Documento sulle Anticipazioni
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- Marina Rocchi
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1 Allegato alla Nota Informativa CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO EMILIANO Documento sulle Anticipazioni Articolo 1. Oggetto 1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto del Fondo. Articolo 2. Condizioni per ottenere l Anticipazione 2.1 L Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi: a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell art.3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 e sue modifiche ed integrazioni. d) per ulteriori esigenze dell aderente 2.2 Condizione essenziale per ottenere l Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito Anzianità ). Ai fini del calcolo dell Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale. 2.3 L Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall aderente in qualsiasi momento. 2.4 In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, il Fondo si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari per l erogazione dell Anticipazione. 2.5 L anticipazione concessa non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. Articolo 3. Importo dell Anticipazione 3.1 L importo massimo dell Anticipazione è stabilito come segue: - 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2; - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art L erogazione dell anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. L ammontare delle somme anticipabili non può in nessun caso superare l onere effettivamente sostenuto e risultante dalla definitiva documentazione delle spese a carico dell iscritto, con riferimento a ciascuna specifica causale.
2 In caso contrario, l iscritto sarà responsabile dell importo erogato in eccesso ove non provveda, o non possa più provvedere, alla restituzione delle somme erogate in eccesso Non saranno ammesse richieste di successive anticipazioni prima che l aderente abbia provveduto a fornire la documentazione completa relativa alle precedenti pratiche di anticipazione 3.3 L Anticipazione può essere richiesta dall aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare complessivo non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. 3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall aderente anche mediante contribuzioni annuali anche eccedenti il limite di 5.164, 57 euro, ai sensi dell art. 11, comma 8, del D.Lgs n. 252 da eseguirsi, previa compilazione ed invio al Fondo di un apposito modulo. 3.5 Qualora risulti notificato al Fondo un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e/o del TFR e/o del credito riveniente dalla liquidazione della posizione accantonata sul Fondo Pensione, il Fondo liquiderà l importo richiesto dall aderente qualora la posizione che residua dopo l anticipazione sia di importo uguale o superiore al debito residuo. Qualora la posizione che residua sia di importo inferiore al debito residuo, il Fondo liquiderà l importo richiesto sulla base di benestare per l erogazione, anche parziale, rilasciato dall Ente finanziatore. Qualora l anticipazione richiesta sia per spese sanitarie, il Fondo liquiderà l importo richiesto, a condizione che l importo della spesa sanitaria non superi il 60% della posizione accumulata. Nel caso in cui l importo della spesa sanitaria superi il 60% della posizione accumulata, il Fondo liquiderà l importo richiesto qualora la posizione che residua sia di importo uguale o superiore al debito residuo. Qualora la posizione che residua sia di importo inferiore al debito residuo, il Fondo liquiderà l importo richiesto sulla base di benestare per l erogazione rilasciato dall Ente finanziatore. Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell Anticipazione 4.1 L Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall aderente, compilando l apposito modulo. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista. 4.2 Entro 6 mesi decorrenti dalla ricezione della documentazione, verificatane la regolarità e la completezza, il Fondo provvede all erogazione dell Anticipazione. L erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall aderente. 4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 6 mesi decorrerà nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione completa. 4.4 La documentazione dovrà essere prodotta dall aderente in originale o in copia dichiarata conforme all originale dallo stesso aderente, con apposizione della propria firma. La documentazione prodotta in originale sarà restituita dal Fondo successivamente all avvenuta erogazione o all effettuazione dei controlli, se richiesta. 4.5 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l Anticipazione. SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI 2
3 Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari 5.1 L Anticipazione è concessa all aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge, purché non divorziato, e ai figli che comportino il pagamento di spese per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche ai sensi dell art. 11, comma 7, del Decreto Legislativo n.252/2005. L Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo). 5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all aderente beneficiario della prestazione. 5.3 L Anticipazione può essere richiesta entro 6 mesi dall effettuazione della spesa. 5.4 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata: certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere necessario straordinario ed estremamente grave della terapia o dell intervento; copie di fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il Fondo non ritenga opportuno corrispondere all aderente le somme necessarie prima della terapia o dell intervento sulla base di preventivi fermo l esigenza e l impegno dell aderente di fornire successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta non oltre 12 mesi dalla data di erogazione dell anticipazione richiesta; codice fiscale del richiedente; In caso di spese sostenute per il familiare: stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con il richiedente; consenso al trattamento dei dati personali secondo l informativa resa ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmato dal coniuge o dai figli - qualora l anticipazione sia richiesta a loro favore - o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza. 5.5 L attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l intervento. Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l aderente o per i figli 6.1 L Anticipazione è concessa all aderente per le spese da sostenere a fronte dell acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze sempre che quest ultime vengano acquisite contestualmente. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate oltre che per l onere dell acquisto risultante dal rogito notarile, anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all acquisto (spese notarili, oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione), purché debitamente documentate. 3
