CONTRATTO PER ATTIVITA' DI CHIRURGIA TIROIDEA TRANSORALE IN LIVE SURGERY TRA. L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI (in seguito

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1 CONTRATTO PER ATTIVITA' DI CHIRURGIA TIROIDEA TRANSORALE IN LIVE SURGERY TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI (in seguito denominata Azienda o anche AOUC ), con sede legale a Firenze, Largo Brambilla n 3, (P.I ) nella persona del Direttore Generale, Dr. Rocco Donato Damone, nato a Tolve (PZ) il 29/02/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell Azienda Ospedaliera stessa, come sopra riportato; E INVENTA WIDE SRL in seguito denominata SOGGETTO ESTERNO ), con sede legale in via Meropia 70, Roma, P. IVA rappresentata dal dr. Francesco Santoro, nato a Palermo il 24/09/1970 e residente per la carica in via Meropia 70, Roma. Congiuntamente le parti SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI 1. Il contratto è stipulato tra l Azienda e il SOGGETTO ESTERNO, quale segreteria scientifica e organizzativa dell Associazione chirurgica italiana tecnologica (ACIT). 2. L evento formativo è sponsorizzato dalle seguenti aziende: ANALOGIC BK MEDICAL, BIOSURGERY, ENDOTECNICA, 1

2 FIMAS, GEM ITALY, GETINGE, HERMIANESH, MV SOLUTIONS, NATHURA, SOFAR, TEKIM. 3. Oggetto del presente contratto è la realizzazione di attività formativa tramite un intervento di chirurgia tiroidea transorale in live surgery, finalizzata a divulgare la tecnica chirurgica mininvasiva. 4. L attività formativa consisterà in una sezione del 30 Congresso di Chirurgia dell apparato digerente che si terrà a Roma il 28 e 29 novembre L'evento formativo è organizzato dal SOGGETTO ESTERNO in collaborazione con l'azienda attraverso la propria Struttura Organizzativa Dipartimentale (SOD) di Chirurgia dell apparato digerente (di seguito anche Struttura), afferente al Dipartimento ad Attività Integrata (DAI) Emergenza e Accettazione (DEA), diretta dal dr. Carlo Nozzoli. Il professionista di cui avvalersi per le attività previste dal presente contratto è stato individuato nel Prof. Giuliano Perigli, dirigente medico afferente alla SOD, che sarà il Responsabile Scientifico e Coordinatore dell'evento formativo. 6. Il contratto stabilisce tra il professionista dell Azienda e il SOGGETTO ESTERNO un mero collegamento funzionale, limitato a quanto necessario per lo 2

3 svolgimento della suddetta attività di natura didattico formativa. 7. Ogni variazione dell attività, rispetto a quanto previsto dal presente contratto, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto da parte del SOGGETTO ESTERNO e previamente accettata dall Azienda. 8. L'attività prevista dal contratto non comporta per il SOGGETTO ESTERNO un esclusiva in suo favore per le stesse o analoghe attività. 9. È assolutamente escluso dal contratto lo svolgimento, nel corso dell'attività formativa, di qualsiasi attività promozionale, diretta o indiretta quale, a titolo esemplificativo, workshop finalizzati alla promozione e commercializzazione di prodotti dello sponsor o comunque riferimento a specifici prodotti, che ricadono nell ambito delle attività non autorizzate. 10. Il SOGGETTO ESTERNO si obbliga a non utilizzare l evento formativo per finalità pubblicitarie e\o divulgative concernenti propri prodotti o di terzi(farmaceutici\ausili\dispositivi), se non nel rigoroso rispetto della vigente normativa in tema di sponsorizzazione di eventi formativi in ambito sanitario, del cui rispetto si fa garante nei confronti dell'azienda. 3

4 11. L'Azienda si riserva di svolgere attività di controllo sul rispetto di quanto previsto dal contratto. 12. Il presente atto rappresenta l unica fonte di disciplina delle attività oggetto di contratto, rimanendo pertanto escluso e vietato ogni eventuale accordo diretto tra il SOGGETTO ESTERNO e il professionista dell Azienda coinvolto. 13. Il contratto esclude l inserimento del professionista aziendale individuato nell organizzazione del SOGGETTO ESTERNO, l esercizio del potere gerarchico da parte dello Stesso nei suoi confronti e il compimento di ogni altra attività non prevista o non autorizzata dal presente accordo. 14. Il SOGGETTO ESTERNO garantisce che tutte le attività oggetto di contratto saranno svolte previa acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi e che all Azienda non potranno, pertanto, derivare pregiudizi o essere imputati oneri di qualunque natura, conseguenti a inadempienze del SOGGETTO ESTERNO. 15. L'Azienda offre la propria disponibilità al SOGGETTO ESTERNO secondo le modalità di seguito esplicitate al successivo art I relativi rapporti economici sono indicati al successivo art

