IL CONSIGLIO REGIONALE
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- Giovanni Angelini
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1 PROPOSTA DI LEGGE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31/08/2000, N.72 (RIORDINO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITÀ MOTORIE) Sommario Preambolo Art.1- Sostituzione dell articolo 1 della l.r.72/2000 Art.2 - Inserimento dell articolo 1 bis della l.r.72/2000 Art.3- Sostituzione dell articolo 2 della l.r.72/2000 Art.4 - Sostituzione dell articolo 3 della l.r.72/2000 Art.5 - Abrogazione dell articolo 4 della l.r.72/2000 Art.6 - Sostituzione dell articolo 5 della l.r.72/2000 Art.7- Sostituzione dell articolo 6 della l.r.72/2000 Art.8 - Sostituzione dell articolo 7 della l.r.72/2000 Art.9 - Sostituzione dell articolo 8 della l.r. 72/2000 Art.10 - Sostituzione dell articolo 9 della l.r.72/2000 Art.11- Sostituzione dell articolo 10 della l.r.72/2000 Art.12 - Sostituzione dell articolo 11 della l.r.72/2000 Art.13 - Abrogazione dell articolo 12 della l.r.72/2000 Art.14 - Sostituzione dell'articolo 13 della l.r.72/2000 Art.15 - Abrogazione dell'articolo 14 della l.r. 72/2000 Art.16 - Abrogazione dell'articolo 15 comma 2 della l.r.72/2000 PREAMBOLO IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l articolo 117, comma 4, della Costituzione; Visto l articolo 4, comma 1, lettere c) ed e) dello Statuto; Considerato quanto segue: 1. Si ritiene di dover fornire una definizione di attività sportiva e motorioricreativa come complesso di attività finalizzate alla crescita del benessere psico-fisico e della socialità dell individuo. 2. È opportuno evidenziare l arricchimento della nozione di attività sportiva e motorio- ricreativa, valorizzandone in particolare gli aspetti sociali, salutistici ed etici.
2 3. L attività svolta dal Comitato regionale per la diffusione dello sport per tutti non ha inciso in maniera significativa sull attuazione delle politiche regionali in materia, ciò che induce ad abrogare la norma istitutiva di tale organismo. 4. Si ritiene di potenziare le funzioni dell Osservatorio regionale delle attività motorie, rafforzandone in particolare l interazione con i sistemi informativi nazionali che trattano i dati in materia di impianti ed attività sportive. APPROVA LA PRESENTE LEGGE Art.1 Sostituzione dell articolo 1 della l.r.72/ L articolo 1 della legge regionale 31 agosto 2000, n.72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie) è sostituito dal seguente: Art.1 Oggetto 1. La Regione Toscana, con la presente legge, riconosce nella pratica delle attività sportive, motorio- ricreative e ludiche uno strumento fondamentale per: a) la formazione e la salute della persona; b) la realizzazione delle politiche sociali, educative, formative e culturali; c) l inclusione sociale; d) la prevenzione ed il superamento delle condizioni di disagio; e) l'integrazione e la cooperazione tra le comunità; f) la fruizione dell ambiente urbano e naturale con criteri di sostenibilità; g) lo sviluppo dell'associazionismo. 2. Ai fini della presente legge, per attività sportiva e motorio-ricreativa si intende qualsiasi forma di attività fisica avente per obiettivo la diffusione di corretti stili di vita, la leale competitività ed il raggiungimento individuale o collettivo di risultati sportivi. Art.2 Inserimento dell articolo 1 bis nella l.r.72/ Dopo l articolo 1 della l.r.72/2000 è inserito il seguente: Art.1 bis Finalità 1. La presente legge persegue le seguenti finalità: a) la diffusione della pratica sportiva e motorio-ricreativa come diritto fondamentale di ogni cittadino toscano;
3 b) l esercizio fisico come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali; c) la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l attività sportiva e motorio-ricreativa con corrette abitudini alimentari; d) l attività sportiva per diversamente abili finalizzata al recupero della motricità ed alla crescita culturale, fisica e educativa; e) l'adeguamento ed il pieno utilizzo a favore della collettività degli impianti e delle attrezzature necessari per lo svolgimento dell attività sportiva e motorioricreativa, favorendo l innovazione tecnologica finalizzata al massimo risparmio energetico e al minimo impatto ambientale, nonché alla sostenibilità della gestione degli impianti stessi; f) l equilibrata diffusione delle discipline praticabili e della relativa dotazione impiantistica