAVORI PREPARATORI - Disegno di legge 28 gennaio 2015, n. 64, d'iniziativa dei consiglieri Filippo Degasperi (MoVimento 5 Stelle), Alessandro Olivi (Partito democratico del Trentino), Lorenzo Baratter (PATT - Partito autonomista trentino tirolese), Giacomo Bezzi (Forza Italia), Giuseppe Detomas (Union autonomista ladina), Rodolfo Borga (Civica trentina), Alessio Manica (Partito democratico del Trentino), Massimo Fasanelli (Gruppo misto), Maurizio Fugatti (Lega Nord Trentino), Gianpiero Passamani (Unione per il Trentino), Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino) e Marino Simoni (Progetto Trentino), concernente "Agevolazioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione". - Assegnato alla prima commissione permanente il 29 gennaio Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 4 febbraio 2015, sul testo con il titolo "Agevolazioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione. Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14". - Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione, e modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, in materia di imposta provinciale di soggiorno" il 4 marzo 2015.

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