5 ART.2 MODALITA DI ESECUZIONE 1. L attività didattico formativa si realizzerà sotto la supervisione, il coordinamento e la responsabilità del Il prof. Giuliano Perigli, quale Responsabile Scientifico dell attività formativa oggetto di contratto. 2. Il prof. Perigli eseguirà in live surgery un intervento programmato dalla SOD, quale regolare attività istituzionale e pertanto sarà in orario di lavoro. L evento si svolgerà in data 28 novembre 2019, dalle ore 11 alle ore 14, quando sarà effettuata la ripresa via satellite in diretta dalla sala operatoria n. 2 del Volano, Padiglione n. 16. Le riprese in diretta della seduta di Live Surgery saranno eseguite per il SOGGETTO ESTERNO dai tecnici dell Azienda. 3. Il Responsabile Scientifico curerà di concordare le modalità più convenienti per lo svolgimento della singola attività prevista dal contratto, garantendo che tale attività non pregiudichi o interferisca con l'attività istituzionale. 4. L'Azienda metterà a disposizione del Responsabile Scientifico e del SOGGETTO ESTERNO alcuni riferimenti interni per eventuali necessità che possano verificarsi durante lo svolgimento delle attività formative. 5

6 5. Il Responsabile Scientifico dovrà acquisire specifico consenso informato scritto dai pazienti coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività oggetto del presente contratto. 6. Eventuali modifiche al programma inizialmente concordato tra le parti, dovranno essere approvate per scritto tra le stesse. ART. 3 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI 1. Le formali comunicazioni tra l Azienda e il SOGGETTO ESTERNO avverranno utilizzando i rispettivi indirizzi PEC, di seguito indicati: a. Azienda: aoucareggi@pec.it b. Inventa Wide Srl: inventawide@pec.it 2. La struttura amministrativa aziendale che segue la gestione del presente accordo è la UOC Gestione Attività Libero Professionale e Area a Pagamento. ART. 4 - QUALIFICHE ED AUTORIZZAZIONI L'Azienda dichiara che: il proprio professionista è in possesso delle qualifiche necessarie per svolgere l attività specificate negli Artt. 1 e 2; gli ambienti utilizzati per lo svolgimento di tali attività rispondono ai requisiti tecnici previsti dalle norme richieste dal D.lgs. n. 81/2008 e che i materiali 6

7 eventualmente forniti sono conformi agli adeguati standard di assistenza e sicurezza sanitaria applicabili alle relative procedure. ART. 5 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA 1. In caso di emergenza il personale ospitato alle finalità del presente contratto, dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell Azienda secondo le indicazioni del Responsabile Scientifico e/o del preposto (quando presenti) o di altro referente aziendale. 2. In caso di infortunio del personale ospitato, per il primo soccorso questo dovrà attenersi alle disposizioni vigenti in Azienda secondo le indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico e/o del preposto (quando presenti) o di altro referente; in seguito l infortunato dovrà attenersi alle disposizioni dell Azienda di provenienza e successivamente, sempre a cura dell infortunato, l evento dovrà essere comunicato al Medico Competente ed al Servizio Prevenzione e Protezione di entrambe le Aziende. ART. 6 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 1. Nell erogazione delle prestazioni oggetto di contratto, il professionista interessato opera, in riferimento alla titolarità dell Azienda, quale soggetto autorizzato al trattamento, sulla base di formale 7

8 designazione da parte del soggetto espressamente designato dal Titolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679(GDPR). 2. I dati forniti dalle Parti, e relativi ai soggetti che svolgono le attività formative e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla gestione del rapporto contrattuale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all art.5, paragrafo 1 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto. Le parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull utilizzo dei propri dati personali. ART. 7 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 1. Il SOGGETTO ESTERNO si impegna a non riprodurre, trascrivere o tradurre e non utilizzare alcuna informazione relativa a pratiche, strategie e tecnologie riservate e sensibili dell Azienda senza il previo consenso scritto della Stessa, delle quali sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza. 2. Alla risoluzione del contratto, avvenuta per qualsiasi 8