sul territorio regionale per fornire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva; g) la realizzazione e lo sviluppo di centri museali e strutture di documentazione aventi per scopo la diffusione della conoscenza della storia e della cultura delle attività sportive e motorio-ricreative; h) la promozione delle attività formative ed educative in ambito sportivo e motorio- ricreativo negli istituti scolastici di ogni ordine e grado; i) la promozione delle attività sportive e motorio- ricreative come strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le comunità; j) la diffusione di opportunità legate sia alla pratica che allo sviluppo di specifiche competenze tecniche in ambito sportivo e motorio- ricreativo, per i soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale ; k) l organizzazione diretta o indiretta di iniziative o eventi sportivi di particolare rilevanza nel territorio regionale; l) la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nello sport; m) la promozione di azioni attuative delle politiche comunitarie in materia di attività sportiva e motorio- ricreativa; n) il rispetto delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali; o) la tutela della libertà di associazione e il sostegno all associazionismo ed al volontariato sportivo. 2. La Regione persegue le finalità di cui al comma 1 attraverso le proprie strutture regionali in collaborazione con le province, i comuni capoluogo, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le discipline sportive associate (DSA), gli enti di promozione sportiva (EPS), le associazioni benemerite riconosciute dal CONI e con tutti gli altri soggetti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e motorio- ricreativo. 3. Per l attuazione di specifiche finalità in materia di istruzione e formazione in ambito sportivo e motorio- ricreativo la Regione può stipulare specifici accordi con le articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (MIUR) nonché con agenzie e organismi formativi riconosciuti dalla Regione Toscana.
4 Art.3 Sostituzione dell articolo 2 della l.r. 72/ L articolo 2 della l.r. 72/2000 è sostituito dal seguente: Art.2 Programmazione regionale 1. Il piano regionale di settore per la promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e motorio- ricreative attua le politiche sociali definite dal programma regionale di sviluppo (PRS) e specificate nel documento di programmazione economico finanziaria. 2. Il piano di cui al comma 1 ha, di norma, validità corrispondente a quella della legislatura, è soggetto a eventuali aggiornamenti e resta in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 17 comma 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). 3. Il piano di cui al comma 1 indica gli interventi, le relative modalità di attuazione e definisce, in particolare: a) gli indirizzi e i criteri per il raccordo con la programmazione locale; b) gli indirizzi e i criteri per la definizione del fabbisogno di spazi, impianti ed attrezzature; c) gli indirizzi e i criteri per gli interventi di sostegno finanziario all impiantistica sportiva, destinati agli enti locali e ad altri enti pubblici; d) gli indirizzi e i criteri per gli interventi di sostegno finanziario alle manifestazioni sportive, destinati ai soggetti di cui alla lettera c), nonché ai soggetti previsti dall articolo 90 comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2003); e) gli indirizzi e i criteri per la definizione di strategie coordinate con gli enti locali per l adeguamento del sistema di spazi, impianti ed attrezzature; f) gli indirizzi e i criteri di sostenibilità ambientale degli interventi di infrastrutturazione e di ottimizzazione delle condizioni di gestione; g) gli indirizzi e i criteri per la promozione di specifiche attività formative, di aggiornamento e di perfezionamento degli operatori dell'area dei servizi alla persona e degli addetti alla gestione delle strutture e degli impianti sportivi; h) gli indirizzi e i criteri per l individuazione dei progetti a carattere regionale; i) gli indirizzi e i criteri per lo sviluppo di sinergie con altri piani o programmi regionali. Art.4 Sostituzione dell articolo 3 della l.r. 72/ L articolo 3 della l.r. 72/2000 è sostituito dal seguente: Art.3 Programmazione locale
