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1 CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, L AZIENDA USL VALLE D AOSTA VALLÉE D AOSTE E L UNIVERSITÀ DELLA VALLE D AOSTA UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D AOSTE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E POLITICHE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA SOCIO-SANITARIA Tra La Regione Autonoma Valle d Aosta, codice fiscale e P.IVA , con sede legale in Aosta, Piazza Deffeyes, n. 1, di seguito nominata Regione, Presidenza della Regione, nella persona del Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione, Dott. Igor Rubbo, a ciò autorizzato in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.. del. E L Azienda USL della Valle d Aosta Vallée d Aoste, codice fiscale e P.IVA , con sede in Aosta, Via Guido Rey, n. 1, di seguito denominata "Azienda", nella persona del Legale rappresentante, Dott. Angelo Michele Pescarmona, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 224 del 26 febbraio 2018; E L Università della Valle d Aosta Université de la Vallée d Aoste, codice fiscale e P.IVA , Dipartimento di Scienze economiche e politiche, con sede in Aosta, Strada Cappuccini, n. 2/A, di seguito nominata Università nella persona del Rettore dell Università della Valle d Aosta, Prof. Fabrizio Cassella, a ciò delegato con deliberazione del Consiglio dell Università n. del.; Premesso a) che la Regione e l Azienda intendono attivare un corso di formazione specialistico in materia socio-sanitaria rivolto al personale dirigenziale e funzionari di categoria D dell Amministrazione regionale e dell Azienda USL della Valle d Aosta; b) che l Università, in attuazione dei suoi fini istituzionali come individuati all articolo 2, dello Statuto di Ateneo, concorre, nella propria autonomia, all individuazione e al perseguimento degli obiettivi di crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio; c) che nell ambito degli indirizzi generali di sviluppo dell Università il rafforzamento della presenza della stessa nel contesto socio-economico regionale, anche mediante l incremento di forme di collaborazione con i soggetti istituzionali regionali e gli enti locali, rappresenta un obiettivo strategico di prioritaria importanza; d) che il tratto distintivo dei recenti indirizzi di politica di sostegno alla crescita e all innovazione, sia su scala nazionale che comunitaria, è rappresentato dalla centralità dell istituzione accademica e dal suo ruolo primario nei processi formativi e di sviluppo del sistema socioeconomico; e) che le Parti, in attuazione dei rispettivi fini istituzionali e per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi, intendono avviare un rapporto di collaborazione; tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue

2 Articolo 1 (Premessa) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Articolo 2 (Oggetto) La Regione e l Azienda affidano all Università la realizzazione di un corso di formazione in materia socio-sanitaria diretto ad approfondire le complesse disposizioni normative e amministrative in ambito socio-sanitario con l obiettivo di incrementare le capacità operative e gestionali nelle seguenti aree: programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-sanitari; criteri di finanziamento ed elementi di bilancio e controllo; performance management; gestione delle risorse umane; integrazione socio-sanitaria; procurement in ambito sanitario e sociale. La durata del corso, per un numero massimo di 22 partecipanti, ripartiti equamente tra Regione e Azienda, è articolata in: 7 incontri formativi (lezioni frontali) della durata di 5 ore di didattica ciascuno; 15 ore di partecipazione a sessioni organizzate dall Università in forma di tavole rotonde/seminari nell ambito del corso manageriale per l esercizio delle funzioni di direzione sanitaria e di direzione di strutture complesse, ai sensi del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., del D.P.R. n. 484/1997 e del documento approvato dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003; redazione della tesina finale. La frequenza al corso è obbligatoria per almeno l 80% delle ore di attività previste. L attestato di partecipazione al percorso formativo potrà essere rilasciato a coloro che avranno partecipato all 80% delle 50 ore di corso previste e consegnato la tesina finale. I contenuti delle attività formative dovranno essere coprogettati tra il Responsabile scientifico dell Università, come indicato al successivo articolo 4, il referente della Regione, come indicato al successivo articolo 5, e il referente dell Azienda, come indicato al successivo articolo 6. Eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato, dipendenti da circostanze non prevedibili al momento della stipula della presente convenzione e correlate anche dal numero effettivo dei partecipanti, dovranno essere previamente concordate tra le Parti, mediante scambio di note. Articolo 3 (Durata e calendario delle attività) Le attività di cui all articolo 2 si svolgeranno entro 12 mesi dalla data di stipula del presente atto.