9 motivo, il SOGGETTO ESTERNO restituirà all Azienda tutte le copie complete e parziali della documentazione contenente informazioni riguardanti l attività svolta, nonché di qualsiasi dato connesso alla stessa, di cui sia entrato, direttamente o indirettamente, in possesso. 3. La validità delle disposizioni contenute nel presente articolo è espressamente prevista anche dopo la risoluzione della convenzione avvenuta per qualsiasi motivo, compresa la naturale scadenza. ART. 8 - CODICE ETICO, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONFLITTO DI INTERESSI 1.Il SOGGETTO ESTERNO assicura di operare sulla base di programmi rispettosi e conformi alla normativa che disciplina la responsabilità diretta delle aziende e degli enti (D.lgs. n. 231/2001). 2.Il SOGGETTO ESTERNO dichiara di operare nel rispetto dei principi previsti per la formazione sponsorizzata/finanziata in ambito sanitario dall'accordo tra il Governo e le Regioni e le Provincie di Trento e Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore salute" (2017) e sui principi espressi nella delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1284/2017 "Indirizzi su sponsorizzazione, conflitto di interessi e pubblicità nella formazione 9

10 continua in sanità". 3.Lo svolgimento delle attività oggetto di contratto dovrà altresì avvenire, per entrambe le parti, nel pieno rispetto di: -Codice di Deontologia Medica (in particolare art. 30 ed allegato esplicativo); -Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ; -Codice etico e di comportamento dell Azienda. 4.Le parti si impegnano, inoltre, al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi e normativa di riferimento), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità dell Azienda, per la parte di rispettiva competenza. 5.Il professionista dell Azienda si astenie dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d interessi con l'azienda, in particolare ai sensi del codice etico e di comportamento aziendale, secondo le modalità di applicazione ivi esplicitate. 6.Esso non potrà essere coinvolto, direttamente o indirettamente, in decisioni che possano in qualche modo coinvolgere gli interessi del SOGGETTO ESTERNO. 10

11 7.Il SOGGETTO ESTERNO è inoltre garante del rispetto di quanto previsto dal presente contratto da parte degli sponsor del progetto formativo. 8.Il SOGGETTO ESTERNO e il professionista aziendale coinvolto nelle attività oggetto di contratto prendono atto e rispettano le previsioni di cui all' art. 53, co.16 ter, D.Lgs. n. 165/2001 (come riportate dall'art. 10 del Codice etico e di comportamento aziendale) relative alle attività successive al rapporto di impiego. 9.Il SOGGETTO ESTERNO si impegna inoltre a sottoscrivere un protocollo di legalità/patto d integrità con cui si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, con espresso impegno anti-corruzione, di cui ai precedenti atti. 10.Il Responsabile Scientifico dell evento garantisce inoltre, sotto la propria responsabilità, di verificare che: i contenuti scientifici delle attività oggetto di contratto siano coerenti con le finalità istituzionali; che non si verifichino situazioni di conflitto di interessi con l attività dell Azienda; che non si ravvisino pregiudizi o danno all immagine aziendale. 11

12 11.L Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere o di sospendere il presente contratto qualora: - ritenga possa derivare un conflitto d interesse fra l attività pubblica e quella privata; - ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività. ART. 9 - TRASPARENZA Il SOGGETTO ESTERNO è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs n. 33/2013, ai fini dell adempimento dei relativi obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell Azienda. ART RAPPORTI ECONOMICI 1. A fronte delle attività oggetto di contratto, il SOGGETTO ESTERNO corrisponderà all Azienda un importo complessivo di 1.667,50 (milleseicentosessantasette/50) euro, più IVA. Il corrispettivo economico verrà fatturato dall'azienda al SOGGETTO ESTERNO al termine dell iniziativa. 2. Nel caso in cui si giunga anticipatamente alla conclusione del rapporto contrattuale, sarà assicurata dal SOGGETTO ESTERNO, nel rispetto del preventivo economico approvato, la copertura dei costi sostenuti dall'azienda per le attività effettivamente rese. 12