4 6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell aderente o del beneficiario dell acquisto i seguenti documenti: dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell art.46 del DPR del , da cui risulti la residenza anagrafica o l intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l immobile; dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell art. 47 del DPR del da cui risulti che il soggetto richiedente: - non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l immobile oggetto dell acquisto; - non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa. codice fiscale del richiedente. Non costituisce elemento di valutazione l ubicazione dell immobile che potrà essere localizzato in Italia o all estero. 6.3 Ai fini dell erogazione dell Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: acquisto da terzi acquisto in cooperativa costruzione in proprio 6.4 La documentazione da produrre è, oltre alle autocertificazioni di cui all art. 6.2, la seguente: In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo entro 4 mesi dalla stipula). In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, copia del verbale dell assemblea della cooperativa in cui è stata deliberata l assegnazione dell alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell atto notarile di assegnazione dell alloggio. In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto e in via provvisoria i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 30 giorni dall erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati e, non appena possibile, il certificato di ultimazione dei lavori. In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, o da parte del coniuge in regime di comunione legale, dovrà essere allegato, inoltre: - copia del certificato di stato di famiglia, o altro documento, attestante il rapporto di parentela; - consenso al trattamento dei dati personali secondo l informativa resa ai sensi dell art.13 del D.Lgs. 196/2003, firmata dai figli per i quali si richiede l anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza. 4
5 6.5 L Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. E invece esclusa la possibilità di conseguire l anticipazione da parte di un iscritto che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie. 6.6 E esclusa la possibilità di conseguire l anticipazione in caso di acquisizione da parte dell iscritto della titolarità di diritti reali di godimento sull immobile diversi dal diritto di proprietà, fatta eccezione per il caso di acquisto della proprietà superficiaria. E altresì da ritenersi escluso il conseguimento dell anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione). E inoltre esclusa la possibilità di conseguire l anticipazione in caso di acquisizione di nuda proprietà dell immobile a meno che l acquirente non abbia ivi stabilito anche la sua residenza, e tale circostanza sia debitamente documentata. 6.7 L Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell acquisto o dall assegnazione dell alloggio relativamente agli acquisti in cooperativa. Articolo 7. Interventi di cui all articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione 7.1 L Anticipazione è riconosciuta all aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta. 7.3 L Anticipazione è concessa per i seguenti interventi: a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d uso; c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso nonché l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio; d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti. 5
6 7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per: -progettazione ed esecuzione dei lavori; -acquisto dei materiali; -perizie e sopralluoghi; -oneri di urbanizzazione; -altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; -relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti; -IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori; -documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; -altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n Ai fini dell accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell aderente i seguenti documenti necessari per fruire della detrazione del 36% in sede di dichiarazione dei redditi (documentazione prevista dall articolo 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449): a) copia dell atto attestante la proprietà dell immobile da ristrutturare (l estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l atto notarile da cui risulti la proprietà dell abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali); b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell art.46 del DPR del , da cui risulti la residenza anagrafica; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell art. 47 del DPR del da cui risulti da cui risulti che il soggetto richiedente non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa. d) se gli interventi riguardano parti comuni dell immobile, copia della delibera condominiale di approvazione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; e) copia conforme all originale delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute (o altro strumento efficace a dimostrare l avvenuto pagamento) quietanziate o delle attestazioni dei pagamenti condominiali; e/o f) ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre: - copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela; - consenso al trattamento dei dati personali secondo l informativa resa ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmata dai figli per i quali si richiede l anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza. 6
7 L anticipazione può essere concessa prima dell effettivo esborso da parte dell aderente purché alla richiesta sia allegata oltre a quanto previsto ai punti a) e b), anche il preventivo di operatori specializzati, datato non oltre i 6 mesi precedenti la richiesta, e l impegno a presentare copia delle fatture o delle ricevute fiscali nei termini previsti dall art In sostituzione della documentazione prevista dall articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea autocertificazione (vedi fac-simile allegato al modulo di richiesta anticipazione). In tal caso il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall aderente attraverso la richiesta di esibizione dei documenti previsti dalla normativa vigente. 7.6 L Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei 18 mesi antecedenti la data della richiesta. Articolo 8. Ulteriori esigenze dell aderente 8.1 L Anticipazione è inoltre concessa all aderente per ulteriori sue esigenze. 8.2 In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa. E necessario, tuttavia, produrre copia del codice fiscale. Articolo 9. Disciplina transitoria 9.1 Ai sensi dell art. 11 comma 4 del Decreto Legge n. 174, G.U. 10 ottobre 2012, (convertito dalla legge 07 dicembre 2012 n. 213, G.U. 7 dicembre 2012), per le richieste di anticipazione di cui all articoli 11, comma 7, lett. b) e c) del D.Lgs. 252/05, avanzate da parte degli aderenti residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a) del citato D.Lgs. 252/05, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente Documento. 9.2 Tale disciplina transitoria ha durata triennale e si applica alle domande inviate al Fondo sino al 21 maggio Le richieste di anticipazione degli iscritti che intendano usufruire delle prestazioni del Decreto di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere corredate, oltre che dalla documentazione elencata ai precedenti articoli, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa la residenza, alla data degli eventi sismici, in una delle Province indicate dal D.L.174/2012 medesimo. Edizione aprile
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