3 Il calendario delle attività, contenente le date di erogazione dei corsi, sarà trasmesso da parte del Responsabile scientifico dell Università al Referente della Regione e dell Azienda con anticipo rispetto all effettiva erogazione degli stessi e tenuto conto delle esigenze di organizzazione e di programmazione della Regione e dell Azienda. Eventuali variazioni e modifiche dei calendari e della programmazione delle attività formative di cui all articolo 2 dovranno essere previamente approvate dalla Regione e dall Azienda. Articolo4 (Impegni dell Università) L Università cura l organizzazione e la realizzazione dei corsi sulla base dei contenuti generali e nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 2. A tal fine, l Università assicura il coordinamento dell attività scientifica/didattica tramite il Dipartimento di Scienze economiche e politiche, individuando quale responsabile scientifico dell iniziativa la Prof.ssa Anna Maria Alessandra Merlo, docente in ruolo dell Università. In particolare, l Università si impegna a: a) osservare, nella realizzazione dei corsi, le direttive della Regione e dell Azienda; b) individuare e fornire il personale docente per l erogazione dei corsi avvalendosi di esperti di comprovata qualificazione professionale, anche di provenienza extra-accademica; c) fornire, prima dell inizio delle attività formative, un programma dettagliato delle stesse; d) fornire il materiale didattico e) fornire l assistenza ai partecipanti per la redazione della tesina finale; f) produrre un rapporto finale relativo alla realizzazione dell attività; g) fornire gli attestati di partecipazione, su richiesta dei partecipanti, al termine delle attività formative. La Regione si impegna a: Articolo 5 (Impegni della Regione) a) individuare, secondo le proprie modalità, i partecipanti della Regione; b) mettere a disposizione l aula corsi del Dipartimento personale e organizzazione per la realizzazione delle attività formative; c) mettere a disposizione il personale con funzione di tutor d aula; d) predisporre i registri di formazione e sovrintenderne la tenuta e la compilazione da parte del tutor e del docente; e) comunicare all Università tutte le informazioni necessarie alla programmazione dei corsi; f) gestire ogni tipo di comunicazione con i partecipanti in ordine alla realizzazione delle attività formative. A tal fine la Regione individua quale referente dell iniziativa la sig.ra Daniela Castellini, funzionario dell Ufficio Formazione del Dipartimento personale e organizzazione. L Azienda si impegna a: Articolo 6 (Impegni dell Azienda)