13 3. I termini di pagamento si intendono a 30 giorni dalla data di presentazione della fattura. 4. Gli importi dovuti dovranno affluire direttamente all Azienda, mediante bonifici bancari intestati al Tesoriere della medesima (IBAN IT06V ) presso Intesa San Paolo SPA via Bufalini 4 - Firenze, con la causale indicata in fattura. In riferimento al Decreto Legislativo del 5 Agosto 2015 n. 127 e Legge del 27 dicembre 2017 n. 205, la fattura elettronica sarà intestata a: INVENTA WIDE SRL, via Meropia 70, Roma P.IVA/C.F , CODICE UNIVOCO USAL8PV ART. 11 VALIDITA DEL CONTRATTO 1. Il contratto decorrerà dalla sottoscrizione delle Parti per la durata dell evento, inclusa la tempistica per l allestimento ed il ripristino delle normali attività sanitarie in Azienda. Il contratto si riterrà comunque concluso al Il contratto si intenderà comunque immediatamente e automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali, ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nessuna delle parti potrà pretendere indennità di qualsiasi natura in caso di non rinnovo del predetto contratto. 13

14 ART. 12 RISOLUZIONE E RECESSO 1. L Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere l esecuzione del presente contratto o di risolverlo unilateralmente ai sensi dell art del Codice Civile, senza alcuna penalità, qualora: ritenga possa derivare un conflitto d interessi fra l attività pubblica e quella privata; ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività; accerti disagi nell espletamento delle attività istituzionali; vi siano notizie, anche di stampa, circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui si possa ragionevolmente desumersi una violazione dell Art.9 o parte di esso; non sia rispettato quanto esposto ai precedenti articoli. 2. Le parti possono recedere dal contratto in modo da non recare pregiudizio all altra parte, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo pec, con un preavviso di almeno 30 giorni. 3. Il SOGGETTO ESTERNO sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per 14

15 l opera già svolta. 4. Nel caso in cui il prof. Perigli, per impossibilità sopravvenuta, non potesse garantire l'impegno oggetto di contratto fino alla naturale scadenza, lo stesso si intenderà immediatamente e automaticamente risolto, senza nessuna penale o indennizzo da prevedersi a carico dell'azienda. 5. Il presente contratto si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili. Nessuna delle parti potrà pretendere indennità di qualsiasi natura in caso di non rinnovo del predetto contratto. ART. 13 SPESE Il contratto: è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, per il disposto dell'art.5 c.2 DPR 131/1986; è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 all. A Tariffa, parte 1 DPR 642/1972 mediante apposizione di numero sei marche da bollo (una marca da sedici euro ogni quattro pagine di contratto) o richiamando il numero di autorizzazione (in caso di assolvimento virtuale) con oneri a carico del SOGGETTO ESTERNO. ART. 14 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 15

16 1. Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia insorta sul presente contratto. 2. Le parti, ai sensi dell art. 5 del D.Lgs n. 28/2010, potranno sottoporre la relativa controversia ad un preliminare tentativo di conciliazione in base al Regolamento Nazionale di Mediazione. 3. Le parti, espressamente manifestano la loro volontà di devolvere la cognizione della causa al Foro di Firenze in via esclusiva, per ogni controversia insorta e collegata direttamente o indirettamente in merito all interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, recesso o risoluzione del presente contratto. ART. 15 NORME FINALI 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia. 2. L entrata in vigore di disposizioni normative di legge, successive al presente contratto, che rechino una disciplina diversa da quella in esso prevista, comporta l'immediata caducazione delle disposizioni incompatibili e la diretta applicazione della disciplina sopravvenuta fino al relativo adeguamento. ART. 16 FIRMA 1.In base all articolo 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 16

17 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e laddove applicabile, il presente contratto è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell amministrazione digitale. 2.Il contratto consta di n. 16 articoli, n. 23 pagine compreso allegato ed è conservato agli atti dalla competente Unità Operativa dell Azienda. Letto approvato e sottoscritto: Firenze, lì.... Per L AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI Il Direttore Generale Dott. Rocco Donato Damone Roma, lì 13 ottobre 2019 Per Inventa Wide srl Dr. Francesco Santoro Per presa visione e accettazione Il Responsabile Scientifico Prof. Giuliano Perigli... 17

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