5 1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale di cui all articolo 2, formano propri atti di programmazione, assicurando il concorso dei comuni singoli e associati, delle unioni di comuni e degli altri soggetti istituzionali e favorendo la partecipazione dei soggetti dell'associazionismo sportivo. 2. Gli atti di programmazione di cui al comma 1 definiscono, di norma entro un unico contesto: a) il fabbisogno e la dislocazione di spazi, impianti e attrezzature e le relative caratteristiche tecniche, di sicurezza e di esercizio; b) i centri e le strutture di documentazione; c) le attività educative e formative per la qualificazione e la diffusione dei servizi connessi con la pratica dell attività sportiva e motorio-ricreativa; d) le piste da sci e gli impianti a fune ad esse collegati, che risultino oggetto di concessione o di specifica previsione, determinandone caratteristiche tecniche e di sicurezza; e) le aree nelle quali sia consentita la realizzazione di impianti fissi per la circolazione fuori strada di veicoli a motore; f) gli spazi riservati alla circolazione non motorizzata, sia realizzati in ambiente urbano che per la fruizione e l'accesso alle aree protette e per la mobilità all'interno dei parchi naturalistici ambientali, nonché per la diffusione del cicloturismo; g) la viabilità di interesse provinciale e comunale della rete escursionistica toscana e delle relative attrezzature; h) le infrastrutture per la pesca sportiva e per gli sport acquatici svolti al di fuori degli impianti sportivi di cui alla lettera a); i) le procedure attuative dell'intervento finanziario di sostegno. 3. Per la realizzazione dei progetti, delle iniziative e delle manifestazioni aventi particolare rilevanza promozionale del territorio di riferimento alle quali sia assicurata la compartecipazione finanziaria dei soggetti destinatari, gli atti della programmazione locale determinano i procedimenti per il finanziamento, destinando a tal fine anche i finanziamenti regionali. Art.5 Abrogazione dell articolo 4 della l.r.72/ L articolo 4 della l.r.72/2000 è abrogato. Art.6 Sostituzione dell articolo 5 della l.r.72/ L articolo 5 della l.r.72/2000 è sostituito dal seguente: Art.5 Osservatorio regionale delle attività motorie
6 1. L Osservatorio regionale delle attività motorie, di seguito denominato Osservatorio, ha come finalità lo sviluppo di un sistema informativo regionale, integrabile in un analogo sistema nazionale volto a censire nella sua totalità il fenomeno delle attività sportive e motorio-ricreative. L' Osservatorio è istituito quale parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n.54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), ed è conforme alle disposizioni, alle regole e agli standard di cui alla normativa regionale, in particolare alla l.r.54/ La Regione promuove, tramite l attività dell Osservatorio e con la collaborazione degli enti locali, la raccolta, il trattamento e la divulgazione, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, delle informazioni relative agli spazi, gli impianti e le attrezzature per le attività sportive e motorio-ricreative, e delle informazioni relative alle società, associazioni ed organizzazioni sportive, agli operatori economici ed ai praticanti le attività sportive e motorio- ricreative che hanno luogo nel territorio regionale. 3. Le informazioni raccolte costituiscono elemento indispensabile per la diffusione delle attività sportive e motorio- ricreative, nonché strumento di monitoraggio e di verifica della efficacia degli strumenti di programmazione regionale. 4. La raccolta e le modalità di trattamento dei dati sono stabilite in armonia con quanto stabilito per le altre banche dati regionali aventi finalità analoghe. Art.7 Sostituzione dell articolo 6 della l.r.72/ L articolo 6 della l.r.72/2000 è sostituito dal seguente: Art. 6 Attività sportive e motorio- ricreative in ambito scolastico e universitario. 1. La Regione, coadiuvata dai soggetti di cui all articolo 1 bis comma 2, collabora con le istituzioni scolastiche e le Università per la massima diffusione della cultura e della pratica delle attività sportive e motorio- ricreative. 2. A tal fine, sono favorite le attività volte allo sviluppo di progetti e programmi di interesse regionale e locale, di specifica competenza scolastica o alle quali partecipino le istituzioni scolastiche, anche con il contributo finanziario della Regione o delle province territorialmente competenti. Art.8 Sostituzione dell articolo 7 della l.r.72/ L articolo 7 della l.r.72/2000 è sostituito dal seguente:
7 Art.7 Percorsi formativi 1. La Regione, con la collaborazione dei soggetti di cui all articolo 1 bis commi 2 e 3, promuove attività educative, formative, di aggiornamento e di perfezionamento rivolte ad operatori dell area dei servizi alla persona correlati alle attività sportive e motorio- ricreative e nell ambito delle attività di prevenzione delle malattie e delle condizioni di disagio. Analoghe attività sono svolte nell area della gestione delle strutture e degli impianti sportivi. Art.9 Sostituzione dell articolo 8 della l.r.72/ L articolo 8 della l.r.72/2000 è sostituito dal seguente: Art.8 Attività sportive e motorio-ricreative nelle Forze Armate 1. La Regione promuove, d'intesa con le autorità militari, l'integrazione funzionale delle reti pubbliche, civili e militari, di spazi, impianti ed attrezzature per la pratica delle attività sportive e motorio- ricreative. 2. I percorsi formativi di cui all'articolo 7 sono aperti alla partecipazione del personale delle Forze Armate, nel rispetto delle autonome determinazioni delle Forze Armate stesse. Art.10 Sostituzione dell articolo 9 della l.r.72/ L articolo 9 della l.r. 72/2000 è sostituito dal seguente: Art.9 Attività sportive e motorio- ricreative in ambito socio-assistenziale 1. La Regione, con la collaborazione dei soggetti di cui all articolo 1 bis comma 2, assicura la coerenza degli interventi di cui alla presente legge con gli atti di programmazione degli interventi in materia di politiche sociali. 2. Gli strumenti della programmazione regionale e locale di cui agli articoli 2 e 3 promuovono interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di politiche sociali integrate con particolare riferimento alle finalità di cui all articolo 1 bis comma 1 lett. b), c), d), e) k) e l). Art.11 Sostituzione dell articolo 10 della l.r.72/2000
8 1. L articolo 10 della l.r. 72/2000 è sostituito dal seguente: Art.10 Esercizio di impianti sportivi 1. L'apertura e la gestione di impianti e strutture per l'esercizio di attività sportive e motorio- ricreative è assoggettato ad una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio. 2. Nella segnalazione di cui al comma 1 l'interessato attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10 bis, nonché la conformità ai requisiti tecnici, igienico- sanitari e di sicurezza. Art.12 Sostituzione dell articolo 11 della l.r.72/ L articolo 11 della l.r. 72/2000 è sostituito dal seguente: Art.11 Funzioni amministrative di controllo e vigilanza 1. La gestione di impianti e strutture per l esercizio di attività sportive e motorioricreative non conformi alle disposizioni del regolamento di cui all articolo 10 bis è soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.500,00. L autorità competente all accertamento stabilisce inoltre un termine per l adeguamento della struttura. In caso di mancato adeguamento, è disposta la sospensione dell attività. 2. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 è elevata ad un valore compreso fra euro 2.000,00 e euro ,00 ed è disposta la immediata sospensione dell'attività. 3. Il Comune per l accertamento delle violazioni riguardanti le irregolarità degli impianti e delle attrezzature, si avvale delle strutture organizzative tecniche degli enti all uopo deputati, dispone l applicazione delle sanzioni e ne introita i relativi proventi. 4. La sospensione dell attività determina la ulteriore sanzione della revoca e del recupero del contributo eventualmente concesso al titolare dell impianto e della struttura. La revoca ed il recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione alla data del recupero, sono disposti dall ente che ha concesso il contributo, su segnalazione del comune competente per territorio. Art.13 Abrogazione dell articolo 12 della l.r. 72/2000
9 1. L articolo 12 della l.r.72/2000 è abrogato. Art.14 Sostituzione dell'articolo 13 della l.r.72/ L'articolo 13 della l.r.72/2000 è sostituito dal seguente: Art.13 Norma finanziaria. 1. Le risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio, dal Piano per la promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e motorio-ricreative di cui all'articolo 2. Art.15 Abrogazione dell'articolo 14 della l.r.72/ L'articolo 14 della l.r.72/2000 è abrogato. Art.16 Abrogazione dell'articolo 15 comma 2 della l.r.72/ L'articolo 15 comma 2 della l.r.72/2000 è abrogato.
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