4 a) individuare, secondo le proprie modalità, i partecipanti dell Azienda; b) comunicare all Università tutte le informazioni necessarie alla programmazione dei corsi; c) gestire ogni tipo di comunicazione con i partecipanti in ordine alla realizzazione delle attività formative. A tal fine l Azienda individua quale referente dell iniziativa la sig.ra Sonia Fiacchi, Responsabile dell Ufficio Formazione, afferente alla S.C. Sviluppo delle risorse umane, formazione e relazioni sindacali. Articolo 7 (Corrispettivo) Per l espletamento dei servizi previsti agli articoli 2 e 4, è convenuto un compenso complessivo di euro ,00 (diciassettemila/00), da ripartire equamente tra la Regione e l Azienda. Trattandosi di attività ricomprese nell articolo 10, comma 1, n. 20, del D.P.R. n. 633/1972, il corrispettivo è esente dall Iva. A fronte di presentazione di regolari fatture, la Regione e l Azienda erogheranno il compenso in due soluzioni: - anticipo pari al 60%, euro 5.100,00 (cinquemilacento/00) cadauno, alla stipula della presente convenzione; - saldo pari al 40%, euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) cadauno, al termine delle attività formative e previa consegna da parte del Responsabile scientifico del report finale. L Ateneo procederà con l emissione della fattura elettronica, secondo le normative vigenti in materia, intestata a: - Regione Autonoma Valle d Aosta Dipartimento personale e organizzazione Piazza Deffeyes, n Aosta; - Azienda USL Valle d Aosta Vallée d Aoste, Via Guido Rey, n Aosta. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità di cui al successivo articolo 8, mediante bonifico bancario sul C/C n X27, acceso presso la Banca Popolare di Sondrio, Società cooperativa per azioni, Agenzia di Aosta, Corso Battaglione Aosta 79, IBAN - IT54 W X27. Articolo 8 (Obblighi tracciabilità flussi finanziari) L Università assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n In particolare, l Università si obbliga: a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell ambito della presente convenzione, sia attivi da parte della Regione e dell Azienda che passivi verso l Università, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane SpA, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche; tali conti sono soggetti agli obblighi di comunicazione indicati nella successiva lettera f) di questo articolo; b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;

5 c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati all acquisto di immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto e anche se tale totale non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli investimenti di cui all articolo 3, comma 1, della Legge n. 136/2010; e) in caso di nuove accensioni anche rispetto al conto i cui estremi identificativi sono stati indicati all articolo 7 della presente convenzione e di variazione dei conti dedicati, a comunicare alla Regione e all Azienda gli estremi identificativi di tali nuovi conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, e di comunicare nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti e comunque ogni modifica ai dati trasmessi; f) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento, salvi restando i casi di integrazione automatica dei contratti e delle convenzioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta ferma l applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010. Articolo 9 (Trattamento dei dati) Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Il responsabile della protezione dei dati per la Regione Autonoma Valle d Aosta/ Vallée d Aoste è contattabile ai seguenti indirizzi: PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per chi è titolare di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it - con una comunicazione avente ad oggetto: All attenzione del DPO della Regione Autonoma Valle d'aosta/vallée d Aoste. Il responsabile della protezione dei dati per l Azienda USL Valle d Aosta/Vallée d Aoste è contattabile ai seguenti indirizzi nghibellini@ausl.vda.it privacy@ausl.vda.it PEC: dpo@pec.auls.vda.it Il responsabile della protezione dei dati per l Università della Valle d Aosta/ Université de la Vallée d Aoste è contattabile al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.univda.it con una comunicazione avente ad oggetto: All attenzione del DPO dell Università della Valle d Aosta/ Université de la Vallée d Aoste. Le Parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o

6 cartacei, ai sensi del decreto legislativo sopra indicato. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo. Articolo 10 (Controversie) Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza della presente convenzione, il Foro competente è quello di Aosta. Articolo 11 (Recesso) Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente atto per cause che ne rendano impossibile la prosecuzione. In tali ipotesi, il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite e per le spese sostenute. L Università sarà tenuta, tuttavia, a trasmettere alla Regione e all Azienda, entro dieci giorni dalla comunicazione del recesso, tutte le informazioni ed i risultati delle attività fino a quel momento svolte. Articolo 12 (Disposizioni finali) Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. Articolo 13 (Spese di bollo e registrazione) La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d uso. In tale ipotesi, l'onere di registrazione sarà a carico del richiedente. L imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall Università della Valle d Aosta autorizzazione Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Valle d Aosta nr del 22/09/2006. Letta, approvata e sottoscritta Aosta, lì Per la Regione Autonoma Valle d Aosta Il Coordinatore Igor RUBBO sottoscritto digitalmente Per l Azienda USL Valle d Aosta Vallée d Aoste Il Commissario Angelo Michele PESCARMONA sottoscritto digitalmente Per l Università della Valle d Aosta Université de la Vallée d Aoste Il Rettore Fabrizio CASSELLA sottoscritto digitalmente

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